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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 12024/2024 RG;
T R A
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
FR NO;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava: “…Con provvedimento del 10.05.2022, RK2 68981847065 -9 CP_
, notificato in data 25.05.2022, l' sede di Aversa avanzava alla sig.ra Parte_1 richiesta di restituzione della somma di € 530,42 dalla ricorrente a titolo di prestazione di INVALIDITA' CIVILE , corrisposta nel periodo dal 01.08.2011 al 30.09.2011 (doc.1); - che avverso il suddetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso ex art. 442 c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale , rubricato al n. RG. 5490/23, giudice designato dott. Giovanni Andrea Rippa;
- che, all'esito del relativo giudizio , il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa , con sentenza n.1662 /2024 del 01.04.2024, accoglieva il ricorso accertando che la “ricorrente non è tenuta alla CP_ restituzione delle somme indicate ” nel provvedimento dell' ( doc. 2 ) ; - Che in data CP_ 04.04.2024 la suddetta sentenza veniva notificata all' ( doc. 3 ) - Che in data 04.01.2024, veniva notificato alla sig.ra provvedimento RK2 66492583770 - 5 di Parte_1
Comunicazione di liquidazione della prestazione 044 -200107073837 Cat. INVCIV il quale, nel prospetto di calcolo degli arretrati da corrispondere alla ricorrente, provvedeva a trattenere
- indicandola come somma non dovuta in quanto oggetto di recupero di indebito - proprio l'importo di € 530,42 oggetto del provvedimento di ripetizione indebito n. RK2 68981847065
-9 impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e dichiarato illegittimo con la richiamata CP_ Sentenza n.1662/2024 del 01.04.2024 ( doc . 4 ); - Con ricorso al Comitato Provinciale presentato in via telematica in data 02.04.2024 N° Protocollo .2001.02/04/2024.006066 CP_1
7 la ricorrente chiedeva il riesame del provvedimento di liquidazione denunciando l'illegittimità della trattenuta pari ad Euro 530,42 per le ragioni sopra esposte (doc. 5 ); - il CP_ Comitato Provinciale , con delibera n. 2413256 del 08.05.2024, rigettava il ricorso
1 amministrativo deducendo che “la sentenza richiamata dalla controparte non risulta caricata negli archivi telematici dell' , né è stato possibile rinvenirla con altra modalità ”. (doc. 6 ) CP_1 CP_ ; - che invero, come sopra evidenziato, la suddetta sentenza è stata notificata all' in data 04.04.2024”. Chiedeva di “Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta pari €530,42 di cui al provvedimento di liquidazione RK2 66492583770 - 5 di Comunicazione di liquidazione della prestazione 044 -200107073837 Cat. INVCIV e per l'effetto, annullare la stessa;
- dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità della stessa per inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria;
- condannare l'amministrazione convenuta alla restituzione alla CP_1 ricorrente della somma di €530,42 illegittimamente trattenuta dall'Istituto Previdenziale…” Si è costituito l' esponendo “..Si comunica pertanto che l'ufficio ha avviato il CP_1 procedimento per la restituzione alla sig.ra della somma di euro 530,42 Parte_1 che era stata recuperata a conguaglio sugli arretrati con la determina del 16.11.2023. - Ci si riserva di integrare l'istruttoria con documentazione attestante l'accredito”; ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Nelle note di trattazione parte ricorrente ha dato atto che la ricorrente ha ricevuto la restituzione della somma indebitamente trattenuta dall' in data 19.06.2025. CP_1
Nel merito la restituzione dell'anzidetta somma determina la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite deve rilevarsi che la ricorrente ha notificato all' in data 4.4.2024 la sentenza emessa dal Tribunale adito-sez. lavoro nel
CP_1 procedimento iscritto al 5490/2023 RG in cui si espone: “Nel caso che ci occupa emerge che l' , con comunicazione datata 10.5.2022 e ricevuta il 25.5.2022, chiedeva la restituzione
CP_1 di euro 530,42 percepiti dal 01/08/2011 al 30/09/2011 a titolo di prestazione assistenziale erogata ai sensi della legge 118/71 (cfr. comunicazione dell' in atti). L' non ha
CP_1 CP_1 provato di aver esercitato il diritto di ripetere le somme entro il termine di prescrizione decennale. Pertanto il diritto di chiedere la ripetizione delle somme erogate è prescritto. Deve escludersi, secondo quanto dedotto dall' , che nella fattispecie in esame si applichi l'art.
CP_1
37 co. 2 d.l. 18/2020 e l'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020. Le suddette disposizioni prevedono infatti la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
……..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - dichiara che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme indicate nella comunicazione dell' datata CP_1
10.05.2022 prodotta in atti;
” A fronte della notificazione della suddetta sentenza ad aprile 2024, emerge che alla data di
2 deposito del ricorso (ottobre 2024) la suddetta somma di €530,42 non era stata ancora restituita alla ricorrente. Pertanto deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto consistente nella restituzione della suddetta somma in corso di causa, l' sarebbe stato dichiarato CP_1 soccombente. Le suddette spese di lite sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha restituito alla ricorrente la CP_1 suddetta somma.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €303,20 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 23.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 12024/2024 RG;
T R A
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
FR NO;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava: “…Con provvedimento del 10.05.2022, RK2 68981847065 -9 CP_
, notificato in data 25.05.2022, l' sede di Aversa avanzava alla sig.ra Parte_1 richiesta di restituzione della somma di € 530,42 dalla ricorrente a titolo di prestazione di INVALIDITA' CIVILE , corrisposta nel periodo dal 01.08.2011 al 30.09.2011 (doc.1); - che avverso il suddetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso ex art. 442 c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale , rubricato al n. RG. 5490/23, giudice designato dott. Giovanni Andrea Rippa;
- che, all'esito del relativo giudizio , il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa , con sentenza n.1662 /2024 del 01.04.2024, accoglieva il ricorso accertando che la “ricorrente non è tenuta alla CP_ restituzione delle somme indicate ” nel provvedimento dell' ( doc. 2 ) ; - Che in data CP_ 04.04.2024 la suddetta sentenza veniva notificata all' ( doc. 3 ) - Che in data 04.01.2024, veniva notificato alla sig.ra provvedimento RK2 66492583770 - 5 di Parte_1
Comunicazione di liquidazione della prestazione 044 -200107073837 Cat. INVCIV il quale, nel prospetto di calcolo degli arretrati da corrispondere alla ricorrente, provvedeva a trattenere
- indicandola come somma non dovuta in quanto oggetto di recupero di indebito - proprio l'importo di € 530,42 oggetto del provvedimento di ripetizione indebito n. RK2 68981847065
-9 impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e dichiarato illegittimo con la richiamata CP_ Sentenza n.1662/2024 del 01.04.2024 ( doc . 4 ); - Con ricorso al Comitato Provinciale presentato in via telematica in data 02.04.2024 N° Protocollo .2001.02/04/2024.006066 CP_1
7 la ricorrente chiedeva il riesame del provvedimento di liquidazione denunciando l'illegittimità della trattenuta pari ad Euro 530,42 per le ragioni sopra esposte (doc. 5 ); - il CP_ Comitato Provinciale , con delibera n. 2413256 del 08.05.2024, rigettava il ricorso
1 amministrativo deducendo che “la sentenza richiamata dalla controparte non risulta caricata negli archivi telematici dell' , né è stato possibile rinvenirla con altra modalità ”. (doc. 6 ) CP_1 CP_ ; - che invero, come sopra evidenziato, la suddetta sentenza è stata notificata all' in data 04.04.2024”. Chiedeva di “Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta pari €530,42 di cui al provvedimento di liquidazione RK2 66492583770 - 5 di Comunicazione di liquidazione della prestazione 044 -200107073837 Cat. INVCIV e per l'effetto, annullare la stessa;
- dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità della stessa per inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria;
- condannare l'amministrazione convenuta alla restituzione alla CP_1 ricorrente della somma di €530,42 illegittimamente trattenuta dall'Istituto Previdenziale…” Si è costituito l' esponendo “..Si comunica pertanto che l'ufficio ha avviato il CP_1 procedimento per la restituzione alla sig.ra della somma di euro 530,42 Parte_1 che era stata recuperata a conguaglio sugli arretrati con la determina del 16.11.2023. - Ci si riserva di integrare l'istruttoria con documentazione attestante l'accredito”; ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Nelle note di trattazione parte ricorrente ha dato atto che la ricorrente ha ricevuto la restituzione della somma indebitamente trattenuta dall' in data 19.06.2025. CP_1
Nel merito la restituzione dell'anzidetta somma determina la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite deve rilevarsi che la ricorrente ha notificato all' in data 4.4.2024 la sentenza emessa dal Tribunale adito-sez. lavoro nel
CP_1 procedimento iscritto al 5490/2023 RG in cui si espone: “Nel caso che ci occupa emerge che l' , con comunicazione datata 10.5.2022 e ricevuta il 25.5.2022, chiedeva la restituzione
CP_1 di euro 530,42 percepiti dal 01/08/2011 al 30/09/2011 a titolo di prestazione assistenziale erogata ai sensi della legge 118/71 (cfr. comunicazione dell' in atti). L' non ha
CP_1 CP_1 provato di aver esercitato il diritto di ripetere le somme entro il termine di prescrizione decennale. Pertanto il diritto di chiedere la ripetizione delle somme erogate è prescritto. Deve escludersi, secondo quanto dedotto dall' , che nella fattispecie in esame si applichi l'art.
CP_1
37 co. 2 d.l. 18/2020 e l'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020. Le suddette disposizioni prevedono infatti la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
……..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - dichiara che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme indicate nella comunicazione dell' datata CP_1
10.05.2022 prodotta in atti;
” A fronte della notificazione della suddetta sentenza ad aprile 2024, emerge che alla data di
2 deposito del ricorso (ottobre 2024) la suddetta somma di €530,42 non era stata ancora restituita alla ricorrente. Pertanto deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto consistente nella restituzione della suddetta somma in corso di causa, l' sarebbe stato dichiarato CP_1 soccombente. Le suddette spese di lite sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha restituito alla ricorrente la CP_1 suddetta somma.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €303,20 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 23.12.2025 Il Giudice
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