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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3407/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA Parte_1
CHIARA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ROTONDO Controparte_1
SALVATORE, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 03/11/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
LI (Ta) in data 14/09/2002, che dalla loro unione era nato il figlio in Massafra (Ta) il 07.07.2003, maggiorenne ma Persona_1 TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
economicamente non autosufficiente e, che in data 17/09/2022 era stato sottoscritto accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 28/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia l'accordo di separazione autorizzato dalla
Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto in data 03/10/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 03/11/2024 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
14/09/2002 in LI (Ta) da , nata a Parte_1
TO (TA) il 01/11/1974, e , nato a Controparte_1
TO (TA) il 13/04/1975, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di LI (Ta) dell'anno 2002, parte 2, serie A, numero 33;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LI
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3407/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA Parte_1
CHIARA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ROTONDO Controparte_1
SALVATORE, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 03/11/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] Controparte_1
LI (Ta) in data 14/09/2002, che dalla loro unione era nato il figlio in Massafra (Ta) il 07.07.2003, maggiorenne ma Persona_1 TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
economicamente non autosufficiente e, che in data 17/09/2022 era stato sottoscritto accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 28/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia l'accordo di separazione autorizzato dalla
Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto in data 03/10/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 03/11/2024 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
14/09/2002 in LI (Ta) da , nata a Parte_1
TO (TA) il 01/11/1974, e , nato a Controparte_1
TO (TA) il 13/04/1975, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di LI (Ta) dell'anno 2002, parte 2, serie A, numero 33;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LI
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3