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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza dell'11.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2387/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito assistenziale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.05.2022 la parte ricorrente ha esposto che con decreto di omologa del 01.08.2019 è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 26.01.2016 (data della domanda in sede amministrativa); che con verbale del CP_ 18.05.2021 l' ha revocato la prestazione sulla scorta del giudizio medico legale reso a seguito di CP_ visita di revisione del 22.11.2018; che con provvedimento dell'11.08.2021 l ha chiesto la restituzione della somma di € 7.125,36, in quanto la prestazione di invalidità civile nr. 07490289 veniva revocata con decorrenza dal mese di dicembre 2018.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di indebito per non essere stato sottoposto ad alcuna
Pag. 1 di 4 visita di revisione in data 18.05.2021, per violazione del principio dell'irripetibilità delle prestazioni assistenziali, evidenziando che l'onere di provare la sussistenza dell'indebito incombe in capo all' CP_1
Ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento di indebito dell'11.08.2021 e dichiarare non dovuta la somma di € 7.125,26 richiesta per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2021. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia
(cfr. verbale di udienza del 24.01.2023).
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
CP_ Deve essere preliminarmente ribadita la contumacia dell' il quale, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito né è comparso in udienza a mezzo del proprio difensore (cfr. notifica pec nel fasc. tel.).
Pacifica la natura assistenziale dell'indebito, la questione sub iudice concerne la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo a CP_1 titolo di prestazione assistenziale non dovuta, per il quale l'istituto ha determinato il debito nella misura di € 7.125,36 notiziando il ricorrente, stante l'impossibile di poter procedere a trattenute sulla pensione in godimento, di poter corrispondere l'importo mediante pagamento secondo le diverse modalità indicate nel provvedimento di indebito (cfr. all. 5, prod. ric.).
Come correttamente osservato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza del 23/01/2008 n. 1446 e conf.
Cass 1 ottobre 2015, n. 19638): “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: a) della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), b) della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), c) della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine d) del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre CP_ 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni
Pag. 2 di 4 assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali».
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Appare allora preliminare individuare la causa della natura indebita della corresponsione della prestazione in favore del ricorrente, evidenziando che la stessa risiede nell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario per beneficare dell'assegno di invalidità a seguito di visita del
28.11.2018 (e non a seguito di visita di revisione del 18.05.2021, come risultante dal provvedimento di indebito) in cui l'istante è stato ritenuto invalido nella misura del 67% con decorrenza dalla visita di revisione (cfr. all. 3, prod. ric.).
Tanto premesso, appare potersi richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione
a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. S.C. ordinanza n. 24180/22).
Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento di indebito recita: «per effetto della conferma dei requisiti in esito al verbale sanitario del giorno 18.05.2021 relativo alla visita del 18.05.2021, la prestazione di invalidità civile nr. 07490289 è stata revocata con decorrenza dal mese di dicembre 2018».
Premesso che dagli atti emerge che la prestazione è stata revocata a decorrere dal 22.11.2018 a seguito di visita di revisione tenutasi nella stessa data (cfr. verbale sanitario del 22.11.2018, all. 3, prod. CP_ ric.) (e non dal 18.05.2021), l'indebito si riferisce al periodo dal 01.12.2018 al 01.09.2021, ma l' attesa la scelta difensiva contumaciale, non ha fornito la prova di aver notificato il verbale sanitario del
22.11.2018 con cui è stata disposta la revoca dell'assegno di invalidità e senza che l'erogazione indebita possa ascriversi ad una condotta del percipiente.
In conclusione, deve ritenersi che, non essendo stato notificato il verbale sanitario del 22.11.2018, si
è in presenza di una situazione in cui l'affidamento del ricorrente è senz'altro meritevole di tutela, con la conseguenza che l' non può ripetere le somme di cui al provvedimento di indebito CP_1
Pag. 3 di 4 dell'11.08.2021.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda e quindi l'accertamento del diritto del ricorrente a non restituire le somme che si assumono indebitamente erogate a titolo di assegno di invalidità dal mese di dicembre 2018 al mese di settembre 2021.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo e ridotte per il mancato svolgimento di attività CP_ istruttoria, sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi, attesa la non complessità in punto di diritto della questione affrontata, del decisum e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, in parziale accoglimento, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che non sussiste l'indebito pari ad € 7.125,26 di cui al CP_ provvedimento dell'11.08.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre interessi legali maturati dalla data delle trattenute sino al saldo;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 12.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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