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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/08/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 475 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2025 promossa da:
C. F. e P. IVA , con sede in Albenga (SV), Parte_1 P.IVA_1
Regione Bagnoli, 39, in persona del suo amministratore unico / legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Albenga (SV), Parte_2
Viale Italia, 9/5 presso e nello studio dell'Avv. Angela Cerisola che la rappresenta e difende in forza di procura in atti -ATTRICE
Contro
C.F. e P. IVA con sede legale in Alba Controparte_1 P.IVA_2
CP_ (CN), Barolo n.48/A, in persona dell'Amministratore Unico - legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliata in Alba (CN), C.so CP_3
Torino n.12, presso lo studio dell'avv. Claudio Bertolino del Foro di Asti che la rappresenta e difende giusta procura in atti - CONVENUTA
Conclusioni per l'attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa occorrendo l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti in ricorso introduttivo, così giudicare:
➢ accertare e dichiarare l'avveramento di tutti i presupposti/condizioni cui le parti, con scrittura 30.12.20216, hanno sottoposto l'insorgere dell'obbligo di di trasferire a in contropartita degli impegni da essa Controparte_1 Parte_1 assunti in scrittura, ovvero che: a) ha rinunciato al ricorso al T.A.R. Parte_1 introduttivo del giudizio n. 950/2014 R.G.R.; b) ha terminato la Controparte_1 prima fase dell'intervento edificatorio;
c) il Comune di Albenga ha negato l'utilizzabilità edificatoria del fondo di proprietà della conchiudente censito al
Catasto terreni alla sezione ALB, foglio 14, particelle 1985- 1987-2054-2116-2117-
1 2118-2119 (ex 561, 629) e 862 e, per l'effetto, la convenuta è obbligata a trasferire un appartamento “bilocale” a sua scelta del complesso edilizio meglio descritto in premessa, con ogni onere e spesa di trasferimento a suo carico;
➢ fissare alla convenuta, ai sensi dell'art. 1285 e segg C.c., il congruo termine entro il quale individuare il bene che – giusta la facoltà di scelta riservatale dall'articolo 6 della scrittura inter partes – intende trasferire in proprietà alla conchiudente con conseguente condanna di a effettuare la scelta e Controparte_1
a trasferire l'immobile scelto nel termine assegnato;
➢ accertare e dichiarare che, in difetto d'adempimento agli obblighi di cui al capo che precede, sussiste grave e colpevole inadempimento di all'obbligazione assunta all'art. 6 Controparte_1 della scrittura 30.12.2016 e per l'effetto condannarla a risarcire alla conchiudente tutti i danni conseguenti al mancato trasferimento così come quantificati nel corso del giudizio. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati, dalla domanda, ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.p.c.;
➢ dichiarare e per l'effetto condannare la convenuta, in via alternativa, nell'ipotesi in cui la prestazione sia medio tempore divenuta impossibile ex art. 1290 c.c. – accertata la responsabilità per suo fatto e colpa della mancata esecuzione della prestazione stanti le ripetute diffide a adempiere rivoltele dall'esponente - a risarcire alla conchiudente tutti i danni conseguenti al mancato trasferimento quali emergeranno in corso di giudizio. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali conteggiati, dalla domanda, ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.p.c..
Vinte spese e compensi del giudizio, accessori fiscali e previdenziali di legge”.
.- Conclusioni per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Savona Ill.mo, contrariis reiectis, previi gli incombenti preliminari tutti e le declaratorie del caso e di legge, in via istruttoria previa modifica dell'ordinanza emessa in data 2 luglio
2025
➢ ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli di prova nn.
1-12 di cui al paragrafo “IN FATTO” della comparsa di costituzione e risposta del
28.04.2025 (pagg.5-10), con i seguenti testimoni, salvo altri: - Arch. , Testimone_1
2 con studio in Alba (CN), Via Ospedale n.1: DA ESCUTERE SUI CAPITOLI DI
PROVA NN.1-6;
- Arch. , con studio in Albenga (SV), Regione Bagnoli Testimone_2
n.39 – int.31: DA ESCUTERE SUI CAPITOLI DI PROVA NN.5 E 6; - Geom.
, con studio in Albenga (SV), Regione Bagnoli n.39 – int.31: DA CP_4
ESCUTERE SUI CAPITOLI DI PROVA NN.5 E 6; - ing. direttore CP_5 dei lavori, res.te in Diano d'Alba, Via Parisio n.2: DA ESCUTERE SU TUTTI I
CAPITOLI DI PROVA;
- sig. , res.te in Balestrino (SV), Via Testimone_3
Privata Villa n.6: DA ESCUTERE SU TUTTI I CAPITOLI DI PROVA;
- sig.
, res.te in Albenga (SV), Via Campochiesa - Reg. Rapalline Parte_3
n. 98 sc. F int. 4: DA ESCUTERE SU TUTTI I CAPITOLI DI PROVA;
➢ disporre all'occorrenza CTU tecnico – descrittiva dello stato dei lavori della “prima fase di costruzione” dell'intervento di cui al S.U.A. della CP_1
in via principale respingere tutte le domande formulate dalla
[...] Parte_1 siccome infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e in atti, assolvendo da ogni e qualsivoglia avversaria pretesa la convenuta / resistente
[...]
CP_1 in ogni caso con il favore delle spese del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO ha chiesto l'accertamento dei presupposti dell'obbligo di Parte_4 trasferimento gravante su quale sancito dall'art. 6 della Controparte_1 transazione intercorsa tra le parti il 30.12.2016.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere proprietaria dei fondi confinanti con l'area oggetto di ristrutturazione urbanistica a cura di CP_1
l' intervento era effettuato convenuta in conformità allo Strumento
[...]
Urbanistico Attuativo a cui accedeva poi la valutazione di sostenibilità ambientale adottata con Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 06.06.2014; aveva contestato la legittimità di tale delibera, chiedendone l'annullamento al T.A.R.; con motivi aggiunti, aveva poi domandato l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 643 del 3.7.2015, di approvazione del S.U.A., nonché la successiva
3 autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Albenga. Nelle more del giudizio nanti al T.A.R., aveva avanzato osservazioni al piano Parte_1 urbanistico comunale di Albenga, chiedendo che l'area di sua proprietà fosse inserita in un distretto di trasformazione (DTR), dotato di capacità edificatoria, anziché nel previsto Distretto Agricolo di Trasformazione. In seguito il 30 dicembre
2016 le società avevano un accordo stragiudiziale con cui la convenuta si impegnava ad acquistare un terreno di proprietà dell'attore e ad appoggiare le osservazioni presentate da al piano urbanistico e l'attore si impegnava Parte_1
a rinunciare al ricorso al T.A.R. e ai motivi aggiunti. All'art. 6 della transazione le parti avevano convenuto che, quale corrispettivo per la rinuncia al ricorso ed all'avverarsi delle condizioni convenute, avrebbe trasferito a un CP_1 Pt_1 bilocale convenuta, nel costruendo compendio immobiliare. Nonostante
l'avveramento delle condizioni di cui all'art. 6, aveva rifiutato di CP_1 adempiere all'obbligo di trasferimento.
La ha resistito alle domande contestando la ricostruzione dei fatti CP_1 svolta da parte attrice e l'avveramento delle condizioni cui era subordinato l'obbligo di trasferimento. In particolare, con riferimento all'ultimazione della prima fase dei lavori, ha sostenuto il mancato avveramento della condizione poiché le unità immobiliari site al piano terreno del complesso di cui in causa erano ancora in corso di costruzione. Quanto al mancato assenso, da parte del CP_6
all'utilizzabilità edificatoria del fondo di parte attrice, ha richiamato il
[...] dettato dell'art. 6, ai sensi del quale tale diniego doveva derivare da “cause indipendenti dalla volontà della stessa e comunque ad essa estranee”. Parte_1
Ritenendo che tale clausola imponesse alla ogni iniziativa possibile Parte_1 per conseguire l'autorizzazione mentre la società ricorrente non aveva presentato ricorso giurisdizionale avverso il diniego, ha assunto che la condizione non poteva dirsi avverata, stante l'imputabilità a controparte stessa del mancato accoglimento della propria istanza. Ha infine sostenuto che con il riferimento alla “utilizzabilità edificatoria, diretta o indiretta, dell'area di proprietà Guidara”, contenuto nell'art. 6, le parti abbiano inteso riferirsi alla “possibilità, tra l'altro, di “trasferire” in altro sito la “potenzialità edificatoria” di detta determinata superficie”, prevista dalle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Albenga: poiché
4 sarebbe abilitata a rilocalizzare la capacità edificatoria dei propri Parte_1 terreni su altra area, ovvero a cederla a un imprenditore agricolo, neppure tale condizione poteva ritenersi avverata.
Tali assunti difensivi sono stati contestati dall' attrice.
In particolare la con riferimento alla prima condizione, ha negato Pt_1 che, con la locuzione “prima fase di costruzione”, fosse stato fatto riferimento all'ultimazione dell'intero “primo lotto”, quale descritto nel S.U.A., anziché alla prima parte dell'edificio del quale il trasferendo bilocale era parte. Quanto alla seconda condizione, secondo una interpretazione in buona fede, non era tenuta ad impugnare un eventuale diniego da parte del Albenga. CP_6
Secondo parte attrice, inoltre, la necessità, imposta dall'art. 1353 c.c., che l'evento dedotto in condizione sia “futuro” e “incerto”, non sarebbe stata compatibile con la previsione, quale condizione, della edificabilità indiretta del bene, in quanto la stessa rappresenta una qualità del fondo, certa e attuale al momento della conclusione dell'accordo; la condizione dedotta in contratto, dunque, doveva ritenersi l'incremento della potenzialità edificatoria del terreno di proprietà di quale evento futuro e incerto, dipendente dall'assenso Parte_1 dell'amministrazione.
Rilevata la natura documentale della vertenza e l'inammissibilità delle istanze istruttorie il giudice, preso atto che le parti avevano depositato le rispettive memorie conformemente al provvedimento con cui era disposta la trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione il 28 luglio 2025.
II.- le domande attoree appaiono fondate.
Preliminarmente deve interpretarsi l'accordo intervenuto tra le parti il
30.12.2016, con particolare riferimento alle condizioni cui era subordinato l'obbligo di trasferimento di al citato art. 6.
La premessa alla lettera A) prevede: “La elaborava uno Controparte_1
Strumento Urbanistico Attuativo (cd. S.U.A.) per il recupero di un'area dismessa sita in Albenga (SV), Via Dalmazia n. 169, avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione urbanistica consistente nella demolizione dei fabbricati ivi esistenti ed uso produttivo (c.d. “Ortofrutticola”) e la realizzazione di nuovi edifici a
5 destinazione residenziale, commerciale e terziaria, nonché di nuove aree pubbliche e di interventi di sistemazione della viabilità in loco”.
L'art. 6 della scrittura prevede che “nel caso in cui al momento dell'ultimazione dei lavori, da parte della della prima fase di Controparte_1 costruzione afferente l'intervento di cui alla lettera A) delle premesse, non sia stata assentita, in alcun modo, da parte del Comune di Albenga, una utilizzabilità edificatoria, diretta o indiretta, del terreno di proprietà indicato al Parte_1 punto I delle Premesse, nemmeno nell'ambito di un eventuale distretto di trasformazione e/o di una ricollocazione della volumetria in altro sito quale possibile alternativa alla edificazione sul terreno in oggetto – per cause indipendenti dalla volontà della stessa e comunque a essa estranee -, la Parte_1 CP_1 si impegna ed obbliga, verificato il rispetto dell'impegno di cui al punto 4 e
[...] decorsi 60 giorni dalla ultimazione della prima fase dei lavori di cui al punto A delle premesse, a trasferire alla un bilocale – a scelta della Parte_1 CP_1
– facente parte del costruendo complesso immobiliare”.
[...]
Ciò posto, interpretando le clausole contrattuali, vanno osservati “i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., tenendo conto della comune intenzione delle parti e dell'interpretazione sistematica dello stesso, considerando la clausola nel contesto dell'intero contratto” (Cassazione civile sez. I, 31/07/2024, n. 21426). Il dato testuale del contratto, “pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. civile sez. VI, 08/11/2022, n. 32786). Rileva anche il
6 contesto in cui si inserisce il contratto (conf. Cass. civile sez. I, 02/08/2023, n.
23519: “Ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola) necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, d'altra parte, investe, oltre al contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”).
Applicando tali principi, la causa della transazione va, quindi, rinvenuta nella volontà comporre in via stragiudiziale la controversia inerente all'operazione immobiliare posta in essere da in Albenga. La aveva Controparte_1 Pt_1 impugnato gli atti amministrativi di autorizzazione dell' intervento edilizio, ma tale iniziativa rischiava di compromettere l'attuazione del “Piano di risanamento”, cui era tenuta ( cfr I memoria ex art. 281 duodecies, c.p.c. della Controparte_1 convenuta : “A partire dal 2015 la ha affrontato molte difficoltà, la Controparte_1 più grave delle quali la crisi del mercato immobiliare, internazionale e locale, che ha provocato forte tensione finanziaria dell'intero Gruppo cui la medesima appartiene, con conseguente sottoposizione a “procedura ex art. 67 L.F. di ristrutturazione del debito bancario”, tutt'ora in corso e modificata con accordo siglato nel mese di dicembre 2021: in tale ambito, proprio l'operazione immobiliare posta in atto dall'odierna resistente, per la sua complessità e la sua oggettiva rilevanza economica, ha causato le maggiori complicazioni nell'iter di ristrutturazione patrimoniale. Il “Piano di risanamento” da ultimo sottoscritto copre il periodo 2021-2025. Il “Piano industriale e finanziario” su cui è basato l' “accordo di ristrutturazione dell'indebitamento” di cui si è testè detto prevede,
7 dettagliatamente, tempi e modi di pagamento dei debiti, a cui il Gruppo e le società che ne fanno parte (tra le quali vi è, appunto, la devono Controparte_1 rigidamente attenersi. Già in data 30.12.2016 la ha dovuto Controparte_1 acquistare un lotto di terreno di proprietà della di circa mq 3.000 Parte_1
(individuato alla condizione n.2 della “SCRITTURA PRIVATA” del 30.12.2016) al prezzo esorbitante di € 600.000,00, oltre le relative tasse ed oltre i costi di trasferimento (doc.32, prodotto con la presente): benchè si trattasse di un terreno classificato catastalmente come “agricolo”, del valore di circa 10 €/mq, lo stesso è stato pagato € 200/mq. Tale acquisto, autorizzato dalle banche dopo un lungo iter solo nell'ottica di ottenere la rinuncia al ricorso al TAR promosso dalla Pt_1
ha ulteriormente aggravato la situazione finanziaria dell'epoca della
[...] [...]
e dell'intero Gruppo. L'operazione immobiliare legata alla sottoscrizione CP_1 della “SCRITTURA PRIVATA” del 30.12.2016, effettivamente avviata soltanto a partire dall'anno 2018, ha avuto effettivo inizio dopo anni di difficoltà, che hanno raggiunto un ulteriore picco a partire dal periodo “Covid-19”, quindi a decorrere dal
2020. Il cantiere fermo per mesi e le successive difficoltà di reperimento delle materie prime in conseguenza, tra l'altro, anche alla successiva guerra in Ucraina, hanno comportato un ritardo enorme nello sviluppo dell'operazione, che come è facilmente comprensibile ha avuto ripercussioni finanziarie negative di non poco rilievo”).
Nell'accordo le parti convenivano la rinuncia al ricorso al T.A.R. e, quale corrispettivo, la le avrebbe trasferito un “bilocale – a scelta della CP_1 CP_1
– facente parte del costruendo complesso immobiliare”.
[...]
Tale trasferimento era subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni, dettagliate all' art. 6 dell'accordo:
.-L'ultimazione, da parte di “della prima fase di Controparte_1 costruzione afferente l'intervento di cui alla lettera A) delle premesse”, ossia la
“ristrutturazione urbanistica consistente nella demolizione dei fabbricati” presenti in
Albenga, Via Dalmazia n. 169, e la “realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale, commerciale e terziaria, nonché di nuove aree pubbliche e di interventi di sistemazione della viabilità in loco”;
8 .-La circostanza che, al momento dell'ultimazione della prima fase dei lavori, “non sia stata assentita, in alcun modo, da parte del Comune di Albenga, una utilizzabilità edificatoria, diretta o indiretta, del terreno di proprietà Parte_1 indicato al punto I delle Premesse, nemmeno nell'ambito di un eventuale distretto di trasformazione e/o di una ricollocazione della volumetria in altro sito quale possibile alternativa alla edificazione sul terreno in oggetto”;
.- Che il mancato assenso, da parte del Comune di Albenga, fosse imputabile a “cause indipendenti dalla volontà della stessa e comunque a essa Parte_1 estranee”;
.- Che fossero “decorsi 60 giorni dall'ultimazione della prima fase dei lavori”;
.- Che avesse rispettato “l'impegno di cui al punto 4” ossia, Parte_1 giusto il richiamo al punto 3 della medesima scrittura, che l' attrice avesse rinunziato al ricorso nanti il T.A.R. e che si fosse astenuta dal “presentare in futuro, né direttamente né indirettamente, né attraverso soggetti terzi alla stessa collegati o da essa controllati e/o suoi aventi causa, altri ricorsi e/o iniziative, di qualsivoglia genere, con riferimento all'intero iter amministrativo dell'operazione immobiliare messa in atto dalla di cui al punto A delle premesse”. Controparte_1
La convenuta contesta l'avveramento della prima condizione, assumendo che per “prima fase di costruzione” le parti avessero inteso riferirsi all' ultimazione del primo lotto.
L'attrice, invece, ritiene che le parti abbiano inteso riferirsi esclusivamente all' ultimazione della prima fase dei lavori.
Nel senso indicato da parte attrice depongono l'argomento testuale nonché il canone ermeneutico previsto all'art. 1363 c.c., di interpretare le clausole del contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
In primo luogo, l'art. 6 della scrittura datata 30.12.16 non fa alcun riferimento ai lotti contemplati dallo Strumento Urbanistico Attuativo;
il contratto, invece, fa espresso riferimento al “costruendo complesso immobiliare”, nel corpo del quale è chiamata a operare l'individuazione del bilocale da Controparte_1 trasferire.
9 I transigenti, inoltre, hanno riferito al decorso di 60 giorni dalla conclusione della prima fase dei lavori sia il trasferimento del bilocale, sia la verifica dell'assenso, da parte del Comune di Albenga, alla utilizzabilità edificatoria del terreno di proprietà di Parte_1
Le parti hanno posto in correlazione diretta il trasferimento del bilocale e due eventi destinati a verificarsi nella sfera giuridica di la rinuncia al Pt_1 gravame nanti al T.A.R. e la accertata inutilizzabilità, a fini edificatori, del terreno di proprietà della ricorrente.
Ne consegue che il trasferimento dell'immobile risponde all'esigenza di ristorare la società attrice di un duplice “pregiudizio”, corrispondente al patire i lavori svolti dalla convenuta nella proprietà confinante con la propria e l'impossibilità di asservire il proprio fondo all'utilizzo auspicato.
Appare dunque ragionevole ritenere che le parti abbiano voluto che il trasferimento del bilocale avvenisse non appena fosse stato possibile, per il debitore, operare l'individuazione.
L'interpretazione proposta da parte convenuta, invece, crea un eccessivo sbilanciamento tra diritti e obblighi gravanti sulle parti, e rinvia il conseguimento della contropartita per rinunce e diminuzioni patrimoniali, già accusate dall'attore, al verificarsi di un evento – l'ultimazione di tutti i lavori, anche quelli non riguardanti l'immobile all'interno del quale operare l'individuazione – che oltre a non essere prossimo, non si ricollega ad alcun apprezzabile interesse del creditore.
La condizione prevista all'art. 6 come sopra interpretato, si è avverata, essendo pacifico che la convenuta abbia avviato la vendita delle unità immobiliari site nell'edificio nell'ambito del quale la società convenuta dovrà operare l'individuazione.
Irrilevante, ai fini della pattuizione di cui all'art. 6, che “le unità immobiliari, a destinazione commerciale, site al piano terrendo dell'edificando complesso […] sono ancora in corso di edificazione”.
È invece giuridicamente apprezzabile, e meritevole di tutela, l'interesse del creditore a conseguire, non appena possibile, la disponibilità giuridica del bene, anche ai fini di una collocazione dello stesso sul mercato immobiliare.
10 ha altresì contestato l'avveramento della condizione relativa Controparte_1 al diniego alla “utilizzabilità edificatoria” del terreno di parte attrice, assumendo che il riferimento (all' art. 6) alle “cause indipendenti dalla volontà della Pt_1 stessa e comunque a essa estranee”, imponesse all' attrice di tentare di
[...] procurarsi l'assenso “in tutti i modi possibili”, inclusa la contestazione, anche “in sede giudiziaria”, della “decisione sfavorevole del . Parte convenuta ha CP_6 sostenuto, inoltre, che il diniego opposto dall'amministrazione non sia stato formulato “in assoluto, ma in stretta considerazione alla tipologia di modificazione proposta” (Comparsa, pag. 13), impregiudicata dunque la possibilità, per Pt_1
di sfruttare secondo modalità differenti la capacità edificatoria del fondo.
[...]
Anche tale interpretazione non appare condivisibile.
L'obbligo, di realizzare anche iniziative giurisdizionali non trova riscontro nel tenore letterale della clausola;
l'onere di agire in giudizio, peraltro, costituisce pacificamente uno sforzo eccedente la normale diligenza esigibile e, in quanto tale, deve trovare un fondamento inequivoco in una pattuizione contrattuale.
A ulteriore conferma che le parti non abbiano inteso gravare Pt_1 dell'onere di ricorrere al T.A.R. avverso un eventuale diniego da parte del
[...]
rileva il differente tenore dell'art. 5 della scrittura datata 30.12.16. CP_6
In tale ultima clausola, infatti, è espressamente previsto che CP_1 si impegna ed obbliga […] a porre in essere tutto quanto in suo potere, ne
[...] limiti di legge”, per far conseguire a l'accoglimento delle Parte_1
Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Albenga. Palese la differente intensità dello sforzo richiesto alla convenuta, rispetto a quello di cui è gravata la società attrice, delineato peraltro in negativo, quale mancato conseguimento del risultato atteso “per cause indipendenti dalla volontà di . Parte_1
Parte convenuta ha sostenuto che nella nozione di “utilizzabilità edificatoria”, di cui all'art. 6, vada ricompreso ogni possibile utilizzo del fondo di proprietà di inclusa “la possibilità, tra l'altro, di “trasferire” in altro Parte_1 sito la “potenzialità edificatoria” di detta determinata superficie”, ai sensi dell'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di
Albenga. Tale interpretazione, tuttavia, priverebbe del necessario carattere di incertezza l'evento (ex plurimis, Cass. civile, sez. II, 02/10/2014, n. 20854), e
11 imporrebbe di qualificare la pattuizione di cui all'art. 6 della transazione come termine;
conclusione, questa, che contrasta con le stesse argomentazioni svolte da parte convenuta, la quale non ha mai revocato in dubbio di aver voluto condizionare il trasferimento al verificarsi degli eventi, futuri e incerti, dedotti nel contratto (v.
Conclusionale pag. 10: “la resistente tiene nondimeno a ribadire CP_1 CP_1 che, allo stato, non risulta verificata nemmeno la seconda delle due condizioni in analisi”). La clausola in parola va riferita all'ipotesi in cui l' Amministrazione neghino a parte attrice non ogni utilizzazione del fondo, astrattamente possibile, ma soltanto quelle modalità di sfruttamento, effettivamente auspicate dalla Pt_1
[...]
Alla luce del diniego opposto dal e ritualmente versato Controparte_6 agli atti del presente giudizio (doc. 5 attore), anche tale condizione deve ritenersi avverata.
infine, non ha contestato a l'inadempimento di alcuno CP_1 Pt_1 degli obblighi di cui al punto 3 della scrittura, e richiamato dal punto 4.
La condizione dedotta al punto 6 della scrittura de quo deve pertanto ritenersi avverata, e deve ritenersi tenuta ad individuare il bilocale, Controparte_1 all'interno del complesso immobiliare sito in Albenga, da trasferire all' attrice.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, conformemente alle conclusioni, con sentenza non definitiva va assegnato a termine Controparte_1 sino al 1.12.2025 per l'individuazione dell'unità immobiliare e per effettuare il trasferimento dell'immobile in favore di con ogni onere e spesa di Parte_1 trasferimento a carico della società convenuta e rinviato all'udienza del 19.12.2025 ore 10,30 ai fini della verifica degli adempimenti.
Stante il deposito di sentenza parziale, la disciplina delle spese processuali va riservata al definitivo.
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
.- ACCERTA E DICHIARA l'avveramento di tutti i presupposti/condizioni cui le parti, con scrittura 30.12.2016, hanno sottoposto l'insorgere dell'obbligo di di trasferire a in contropartita degli impegni da essa Controparte_1 Parte_1
12 assunti in scrittura un appartamento “bilocale” a sua scelta del complesso edilizio descritto in ricorso, con ogni onere e spesa di trasferimento a suo carico;
.- ASSEGNA il termine sino all' 1.12.2025 affinché Controparte_1 provveda all'individuazione del bene che intende trasferire in proprietà a Pt_1
e CONDANNA a effettuare l'individuazione e a trasferire il
[...] Controparte_1 bene scelto entro il 1.12.2025, ponendo a suo carico ogni onere e spesa di trasferimento;
.-Rinvia all'udienza del 19.12.2025 ore10, 30 ai fini della verifica degli inadempimenti;
.- RISERVA AL DEFINITIVO LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE
PROCESSUALI.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 26/08/2025
Il giudice Alberto Princiotta sentenza redatta in minuta dal dr. Matteo L' Erario funzionario UPP, atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
31/08/2025
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 475 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2025 promossa da:
C. F. e P. IVA , con sede in Albenga (SV), Parte_1 P.IVA_1
Regione Bagnoli, 39, in persona del suo amministratore unico / legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Albenga (SV), Parte_2
Viale Italia, 9/5 presso e nello studio dell'Avv. Angela Cerisola che la rappresenta e difende in forza di procura in atti -ATTRICE
Contro
C.F. e P. IVA con sede legale in Alba Controparte_1 P.IVA_2
CP_ (CN), Barolo n.48/A, in persona dell'Amministratore Unico - legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliata in Alba (CN), C.so CP_3
Torino n.12, presso lo studio dell'avv. Claudio Bertolino del Foro di Asti che la rappresenta e difende giusta procura in atti - CONVENUTA
Conclusioni per l'attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa occorrendo l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti in ricorso introduttivo, così giudicare:
➢ accertare e dichiarare l'avveramento di tutti i presupposti/condizioni cui le parti, con scrittura 30.12.20216, hanno sottoposto l'insorgere dell'obbligo di di trasferire a in contropartita degli impegni da essa Controparte_1 Parte_1 assunti in scrittura, ovvero che: a) ha rinunciato al ricorso al T.A.R. Parte_1 introduttivo del giudizio n. 950/2014 R.G.R.; b) ha terminato la Controparte_1 prima fase dell'intervento edificatorio;
c) il Comune di Albenga ha negato l'utilizzabilità edificatoria del fondo di proprietà della conchiudente censito al
Catasto terreni alla sezione ALB, foglio 14, particelle 1985- 1987-2054-2116-2117-
1 2118-2119 (ex 561, 629) e 862 e, per l'effetto, la convenuta è obbligata a trasferire un appartamento “bilocale” a sua scelta del complesso edilizio meglio descritto in premessa, con ogni onere e spesa di trasferimento a suo carico;
➢ fissare alla convenuta, ai sensi dell'art. 1285 e segg C.c., il congruo termine entro il quale individuare il bene che – giusta la facoltà di scelta riservatale dall'articolo 6 della scrittura inter partes – intende trasferire in proprietà alla conchiudente con conseguente condanna di a effettuare la scelta e Controparte_1
a trasferire l'immobile scelto nel termine assegnato;
➢ accertare e dichiarare che, in difetto d'adempimento agli obblighi di cui al capo che precede, sussiste grave e colpevole inadempimento di all'obbligazione assunta all'art. 6 Controparte_1 della scrittura 30.12.2016 e per l'effetto condannarla a risarcire alla conchiudente tutti i danni conseguenti al mancato trasferimento così come quantificati nel corso del giudizio. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati, dalla domanda, ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.p.c.;
➢ dichiarare e per l'effetto condannare la convenuta, in via alternativa, nell'ipotesi in cui la prestazione sia medio tempore divenuta impossibile ex art. 1290 c.c. – accertata la responsabilità per suo fatto e colpa della mancata esecuzione della prestazione stanti le ripetute diffide a adempiere rivoltele dall'esponente - a risarcire alla conchiudente tutti i danni conseguenti al mancato trasferimento quali emergeranno in corso di giudizio. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali conteggiati, dalla domanda, ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.p.c..
Vinte spese e compensi del giudizio, accessori fiscali e previdenziali di legge”.
.- Conclusioni per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Savona Ill.mo, contrariis reiectis, previi gli incombenti preliminari tutti e le declaratorie del caso e di legge, in via istruttoria previa modifica dell'ordinanza emessa in data 2 luglio
2025
➢ ammettere le prove per interpello e testi sui capitoli di prova nn.
1-12 di cui al paragrafo “IN FATTO” della comparsa di costituzione e risposta del
28.04.2025 (pagg.5-10), con i seguenti testimoni, salvo altri: - Arch. , Testimone_1
2 con studio in Alba (CN), Via Ospedale n.1: DA ESCUTERE SUI CAPITOLI DI
PROVA NN.1-6;
- Arch. , con studio in Albenga (SV), Regione Bagnoli Testimone_2
n.39 – int.31: DA ESCUTERE SUI CAPITOLI DI PROVA NN.5 E 6; - Geom.
, con studio in Albenga (SV), Regione Bagnoli n.39 – int.31: DA CP_4
ESCUTERE SUI CAPITOLI DI PROVA NN.5 E 6; - ing. direttore CP_5 dei lavori, res.te in Diano d'Alba, Via Parisio n.2: DA ESCUTERE SU TUTTI I
CAPITOLI DI PROVA;
- sig. , res.te in Balestrino (SV), Via Testimone_3
Privata Villa n.6: DA ESCUTERE SU TUTTI I CAPITOLI DI PROVA;
- sig.
, res.te in Albenga (SV), Via Campochiesa - Reg. Rapalline Parte_3
n. 98 sc. F int. 4: DA ESCUTERE SU TUTTI I CAPITOLI DI PROVA;
➢ disporre all'occorrenza CTU tecnico – descrittiva dello stato dei lavori della “prima fase di costruzione” dell'intervento di cui al S.U.A. della CP_1
in via principale respingere tutte le domande formulate dalla
[...] Parte_1 siccome infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e in atti, assolvendo da ogni e qualsivoglia avversaria pretesa la convenuta / resistente
[...]
CP_1 in ogni caso con il favore delle spese del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO ha chiesto l'accertamento dei presupposti dell'obbligo di Parte_4 trasferimento gravante su quale sancito dall'art. 6 della Controparte_1 transazione intercorsa tra le parti il 30.12.2016.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere proprietaria dei fondi confinanti con l'area oggetto di ristrutturazione urbanistica a cura di CP_1
l' intervento era effettuato convenuta in conformità allo Strumento
[...]
Urbanistico Attuativo a cui accedeva poi la valutazione di sostenibilità ambientale adottata con Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 06.06.2014; aveva contestato la legittimità di tale delibera, chiedendone l'annullamento al T.A.R.; con motivi aggiunti, aveva poi domandato l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 643 del 3.7.2015, di approvazione del S.U.A., nonché la successiva
3 autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Albenga. Nelle more del giudizio nanti al T.A.R., aveva avanzato osservazioni al piano Parte_1 urbanistico comunale di Albenga, chiedendo che l'area di sua proprietà fosse inserita in un distretto di trasformazione (DTR), dotato di capacità edificatoria, anziché nel previsto Distretto Agricolo di Trasformazione. In seguito il 30 dicembre
2016 le società avevano un accordo stragiudiziale con cui la convenuta si impegnava ad acquistare un terreno di proprietà dell'attore e ad appoggiare le osservazioni presentate da al piano urbanistico e l'attore si impegnava Parte_1
a rinunciare al ricorso al T.A.R. e ai motivi aggiunti. All'art. 6 della transazione le parti avevano convenuto che, quale corrispettivo per la rinuncia al ricorso ed all'avverarsi delle condizioni convenute, avrebbe trasferito a un CP_1 Pt_1 bilocale convenuta, nel costruendo compendio immobiliare. Nonostante
l'avveramento delle condizioni di cui all'art. 6, aveva rifiutato di CP_1 adempiere all'obbligo di trasferimento.
La ha resistito alle domande contestando la ricostruzione dei fatti CP_1 svolta da parte attrice e l'avveramento delle condizioni cui era subordinato l'obbligo di trasferimento. In particolare, con riferimento all'ultimazione della prima fase dei lavori, ha sostenuto il mancato avveramento della condizione poiché le unità immobiliari site al piano terreno del complesso di cui in causa erano ancora in corso di costruzione. Quanto al mancato assenso, da parte del CP_6
all'utilizzabilità edificatoria del fondo di parte attrice, ha richiamato il
[...] dettato dell'art. 6, ai sensi del quale tale diniego doveva derivare da “cause indipendenti dalla volontà della stessa e comunque ad essa estranee”. Parte_1
Ritenendo che tale clausola imponesse alla ogni iniziativa possibile Parte_1 per conseguire l'autorizzazione mentre la società ricorrente non aveva presentato ricorso giurisdizionale avverso il diniego, ha assunto che la condizione non poteva dirsi avverata, stante l'imputabilità a controparte stessa del mancato accoglimento della propria istanza. Ha infine sostenuto che con il riferimento alla “utilizzabilità edificatoria, diretta o indiretta, dell'area di proprietà Guidara”, contenuto nell'art. 6, le parti abbiano inteso riferirsi alla “possibilità, tra l'altro, di “trasferire” in altro sito la “potenzialità edificatoria” di detta determinata superficie”, prevista dalle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Albenga: poiché
4 sarebbe abilitata a rilocalizzare la capacità edificatoria dei propri Parte_1 terreni su altra area, ovvero a cederla a un imprenditore agricolo, neppure tale condizione poteva ritenersi avverata.
Tali assunti difensivi sono stati contestati dall' attrice.
In particolare la con riferimento alla prima condizione, ha negato Pt_1 che, con la locuzione “prima fase di costruzione”, fosse stato fatto riferimento all'ultimazione dell'intero “primo lotto”, quale descritto nel S.U.A., anziché alla prima parte dell'edificio del quale il trasferendo bilocale era parte. Quanto alla seconda condizione, secondo una interpretazione in buona fede, non era tenuta ad impugnare un eventuale diniego da parte del Albenga. CP_6
Secondo parte attrice, inoltre, la necessità, imposta dall'art. 1353 c.c., che l'evento dedotto in condizione sia “futuro” e “incerto”, non sarebbe stata compatibile con la previsione, quale condizione, della edificabilità indiretta del bene, in quanto la stessa rappresenta una qualità del fondo, certa e attuale al momento della conclusione dell'accordo; la condizione dedotta in contratto, dunque, doveva ritenersi l'incremento della potenzialità edificatoria del terreno di proprietà di quale evento futuro e incerto, dipendente dall'assenso Parte_1 dell'amministrazione.
Rilevata la natura documentale della vertenza e l'inammissibilità delle istanze istruttorie il giudice, preso atto che le parti avevano depositato le rispettive memorie conformemente al provvedimento con cui era disposta la trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione il 28 luglio 2025.
II.- le domande attoree appaiono fondate.
Preliminarmente deve interpretarsi l'accordo intervenuto tra le parti il
30.12.2016, con particolare riferimento alle condizioni cui era subordinato l'obbligo di trasferimento di al citato art. 6.
La premessa alla lettera A) prevede: “La elaborava uno Controparte_1
Strumento Urbanistico Attuativo (cd. S.U.A.) per il recupero di un'area dismessa sita in Albenga (SV), Via Dalmazia n. 169, avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione urbanistica consistente nella demolizione dei fabbricati ivi esistenti ed uso produttivo (c.d. “Ortofrutticola”) e la realizzazione di nuovi edifici a
5 destinazione residenziale, commerciale e terziaria, nonché di nuove aree pubbliche e di interventi di sistemazione della viabilità in loco”.
L'art. 6 della scrittura prevede che “nel caso in cui al momento dell'ultimazione dei lavori, da parte della della prima fase di Controparte_1 costruzione afferente l'intervento di cui alla lettera A) delle premesse, non sia stata assentita, in alcun modo, da parte del Comune di Albenga, una utilizzabilità edificatoria, diretta o indiretta, del terreno di proprietà indicato al Parte_1 punto I delle Premesse, nemmeno nell'ambito di un eventuale distretto di trasformazione e/o di una ricollocazione della volumetria in altro sito quale possibile alternativa alla edificazione sul terreno in oggetto – per cause indipendenti dalla volontà della stessa e comunque a essa estranee -, la Parte_1 CP_1 si impegna ed obbliga, verificato il rispetto dell'impegno di cui al punto 4 e
[...] decorsi 60 giorni dalla ultimazione della prima fase dei lavori di cui al punto A delle premesse, a trasferire alla un bilocale – a scelta della Parte_1 CP_1
– facente parte del costruendo complesso immobiliare”.
[...]
Ciò posto, interpretando le clausole contrattuali, vanno osservati “i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., tenendo conto della comune intenzione delle parti e dell'interpretazione sistematica dello stesso, considerando la clausola nel contesto dell'intero contratto” (Cassazione civile sez. I, 31/07/2024, n. 21426). Il dato testuale del contratto, “pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (Cass. civile sez. VI, 08/11/2022, n. 32786). Rileva anche il
6 contesto in cui si inserisce il contratto (conf. Cass. civile sez. I, 02/08/2023, n.
23519: “Ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola) necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, d'altra parte, investe, oltre al contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”).
Applicando tali principi, la causa della transazione va, quindi, rinvenuta nella volontà comporre in via stragiudiziale la controversia inerente all'operazione immobiliare posta in essere da in Albenga. La aveva Controparte_1 Pt_1 impugnato gli atti amministrativi di autorizzazione dell' intervento edilizio, ma tale iniziativa rischiava di compromettere l'attuazione del “Piano di risanamento”, cui era tenuta ( cfr I memoria ex art. 281 duodecies, c.p.c. della Controparte_1 convenuta : “A partire dal 2015 la ha affrontato molte difficoltà, la Controparte_1 più grave delle quali la crisi del mercato immobiliare, internazionale e locale, che ha provocato forte tensione finanziaria dell'intero Gruppo cui la medesima appartiene, con conseguente sottoposizione a “procedura ex art. 67 L.F. di ristrutturazione del debito bancario”, tutt'ora in corso e modificata con accordo siglato nel mese di dicembre 2021: in tale ambito, proprio l'operazione immobiliare posta in atto dall'odierna resistente, per la sua complessità e la sua oggettiva rilevanza economica, ha causato le maggiori complicazioni nell'iter di ristrutturazione patrimoniale. Il “Piano di risanamento” da ultimo sottoscritto copre il periodo 2021-2025. Il “Piano industriale e finanziario” su cui è basato l' “accordo di ristrutturazione dell'indebitamento” di cui si è testè detto prevede,
7 dettagliatamente, tempi e modi di pagamento dei debiti, a cui il Gruppo e le società che ne fanno parte (tra le quali vi è, appunto, la devono Controparte_1 rigidamente attenersi. Già in data 30.12.2016 la ha dovuto Controparte_1 acquistare un lotto di terreno di proprietà della di circa mq 3.000 Parte_1
(individuato alla condizione n.2 della “SCRITTURA PRIVATA” del 30.12.2016) al prezzo esorbitante di € 600.000,00, oltre le relative tasse ed oltre i costi di trasferimento (doc.32, prodotto con la presente): benchè si trattasse di un terreno classificato catastalmente come “agricolo”, del valore di circa 10 €/mq, lo stesso è stato pagato € 200/mq. Tale acquisto, autorizzato dalle banche dopo un lungo iter solo nell'ottica di ottenere la rinuncia al ricorso al TAR promosso dalla Pt_1
ha ulteriormente aggravato la situazione finanziaria dell'epoca della
[...] [...]
e dell'intero Gruppo. L'operazione immobiliare legata alla sottoscrizione CP_1 della “SCRITTURA PRIVATA” del 30.12.2016, effettivamente avviata soltanto a partire dall'anno 2018, ha avuto effettivo inizio dopo anni di difficoltà, che hanno raggiunto un ulteriore picco a partire dal periodo “Covid-19”, quindi a decorrere dal
2020. Il cantiere fermo per mesi e le successive difficoltà di reperimento delle materie prime in conseguenza, tra l'altro, anche alla successiva guerra in Ucraina, hanno comportato un ritardo enorme nello sviluppo dell'operazione, che come è facilmente comprensibile ha avuto ripercussioni finanziarie negative di non poco rilievo”).
Nell'accordo le parti convenivano la rinuncia al ricorso al T.A.R. e, quale corrispettivo, la le avrebbe trasferito un “bilocale – a scelta della CP_1 CP_1
– facente parte del costruendo complesso immobiliare”.
[...]
Tale trasferimento era subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni, dettagliate all' art. 6 dell'accordo:
.-L'ultimazione, da parte di “della prima fase di Controparte_1 costruzione afferente l'intervento di cui alla lettera A) delle premesse”, ossia la
“ristrutturazione urbanistica consistente nella demolizione dei fabbricati” presenti in
Albenga, Via Dalmazia n. 169, e la “realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale, commerciale e terziaria, nonché di nuove aree pubbliche e di interventi di sistemazione della viabilità in loco”;
8 .-La circostanza che, al momento dell'ultimazione della prima fase dei lavori, “non sia stata assentita, in alcun modo, da parte del Comune di Albenga, una utilizzabilità edificatoria, diretta o indiretta, del terreno di proprietà Parte_1 indicato al punto I delle Premesse, nemmeno nell'ambito di un eventuale distretto di trasformazione e/o di una ricollocazione della volumetria in altro sito quale possibile alternativa alla edificazione sul terreno in oggetto”;
.- Che il mancato assenso, da parte del Comune di Albenga, fosse imputabile a “cause indipendenti dalla volontà della stessa e comunque a essa Parte_1 estranee”;
.- Che fossero “decorsi 60 giorni dall'ultimazione della prima fase dei lavori”;
.- Che avesse rispettato “l'impegno di cui al punto 4” ossia, Parte_1 giusto il richiamo al punto 3 della medesima scrittura, che l' attrice avesse rinunziato al ricorso nanti il T.A.R. e che si fosse astenuta dal “presentare in futuro, né direttamente né indirettamente, né attraverso soggetti terzi alla stessa collegati o da essa controllati e/o suoi aventi causa, altri ricorsi e/o iniziative, di qualsivoglia genere, con riferimento all'intero iter amministrativo dell'operazione immobiliare messa in atto dalla di cui al punto A delle premesse”. Controparte_1
La convenuta contesta l'avveramento della prima condizione, assumendo che per “prima fase di costruzione” le parti avessero inteso riferirsi all' ultimazione del primo lotto.
L'attrice, invece, ritiene che le parti abbiano inteso riferirsi esclusivamente all' ultimazione della prima fase dei lavori.
Nel senso indicato da parte attrice depongono l'argomento testuale nonché il canone ermeneutico previsto all'art. 1363 c.c., di interpretare le clausole del contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
In primo luogo, l'art. 6 della scrittura datata 30.12.16 non fa alcun riferimento ai lotti contemplati dallo Strumento Urbanistico Attuativo;
il contratto, invece, fa espresso riferimento al “costruendo complesso immobiliare”, nel corpo del quale è chiamata a operare l'individuazione del bilocale da Controparte_1 trasferire.
9 I transigenti, inoltre, hanno riferito al decorso di 60 giorni dalla conclusione della prima fase dei lavori sia il trasferimento del bilocale, sia la verifica dell'assenso, da parte del Comune di Albenga, alla utilizzabilità edificatoria del terreno di proprietà di Parte_1
Le parti hanno posto in correlazione diretta il trasferimento del bilocale e due eventi destinati a verificarsi nella sfera giuridica di la rinuncia al Pt_1 gravame nanti al T.A.R. e la accertata inutilizzabilità, a fini edificatori, del terreno di proprietà della ricorrente.
Ne consegue che il trasferimento dell'immobile risponde all'esigenza di ristorare la società attrice di un duplice “pregiudizio”, corrispondente al patire i lavori svolti dalla convenuta nella proprietà confinante con la propria e l'impossibilità di asservire il proprio fondo all'utilizzo auspicato.
Appare dunque ragionevole ritenere che le parti abbiano voluto che il trasferimento del bilocale avvenisse non appena fosse stato possibile, per il debitore, operare l'individuazione.
L'interpretazione proposta da parte convenuta, invece, crea un eccessivo sbilanciamento tra diritti e obblighi gravanti sulle parti, e rinvia il conseguimento della contropartita per rinunce e diminuzioni patrimoniali, già accusate dall'attore, al verificarsi di un evento – l'ultimazione di tutti i lavori, anche quelli non riguardanti l'immobile all'interno del quale operare l'individuazione – che oltre a non essere prossimo, non si ricollega ad alcun apprezzabile interesse del creditore.
La condizione prevista all'art. 6 come sopra interpretato, si è avverata, essendo pacifico che la convenuta abbia avviato la vendita delle unità immobiliari site nell'edificio nell'ambito del quale la società convenuta dovrà operare l'individuazione.
Irrilevante, ai fini della pattuizione di cui all'art. 6, che “le unità immobiliari, a destinazione commerciale, site al piano terrendo dell'edificando complesso […] sono ancora in corso di edificazione”.
È invece giuridicamente apprezzabile, e meritevole di tutela, l'interesse del creditore a conseguire, non appena possibile, la disponibilità giuridica del bene, anche ai fini di una collocazione dello stesso sul mercato immobiliare.
10 ha altresì contestato l'avveramento della condizione relativa Controparte_1 al diniego alla “utilizzabilità edificatoria” del terreno di parte attrice, assumendo che il riferimento (all' art. 6) alle “cause indipendenti dalla volontà della Pt_1 stessa e comunque a essa estranee”, imponesse all' attrice di tentare di
[...] procurarsi l'assenso “in tutti i modi possibili”, inclusa la contestazione, anche “in sede giudiziaria”, della “decisione sfavorevole del . Parte convenuta ha CP_6 sostenuto, inoltre, che il diniego opposto dall'amministrazione non sia stato formulato “in assoluto, ma in stretta considerazione alla tipologia di modificazione proposta” (Comparsa, pag. 13), impregiudicata dunque la possibilità, per Pt_1
di sfruttare secondo modalità differenti la capacità edificatoria del fondo.
[...]
Anche tale interpretazione non appare condivisibile.
L'obbligo, di realizzare anche iniziative giurisdizionali non trova riscontro nel tenore letterale della clausola;
l'onere di agire in giudizio, peraltro, costituisce pacificamente uno sforzo eccedente la normale diligenza esigibile e, in quanto tale, deve trovare un fondamento inequivoco in una pattuizione contrattuale.
A ulteriore conferma che le parti non abbiano inteso gravare Pt_1 dell'onere di ricorrere al T.A.R. avverso un eventuale diniego da parte del
[...]
rileva il differente tenore dell'art. 5 della scrittura datata 30.12.16. CP_6
In tale ultima clausola, infatti, è espressamente previsto che CP_1 si impegna ed obbliga […] a porre in essere tutto quanto in suo potere, ne
[...] limiti di legge”, per far conseguire a l'accoglimento delle Parte_1
Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Albenga. Palese la differente intensità dello sforzo richiesto alla convenuta, rispetto a quello di cui è gravata la società attrice, delineato peraltro in negativo, quale mancato conseguimento del risultato atteso “per cause indipendenti dalla volontà di . Parte_1
Parte convenuta ha sostenuto che nella nozione di “utilizzabilità edificatoria”, di cui all'art. 6, vada ricompreso ogni possibile utilizzo del fondo di proprietà di inclusa “la possibilità, tra l'altro, di “trasferire” in altro Parte_1 sito la “potenzialità edificatoria” di detta determinata superficie”, ai sensi dell'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di
Albenga. Tale interpretazione, tuttavia, priverebbe del necessario carattere di incertezza l'evento (ex plurimis, Cass. civile, sez. II, 02/10/2014, n. 20854), e
11 imporrebbe di qualificare la pattuizione di cui all'art. 6 della transazione come termine;
conclusione, questa, che contrasta con le stesse argomentazioni svolte da parte convenuta, la quale non ha mai revocato in dubbio di aver voluto condizionare il trasferimento al verificarsi degli eventi, futuri e incerti, dedotti nel contratto (v.
Conclusionale pag. 10: “la resistente tiene nondimeno a ribadire CP_1 CP_1 che, allo stato, non risulta verificata nemmeno la seconda delle due condizioni in analisi”). La clausola in parola va riferita all'ipotesi in cui l' Amministrazione neghino a parte attrice non ogni utilizzazione del fondo, astrattamente possibile, ma soltanto quelle modalità di sfruttamento, effettivamente auspicate dalla Pt_1
[...]
Alla luce del diniego opposto dal e ritualmente versato Controparte_6 agli atti del presente giudizio (doc. 5 attore), anche tale condizione deve ritenersi avverata.
infine, non ha contestato a l'inadempimento di alcuno CP_1 Pt_1 degli obblighi di cui al punto 3 della scrittura, e richiamato dal punto 4.
La condizione dedotta al punto 6 della scrittura de quo deve pertanto ritenersi avverata, e deve ritenersi tenuta ad individuare il bilocale, Controparte_1 all'interno del complesso immobiliare sito in Albenga, da trasferire all' attrice.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, conformemente alle conclusioni, con sentenza non definitiva va assegnato a termine Controparte_1 sino al 1.12.2025 per l'individuazione dell'unità immobiliare e per effettuare il trasferimento dell'immobile in favore di con ogni onere e spesa di Parte_1 trasferimento a carico della società convenuta e rinviato all'udienza del 19.12.2025 ore 10,30 ai fini della verifica degli adempimenti.
Stante il deposito di sentenza parziale, la disciplina delle spese processuali va riservata al definitivo.
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
.- ACCERTA E DICHIARA l'avveramento di tutti i presupposti/condizioni cui le parti, con scrittura 30.12.2016, hanno sottoposto l'insorgere dell'obbligo di di trasferire a in contropartita degli impegni da essa Controparte_1 Parte_1
12 assunti in scrittura un appartamento “bilocale” a sua scelta del complesso edilizio descritto in ricorso, con ogni onere e spesa di trasferimento a suo carico;
.- ASSEGNA il termine sino all' 1.12.2025 affinché Controparte_1 provveda all'individuazione del bene che intende trasferire in proprietà a Pt_1
e CONDANNA a effettuare l'individuazione e a trasferire il
[...] Controparte_1 bene scelto entro il 1.12.2025, ponendo a suo carico ogni onere e spesa di trasferimento;
.-Rinvia all'udienza del 19.12.2025 ore10, 30 ai fini della verifica degli inadempimenti;
.- RISERVA AL DEFINITIVO LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE
PROCESSUALI.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 26/08/2025
Il giudice Alberto Princiotta sentenza redatta in minuta dal dr. Matteo L' Erario funzionario UPP, atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
31/08/2025
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