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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2347/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGOTTO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. FRIGOTTO ALBERTO ( ) Corso Venezia 37047 San C.F._2
Bonifacio Italia;
, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA , 112 D 37047 SAN BONIFACIO presso il difensore avv. FRIGOTTO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CARLO, Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TORTONA, 25 20144 MILANO presso il difensore avv.
GAGLIARDI CARLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in data 28.5.2025 per parte attrice e in data 29.5.2025 per parte convenuta CP_4
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e domande delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato la IGa ha convenuto in giudizio avanti Controparte_1 all'intestato Tribunale il IG , la società e l'assicurazione CP_3 Controparte_2 [...]
al fine di sentire accertata la responsabilità esclusiva in capo al IG per il sinistro CP_4 CP_3 occorso in San Martino Buon Albergo (VR) in data 22.02.2019, nonché per sentire condannati i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 382.931,60, al netto di quanto già incassato, o di diversa somma accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice ha rappresentato che in data 22.02.2019 verso le ore 14.45 circa in San Martino Buon Albergo (VR), la sua auto, Volkswagen Golf targata AY730CK, è stata tamponata da un autoarticolato Iveco, condotto dal IG , di proprietà della società CP_3 [...]
targato DH679JJ – AB58388 e assicurato con , mentre i veicoli CP_2 Controparte_4 percorrevano il medesimo senso di marcia sulla Tangenziale Est in direzione Grezzana al KM 0+400
(cfr. doc. 10 parte attrice).
La IGa nei propri scritti difensivi rappresenta quanto segue: Controparte_1
1. in forza del sinistro è intervenuta in loco la Polizia Stradale di Verona Sud, che ha redatto il rapporto contravvenzionando l'odierno convenuto ai sensi dell'art. 141, comma 2, CDS e, quindi, per la mancata osservanza delle regole dettate in tema di velocità (cfr. doc. 10 parte attrice – pag. 60);
2. il veicolo attoreo, immatricolato del 1998, ha riportato danni tali da rendere antieconomiche le riparazioni: lo stesso è stato, infatti, rottamato;
3. a seguito del sinistro la stessa attrice è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo
Trento e, successivamente, trasferita all'Ospedale di Borgo Roma presso il Reparto Chirurgia Maxillo facciale ove veniva riscontrata la seguente diagnosi: “frattura comz sx composta e chiusa”. Sono seguiti diversi ricoveri e visite specialistiche (cfr. docc. 11 – 13 parte attrice);
4. stante le condizioni derivanti dal sinistro, l'attrice ha ripreso l'attività lavorativa in modo graduale da fine estate 2019, proseguendo con attività riabilitativa e controlli medici fino a giugno 2021;
pagina 3 di 10 5. infine, l'attrice stessa riferisce di aver necessitato di attività di assistenza per il periodo successivo al sinistro.
L'attrice rappresenta, altresì, di essersi sottoposta a giugno 2020 e a febbraio 2021 a visite medico – Per_ legali presso il dott. , incaricato da , per la valutazione dei danni. Controparte_4
L'assicurazione – alla luce delle risultanze degli esami espletati – ha corrisposto all'attrice la somma complessiva di euro 120.000,00, di cui 10.000,00 corrisposti dall'attrice al proprio legale, oltre a euro
2.100,00 per la riparazione della autovettura (poi rottamata).
L'attrice, infine, chiede la condanna dei convenuti ex art. 96, comma secondo, cc per la mancata partecipazione alla procedura stragiudiziale della negoziazione assistita.
Il IG e la società rispettivamente conducente e proprietaria CP_3 Controparte_2 dell'autoarticolato tamponante, hanno scelto di non costituirsi nel presente procedimento, vedendosi, così, dichiarati contumaci alla prima udienza celebratasi in data 29.9.2022.
La compagnia assicurativa si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto delle domande, contestando sia la dinamica del sinistro, e nello specifico la responsabilità imputata in maniera esclusiva in capo al IG , sia la quantificazione del danno operata CP_3 dall'attrice per le ragioni meglio specificate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Nello specifico, contestando quanto dedotto dall'attrice, la convenuta nei propri scritti difensivi eccepisce come la dinamica del sinistro non sarebbe stata debitamente comprovata e documentata e ravvisa una corresponsabilità tra le parti coinvolte nel sinistro e nel presente procedimento.
La causa è stata istruita con escussione di prova orale e CTU medico legale a firma del dott.
[...]
depositata in data 9.7.2024. La stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 Per_2 con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 cpc.
Qualificazione giuridica e onere della prova pagina 4 di 10 L'oggetto del presente giudizio verte in ordine alla richiesta di accertamento della responsabilità in capo al IG del danno patito dall'odierna attrice onde verificare la sussistenza del diritto in CP_3 capo alla stessa di ottenere le somme richieste a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del sinistro occorso in San Martino Buon Albergo (VR) in data 22.02.2019.
La fattispecie in esame è inquadrabile all'interno della disciplina dettata in tema di circolazione di veicoli ex art. 2054 cc, che al comma secondo prevede in caso di scontro tra veicoli una presunzione, salvo prova contraria, di corresponsabilità dei conducenti.
Più nello specifico, tuttavia, il caso che ci occupa riguarda un tamponamento, fattispecie che fa venir meno il presunto concorso di colpa di cui all'art. 2054 cc, alla luce dell'applicazione di una diversa presunzione de facto – che supera la presunzione del concorso – di inosservanza della distanza di sicurezza ex art. 149, comma primo, CDS in capo al tamponante, sul quale, infatti, grava l'onere di fornire la prova liberatoria che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non ascrivibile.
La presunzione di colpa si trasmette, pertanto, esclusivamente in capo al soggetto tamponante, il quale
– secondo quanto argomentato dalla giurisprudenza – potrà liberarsi dalla responsabilità solamente dimostrando che la causa della collisione non è a lui imputabile e che il veicolo tamponato ha rappresentato, al momento della verificazione dell'evento, un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione (ex multis Cass. civ. Ord. 3398 del 3 febbraio 2023).
Ora, non ha in alcun modo adempiuto a tale onere probatorio a mezzo della prova Controparte_4 costituenda in quanto non ha articolato prove volte a dimostrare che la condotta di guida dell'attrice ha costituito di per sé un ostacolo imprevedibile rispetto al convenuto , vertendo, invece, le istanze CP_3 istruttorie orali articolate dalla convenuta Assicurazione unicamente sull'ulteriore tamponamento a catena, ingenerato da quello di cui è causa che ha visto il coinvolgimento anche di soggetti terzi e non parti del presente giudizio. In tal modo le richieste istruttorie formulate si presentavano irrilevanti ai fini del decidere e, per tale motivo, non sono state ammesse.
Posto quanto anzidetto, non può escludersi la responsabilità in capo al conducente dell'autoarticolato, IG , ai sensi della presunzione iuris tantum derivante dall'art. 149 CDS, non essendo CP_3
pagina 5 di 10 stata fornita alcuna prova liberatoria capace di far venir meno l'esclusiva attribuzione in relazione al sinistro occorso.
Dipiù, da quanto documentato e, nello specifico, dalla lettura dei verbali redatti dalla Polizia di Stato, richiamando letteralmente quanto dagli stessi descritto, la dinamica dei fatti è “chiara e inequivocabile”, tanto che il IG in occasione del sinistro è stato immediatamente sanzionato CP_3 per violazione dell'art. 141, comma secondo, CDS, con contestuale ritiro della patente di guida (cfr. doc. 10 parte attrice pag. 60).
La responsabilità esclusiva del IG deve, pertanto, darsi per pacificamente assodata. CP_3
Anche il nesso causale tra la condotta del danneggiante e i danni riportati dall'attrice deve ritenersi provato alla luce di quanto dichiarato dal CTU in ordine alla compatibilità delle lesioni allegate dall'attrice e la dinamica fattuale riferita, nonché dell'accertamento delle lesioni medesime da parte dei sanitari dell'Ospedale di Borgo Roma dove la IGa è stata ricoverata a seguito del Controparte_1 sinistro.
Danno non patrimoniale
Preliminarmente occorre affermare come venga assunto a fondamento dell'individuazione e della determinazione dei danni quanto esposto in sede di CTU, le cui risultanze sono integralmente condivisibili alla luce del fatto che le considerazioni del medico-legale non lasciano spazio per deduzioni in senso opposto.
Per quanto attiene il danno biologico temporaneo, la CTU lo ha determinato in 187 giorni complessivi e, nello specifico, lo stesso ha riconosciuto:
- 7 giorni di inabilità temporanea totale;
- 60 giorni di inabilità temporanea al 75%;
- 120 giorni di inabilità parziale del 50%;
a cui si aggiunge un grado di invalidità permanente pari al 25%.
Considerando quanto sopra, e tenuto conto che all'epoca del sinistro la IGa aveva Controparte_1
33 anni, si può procedere alla liquidazione del danno biologico applicando le Tabelle Uniche Nazionali, pagina 6 di 10 entrate in vigore in data 05.03.2025, riconosciute in tutto il territorio nazionale come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico, in via di applicazione indiretta, quale parametro di equità (cfr. Cass. 11319/2025; Cass. 28990/2019).
All'esito di tale raffronto appare equo un ristoro pari a euro 9.280,32 per il danno temporaneo, riconoscendo sulla scorta della sofferenza soggettiva riscontrata dal CTU una percentuale del 50% di danno morale ed euro 133.989,07 per l'invalidità permanente, applicando come percentuale di invalidità permanente la misura al 25%, riconoscendo una percentuale del 40% di danno morale sulla base degli accertamenti operati in atti.
Posto quanto sopra, si riconosce un danno non patrimoniale complessivo di euro 143.269,39.
A tale importo va sottratto quanto già ricevuto a titolo di acconto da parte della assicurazione per euro
120.000,00 per cui l'importo ancora dovuto sarà pari a euro 23.269,39 con la conseguenza che i convenuti in solido dovranno essere condannati al pagamento a parte attrice del complessivo importo, già considerata la rivalutazione e gli interessi, di euro 30.586,19, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Danno patrimoniale.
Come ultima voce di danno l'attrice chiede il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in complessivi euro 307.756,23, di cui euro 500,00 per effetti personali;
euro 1.866,80 per spese sostenute per recarsi a visite, medicazioni, terapie, ecc.; euro 150,43 per spese mediche;
euro 1.830,00 per la relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa ante-causa; euro 3.409,00 per spese di assistenza Per_3 domestica e servizio babysitter;
oltre a euro 300.000,00 per mancato guadagno della ditta individuale dell'attrice.
Sul punto, non è possibile riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese riguardanti gli effetti personali, nonché per i costi di trasporto per ragioni mediche, in quanto entrambe le voci non sono state debitamente provate. Nello specifico gli effetti personali non sono stati allegati e per quanto riguarda le spese di trasporto non è stato dimostrato che le stesse siano state pagina 7 di 10 effettivamente e personalmente sostenute dall'attrice, come anche già dedotto nell'ordinanza ammissiva delle prove.
Per quanto attiene le spese mediche, condividendo quanto affermato dalla CTU, quelle considerabili congrue e pertinenti al sinistro de quo e, quindi, rimborsabili sono quantificabili nella minor somma di euro 150,43.
Non rimborsabili sono, inoltre, le spese sostenute per la redazione della perizia medico – legale di parte, in quanto parte attrice si è limitata a produrre il preventivo redatto dalla dott.ssa senza Per_3 documentare l'effettivo pagamento che doveva avvenire a mezzo di bonifico bancario come ivi indicato (cfr. doc. 17 attore).
Per quanto attiene alle spese di assistenza e di baby-sitting, pur ritenendo che le stesse fossero presumibilmente necessarie alla luce delle condizioni in cui l'attrice versava, una semplice autodichiarazione da parte dei soggetti che asseritamente avrebbero prestato assistenza non risulta documento idoneo a provare tali voci di danno e i capitoli di prova articolati non sono stati ritenuti ammissibili in quanto da documentare e generici. Non è, infatti, stato provato il pagamento di alcun esborso a tale titolo. Anche tale voce di danno non può, pertanto, trovare accoglimento.
Infine, non può riconoscersi alcun importo a titolo di mancato guadagno per impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa in considerazione del fatto che parte attrice, pur avendo prodotto le fatture emesse nel corso della propria attività autonoma negli anni precedenti al sinistro, non ha prodotto le fatture relative all'anno del sinistro né altra documentazione contabile e societaria al fine di ancorare la liquidazione di tale voce di danno. Non può infatti assolvere a tale dato la dichiarazione
730/2020 prodotta sub doc. 27 parte attrice in quanto trattasi di mera dichiarazione di parte a fini fiscali nell'ambito di attività autonoma.
Posto quanto anzidetto, in relazione al danno patrimoniale è liquidabile l'importo di euro 166,48, già comprensivo di interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Domanda di condanna per lite temeraria pagina 8 di 10 Si rigetta la domanda formulata da parte attrice di condanna ex art. 96 cpc poiché la mancata adesione alla procedura della negoziazione assistita da parte dell'assicurazione non è configurabile come una condotta caratterizzata da mala fede o colpa grave anche alla luce del fatto che ante causam
[...]
ha formulato e liquidato degli importi ai danni occorsi a seguito del sinistro. CP_4
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese di CTU dovranno porsi a carico delle parti convenute in solido con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. Accerta la responsabilità esclusiva in capo al IG nella causazione del sinistro CP_3 avvenuto in data 22.02.2019.
2. Determina in euro 143.269,39 il complessivo danno non patrimoniale subito da parte attrice per effetto del sinistro, cui andrà detratto quanto già ricevuto ante causam, per cui l'importo ancora dovuto sarà pari a euro 23.269,39.
3. Conseguentemente condanna i convenuti in solido al pagamento a tale titolo a parte attrice del complessivo importo, già considerata la rivalutazione e gli interessi, di euro 30.586,19, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. Determina in euro 150,43 il danno patrimoniale subito da parte attrice per effetto del sinistro.
5. Conseguentemente condanna i convenuti in solido al pagamento a tale titolo dell'importo di euro di euro 166,48, già comprensivo di interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. pagina 9 di 10 6. Rigetta la domanda ex art. 96 cpc svolta da parte attrice.
7. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice – da distrarsi in favore del difensore antistatario – liquidate nel complessivo importo di euro
14.103,00 , oltre a euro 1.713,00 a titolo di spese documentate, al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
8. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
Verona, 19.9.2025
La Giudice
Virginia Manfroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2347/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGOTTO Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. FRIGOTTO ALBERTO ( ) Corso Venezia 37047 San C.F._2
Bonifacio Italia;
, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA , 112 D 37047 SAN BONIFACIO presso il difensore avv. FRIGOTTO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI CARLO, Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TORTONA, 25 20144 MILANO presso il difensore avv.
GAGLIARDI CARLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in data 28.5.2025 per parte attrice e in data 29.5.2025 per parte convenuta CP_4
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e domande delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato la IGa ha convenuto in giudizio avanti Controparte_1 all'intestato Tribunale il IG , la società e l'assicurazione CP_3 Controparte_2 [...]
al fine di sentire accertata la responsabilità esclusiva in capo al IG per il sinistro CP_4 CP_3 occorso in San Martino Buon Albergo (VR) in data 22.02.2019, nonché per sentire condannati i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 382.931,60, al netto di quanto già incassato, o di diversa somma accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice ha rappresentato che in data 22.02.2019 verso le ore 14.45 circa in San Martino Buon Albergo (VR), la sua auto, Volkswagen Golf targata AY730CK, è stata tamponata da un autoarticolato Iveco, condotto dal IG , di proprietà della società CP_3 [...]
targato DH679JJ – AB58388 e assicurato con , mentre i veicoli CP_2 Controparte_4 percorrevano il medesimo senso di marcia sulla Tangenziale Est in direzione Grezzana al KM 0+400
(cfr. doc. 10 parte attrice).
La IGa nei propri scritti difensivi rappresenta quanto segue: Controparte_1
1. in forza del sinistro è intervenuta in loco la Polizia Stradale di Verona Sud, che ha redatto il rapporto contravvenzionando l'odierno convenuto ai sensi dell'art. 141, comma 2, CDS e, quindi, per la mancata osservanza delle regole dettate in tema di velocità (cfr. doc. 10 parte attrice – pag. 60);
2. il veicolo attoreo, immatricolato del 1998, ha riportato danni tali da rendere antieconomiche le riparazioni: lo stesso è stato, infatti, rottamato;
3. a seguito del sinistro la stessa attrice è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo
Trento e, successivamente, trasferita all'Ospedale di Borgo Roma presso il Reparto Chirurgia Maxillo facciale ove veniva riscontrata la seguente diagnosi: “frattura comz sx composta e chiusa”. Sono seguiti diversi ricoveri e visite specialistiche (cfr. docc. 11 – 13 parte attrice);
4. stante le condizioni derivanti dal sinistro, l'attrice ha ripreso l'attività lavorativa in modo graduale da fine estate 2019, proseguendo con attività riabilitativa e controlli medici fino a giugno 2021;
pagina 3 di 10 5. infine, l'attrice stessa riferisce di aver necessitato di attività di assistenza per il periodo successivo al sinistro.
L'attrice rappresenta, altresì, di essersi sottoposta a giugno 2020 e a febbraio 2021 a visite medico – Per_ legali presso il dott. , incaricato da , per la valutazione dei danni. Controparte_4
L'assicurazione – alla luce delle risultanze degli esami espletati – ha corrisposto all'attrice la somma complessiva di euro 120.000,00, di cui 10.000,00 corrisposti dall'attrice al proprio legale, oltre a euro
2.100,00 per la riparazione della autovettura (poi rottamata).
L'attrice, infine, chiede la condanna dei convenuti ex art. 96, comma secondo, cc per la mancata partecipazione alla procedura stragiudiziale della negoziazione assistita.
Il IG e la società rispettivamente conducente e proprietaria CP_3 Controparte_2 dell'autoarticolato tamponante, hanno scelto di non costituirsi nel presente procedimento, vedendosi, così, dichiarati contumaci alla prima udienza celebratasi in data 29.9.2022.
La compagnia assicurativa si è costituita tempestivamente in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto delle domande, contestando sia la dinamica del sinistro, e nello specifico la responsabilità imputata in maniera esclusiva in capo al IG , sia la quantificazione del danno operata CP_3 dall'attrice per le ragioni meglio specificate in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Nello specifico, contestando quanto dedotto dall'attrice, la convenuta nei propri scritti difensivi eccepisce come la dinamica del sinistro non sarebbe stata debitamente comprovata e documentata e ravvisa una corresponsabilità tra le parti coinvolte nel sinistro e nel presente procedimento.
La causa è stata istruita con escussione di prova orale e CTU medico legale a firma del dott.
[...]
depositata in data 9.7.2024. La stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 Per_2 con concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 cpc.
Qualificazione giuridica e onere della prova pagina 4 di 10 L'oggetto del presente giudizio verte in ordine alla richiesta di accertamento della responsabilità in capo al IG del danno patito dall'odierna attrice onde verificare la sussistenza del diritto in CP_3 capo alla stessa di ottenere le somme richieste a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del sinistro occorso in San Martino Buon Albergo (VR) in data 22.02.2019.
La fattispecie in esame è inquadrabile all'interno della disciplina dettata in tema di circolazione di veicoli ex art. 2054 cc, che al comma secondo prevede in caso di scontro tra veicoli una presunzione, salvo prova contraria, di corresponsabilità dei conducenti.
Più nello specifico, tuttavia, il caso che ci occupa riguarda un tamponamento, fattispecie che fa venir meno il presunto concorso di colpa di cui all'art. 2054 cc, alla luce dell'applicazione di una diversa presunzione de facto – che supera la presunzione del concorso – di inosservanza della distanza di sicurezza ex art. 149, comma primo, CDS in capo al tamponante, sul quale, infatti, grava l'onere di fornire la prova liberatoria che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non ascrivibile.
La presunzione di colpa si trasmette, pertanto, esclusivamente in capo al soggetto tamponante, il quale
– secondo quanto argomentato dalla giurisprudenza – potrà liberarsi dalla responsabilità solamente dimostrando che la causa della collisione non è a lui imputabile e che il veicolo tamponato ha rappresentato, al momento della verificazione dell'evento, un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione (ex multis Cass. civ. Ord. 3398 del 3 febbraio 2023).
Ora, non ha in alcun modo adempiuto a tale onere probatorio a mezzo della prova Controparte_4 costituenda in quanto non ha articolato prove volte a dimostrare che la condotta di guida dell'attrice ha costituito di per sé un ostacolo imprevedibile rispetto al convenuto , vertendo, invece, le istanze CP_3 istruttorie orali articolate dalla convenuta Assicurazione unicamente sull'ulteriore tamponamento a catena, ingenerato da quello di cui è causa che ha visto il coinvolgimento anche di soggetti terzi e non parti del presente giudizio. In tal modo le richieste istruttorie formulate si presentavano irrilevanti ai fini del decidere e, per tale motivo, non sono state ammesse.
Posto quanto anzidetto, non può escludersi la responsabilità in capo al conducente dell'autoarticolato, IG , ai sensi della presunzione iuris tantum derivante dall'art. 149 CDS, non essendo CP_3
pagina 5 di 10 stata fornita alcuna prova liberatoria capace di far venir meno l'esclusiva attribuzione in relazione al sinistro occorso.
Dipiù, da quanto documentato e, nello specifico, dalla lettura dei verbali redatti dalla Polizia di Stato, richiamando letteralmente quanto dagli stessi descritto, la dinamica dei fatti è “chiara e inequivocabile”, tanto che il IG in occasione del sinistro è stato immediatamente sanzionato CP_3 per violazione dell'art. 141, comma secondo, CDS, con contestuale ritiro della patente di guida (cfr. doc. 10 parte attrice pag. 60).
La responsabilità esclusiva del IG deve, pertanto, darsi per pacificamente assodata. CP_3
Anche il nesso causale tra la condotta del danneggiante e i danni riportati dall'attrice deve ritenersi provato alla luce di quanto dichiarato dal CTU in ordine alla compatibilità delle lesioni allegate dall'attrice e la dinamica fattuale riferita, nonché dell'accertamento delle lesioni medesime da parte dei sanitari dell'Ospedale di Borgo Roma dove la IGa è stata ricoverata a seguito del Controparte_1 sinistro.
Danno non patrimoniale
Preliminarmente occorre affermare come venga assunto a fondamento dell'individuazione e della determinazione dei danni quanto esposto in sede di CTU, le cui risultanze sono integralmente condivisibili alla luce del fatto che le considerazioni del medico-legale non lasciano spazio per deduzioni in senso opposto.
Per quanto attiene il danno biologico temporaneo, la CTU lo ha determinato in 187 giorni complessivi e, nello specifico, lo stesso ha riconosciuto:
- 7 giorni di inabilità temporanea totale;
- 60 giorni di inabilità temporanea al 75%;
- 120 giorni di inabilità parziale del 50%;
a cui si aggiunge un grado di invalidità permanente pari al 25%.
Considerando quanto sopra, e tenuto conto che all'epoca del sinistro la IGa aveva Controparte_1
33 anni, si può procedere alla liquidazione del danno biologico applicando le Tabelle Uniche Nazionali, pagina 6 di 10 entrate in vigore in data 05.03.2025, riconosciute in tutto il territorio nazionale come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico, in via di applicazione indiretta, quale parametro di equità (cfr. Cass. 11319/2025; Cass. 28990/2019).
All'esito di tale raffronto appare equo un ristoro pari a euro 9.280,32 per il danno temporaneo, riconoscendo sulla scorta della sofferenza soggettiva riscontrata dal CTU una percentuale del 50% di danno morale ed euro 133.989,07 per l'invalidità permanente, applicando come percentuale di invalidità permanente la misura al 25%, riconoscendo una percentuale del 40% di danno morale sulla base degli accertamenti operati in atti.
Posto quanto sopra, si riconosce un danno non patrimoniale complessivo di euro 143.269,39.
A tale importo va sottratto quanto già ricevuto a titolo di acconto da parte della assicurazione per euro
120.000,00 per cui l'importo ancora dovuto sarà pari a euro 23.269,39 con la conseguenza che i convenuti in solido dovranno essere condannati al pagamento a parte attrice del complessivo importo, già considerata la rivalutazione e gli interessi, di euro 30.586,19, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Danno patrimoniale.
Come ultima voce di danno l'attrice chiede il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in complessivi euro 307.756,23, di cui euro 500,00 per effetti personali;
euro 1.866,80 per spese sostenute per recarsi a visite, medicazioni, terapie, ecc.; euro 150,43 per spese mediche;
euro 1.830,00 per la relazione medico-legale redatta dalla dott.ssa ante-causa; euro 3.409,00 per spese di assistenza Per_3 domestica e servizio babysitter;
oltre a euro 300.000,00 per mancato guadagno della ditta individuale dell'attrice.
Sul punto, non è possibile riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese riguardanti gli effetti personali, nonché per i costi di trasporto per ragioni mediche, in quanto entrambe le voci non sono state debitamente provate. Nello specifico gli effetti personali non sono stati allegati e per quanto riguarda le spese di trasporto non è stato dimostrato che le stesse siano state pagina 7 di 10 effettivamente e personalmente sostenute dall'attrice, come anche già dedotto nell'ordinanza ammissiva delle prove.
Per quanto attiene le spese mediche, condividendo quanto affermato dalla CTU, quelle considerabili congrue e pertinenti al sinistro de quo e, quindi, rimborsabili sono quantificabili nella minor somma di euro 150,43.
Non rimborsabili sono, inoltre, le spese sostenute per la redazione della perizia medico – legale di parte, in quanto parte attrice si è limitata a produrre il preventivo redatto dalla dott.ssa senza Per_3 documentare l'effettivo pagamento che doveva avvenire a mezzo di bonifico bancario come ivi indicato (cfr. doc. 17 attore).
Per quanto attiene alle spese di assistenza e di baby-sitting, pur ritenendo che le stesse fossero presumibilmente necessarie alla luce delle condizioni in cui l'attrice versava, una semplice autodichiarazione da parte dei soggetti che asseritamente avrebbero prestato assistenza non risulta documento idoneo a provare tali voci di danno e i capitoli di prova articolati non sono stati ritenuti ammissibili in quanto da documentare e generici. Non è, infatti, stato provato il pagamento di alcun esborso a tale titolo. Anche tale voce di danno non può, pertanto, trovare accoglimento.
Infine, non può riconoscersi alcun importo a titolo di mancato guadagno per impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa in considerazione del fatto che parte attrice, pur avendo prodotto le fatture emesse nel corso della propria attività autonoma negli anni precedenti al sinistro, non ha prodotto le fatture relative all'anno del sinistro né altra documentazione contabile e societaria al fine di ancorare la liquidazione di tale voce di danno. Non può infatti assolvere a tale dato la dichiarazione
730/2020 prodotta sub doc. 27 parte attrice in quanto trattasi di mera dichiarazione di parte a fini fiscali nell'ambito di attività autonoma.
Posto quanto anzidetto, in relazione al danno patrimoniale è liquidabile l'importo di euro 166,48, già comprensivo di interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Domanda di condanna per lite temeraria pagina 8 di 10 Si rigetta la domanda formulata da parte attrice di condanna ex art. 96 cpc poiché la mancata adesione alla procedura della negoziazione assistita da parte dell'assicurazione non è configurabile come una condotta caratterizzata da mala fede o colpa grave anche alla luce del fatto che ante causam
[...]
ha formulato e liquidato degli importi ai danni occorsi a seguito del sinistro. CP_4
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese di CTU dovranno porsi a carico delle parti convenute in solido con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. Accerta la responsabilità esclusiva in capo al IG nella causazione del sinistro CP_3 avvenuto in data 22.02.2019.
2. Determina in euro 143.269,39 il complessivo danno non patrimoniale subito da parte attrice per effetto del sinistro, cui andrà detratto quanto già ricevuto ante causam, per cui l'importo ancora dovuto sarà pari a euro 23.269,39.
3. Conseguentemente condanna i convenuti in solido al pagamento a tale titolo a parte attrice del complessivo importo, già considerata la rivalutazione e gli interessi, di euro 30.586,19, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. Determina in euro 150,43 il danno patrimoniale subito da parte attrice per effetto del sinistro.
5. Conseguentemente condanna i convenuti in solido al pagamento a tale titolo dell'importo di euro di euro 166,48, già comprensivo di interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. pagina 9 di 10 6. Rigetta la domanda ex art. 96 cpc svolta da parte attrice.
7. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice – da distrarsi in favore del difensore antistatario – liquidate nel complessivo importo di euro
14.103,00 , oltre a euro 1.713,00 a titolo di spese documentate, al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
8. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
Verona, 19.9.2025
La Giudice
Virginia Manfroni
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