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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/12/2025, n. 18066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18066 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 41568/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 41568/2021 promossa da:
C.F. P.IVA , in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1 P.IVA_1 e difesa dagli Avvocati ALESSANDRO NOBILONI e FRANCO VINAI ed elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 24, presso lo studio dell'Avvocato ALESSANDRO NOBILONI,
ATTRICE
Contro
C.F. ) in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
DR De TR, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.77, presso lo studio del nominato procuratore, CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio in Parte_1 CP_1 qualità di mandataria con rappresentanza della dinanzi al Tribunale di Roma, CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito: condannare al pagamento in favore della conchiudente della somma di Euro CP_2
109.043,42, o altra superiore o diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
• In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.” A sostegno della propria domanda esponeva di essere una società operante nel settore Parte_1 della riparazione e carrozzeria veicoli mediante una rete di carrozzerie distribuite sul territorio nazionale (doc. 1); che nel 2016 aveva sottoscritto contratto di locazione per l'immobile sito in Roma, Via Tuscolana n. 1874, destinato all'attività di carrozzeria (doc. 2);
Pagina 1 che era il gestore della rete di distribuzione elettrica di Roma che avrebbe dovuto curare CP_2
l'esecuzione delle opere necessarie all'allaccio alla rete elettrica dell'immobile citato;
che nell'agosto 2016 aveva richiesto ad l'allaccio alla rete di distribuzione Controparte_3
(doc.3) e che, nonostante i ripetuti solleciti tale richiesta rimaneva inevasa (doc. 4);
che nel settembre 2017 aveva formulato una nuova richiesta di allaccio, ricevendo fattura n. 0010217000104526 di importo pari a € 8.789,64 per l'installazione di nuovo impianto (doc. 5), che provvedeva a pagare in data 25.9.2017 (doc. 6);
che nelle more dell'allaccio alla rete, stante la totale impossibilità di svolgere la propria attività in assenza di energia elettrica, era stata costretta a noleggiare due generatori alimentati a gasolio per ridurre il danno derivante dall'inadempimento di (doc. 7, 8 e 9); CP_2
che anche la seconda pratica avviata per ottenere l'allacciamento alla rete elettrica subiva un grave ed ingiustificato ritardo, poiché l'allaccio, comprensivo dell'installazione e della connessione del POD IT002E0020505A relativo all'immobile di Via Tuscolana 1874, Roma, era stato effettuato il data 20.11.2019, a distanza di ventisei mesi dall'accettazione del preventivo del 26.9.2017;
che il 9.10.2020 aveva presentato formale reclamo all' domandando il risarcimento dei danni CP_2 subiti (doc. 10);
che in assenza di risposta al reclamo da parte delle società convenuta, aveva promosso un tentativo di conciliazione davanti l'ARERA, conclusosi in data 4.2.2021 con esito negativo (docc. 11 e 12);
che pertanto chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dall'ingiustificabile ritardo nell'allacciamento del POD dell'immobile di Via Tuscolana da parte della convenuta, danno quantificato dal perito incaricato – – in € 109.043,42, pari al maggior costo Controparte_4 sostenuto per generare il fabbisogno energetico mediante i generatori a gasolio noleggiati, rispetto al costo che sarebbe stato sostenuto con l'energia elettrica della rete nazionale (doc. 13). Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese”. A sostegno della propria domanda parte convenuta deduceva che il 28.9.2016 l'attrice aveva formulato la richiesta di attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica, da 100kw per l'indirizzo Via Tuscolana 1874/B, ad e tramite quest'ultimo ad (codice CP_3 CP_2 pratica A00004192718) (doc. 1);
che tra il 12.10.2016 e il 23.06.2017, data in cui la pratica veniva definitivamente chiusa con la dicitura “Cancellazione per dati incompleti”, i tecnici ARERA non riuscivano a individuare il sito di fornitura, poiché le informazioni trasmesse da non lo consentivano e non era possibile Parte_1 stabilire un contatto ai recapiti indicati nella richiesta;
che il 27.06.2017 l'attrice aveva formulato una nuova richiesta di allaccio (codice pratica A00004859136), anche questa chiusa in data 4.7.2017 a causa dell'impossibilità per il tecnico Area incaricato di individuare il punto fornitura e di mettersi in contatto con il cliente al recapito indicato;
che il 5.7.2017 l'attrice aveva formulato una nuova richiesta di allaccio (codice pratica A00004883756) conclusasi all'esito dell'iter con l'allaccio dell'utenza (doc. 3);
Pagina 2 che la procedura di attivazione della linea è stata complessa, a seguito della richiesta di attivazione della linea, in data 12.7.2017 era stato svolto un sopralluogo congiunto con il cliente per elaborazione del preventivo;
che dal sopralluogo del 12.7.2017 era emerso che l'attrice doveva effettuare delle opere propedeutiche Cont all'allaccio dell'utenza (cfr. note su “il cliente deve provvedere alla realizzazione di una traccia dalla presa Acea adiacente fino al contenitore stesso”) e, inoltre, che devono essere svolti degli scavi da parte di per i quali occorreva ottenere la relativa licenza da parte di CP_2 Parte_2
che il 13.7.2017 aveva inviato alla società attrice l'offerta tecnico amministrativa (preventivo n.A00004883756) per l'allaccio della linea;
che tale offerta tecnico amministrativa (doc. 4) prevedeva dei lavori a carico dell'attrice (cfr. punto 2);
che nel preventivo era precisato che i lavori sarebbero stati svolti entro 50 giorni lavorativi dal giorno dell'accettazione dell'offerta nonché l'avvenuto adempimento di quanto eventualmente indicato nel punto 2, e comunque al netto del tempo che occorrerà per ottenere gli eventuali permessi necessari da parte degli Enti interessati;
che l'attrice aveva accettato e saldato l'importo previsto nell'offerta tecnica ma la pratica era stata sospesa in un primo momento il 26.9.2017 in “attesa di adempimenti dal cliente” e in un secondo momento il 4.10.2017 per l'inizio dell'iter autorizzativo amministrativo da parte degli enti pubblici competenti nel caso di specie Soprintendenza Archeologica di Roma e Municipio VII di Roma e poi ripresa il 07.10.2019. La convenuta precisava che l'iter autorizzativo si era svolto come segue (doc. 5): la pratica era giunta all'unità Direzione Lavori il 29.9.2017; il 04.10.2017 era stato richiesto il nulla osta alla Soprintendenza (doc. 6), rilasciato il 7.11.2017 (doc. 7); il 21.11.2017 era stato consegnato il bollato n. 17ZS3NC4127 con validità dal 22.1.2018 al 16.02.2018, periodo in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti con licenza ordinaria;
che i lavori di scavo erano stati assegnati il 6.12.2017 all'impresa SIRTI e il ripristino definitivo all'impresa EMPIRE per il periodo 12.2-16.2.2018 (doc. 8);
che la licenza di scavo era stata concessa dal Municipio VII solo il 4.7.2019, con esecuzione prevista tra il 15.7.2019 e il 9.8.2019;
che il lavoro di allaccio veniva eseguito in data 20.11.2019; anche se in tale data, non erano ancora state eseguite alcune opere a carico del cliente (interruttore generale e cavo): senza le quali l'elettrificazione dell'impianto non risultava possibile. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante prova per interpello, prova per testi e CTU. All'udienza del 22.2.2023 previo giuramento del nominato Ctu sono stati posti allo Persona_1 stesso i seguenti questi: “a) accertare le opere da eseguirsi a carico di e di ai fini della Parte_1 CP_2 fornitura e le opere per le quali era necessario ottenere prima le autorizzazioni amministrative;
b) quantificare fin d'ora – riservata ogni definitiva valutazione sull'an debeatur - il maggior costo sostenuto da in relazione all'immobile di Via Tuscolana 1874, Roma, per Parte_1
l'approvvigionamento di energia elettrica per mezzo dei due generatori funzionanti a gasolio e presi a noleggio rispetto ai costi che la medesima avrebbe dovuto sostenere con l'allaccio del POD di tale
Pagina 3 immobile alla rete elettrica nazionale, limitatamente al periodo successivo al pagamento della fattura (25 settembre 2017) e fino all'allaccio.” La causa è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con l'ordinanza del 13.3.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per conferire al CTU l'incarico integrativo di determinare i maggiori costi sopportati da , in relazione ai consumi del Parte_1 gasolio, sulla base delle fatture prodotte e riconosciute dai testi fare riferimento alla filiale oggetto di causa. In data 5.6.2025 la causa è stata nuovamente assunta in decisione assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti esposti in motivazione. Preliminarmente va respinta la reiterata richiesta di revoca dell'ordinanza del 13.7.2023 formula da parte convenuta con la propria comparsa conclusionale non va accolta per le ragioni esposte nell' ordinanza del 25.7.2023 che si richiama e che è rimasa esente da nuove motivate istanze di revoca (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015. In relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice giova ricordare che
“In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 Rv. 650915 – 01 Conf. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 - 01). La parte attrice ha prodotto l'offerta tecnico-commerciale di relativa alla richiesta di preventivo CP_2
n. A00004883756 per “Nuovo impianto con attivazione singola”, richiesta presentata il 5.7.2017. Nell'offerta i tempi di esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio della linea sono stimati in 50, calcolati a partire dalla data di accettazione dell'offerta commerciale e dall'adempimento delle condizioni previste al punto 2, che nel caso di specie riguardano la realizzazione di: “contenitore, scavo, tracce, fori e corrugato” e al netto del tempo necessario per l'ottenimento dei permessi necessari da parte degli Enti interessati. La medesima offerta prevede inoltre che in caso di mancato rispetto del tempo di esecuzione del lavoro per cause non imputabili ad sarà riconosciuto al cliente un indennizzo automatico in CP_2 fattura previsto, come previsto dalla normativa AEEG. Il testo contrattuale, e in particolare la previsione relativa al mancato rispetto dei tempi di allaccio per cause non imputabili ad , va interpretato alla luce della disciplina dettata dal Testo Integrato CP_2 della Regolazione Output-Based dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'Energia Elettrica, adottato da (doc. 14). Tale normativa stabilisce che l'attivazione della linea debba avvenire entro 50 CP_2 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo da parte del cliente. In particolare, l'art. 87 del citato Testo unico dispone che: “Il tempo di esecuzione dei lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte
Pagina 4 del distributore dell'accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto”. Il successivo art. 8, lett. z), precisa che sono considerati lavori complessi: “la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'impianto di proprietà del distributore in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici”. Ne consegue che eventuali ritardi nell'attivazione della linea, anche dovuti al mancato ottenimento dei permessi da parte degli enti competenti, non possono essere imputati all'utente finale, il quale non deve essere posto in una situazione di attesa indefinita, vanificando il termine di 50 giorni fissato dalla normativa. Non appare, inoltre, logico far gravare sul richiedente le conseguenze derivanti dal mancato rilascio dei permessi necessari, trattandosi di attività gestita in piena autonomia dalla parte convenuta. Pertanto, non è ammissibile che il cliente, estraneo a tale procedura, subisca ritardi imputabili a eventuale inerzia del gestore della rete elettrica. Tanto premesso, risulta pacifico e confermato dalla documentazione versata in atti che la Parte_1 ha accettato l'offerta tecnico commerciale di il 25.9.2017 ed eseguito in pari data il pagamento CP_2 della somma pari a € 8.789,64, portata dalla connessa fattura n. 0010217000104526 e che l'allaccio dell'utenza richiesto è stato effettuato il 29.11.2019, da ciò discende l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte da parte della società convenuta. Le risultanze della relazione tecnica d'ufficio redatta dall' IN. , fondate sull'esame Persona_1 della documentazione versata in atti e in particolare delle fatture prodotte dalla parte attrice (docc. 18 e 20 depositati in data 19.7.2023 previa autorizzazione del Giudice Istruttore) e sorrette da motivazioni congrue, si prestano ad essere poste a base della quantificazione del maggior costo sostenuto sorrette da motivazioni congrue, si prestano ad essere poste a base della quantificazione del maggior costo sostenuto da per l'approvvigionamento di energia elettrica Parte_1 nell'immobile di Via Tuscolana 1874, Roma, mediante due generatori a gasolio presi a noleggio, rispetto ai costi che avrebbe sostenuto con l'allaccio del POD alla rete elettrica nazionale. In relazione alla critiche mosse alla CTU e al suo supplemento da parte della società convenuta, in quanto basata su elementi presuntivi e su fatture tardivamente prodotte e relative non solo al sito della di cui è causa ma ad altre sedi della società attrice, è opportuno richiamare la CTU che Parte_1 chiarisce che le fatture prese in esame si riferiscono ad un periodo che va dal 6.10.2016 al 29.11.2019, per un totale di 160 documenti fiscali;
che la maggior parte delle fatture viene precisato in quale sito della è stato scaricato il gasolio e la quantità di litri scaricati in ogni luogo;
in alcuni invece Parte_1
(evidenziati in giallo nell'Elenco riassuntivo riportato in Allegato 3) non è chiara la destinazione e che per tali fatture si è provveduto a proporzionare il costo sostenuto da per lo scarico Parte_1 del Gasolio presso il sito di Via Tuscolana 1874B (IVA esclusa) sulla base della quantità indicata nel documento fiscale (ed evidenziata nella colonna “Note” del file riportato in Allegato 3). Giova ribadire che la produzione delle fatture analizzate in sede fi CTU è stata autorizzata con l'Ordinanza del 13.7.2023 per le ragioni ivi indicate. Ciò posto, il CTU, dopo un'attenta analisi della documentazione in atti, ha concluso che la differenza
– calcolata considerando le fatture prodotte dalla parte attrice per il periodo dal 25.9.2017 al 20.11.2019 e verificata la destinazione del materiale al luogo indicato nel procedimento – ammonta a € 113.705,12 (IVA esclusa).
Pagina 5 Come correttamente osservato dalla convenuta, dal quantum complessivo elaborato dall'ausiliario del giudice, pari a € 113.705,12 (IVA esclusa), devono essere detratti i 50 giorni lavorativi di tolleranza previsti dall'offerta tecnica della convenuta. Tale periodo, riconosciuto come fisiologico per l'esecuzione dell'allaccio, corrisponde a un importo di € 7.233,00 (IVA esclusa), calcolato sulla base dell'indennizzo giornaliero determinato dal CTU. Sulla base delle considerazioni che precedono, in qualità di mandataria con CP_1 rappresentanza della va condannata al pagamento in favore della della CP_2 Parte_1 somma pari a € 103.984,63 (IVA esclusa) calcolata dal Ctu di parte attrice oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di in qualità di mandataria con CP_1 rappresentanza della CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di in qualità Parte_1 CP_1 di mandataria con rappresentanza della e, per l'effetto, condanna la predetta in persona CP_2 del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 103.984,63 (IVA esclusa) oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda;
condanna in qualità di mandataria con rappresentanza della al rimborso, in CP_1 CP_2 favore di delle spese di lite, che liquida in € 7.052 oltre spese generali nella misura Parte_1 del 15%, CPA ed IVA come per legge;
pone definitivamente a carico di in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2
le spese di CTU.
[...]
Si comunichi.
Roma, 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 41568/2021 promossa da:
C.F. P.IVA , in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1 P.IVA_1 e difesa dagli Avvocati ALESSANDRO NOBILONI e FRANCO VINAI ed elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 24, presso lo studio dell'Avvocato ALESSANDRO NOBILONI,
ATTRICE
Contro
C.F. ) in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
DR De TR, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.77, presso lo studio del nominato procuratore, CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio in Parte_1 CP_1 qualità di mandataria con rappresentanza della dinanzi al Tribunale di Roma, CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito: condannare al pagamento in favore della conchiudente della somma di Euro CP_2
109.043,42, o altra superiore o diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
• In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.” A sostegno della propria domanda esponeva di essere una società operante nel settore Parte_1 della riparazione e carrozzeria veicoli mediante una rete di carrozzerie distribuite sul territorio nazionale (doc. 1); che nel 2016 aveva sottoscritto contratto di locazione per l'immobile sito in Roma, Via Tuscolana n. 1874, destinato all'attività di carrozzeria (doc. 2);
Pagina 1 che era il gestore della rete di distribuzione elettrica di Roma che avrebbe dovuto curare CP_2
l'esecuzione delle opere necessarie all'allaccio alla rete elettrica dell'immobile citato;
che nell'agosto 2016 aveva richiesto ad l'allaccio alla rete di distribuzione Controparte_3
(doc.3) e che, nonostante i ripetuti solleciti tale richiesta rimaneva inevasa (doc. 4);
che nel settembre 2017 aveva formulato una nuova richiesta di allaccio, ricevendo fattura n. 0010217000104526 di importo pari a € 8.789,64 per l'installazione di nuovo impianto (doc. 5), che provvedeva a pagare in data 25.9.2017 (doc. 6);
che nelle more dell'allaccio alla rete, stante la totale impossibilità di svolgere la propria attività in assenza di energia elettrica, era stata costretta a noleggiare due generatori alimentati a gasolio per ridurre il danno derivante dall'inadempimento di (doc. 7, 8 e 9); CP_2
che anche la seconda pratica avviata per ottenere l'allacciamento alla rete elettrica subiva un grave ed ingiustificato ritardo, poiché l'allaccio, comprensivo dell'installazione e della connessione del POD IT002E0020505A relativo all'immobile di Via Tuscolana 1874, Roma, era stato effettuato il data 20.11.2019, a distanza di ventisei mesi dall'accettazione del preventivo del 26.9.2017;
che il 9.10.2020 aveva presentato formale reclamo all' domandando il risarcimento dei danni CP_2 subiti (doc. 10);
che in assenza di risposta al reclamo da parte delle società convenuta, aveva promosso un tentativo di conciliazione davanti l'ARERA, conclusosi in data 4.2.2021 con esito negativo (docc. 11 e 12);
che pertanto chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dall'ingiustificabile ritardo nell'allacciamento del POD dell'immobile di Via Tuscolana da parte della convenuta, danno quantificato dal perito incaricato – – in € 109.043,42, pari al maggior costo Controparte_4 sostenuto per generare il fabbisogno energetico mediante i generatori a gasolio noleggiati, rispetto al costo che sarebbe stato sostenuto con l'energia elettrica della rete nazionale (doc. 13). Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese”. A sostegno della propria domanda parte convenuta deduceva che il 28.9.2016 l'attrice aveva formulato la richiesta di attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica, da 100kw per l'indirizzo Via Tuscolana 1874/B, ad e tramite quest'ultimo ad (codice CP_3 CP_2 pratica A00004192718) (doc. 1);
che tra il 12.10.2016 e il 23.06.2017, data in cui la pratica veniva definitivamente chiusa con la dicitura “Cancellazione per dati incompleti”, i tecnici ARERA non riuscivano a individuare il sito di fornitura, poiché le informazioni trasmesse da non lo consentivano e non era possibile Parte_1 stabilire un contatto ai recapiti indicati nella richiesta;
che il 27.06.2017 l'attrice aveva formulato una nuova richiesta di allaccio (codice pratica A00004859136), anche questa chiusa in data 4.7.2017 a causa dell'impossibilità per il tecnico Area incaricato di individuare il punto fornitura e di mettersi in contatto con il cliente al recapito indicato;
che il 5.7.2017 l'attrice aveva formulato una nuova richiesta di allaccio (codice pratica A00004883756) conclusasi all'esito dell'iter con l'allaccio dell'utenza (doc. 3);
Pagina 2 che la procedura di attivazione della linea è stata complessa, a seguito della richiesta di attivazione della linea, in data 12.7.2017 era stato svolto un sopralluogo congiunto con il cliente per elaborazione del preventivo;
che dal sopralluogo del 12.7.2017 era emerso che l'attrice doveva effettuare delle opere propedeutiche Cont all'allaccio dell'utenza (cfr. note su “il cliente deve provvedere alla realizzazione di una traccia dalla presa Acea adiacente fino al contenitore stesso”) e, inoltre, che devono essere svolti degli scavi da parte di per i quali occorreva ottenere la relativa licenza da parte di CP_2 Parte_2
che il 13.7.2017 aveva inviato alla società attrice l'offerta tecnico amministrativa (preventivo n.A00004883756) per l'allaccio della linea;
che tale offerta tecnico amministrativa (doc. 4) prevedeva dei lavori a carico dell'attrice (cfr. punto 2);
che nel preventivo era precisato che i lavori sarebbero stati svolti entro 50 giorni lavorativi dal giorno dell'accettazione dell'offerta nonché l'avvenuto adempimento di quanto eventualmente indicato nel punto 2, e comunque al netto del tempo che occorrerà per ottenere gli eventuali permessi necessari da parte degli Enti interessati;
che l'attrice aveva accettato e saldato l'importo previsto nell'offerta tecnica ma la pratica era stata sospesa in un primo momento il 26.9.2017 in “attesa di adempimenti dal cliente” e in un secondo momento il 4.10.2017 per l'inizio dell'iter autorizzativo amministrativo da parte degli enti pubblici competenti nel caso di specie Soprintendenza Archeologica di Roma e Municipio VII di Roma e poi ripresa il 07.10.2019. La convenuta precisava che l'iter autorizzativo si era svolto come segue (doc. 5): la pratica era giunta all'unità Direzione Lavori il 29.9.2017; il 04.10.2017 era stato richiesto il nulla osta alla Soprintendenza (doc. 6), rilasciato il 7.11.2017 (doc. 7); il 21.11.2017 era stato consegnato il bollato n. 17ZS3NC4127 con validità dal 22.1.2018 al 16.02.2018, periodo in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti con licenza ordinaria;
che i lavori di scavo erano stati assegnati il 6.12.2017 all'impresa SIRTI e il ripristino definitivo all'impresa EMPIRE per il periodo 12.2-16.2.2018 (doc. 8);
che la licenza di scavo era stata concessa dal Municipio VII solo il 4.7.2019, con esecuzione prevista tra il 15.7.2019 e il 9.8.2019;
che il lavoro di allaccio veniva eseguito in data 20.11.2019; anche se in tale data, non erano ancora state eseguite alcune opere a carico del cliente (interruttore generale e cavo): senza le quali l'elettrificazione dell'impianto non risultava possibile. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante prova per interpello, prova per testi e CTU. All'udienza del 22.2.2023 previo giuramento del nominato Ctu sono stati posti allo Persona_1 stesso i seguenti questi: “a) accertare le opere da eseguirsi a carico di e di ai fini della Parte_1 CP_2 fornitura e le opere per le quali era necessario ottenere prima le autorizzazioni amministrative;
b) quantificare fin d'ora – riservata ogni definitiva valutazione sull'an debeatur - il maggior costo sostenuto da in relazione all'immobile di Via Tuscolana 1874, Roma, per Parte_1
l'approvvigionamento di energia elettrica per mezzo dei due generatori funzionanti a gasolio e presi a noleggio rispetto ai costi che la medesima avrebbe dovuto sostenere con l'allaccio del POD di tale
Pagina 3 immobile alla rete elettrica nazionale, limitatamente al periodo successivo al pagamento della fattura (25 settembre 2017) e fino all'allaccio.” La causa è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con l'ordinanza del 13.3.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per conferire al CTU l'incarico integrativo di determinare i maggiori costi sopportati da , in relazione ai consumi del Parte_1 gasolio, sulla base delle fatture prodotte e riconosciute dai testi fare riferimento alla filiale oggetto di causa. In data 5.6.2025 la causa è stata nuovamente assunta in decisione assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è fondata e va accolta nei limiti esposti in motivazione. Preliminarmente va respinta la reiterata richiesta di revoca dell'ordinanza del 13.7.2023 formula da parte convenuta con la propria comparsa conclusionale non va accolta per le ragioni esposte nell' ordinanza del 25.7.2023 che si richiama e che è rimasa esente da nuove motivate istanze di revoca (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015. In relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice giova ricordare che
“In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 Rv. 650915 – 01 Conf. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 - 01). La parte attrice ha prodotto l'offerta tecnico-commerciale di relativa alla richiesta di preventivo CP_2
n. A00004883756 per “Nuovo impianto con attivazione singola”, richiesta presentata il 5.7.2017. Nell'offerta i tempi di esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio della linea sono stimati in 50, calcolati a partire dalla data di accettazione dell'offerta commerciale e dall'adempimento delle condizioni previste al punto 2, che nel caso di specie riguardano la realizzazione di: “contenitore, scavo, tracce, fori e corrugato” e al netto del tempo necessario per l'ottenimento dei permessi necessari da parte degli Enti interessati. La medesima offerta prevede inoltre che in caso di mancato rispetto del tempo di esecuzione del lavoro per cause non imputabili ad sarà riconosciuto al cliente un indennizzo automatico in CP_2 fattura previsto, come previsto dalla normativa AEEG. Il testo contrattuale, e in particolare la previsione relativa al mancato rispetto dei tempi di allaccio per cause non imputabili ad , va interpretato alla luce della disciplina dettata dal Testo Integrato CP_2 della Regolazione Output-Based dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'Energia Elettrica, adottato da (doc. 14). Tale normativa stabilisce che l'attivazione della linea debba avvenire entro 50 CP_2 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo da parte del cliente. In particolare, l'art. 87 del citato Testo unico dispone che: “Il tempo di esecuzione dei lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte
Pagina 4 del distributore dell'accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto”. Il successivo art. 8, lett. z), precisa che sono considerati lavori complessi: “la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d'arte, su richiesta del cliente, dell'impianto di proprietà del distributore in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici”. Ne consegue che eventuali ritardi nell'attivazione della linea, anche dovuti al mancato ottenimento dei permessi da parte degli enti competenti, non possono essere imputati all'utente finale, il quale non deve essere posto in una situazione di attesa indefinita, vanificando il termine di 50 giorni fissato dalla normativa. Non appare, inoltre, logico far gravare sul richiedente le conseguenze derivanti dal mancato rilascio dei permessi necessari, trattandosi di attività gestita in piena autonomia dalla parte convenuta. Pertanto, non è ammissibile che il cliente, estraneo a tale procedura, subisca ritardi imputabili a eventuale inerzia del gestore della rete elettrica. Tanto premesso, risulta pacifico e confermato dalla documentazione versata in atti che la Parte_1 ha accettato l'offerta tecnico commerciale di il 25.9.2017 ed eseguito in pari data il pagamento CP_2 della somma pari a € 8.789,64, portata dalla connessa fattura n. 0010217000104526 e che l'allaccio dell'utenza richiesto è stato effettuato il 29.11.2019, da ciò discende l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte da parte della società convenuta. Le risultanze della relazione tecnica d'ufficio redatta dall' IN. , fondate sull'esame Persona_1 della documentazione versata in atti e in particolare delle fatture prodotte dalla parte attrice (docc. 18 e 20 depositati in data 19.7.2023 previa autorizzazione del Giudice Istruttore) e sorrette da motivazioni congrue, si prestano ad essere poste a base della quantificazione del maggior costo sostenuto sorrette da motivazioni congrue, si prestano ad essere poste a base della quantificazione del maggior costo sostenuto da per l'approvvigionamento di energia elettrica Parte_1 nell'immobile di Via Tuscolana 1874, Roma, mediante due generatori a gasolio presi a noleggio, rispetto ai costi che avrebbe sostenuto con l'allaccio del POD alla rete elettrica nazionale. In relazione alla critiche mosse alla CTU e al suo supplemento da parte della società convenuta, in quanto basata su elementi presuntivi e su fatture tardivamente prodotte e relative non solo al sito della di cui è causa ma ad altre sedi della società attrice, è opportuno richiamare la CTU che Parte_1 chiarisce che le fatture prese in esame si riferiscono ad un periodo che va dal 6.10.2016 al 29.11.2019, per un totale di 160 documenti fiscali;
che la maggior parte delle fatture viene precisato in quale sito della è stato scaricato il gasolio e la quantità di litri scaricati in ogni luogo;
in alcuni invece Parte_1
(evidenziati in giallo nell'Elenco riassuntivo riportato in Allegato 3) non è chiara la destinazione e che per tali fatture si è provveduto a proporzionare il costo sostenuto da per lo scarico Parte_1 del Gasolio presso il sito di Via Tuscolana 1874B (IVA esclusa) sulla base della quantità indicata nel documento fiscale (ed evidenziata nella colonna “Note” del file riportato in Allegato 3). Giova ribadire che la produzione delle fatture analizzate in sede fi CTU è stata autorizzata con l'Ordinanza del 13.7.2023 per le ragioni ivi indicate. Ciò posto, il CTU, dopo un'attenta analisi della documentazione in atti, ha concluso che la differenza
– calcolata considerando le fatture prodotte dalla parte attrice per il periodo dal 25.9.2017 al 20.11.2019 e verificata la destinazione del materiale al luogo indicato nel procedimento – ammonta a € 113.705,12 (IVA esclusa).
Pagina 5 Come correttamente osservato dalla convenuta, dal quantum complessivo elaborato dall'ausiliario del giudice, pari a € 113.705,12 (IVA esclusa), devono essere detratti i 50 giorni lavorativi di tolleranza previsti dall'offerta tecnica della convenuta. Tale periodo, riconosciuto come fisiologico per l'esecuzione dell'allaccio, corrisponde a un importo di € 7.233,00 (IVA esclusa), calcolato sulla base dell'indennizzo giornaliero determinato dal CTU. Sulla base delle considerazioni che precedono, in qualità di mandataria con CP_1 rappresentanza della va condannata al pagamento in favore della della CP_2 Parte_1 somma pari a € 103.984,63 (IVA esclusa) calcolata dal Ctu di parte attrice oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di in qualità di mandataria con CP_1 rappresentanza della CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di in qualità Parte_1 CP_1 di mandataria con rappresentanza della e, per l'effetto, condanna la predetta in persona CP_2 del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 103.984,63 (IVA esclusa) oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda;
condanna in qualità di mandataria con rappresentanza della al rimborso, in CP_1 CP_2 favore di delle spese di lite, che liquida in € 7.052 oltre spese generali nella misura Parte_1 del 15%, CPA ed IVA come per legge;
pone definitivamente a carico di in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2
le spese di CTU.
[...]
Si comunichi.
Roma, 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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