Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 991 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio da
(partita IVA ), con sede in Alcamo, nella via Leone XIII n. Parte_1 P.IVA_1
143, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Alcamo, nella via XI Febbraio n. 7, presso lo studio dell'avv. Liborio Paglino, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
– attore in riassunzione–
Contro nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Alcamo, nella via Rossotti n. 17, presso lo studio degli avv.ti Baldassare Lauria e Fabio Faraci, che lo rappresentano e difendono giusto mandato in atti.
– convenuto in riassunzione –
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 192/2013, emessa dal Tribunale di Trapani – sezione distaccata di Alcamo - l' di Alcamo fu condannata al Parte_2 pagamento della somma di € 25.200,00, oltre interessi, in favore della per il Parte_1 mancato pagamento di materiali e strutture utili ad una manifestazione organizzata dall' Pt_2 presso un locale di ristorazione sito in Alcamo.
La sentenza citata, munita di formula esecutiva, veniva notificata, in data 2 novembre 2015, a che era Presidente e legale rappresentante dell' ll'epoca CP_1 Parte_2 dei fatti – in uno all'atto di precetto, con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 33.030,84, oltre le spese di registrazione della sentenza, gli interessi legali maturandi, le spese e le competenze successive occorrende.
– da valere anche quale opposizione agli atti esecutivi – sostenendo la propria estraneità al rapporto obbligatorio sorto tra la e l 'opponente osservava, in particolare, Parte_1 Pt_2 che gli amministratori delle associazioni non riconosciute rispondono delle obbligazioni assunte da queste ultime solo nel caso in cui emerga che costoro abbiano agito concretamente in nome e per conto delle stesse, e negava di avere svolto alcuna attività negoziale nella vicenda in esame.
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 909/2017, emessa in data 31.10.2017, in accoglimento dell'opposizione spiegata da dichiarava la nullità dell'atto di precetto opposto e CP_1 condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite. Parte_1
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1118/2020, pubblicata in data 18.07.2020, rigettava l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 909/2017, pronunziata dal Tribunale di Trapani, e condannava l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquidava in complessivi € 3.700,00, oltre accessori.
La proponeva ricorso per cassazione al quale resisteva la controparte. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13793/2022, pubblicata in data 02.05.2022, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato e depositato,
[...] ha chiesto di riformare la sentenza n. 909/2017, emessa dal Tribunale di Trapani il Parte_1
31 ottobre 2017 e notificata il 06 novembre 2017, e di rigettare l'opposizione proposta da
[...]
CP_1
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in riassunzione. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 09.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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❖ Motivi
Alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13793/2022, pubblicata in data 02.05.2022, che ha accolto il ricorso avanzato da questa Corte Parte_1
è chiamata a valutare in concreto l'efficacia probatoria delle deposizioni testimoniali e dei documenti cartacei che erano stati ritenuti inutilizzabili dal giudice di appello con la sentenza cassata.
Con riguardo alle prove testimoniali, il giudice di legittimità ha chiarito che la valutazione delle deposizioni assunte nel giudizio svoltosi tra ed non può, in assenza di un Parte_1 Pt_2 esplicito divieto legislativo, ritenersi preclusa nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da Egli, infatti, pur non essendo stato parte del giudizio CP_1 conclusosi con la sentenza n. 192/2013, emessa dal Tribunale civile di Trapani – sezione distaccata di Alcamo, ben può, in questa sede, far valere le proprie ragioni contestando le risultanze probatorie e l'attendibilità dei testimoni escussi, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Questa Corte può, dunque, ben procedere alla valutazione di prove testimoniali raccolte in altro giudizio, che costituiscono prove atipiche e, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova che escluda la rilevanza di quelli non espressamente previsti dall'ordinamento, devono essere valutate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Lo scrutinio delle prove testimoniali – così come quello della documentazione cartacea di cui si dirà appresso – si rende necessario al fine di stabilire se l'appellato avesse o CP_1 meno preso parte alle trattative tra ed per l'organizzazione della Parte_1 Pt_2 manifestazione fieristica denominata “Colori e Sapori d'Occidente”, svoltasi ad Alcamo dal 19 al 22 aprile 2007, assumendo, in nome e per conto di le obbligazioni di cui alla sentenza Pt_2 citata.
Va, in proposito, rammentato che l'onere di provare l'effettiva partecipazione di CP_1 all'attività negoziale tra ed e l'assunzione da parte dello stesso Parte_1 Pt_2 CP_1 di obbligazioni in nome e per conto dell'associazione di cui era legale rappresentante incombe sulla società opposta, che pretende dall'appellato il pagamento di quanto giudizialmente accertato a carico di Pt_2
Invero l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche la persona che ha contratto obbligazioni in nome e per conto dell'ente, onde ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna al pagamento dei debiti inadempiuti, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., non si estende automaticamente a tale soggetto (cfr. Cass. 14 maggio 2019, n. 12714; Cass. ord. 7 dicembre 2020, n. 27959; Cass. ord. 27 gennaio 2023, n. 2506). Come sancito dalla Corte di Cassazione, infatti, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale effettivamente svolta per conto della stessa e manifestatasi nella costituzione di rapporti obbligatori tra l'ente e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è tenuto a dimostrare la concreta attività espletata in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita al suo interno (cfr., ex plurimis, Cass. 14 maggio 2009, n. 11207; Cass. 25 agosto 2014, n. 18188; Cass. ord. 4 aprile 2017, n. 8752)
Orbene, la afferma, nell'atto di citazione in riassunzione, di avere Parte_1 esaustivamente ed adeguatamente assolto tale onere probatorio, fornendo – oltre ai documenti di cui si dirà successivamente – prova testimoniale inequivocabile della fattiva partecipazione del all'iniziativa da cui è scaturita l'obbligazione di pagamento a carico dell'associazione. CP_1
Tale conclusione non può, tuttavia, essere condivisa. Dalle dichiarazioni rese da Testimone_1 all'udienza dell'8 Giugno 2010 tenuta dinanzi al Tribunale di Trapani nell'ambito del giudizio n.r.g. 136/2009 si evince che la stessa era stata presente ad alcuni incontri relativi alle trattative intercorse tra la e per lo svolgimento dell'evento fieristico di Alcamo, Pt_2 Parte_1 durante le quali si decise come si sarebbero dovute dividere le spese tra le due. La stessa ha, in particolare, dichiarato che i predetti accordi furono presi dai signori e CP_2 CP_1 presidente dell' in più serate. , sentito alla stessa udienza, ha inoltre Pt_2 CP_3 dichiarato che alle riunioni a cui aveva partecipato erano presenti il sig. e il sig. . CP_2 CP_1 Le dichiarazioni rese da questi due testimoni, non sono supportate da altre evidenze probatorie e si pongono in contrasto con quanto dichiarato dal teste sentito alla stessa Testimone_2 udienza. Quest'ultimo, dipendente della società ha, infatti, dichiarato che Parte_1
l'incarico fu dato verbalmente dal sig. dipendente dell' A domanda del giudice CP_4 Pt_2
“se l'incarico le fu conferito dal sig. , perché riferisce che l'evento fu organizzato CP_4 dall' ha risposto: “perché per me la perava nella persona Pt_2 Testimone_2 Pt_2 del sig. . Era lui che veniva da me per conto dell' Ha, inoltre, precisato di non CP_4 Pt_2 ricordare di aver avuto mai contatti con altri soggetti che operavano in nome e per conto dell' ali dichiarazioni, rese peraltro dal soggetto che avrebbe direttamente curato per la Pt_2 stessa società appellante le trattative dirette all'organizzazione dell'evento ed alla ripartizione dei costi tra ed sono di per sé sufficienti a ritenere inattendibili, o Parte_1 Pt_2 quantomeno inutilizzabili ai fini dell'imputazione a delle obbligazioni nascenti CP_1 dagli stessi accordi presi, le dichiarazioni rese alla stessa udienza da e Testimone_1 [...]
. CP_3
Va ora rammentato che questa Corte è, altresì, chiamata a valutare l'efficacia probatoria di taluni documenti cartacei che erano stati ritenuti inutilizzabili dal giudice di appello con la sentenza cassata. Il tempestivo disconoscimento compiuto dal vale, infatti, a precludere l'utilizzo CP_1 dei documenti apparentemente sottoscritti dallo stesso, ma ben possono trovare ingresso nel giudizio i documenti pubblici depositati dalla e, in particolare, la deliberazione Parte_1 del Comune di Alcamo n. 348/2008 e la determina comunale n. 1547 del 30 giugno 2008.
Va, tuttavia, escluso che gli atti amministrativi in esame possano ritenersi sufficienti ad assolvere l'onere probatorio che incombe su Come osservato dalla parte appellata, infatti, Parte_1 si tratta di due documenti consequenziali alla richiesta di contributo avanzata dall' che Pt_2 non valgono a provare il fattivo coinvolgimento di nelle trattative tra CP_1 [...]
e é che sia stato lo stesso ad assumere nei confronti di Parte_1 Pt_2 CP_1 Parte_1 alcuna obbligazione in nome e per conto di a circostanza pacifica che il Comune
[...] Pt_2 di Alcamo abbia concesso un contributo per l'organizzazione della manifestazione fieristica denominata “Colori e Sapori d'Occidente”, infatti, non vale a provare il coinvolgimento di
[...] nella fase genetica dell'obbligazione di verso E tale prova CP_1 Pt_2 Parte_1 non sarebbe raggiunta nemmeno se fosse provato ciò che pure è smentito dal tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni attribuite a ossia che lo stesso abbia CP_1 richiesto al Comune di Alcamo il contributo di cui si è detto.
Non v'è prova, dunque, che abbia espletato atti giuridici, fonti di obbligazioni, CP_1 in nome e per conto dell' Come già rilevato, tuttavia, la responsabilità di cui all'art. 38, Pt_2 comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18/04/2024, n.10490). Prova che nell'odierno giudizio non può ritenersi raggiunta.
L'appello è, pertanto, rigettato. ❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannata alla refusione Parte_1 delle spese di lite sostenute da che si liquidano come in dispositivo, per il grado CP_1 di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definiti-vamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 909/2017, pronunziata dal Tribunale di CP_1
Trapani in data 6.11.2017;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di appello n.r.g. 2911/2017, che liquida in complessivi € 3.700,00, oltre accessori di legge;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge;
d) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.700,00, oltre accessori di legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 20/02/2025
Palermo, 21/02/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo