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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20288/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “a) darsi atto che non sono previsti assegni di mantenimento, né prestazioni di alcun genere tra le parti, eccettuate quelle di cui a separazione personale, già adempiute e/o superate;
b) darsi altresì atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni di cui essi godevano in comune o hanno avuto in comproprietà; c) spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 5/5/2016, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del comune di Quinzano d'Oglio (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2016).
1 Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 2/3/2023 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA EL EA SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20288/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “a) darsi atto che non sono previsti assegni di mantenimento, né prestazioni di alcun genere tra le parti, eccettuate quelle di cui a separazione personale, già adempiute e/o superate;
b) darsi altresì atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni di cui essi godevano in comune o hanno avuto in comproprietà; c) spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 5/5/2016, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del comune di Quinzano d'Oglio (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2016).
1 Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 2/3/2023 con decreto di omologazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA EL EA SI
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