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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Rosaria Carlà, decidendo all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 125/2021 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Niscemi, v. Samperi n. 309, presso lo studio dell'avv. Lucia Antonella Spata (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione depositato C.F._2 telematicamente
Attore
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Caltagirone, piazza Bellini n. 9, presso lo studio dell'avv. Monia Guastella (C.F. , C.F._3 che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati nel sinistro occorso in data 10/11/2018, cadendo rovinosamente in prossimità di una buca nel manto stradale sita nella locale via Camiolo, all'altezza del civico n. 194, non visibile né segnalata.
L'attore in particolare affermava che nulla aveva potuto fare per evitare l'insidia, poiché la buca in prossimità della quale aveva perso l'equilibrio era sulla propria direzione di marcia ed in parte coperta da un veicolo ivi parcheggiato. Riferiva quindi di avere riportato nella caduta al suolo lesioni personali consistite in un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, un trauma escoriato contusivo al ginocchio sinistro ed una contusione al gomito sinistro, per i quali era stato giudicato clinicamente guarito alla data del 14/12/2018, con postumi algo- disfunzionali di trauma distorsivo alla caviglia sinistra e di frattura al V metatarso del piede sinistro, dopo essersi sottoposto a diverse visite mediche e ad un ciclo di fisioterapia. Deducendo pertanto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in ogni caso, ex art. 2043 c.c, in qualità di soggetto tenuto CP_1 ex lege alla custodia della sede stradale, per avere reso transitabile al pubblico una parte della strada che
1 presentava la riscontrata anomalia, senza apporre in loco alcuna segnaletica di pericolo, chiedeva di dichiarare il proprio diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, di dichiarare il convenuto obbligato a CP_1 risarcirlo e di condannare l'Ente al risarcimento dei danni non patrimoniali riportati, determinati nella misura di € 8754,00 – di cui € 6003,00 per danno biologico nella misura del 4% ed € 2401,00 per danno biologico temporaneo, oltre a quanto dovuto a titolo di personalizzazione del danno - o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta equa all'esito di apposita consulenza medica, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Il costituitosi in giudizio con deposito telematico di propria comparsa in data 6/5/2021, Controparte_1 contestava la domanda attorea sotto il profilo della prova della sussistenza di un nesso causale tra le lesioni riferite dall'attore e la presenza di una buca nella sede stradale, nonché le circostanze del presunto sinistro e la non visibilità della buca al momento del fatto. Deduceva altresì che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si applica alla Pubblica Amministrazione quando l'estensione del bene è così ampia da non consentire un controllo idoneo a prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo, che in ogni caso è richiesta prova della non visibilità e prevedibilità dell'insidia, che la condotta distratta dell'attore integra una ipotesi di caso fortuito o, comunque, rileva ai fini del contributo colposo del danneggiato alla verificazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Contestava infine la domanda attorea anche nel quantum.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda formulata perché infondata o, comunque, non validamente provata.
In subordine, chiedeva la riduzione della somma riconosciuta a quanto di ragione, tenuto conto del concorso di parte attrice nella verificazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c., con rigetto, in ogni caso, della domanda di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di C.T.U., all'esito del deposito di note scritte delle parti in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento del danno proposta da in relazione al sinistro occorso in Parte_1 data 10/11/2018 a Niscemi si fonda sull'attribuzione all'Ente convenuto di una responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
In proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia sulla cosa e, quindi, di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le eventuali situazioni di pericolo e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Tale relazione – osserva la Suprema Corte (v. in particolare Cass. sez. III, 29/07/2016, n.15761) – “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa ...”.
Ad integrare una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è, al contempo, necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale
2 del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, poiché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. sez. III, 24/02/2011, n.4476).
Incombe dunque sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, che interviene ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto all'accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 576/2008) secondo il quale, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, trovano applicazione i principi penalistici di cui agli artt. 40
e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore di tale principio trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso dell'art. 41
c.p. - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale in atto. La Suprema Corte ha altresì precisato che tale relazione causale non è sufficiente per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi dare rilievo soltanto alla relazione causale che appaia idonea a determinare l'evento secondo il principio della c.d.
“causalità adeguata” o quello similare della c.d. “regolarità causale”, che individua come conseguenza imputabile quella che, secondo una probabilità apprezzabile ex ante, ancorché riscontrata con una prognosi postuma, “integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale
(sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario” (Cass. Sez. III 1.2.2018
n. 2478).
Integra il caso fortuito, “tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale”, quale fattore estraneo alla sequenza originaria avente idoneità causale tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante (così Cass. 2478/2018 cit.).
Si è detto altresì che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla relazione dell'evento dannoso con la cosa in custodia al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Ciò vale quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. L'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa invero risponde a un principio di solidarietà fondato sull'art. 2 della Cost., che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i
3 terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (così, ancora, la cit. Cass. Sez.
III 1.2.2018 n. 2478).
Da ultimo le Sezioni Unite, con ord. n. 20943 del 30.6.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(sulla natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., conf. Cass. Sez.III sent. n. 11152 del 27/4/2023).
Ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte – afferma Cass. sez. VI, 11/05/2017 n.11526 – “il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660)”.
Se dunque, secondo la regola generale in tema di riparto degli oneri probatori, incombe sul danneggiato la prova del danno subito e del nesso di causalità con la cosa in custodia, grava sull'Ente la prova del caso fortuito, come di recente ha chiarito la Suprema Corte che, con sentenza della sez. III n. 6326 del 5/3/2019, ha affermato il principio secondo il quale “in tema di danno cagionato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali, grava sulla P.A. custode l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (conf. Cass. n. 6703 del 19/03/2018 e n. 7805 del
27/03/2017).
Ciò premesso in diritto, parte attrice ha provato i fatti di causa con la testimonianza resa da e Testimone_1 con la produzione di rilievi fotografici del luogo del sinistro e di documentazione sanitaria riconducibile alle lesioni riportate dall'attore nell'occorso.
Il teste - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare attesa la sua estraneità ai fatti, oltre che per Tes_1 la precisione nel ricordo – ha dichiarato di avere assistito in data 10/11/2018, mentre passava da via Camiolo
a bordo della propria autovettura, alla caduta del in via Camiolo in prossimità di una buca vicino Parte_1 al marciapiede, “piena di detriti, né grande né piccola”. Dichiarando in particolare che “ era a Parte_1 piedi. Ad un certo punto vidi che era caduto, quindi cercai di soccorrerlo poiché era a terra”, ed ancora che
“era a terra vicino alla buca”, il teste ha individuato una correlazione univoca tra la caduta al suolo dell'attore e la presenza della buca nel manto stradale. Inoltre, esaminando le foto versate in atti, il predetto ha riconosciuto i luoghi ed anche la buca in corrispondenza della quale l'attore era caduto. Egli ha altresì riferito che “al momento del fatto il sole non c'era più, stava per fare buio, erano le 16,00/16,30 circa”, ha anche confermato che al margine della strada era parcheggiata un'autovettura, che copriva la buca per metà, ed ha infine dichiarato di non ricordare di avere visto segnaletica che indicasse la presenza della buca.
I rilievi fotografici in atti evidenziano la presenza nella sede stradale di una buca di apprezzabile estensione e profondità, assai irregolare, verosimile fonte di pericolo per il pedone.
4 Costituisce altresì utile riscontro alla narrazione dei fatti resa dall'attore il referto di Pronto Soccorso del
10/11/2018, che registra l'ingresso del paziente alle ore 17,16 per lesioni riportate a seguito di “incidente in strada”, e la breve descrizione da costui resa all'anamnesi delle circostanze in cui si era procurato le lesioni accertate: “il paziente a seguito di manto stradale deformato è caduto procurandosi un trauma alla caviglia e piede sx” e ancora “il paziente riferisce di essere accidentalmente caduto in strada a causa della presenza di un fosso nella serata di oggi ...”. Le stesse lesioni descritte nell'immediatezza presso il Pronto Soccorso – che dà conto della presenza nel paziente di “algie con deficit funzionale piede e caviglia sinistra, escoriazione superficiale ginocchio sx”, si presentano compatibili con la riferita caduta.
Alla luce degli elementi in atti, deve dunque ritenersi raggiunta prova adeguata anche del nesso di causalità tra l'evento dannoso descritto dall'attore e la buca presente sulla sede stradale in via Camiolo.
Sul punto va precisato in diritto che, nel caso in cui il bene in custodia ex art. 2051 c.c. sia rappresentato dal demanio stradale comunale, la presunzione di responsabilità gravante sull'ente opera se venga accertata la possibilità di un effettivo controllo sul bene, allorché la strada si trovi nel perimetro urbano. Infatti, la localizzazione della strada all'interno del perimetro urbano sottoposto ad attività di controllo da parte del comporta la possibilità in capo all'ente di una effettiva sorveglianza della zona e, dunque, anche del CP_1 bene stradale (in tal senso v. Tribunale Brescia sez. I, 12/02/2021, n.390; Tribunale Bari sez. II, 12/10/2021,
n.3562). Né nel caso di specie è dato ravvisare la presenza di indici, quali la particolare estensione del bene o l'uso generalizzato da parte degli utenti con modalità tali da limitare o compromettere l'oggettiva controllabilità della cosa, elemento costitutivo della relazione di custodia. Va altresì rammentato che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, “la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466)” (così Cass. Sez. III 11/3/2021 n. 6826).
Né, infine, vi è prova di un comportamento inadeguato o imprudente del danneggiato che possa dirsi causa esclusiva o anche solo concausa del sinistro.
La circostanza che l'attore non abbia utilizzato il marciapiede non costituisce elemento sintomatico di una condotta imprudente o non rispettosa delle regole. Se è vero che, ai sensi dell'art. 190 co. 1 D.L.vo 285/1992,
Nuovo codice della strada, “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti”, emerge dalle foto in atti che il marciapiede nella via Camiolo era effettivamente molto stretto e, quindi, non praticabile in sicurezza dall'utente della strada. Né sono emersi elementi ulteriori
5 che costituiscano indice di imprudenza o disattenzione dell'attore nel percorrere il tratto viario interessato. La presenza, confermata dal teste , di un'autovettura parcheggiata al margine della strada, in modo tale da Tes_1 coprire parte della buca, rende plausibile che il pedone non si sia avveduto della buca per tempo e che per questo motivo non l'abbia evitata. Infine, nessun elemento sintomatico di una condotta imprudente del danneggiato, che possa dirsi causa esclusiva o concausa del sinistro è emerso in sede di interrogatorio formale del avendo questi confermato di essere caduto in corrispondenza della buca, ma non per sua Parte_1 disattenzione.
A fronte della prova, documentale e testimoniale, offerta dall'attore della pericolosità dello stato dei luoghi, nessuna prova ha invece offerto il della presunta condotta imprudente o negligente del danneggiato, CP_1 né della presenza nella via Camiolo di sufficiente illuminazione pubblica.
Procedendo all'esame del danno cagionato al dall'incidente per cui è causa, dagli esiti della C.T.U. Parte_1 del dott. emerge che l'attore ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni secondarie al Persona_1 trauma, consistite in “trauma distorsivo caviglia sn, trauma escoriato contusivo ginocchio sn, contusione gomito”, con esiti di trauma contusivo alla caviglia sinistra con minimo versamento perimalleolare esterno e,
a livello del tendine del peroneo breve, una interruzione di alcune fibre tendinee di tipo traumatico della lunghezza di 4 mm. circa, con lieve limitazione funzionale, quantificata nella misura percentuale dell'1%.
Il C.T.U. ha altresì accertato che l'attore a causa del sinistro ha subito 4 gg. di I.T.P. nella misura del 75%, 10 gg. di I.T.P. al 50% e 10 gg. di I.T.P. al 25%.
Per quanto concerne il criterio applicabile per la liquidazione del risarcimento spettante al danneggiato, va data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i valori di cui all'art. 139 D.L.vo 209/2005, c.d.
Codice delle Assicurazioni Private, trovano applicazione esclusivamente in caso di "…lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti…", non assumendo di per sé alcun rilievo determinante la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione, ma occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno, come derivante dalla circolazione stradale, che nella predetta circolazione sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno. La
Suprema Corte – v. Cass. sez. VI, 11/02/2022, n.4509 - sul punto ha invero affermato che “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (così anche Cass. sez. III, 07/06/2011, n.12408; conf. nel merito Corte di appello Lecce n. 677 del 14.6.2022). Pertanto, ai fini della liquidazione in via equitativa del danno derivato al pedone in fattispecie riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., relativa alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., può farsi ricorso al sistema del valore del punto percentuale espresso dalle tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal
Tribunale di Milano, che – secondo recente elaborazione giurisprudenziale (v. da ultimo v. Cass. sez. III,
22/01/2019, n.1553) – costituiscono “regole integratrici del concetto di equità volte a circoscrivere la
6 valutazione discrezionale del giudice in ambito di condivisa oggettività”, e, quindi, valido “criterio guida” utilizzabile per l'esercizio del potere di determinazione equitativa del danno che compete al giudice di merito.
In base alle tabelle aggiornate del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024, il risarcimento del danno biologico patito da , dell'età di 30 anni alla data del fatto, può dunque essere Parte_1 determinato nella misura di € 1191,25 (pari ad € 1393,28 per 1 punto percentuale X 0,855 come coefficiente demoltiplicatore correlato all'età del danneggiato al momento del sinistro), senza alcuna maggiorazione per personalizzazione ulteriore del danno, in carenza di tempestiva allegazione e prova di un danno non patrimoniale ulteriore rispetto alla mera menomazione della integrità psico-fisica del soggetto che giustifichi un incremento dei valori medi applicati per tale voce. Va altresì riconosciuta all'attore la somma di € 345,00 di I.T.P. al 75% (gg. 4), di € 575,00 per I.T.P. al 50% (gg. 10) e di € 287,50 per I.T.P. al 25% (gg. 10), per un totale di € 1207,50 per invalidità temporanea complessiva.
Sul punto va rammentato che, per giurisprudenza consolidata, in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto, anomale o del tutto peculiari, distinte dalla mera lesione della propria integrità psico-fisica e meritevoli di autonoma considerazione sotto il profilo risarcitorio. In difetto di adeguata attività assertiva e di idonea prova degli elementi che giustifichino un incremento dei valori medi previsti, il giudice non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, non essendo a tal fine sufficienti elementi quali le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (v. Cass. Sez. III sent. n. 2788 del 31/01/2019;
Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 5865 del 04/03/2021; in tema di danno morale, v. Cass. sez. III, 13/01/2016, n.339).
D'altra parte, l'entità assai contenuta degli esiti lesivi riportati dal – pari all'1% - e la durata limitata Parte_1 dello stato di malattia che ne è derivato non giustificano in ogni caso alcuna presunzione ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale riconosciuto per la lesione della integrità fisica conseguente al sinistro.
Va altresì riconosciuto alla parte attrice il rimborso delle spese mediche affrontate e documentate, ed in particolare della spesa di € 50,00 come da ricevuta in atti per ecografia alla caviglia, ritenuta dal C.T.U. congrua e pertinente con il danno subito dall'attore. Non costituisce invece prova di una spesa correlata al danno subito la fattura pro forma (nota provvisoria non valida ai fini dell'IVA) del dr. per prestazioni mediche Per_2 specialistiche e ciclo di fisioterapia, essendovi specificato che la fattura sarebbe stata emessa solo a pagamento effettuato.
Per questi motivi
, va dichiarata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso a in data 10/11/2018. Per l'effetto, l'Ente convenuto, in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, va condannato al risarcimento del danno in favore del predetto Parte_1 liquidato in complessivi € 2398,75, di cui € 1191,25 per danno biologico ed € 1207,50 per danno da invalidità temporanea complessiva permanente e temporanea. La somma complessiva così determinata va devalutata fino alla data di cessazione del periodo di invalidità temporanea e successivamente rivalutata da quella stessa data fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma annualmente rivalutata vanno poi
7 applicati gli interessi legali dalla data di cessazione del periodo di invalidità temporanea (v. Cass. sez. III,
20/12/2011, n.27584) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed i soli interessi legali da tale ultima data sino al soddisfo. Il convenuto va altresì condannato al pagamento della somma di € 50,00, CP_1 oltre interessi legali dalla data dell'esborso fino al soddisfo.
Ex art. 91 c.p.c., il in persona del Sindaco pro tempore, va altresì condannato al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, da liquidarsi, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 ed in base al valore della causa (scaglione da euro 1100,01 ad euro 5200,00, parametri medi per attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale quest'ultima con riduzione ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta nella fase), nella misura di complessivi € 2126,50 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, somma da pagare all'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela n. 633/2020.
Infine, il convenuto va condannato al pagamento delle spese di C.T.U., già liquidate come da separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 125/2021 R.G. promossa da
[...]
nei confronti del così provvede: Parte_1 Controparte_1 dichiara la responsabilità del nella causazione del sinistro occorso a Controparte_1 Parte_1 in data 10/11/2018 ex art. 2051 c.c., e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, al pagamento a favore del predetto della somma di complessivi € 2398,75 - di cui € Parte_1
1191,25 per danno biologico ed € 1207,50 per danno da invalidità temporanea complessiva - , da devalutarsi fino alla data di cessazione del periodo di invalidità temporanea e da rivalutarsi da quella stessa data fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di cessazione del periodo di invalidità temporanea fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data sino al soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 50,00 per rimborso spese mediche, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo;
condanna altresì il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate nella misura di complessivi € 2126,50 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, da pagare allo Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/2002 in ragione dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela in data 19/3/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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