TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4571/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. e residente Parte_1 C.F._1 in NT (SI), fraz. Acquaviva, via del Centro Etrusco n. 24, avente cittadinanza italiana
E
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], avente cittadinanza italiana entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Cinali del Foro di Siena (CF ) C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa in Torrita di Siena, Via A. Meucci n. 29, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 28.11.24) avente ad oggetto: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2024 i ricorrenti assumevano : di avere in data 24/04/2005 contratto matrimonio in NT;
che in data 28/10/2014, dall'unione coniugale è nata la figlia;
che, con decreto di omologazione del 16/11/2017 il Tribunale di Siena Persona_1 pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che dall'epoca della separazione la convivenza non è stata più ripresa .
Chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto, alle seguenti CONDIZIONI CONGIUNTE
1) gli istanti concordano di condividere l'affido e l'esercizio in comune della potestà genitoriale verso la figlia minore , la quale resterà collocata prevalentemente presso Per_1 il domicilio materno, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni cambiamento di residenza fino a quando la stessa non avrà raggiunto la maggiore età;
2) le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. I genitori si impegnano, altresì, a garantire che mantenga rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_1
3) il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni volta che lo vorrà e, salvo diversi accordi futuri tra i coniugi, terrà con sé un pomeriggio a settimana e alternativamente il Per_1 sabato o la domenica di ciascuna settimana. La figlia, inoltre, pernotterà presso il padre per una notte a settimana;
4) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, trascorrerà ad anni alterni il Per_1 giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con un genitore e il giorno di Santo Stefano e il primo giorno dell'anno con l'altro, così come trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per un totale di quindici giorni anche non consecutivi, comunicando alla madre il periodo prescelto con almeno un mese di anticipo. I coniugi, tenuto conto della evoluzione e della crescita della bambina, si riservano comunque di concordare in futuro modalità diverse di regolamentazione;
5) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, un assegno mensile di Euro 350,00, oltre al 50% delle spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative alla figlia, secondo quanto meglio specificato nel protocollo di Codesto Tribunale. L'assegno di Euro 350,00 dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate. Le spese che non saranno state previamente concordate tra i genitori verranno sostenute in via esclusiva dal genitore che le ha disposte, senza poterne richiedere il rimborso all'altro;
6) i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento per sé stessi, nonché ad ogni altra pretesa economico-patrimoniale, dichiarando di aver definito ogni pregressa questione economica tra gli stessi intercorsa e di non avere a tale titolo null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7) i ricorrenti si concedono fin d'ora reciproco ed esplicito consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere quindi dichiarata, la cessazione degli effetti civili del matrimonio , considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza.
Il Tribunale, può recepire le condizioni indicate nel ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico o all'interesse della figlia minore
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.204
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di (Atto n.
3 - parte II - serie A - anno 2005) alle condizioni sopra riportate
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4571/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. e residente Parte_1 C.F._1 in NT (SI), fraz. Acquaviva, via del Centro Etrusco n. 24, avente cittadinanza italiana
E
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], avente cittadinanza italiana entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Cinali del Foro di Siena (CF ) C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa in Torrita di Siena, Via A. Meucci n. 29, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 28.11.24) avente ad oggetto: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2024 i ricorrenti assumevano : di avere in data 24/04/2005 contratto matrimonio in NT;
che in data 28/10/2014, dall'unione coniugale è nata la figlia;
che, con decreto di omologazione del 16/11/2017 il Tribunale di Siena Persona_1 pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che dall'epoca della separazione la convivenza non è stata più ripresa .
Chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto, alle seguenti CONDIZIONI CONGIUNTE
1) gli istanti concordano di condividere l'affido e l'esercizio in comune della potestà genitoriale verso la figlia minore , la quale resterà collocata prevalentemente presso Per_1 il domicilio materno, con reciproco obbligo di comunicarsi ogni cambiamento di residenza fino a quando la stessa non avrà raggiunto la maggiore età;
2) le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. I genitori si impegnano, altresì, a garantire che mantenga rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Per_1
3) il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni volta che lo vorrà e, salvo diversi accordi futuri tra i coniugi, terrà con sé un pomeriggio a settimana e alternativamente il Per_1 sabato o la domenica di ciascuna settimana. La figlia, inoltre, pernotterà presso il padre per una notte a settimana;
4) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, trascorrerà ad anni alterni il Per_1 giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con un genitore e il giorno di Santo Stefano e il primo giorno dell'anno con l'altro, così come trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per un totale di quindici giorni anche non consecutivi, comunicando alla madre il periodo prescelto con almeno un mese di anticipo. I coniugi, tenuto conto della evoluzione e della crescita della bambina, si riservano comunque di concordare in futuro modalità diverse di regolamentazione;
5) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, un assegno mensile di Euro 350,00, oltre al 50% delle spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative alla figlia, secondo quanto meglio specificato nel protocollo di Codesto Tribunale. L'assegno di Euro 350,00 dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate. Le spese che non saranno state previamente concordate tra i genitori verranno sostenute in via esclusiva dal genitore che le ha disposte, senza poterne richiedere il rimborso all'altro;
6) i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento per sé stessi, nonché ad ogni altra pretesa economico-patrimoniale, dichiarando di aver definito ogni pregressa questione economica tra gli stessi intercorsa e di non avere a tale titolo null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7) i ricorrenti si concedono fin d'ora reciproco ed esplicito consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere quindi dichiarata, la cessazione degli effetti civili del matrimonio , considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza.
Il Tribunale, può recepire le condizioni indicate nel ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico o all'interesse della figlia minore
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.204
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di (Atto n.
3 - parte II - serie A - anno 2005) alle condizioni sopra riportate
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi