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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/07/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro · Presidente est.
- Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Dott. Roberta Marra
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.74/2025 V.G., vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
rappresentati e difesi, rispettivamente dall'avv. Francesco Cassano e dall'avv. Carmela Lo
Martire
***
Con ricorso depositato 1'8.1.2025 le parti hanno concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_1
(2007) nato dalla loro relazione more uxorio, depositando le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore medesima.
Ritiene il Collegio che le suddette condizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia e che siano rispondenti all'interesse del minore, sicchè le stesse possono essere recepite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da CP_1
,CP_2 così provvede:
[...] e
dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore Persona_1 siano
regolamentati in conformità alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e che vengono allegate in calce alla presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 15.7.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI
1) le parti vivranno separate, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'affidamento di LI RI sarà condiviso fra i genitori con collocazione in prevalenza presso la madre, dove fisserà formale residenza anagrafica e/o tale rimarrà se già in fieri;
altresi, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni, invece, di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) il Sig. UC UM si obbliga a corrispondere all'altro genitore, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno mensile pari ad € 300,00 (trecento//00) in favore
(per la minore) della Sig.ra AL a decorrere dal gennaio 2025, entro e non il giorno 5
(cinque) da rivalutarsi ogni anno secondo indice Istat. Il versamento dell'assegno sarà effettuato sul conto della sig.ra AL AR avente il seguente codice IBAN della madre: [...]CC0012830791;
4) il Sig. UC si obbliga a contribuire nella misura del 50% (l'ulteriore 50% sarà a carico della Sig.ra AL) alle spese prevedibili ed imprevedibili in favore della minore così come indicate dalle Linee Guida del Tribunale di Brindisi: spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese per l'acquisto di libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
spese per l'acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN se non vi sia accordo per assistenza privata;
spese subordinate al consenso di entrambi i genitori (in assenza del quale chi le effettuate perde il diritto al contributo dell'altro), suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche;
ripetizioni; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione;
spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitaria: spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
il rimborso al genitore che avrà anticipato dette spese dovrà avvenire entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate, sempre che siano state comunicate e documentate tempestivamente tramite e-mail o fax od in altra forma idonea:
5) il Sig. UC, si farà carico di tutte le spese occorrende al mantenimento della casa familiare fino al 31.12.2024 (utenze e Tari). Le spese condominiali continueranno ad essere a carico della sig.ra AL;
6) la casa familiare sarà assegnata unitamente a tutti i mobili e le suppellettili alla Sig.ra AL che ivi stabilmente vivrà con la minore;
7) nulla sarà dovuto in favore del primogenito HR, in quanto già autonomo ed indipendente economicamente;
8) il Sig. UC, altresì, vedrà la GL liberamente nel rispetto delle esigenze scolastiche e/o extrascolastiche della medesima ed in accordo con la madre compatibilmente con gli impegni lavorativi di tutti. Stante l'età la ragazza si organizzerà direttamente con il padre;
9) L'A.U.U. erogato in favore della minore sarà percepito nella misura integrale dalla Sig.ra
AL con rinuncia formalizzanda da parte dell'altro genitore nella misura del proprio
50%;
10) Il sig. UC si impegna a trasferire la propria residenza entro trenta giorni dalla data della decisione del Giudice. Subito dopo, la sig.ra AL provvederà alla voltura di tutte le utenze, compresa la TARI
11) Spese legali compensate.
Brindisi, 2/1/2025
UC UM Sig.ra AL AR
BL AR ОЛ (Avv.to Francesco Cassano) (Avv. Carmela Lo Martire)
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro · Presidente est.
- Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Dott. Roberta Marra
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.74/2025 V.G., vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
rappresentati e difesi, rispettivamente dall'avv. Francesco Cassano e dall'avv. Carmela Lo
Martire
***
Con ricorso depositato 1'8.1.2025 le parti hanno concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_1
(2007) nato dalla loro relazione more uxorio, depositando le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore medesima.
Ritiene il Collegio che le suddette condizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia e che siano rispondenti all'interesse del minore, sicchè le stesse possono essere recepite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da CP_1
,CP_2 così provvede:
[...] e
dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore Persona_1 siano
regolamentati in conformità alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e che vengono allegate in calce alla presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 15.7.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI
1) le parti vivranno separate, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) l'affidamento di LI RI sarà condiviso fra i genitori con collocazione in prevalenza presso la madre, dove fisserà formale residenza anagrafica e/o tale rimarrà se già in fieri;
altresi, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni, invece, di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) il Sig. UC UM si obbliga a corrispondere all'altro genitore, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno mensile pari ad € 300,00 (trecento//00) in favore
(per la minore) della Sig.ra AL a decorrere dal gennaio 2025, entro e non il giorno 5
(cinque) da rivalutarsi ogni anno secondo indice Istat. Il versamento dell'assegno sarà effettuato sul conto della sig.ra AL AR avente il seguente codice IBAN della madre: [...]CC0012830791;
4) il Sig. UC si obbliga a contribuire nella misura del 50% (l'ulteriore 50% sarà a carico della Sig.ra AL) alle spese prevedibili ed imprevedibili in favore della minore così come indicate dalle Linee Guida del Tribunale di Brindisi: spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese per l'acquisto di libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
spese per l'acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN se non vi sia accordo per assistenza privata;
spese subordinate al consenso di entrambi i genitori (in assenza del quale chi le effettuate perde il diritto al contributo dell'altro), suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche;
ripetizioni; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione;
spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitaria: spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
il rimborso al genitore che avrà anticipato dette spese dovrà avvenire entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate, sempre che siano state comunicate e documentate tempestivamente tramite e-mail o fax od in altra forma idonea:
5) il Sig. UC, si farà carico di tutte le spese occorrende al mantenimento della casa familiare fino al 31.12.2024 (utenze e Tari). Le spese condominiali continueranno ad essere a carico della sig.ra AL;
6) la casa familiare sarà assegnata unitamente a tutti i mobili e le suppellettili alla Sig.ra AL che ivi stabilmente vivrà con la minore;
7) nulla sarà dovuto in favore del primogenito HR, in quanto già autonomo ed indipendente economicamente;
8) il Sig. UC, altresì, vedrà la GL liberamente nel rispetto delle esigenze scolastiche e/o extrascolastiche della medesima ed in accordo con la madre compatibilmente con gli impegni lavorativi di tutti. Stante l'età la ragazza si organizzerà direttamente con il padre;
9) L'A.U.U. erogato in favore della minore sarà percepito nella misura integrale dalla Sig.ra
AL con rinuncia formalizzanda da parte dell'altro genitore nella misura del proprio
50%;
10) Il sig. UC si impegna a trasferire la propria residenza entro trenta giorni dalla data della decisione del Giudice. Subito dopo, la sig.ra AL provvederà alla voltura di tutte le utenze, compresa la TARI
11) Spese legali compensate.
Brindisi, 2/1/2025
UC UM Sig.ra AL AR
BL AR ОЛ (Avv.to Francesco Cassano) (Avv. Carmela Lo Martire)