Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 423/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Scarano (c.f. ) e dall'Avv. Livia Iannicelli (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
con domicilio eletto in Nocera Inferiore alla Via Luigi Angrisani, 50
[...]
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Varola
(c.f. ), con domicilio eletto in Bari, al Corso Vittorio Emanuele CodiceFiscale_4
II n. 179,
pec: Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 8 febbraio 2022 dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 12687/2021, comunicata
Conclusioni: all'udienza del 13 dicembre 2024, celebrata in modalità telematica, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la sig.ra conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Bari il esponendo di avere stipulato con la Banca Controparte_1 un contratto di finanziamento di cui aveva chiesto copia, ai sensi dell'art. 119 TUB, senza tuttavia che le venisse consegnata tutta la documentazione, mancando il
“contratto di prestito con relative condizioni generali (avendo la trasmesso al Pt_2 riguardo solo la richiesta del cliente con relativa lettera di approvazione ed il documento di sintesi), relativa informativa precontrattuale obbligatoria (c.d. SECCI), piano di ammortamento”. Chiedeva pertanto la condanna della alla consegna Pt_2 della seguente documentazione: contratto di mutuo con relative condizioni generali e relativa informativa precontrattuale obbligatoria (c.d. SECCI);
2. piano di ammortamento (…)”.
Si costituiva la che contestava di essere incorsa in alcuna inadempienza e CP_2 chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice pronunciava quindi l'ordinanza ora appellata.
2: l'ordinanza appellata.
Il Giudice rigettava la domanda.
In particolare, rilevava che la copia del contratto e la polizza contenente il piano di ammortamento, nonché il rendiconto annuale, erano stati consegnati alla ricorrente tramite PEC in data 03.09.2021. Riteneva inoltre che pur in assenza del modello SECCI, tale documentazione poteva considerarsi completa, atteso che alla pag. 2 del modulo di richiesta del finanziamento era stata apposta una spunta alla casella relativa alla rinuncia preventiva – da parte dell'odierna ricorrente – all'informativa precontrattuale di cui all'art. 124 T.U.B.(d.lgs. n. 385/1993). Di
pag. 2/8 conseguenza, la mancata consegna del modello SECCI era dovuta alla sua mancata predisposizione per tale preventiva rinuncia.
Le spese di lite venivano compensate.
3: secondo grado del giudizio
Avverso l'ordinanza ha proposto appello la soccombente, chiedendone la integrale riforma per i seguenti motivi:
3.1 primo motivo: sull'erroneità del provvedimento per ritenuta “inesistenza” del modello c.d. Secci”
L'ordinanza appellata andava riformata atteso che il Giudice di prime cure aveva rilevato la “mancata predisposizione e, dunque, la effettiva inesistenza” del modello
Secci senza che la avesse mai dedotto tale circostanza. Inoltre, l'inesistenza Pt_2 avrebbe comportato violazione degli obblighi inderogabili di cui all'art. 124 TUB.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il modulo in discorso non fosse stato mai predisposto, il giudice avrebbe dovuto comunque accertare la soccombenza della banca sulle spese di lite, in quanto la consegna della documentazione richiesta, obbligatoria per legge sarebbe stata in tal caso resa impossibile esclusivamente a causa della colpevole condotta della banca.
3.1.1: la prova dell' esistenza delle condizioni contrattuali e “modulo secci” in base ai documenti di causa
Circa la prova dell'esistenza del modulo in oggetto, lo stesso sito internet della precisava che il modello era esistente ed era messo a Pt_2 disposizione/consegnato al cliente consumatore prima che questi si vincolasse con un contratto di credito.
3.1.2: l'erronea interpretazione della asserita “rinuncia”
Il giudice aveva erroneamente interpretato il testo della dichiarazione di cui alla riferita “spunta”, fondando su di essa, di fatto, il provvedimento gravato. La “spunta” non si riferiva “alla rinuncia preventiva all'informativa precontrattuale di cui all'art.
124 TUB” quanto alla comunicazione al cliente della possibilità di richiedere la consegna, prima della stipula del contratto, di una copia completa della bozza contrattuale.
pag. 3/8 Era da ritenersi contraddittoria la pronuncia nel momento in cui il giudice, dopo aver espressamente affermato che “la banca ha l'onere di fornire al consumatore il modulo di cui al comma 2, senza che vi sia la possibilità per il consumatore stesso di operare una rinuncia preventiva a tale consegna”, abbia poi potuto ritenere che la predetta “spunta” esonerasse la banca dal consegnare la modulistica di legge: “la spunta alla casella di rinuncia preventiva all'informativa precontrattuale di cui all'art.
124 TUB”, legittimava “la mancata consegna di tale documentazione .
3.1.4 l'obbligatoria predisposizione del “modulo e”
Il modello SECCI non poteva essere ritenuto un adempimento facoltativo o ottemperabile in forma orale, bensì una rigorosa e specifica informativa scritta, posta a garantire i diritti di tutela e informativa del Consumatore, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2008/48 (sulla base della quale è stato emesso il D.lgs. 141/2010 di modifica del TUB).
3.2 sulla mancata consegna del piano di ammortamento
Quanto alla consegna del piano di ammortamento del mutuo, vale a dire del documento che consente di verificare la composizione delle singole rate in base al tasso di interesse definito nel contratto ed il criterio utilizzato per l'ammortamento del capitale finanziato, il giudice di prime cure aveva confuso il piano di decrescenza del capitale assicurato con il piano di ammortamento del mutuo, affermando che “la copia del contratto e la polizza contenente il piano di ammortamento sono stati consegnati alla ricorrente tramite PEC in data 03.09.2021”.
Chiedeva pertanto sul punto, in riforma del provvedimento gravato, di accertare l'obbligo della banca di consegnare il modello SECCI e il piano di ammortamento del mutuo, inutilmente richiesto ai sensi dell'art. 119 TUB e non depositato in giudizio.
3.3. riproposizione dei motivi di ricorso: 1) il diritto di ottenere copia della documentazione e la legittimazione alla proposizione della domanda
Venivano quindi riproposti i motivi di cui all'originario ricorso, posti a fondamento del diritto azionato.
a) La sig.ra era da considerarsi soggetto legittimato attivo ad Parte_1 intentare l'azione giudiziaria, finalizzata all'ottenimento della documentazione, avendo sottoscritto con la contratto di Finanziamento n. 71715 rate n. 72 CP_2 da € 385,00 estinto anticipatamente nel marzo del 2017 ed avendo correttamente pag. 4/8 azionato i suoi diritti ex art. 119 TUB, regolarmente inviata con comunicazione consegnata a mezzo pec, in cui erano ben indicati gli estremi del cliente e del rapporto.
b) La avrebbe dovuto ottemperare non oltre 90 giorni dalla domanda, alla luce CP_2 del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.);
c) È stata provata la legittimazione attiva della parte ora appellante ma anche la legittimazione passiva della;
Pt_2
Concludeva pertanto chiedendo condannarsi la alla consegna delle Pt_2 condizioni di contratto e relativa informativa precontrattuale obbligatoria (c.d. modulo SECCI), nonché del piano di ammortamento, oltre le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la operando in via preliminare la ricostruzione del CP_2 rapporto intercorso tra le parti, consistito in un prestito personale da restituirsi in numero 72 rate mensili. La domanda, redatta su modello predisposto dalla Banca e completato in relazione alle esigenze del cliente, indicava TAN e TAEG, oltre la presenza di una assicurazione il cui costo era ricompreso nell'importo concesso. Nel modulo era indicato il tasso di mora e la dichiarazione della richiedente di non essersi avvalsa del diritto alla informativa precontrattuale ai sensi del titolo VI capo I del D.
Lgs n. 385/1993. La consegnava quindi alla mutuataria ed al garante lettera di CP_2 conferma della concessione del finanziamento, alle condizioni di cui alla proposta, in uno a documento di sintesi del contratto. Contestualmente la sig.ra aderiva Pt_1 alla assicurazione “Protezione prestito”, sottoscrivendo il relativo modulo, nel quale, a pag. 2 , era riportato il piano di ammortamento del mutuo con la indicazione della quota capitale residua all'esito del versamento di ciascuna rata.
La contrariamente a quanto ritenuto, a seguito della richiesta della CP_2 appellante del 10/06/2021, già con nota del 03/09/2021 aveva provveduto ad inviare tutti i documenti richiesti. Tale circostanza renderebbero l'appello infondato. Quanto al modello “SECCI”, l'art. 124 del TUB pone a carico del finanziatore l'obbligo di consegna dello stesso e pertanto, trattandosi di obbligazione informativa precontrattuale, resta assorbita al momento della stipula del contratto. Inoltre, la consegna del modello era rimessa alla volontà del consumatore, come emerge dal disposto del co. 4 dell'art. 124 TUB, trattandosi di facoltà rinunciabile. Ciò farebbe venir meno la sussistenza dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità della domanda, come eccepito in primo grado. pag. 5/8 Quanto poi al piano di ammortamento, lo stesso prevedeva la restituzione dell'importo finanziato mediante il pagamento di 72 rate di identico ammontare a tasso fisso. Ove la mutuataria avesse avuto l'esigenza di conoscere, rispetto a ciascuna rata, la quota di capitale e quella di interessi, avrebbe potuto compulsare il piano di ammortamento di cui al contratto di assicurazione, dal quale si evinceva come, all'esito del pagamento di ogni rata mensile, residuasse una quota capitale da rimborsarsi, per cui, sottraendo dal capitale residuo risultante dal pagamento della rata precedente il capitale residuo risultante al momento del pagamento della rata successiva, si otteneva la quota di interessi pagata insieme ad ogni rata e contenuta nel suo importo. In ogni caso, il piano di ammortamento non era compreso tra i documenti che, ex art 119 del TUB, devono essere consegnati al cliente.
Concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese del grado.
Così definita la posizione delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
4: Motivi della decisione
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
L'interesse ad agire, così come previsto dall'art. 100 c.p.c., è una condizione dell'azione, che deve sussistere, accanto alla legittimazione ad agire, al fine dell'accesso al giudizio di merito. Secondo la dottrina tradizionale, esso si identificava con lo stato di lesione del diritto che si faceva valere in giudizio e doveva essere personale, attuale e giuridico.
Oggi, in dottrina, prevale un indirizzo maggiormente restrittivo, fatto proprio dalla Giurisprudenza.
In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1, Cost. (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e dall'art. 100 c.p.c. (per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.
Ciò vale a dire che l'accertamento dell'interesse ad agire va svolto al fine di verificare quale utilità derivi alla parte dall'accoglimento della domanda giudiziale.
pag. 6/8 Nel caso di specie, parte appellante ha esplicitato la propria legittimazione ad agire ma non ha chiarito l'interesse, non prospettando né una lesione concreta ed attuale della propria sfera giuridica, ma nemmeno futura. Di conseguenza, non può accogliersi la domanda che miri esclusivamente alla consegna di documenti, il possesso di uno dei quali (il modulo SECCI), inerendo alla fase precontrattuale, appare allo stato privo di qualsivoglia utilità.
Rileva inoltre la Corte come già la domanda introduttiva del giudizio fosse carente di tale indicazione;
né l'interesse ad agire, nonostante i rilievi effettuati dalla banca in primo grado, risulta esplicitato in sede di impugnazione, non essendo stata indicata l'utilità concreta che potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e dalla conseguente consegna dei documenti.
Né, si ribadisce, si può ritenere sufficiente un interesse ad agire consistente nella mera affermazione di un diritto che si ritiene violato: è ius receptum che qualsiasi domanda giudiziale dev'essere sorretta dall'interesse della parte, connotato dai requisiti della soggettività e concretezza, identificabili nella utilità derivante dalla pronuncia richiesta, che nel caso di specie non è nemmeno prospettata, con esclusione, quindi, della mera pretesa al rispetto del diritto oggettivo.
L'appello viene pertanto dichiarato inammissibile.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico della soccombente, secondo lo scaglione di valore indicato, ai valori medi della tariffa.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 423/2022, proposta da contro Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Controparte_1
Bari, emessa a definizione del giudizio RG 12687/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che, come da motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre Controparte_1 rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
C) Dichiara che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Parte_1
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115;
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 8/8