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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 1 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Beatrice Goddi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 19 febbraio 2019, Parte_1
aveva convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere subito, in data 22 febbraio CP_1 2016, un infortunio sul lavoro, nel quale aveva riportato una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato della spalla bilaterale, aveva riferito che l' in esito alla denuncia da CP_1
lui presentata, aveva riconosciuto unicamente un periodo di invalidità temporanea, ma non,
invece, l'esistenza di postumi permanenti, e aveva, altresì, rigettato l'opposizione proposta.
Il ricorrente aveva, quindi, domandato che il Tribunale riconoscesse il suo diritto all'indennizzo del danno biologico subito a causa del detto infortunio, nella misura accertata in corso di causa,
con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori e spese.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, CP_1
in quanto infondate, e ribadendo la correttezza degli accertamenti medico-legali svolti in fase amministrativa, i quali avevano escluso che il ricorrente avesse diritto alle prestazioni domandate.
In particolare, aveva osservato l' , non era risultato documentato il nesso causale CP_1
sussistente tra le lesioni riscontrate strumentalmente a carico del ricorrente il 1 giugno 2016 e l'infortunio avvenuto il 22 febbraio precedente.
D'altra parte, aveva aggiunto l'Istituto, nella certificazione redatta il giorno successivo all'infortunio si era dato atto unicamente dell'esistenza di un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale e del braccio sinistro, mentre, significativamente, la spalla sinistra non era stata menzionata, né in occasione della visita neurologica del 17 marzo 2016, né in occasione della visita ortopedica effettuata presso l'Istituto stesso il 21 marzo 2016.
Doveva, quindi, escludersi, aveva concluso l' la sussistenza di continuità fenomenica tra CP_1
l'infortunio e la patologia tendinosica riscontrata a carico di il 1 giugno 2016, né era Pt_1
presente la dimostrazione della esclusione di altre cause, circostanza tanto più rilevante in considerazione della nota multifattorialità della patologia indicata, con particolare riguardo al fattore causale costituito dai microtraumatismi cronici.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 126/2020 del 3 luglio 2020, dopo avere istruito la causa
2 attraverso produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente e aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice, in particolare, aveva condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU
nominato, il quale, pur evidenziando che il ricorrente, nell'infortunio sul lavoro occorsogli il 22
febbraio 2016, aveva riportato un trauma diretto al collo, al dorso e alla spalla sinistra, aveva ritenuto che la diagnosi di tendinopatia del muscolo sovraspinato della spalla sinistra con associata lesione parziale, posta a carico del medesimo a seguito dell'esame RM del 1 giugno
2016, fosse significativa di una lesione degenerativa del tendine, di riscontro comune in un lavoratore manuale come il ricorrente, che aveva sempre svolto la professione di allevatore.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro,
Sezione Lavoro, voglia così decidere:
“a) dichiarare l'infortunio avvenuto in data 22.02.16 a causa e in occasione di lavoro e per
l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t. all'indennizzo del CP_1
danno biologico nella misura superiore al 6% o in quello maggiore o minore, comunque
superiore al 6% che sarà accertato in corso di causa, a mezzo di C.T.U., oltre interessi legali
dalla data dell'infortunio al saldo;
b) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi.” CP_1
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“L'adita Corte voglia respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al
pagamento delle spese di questo grado.”
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica d'ufficio sulla quale il Tribunale aveva basato la propria decisione.
In particolare, ha evidenziato come l'ausiliare nominato in primo grado - Parte_1
pur avendo riconosciuto che egli il 22 febbraio 2016 aveva subito un infortunio sul lavoro, che in occasione del medesimo aveva riportato un trauma diretto al collo, al dorso e alla spalla sinistra,
che il 19 maggio 2016, sottoposto a visita ortopedica, era stato riconosciuto affetto da tendinopatia post-traumatica della cuffia dei muscoli rotatori della spalla sinistra e da lombalgia post-traumatica e che il 1 giugno 2016, a seguito di esame RM, gli era stata diagnosticata una tendinopatia del muscolo sovraspinato con associata lesione parziale estesa longitudinalmente per 8mm a livello delle fibre inserzionali anteriori - avesse poi erroneamente e immotivatamente escluso la sussistenza di nesso causale tra l'infortunio e gli indicati stati patologici, sostenendo che la lesione riscontrata fosse di natura degenerativa e di riscontro comune nei lavoratori manuali.
***
L'appello è fondato.
Devono, infatti, condividersi le conclusioni rassegnate dal CTU nominato nella presente fase del giudizio in ordine alla ricollegabilità causale, perlomeno con nesso concausale, della lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato, riscontrata a carico dell'appellante in esito all'esame RM eseguito il 1 giugno 2016 e determinante un danno biologico pari al 6%, con l'infortunio sul lavoro dallo stesso subito il 22 febbraio 2016.
Malgrado, infatti, il discreto tempo trascorso tra l'infortunio e l'esame sopra indicato, deve ritenersi che sussistano nella fattispecie, come adeguatamente evidenziato dal CTU, elementi sufficienti a considerare ragionevolmente comprovata l'esistenza del predetto nesso causale.
Infatti, già nel corso della visita ortopedica eseguita presso il Distretto Sanitario di Macomer il giorno successivo all'infortunio, era stato diagnosticato all'appellante un trauma contusivo-
4 distorsivo, oltre che cervicale, del braccio sinistro, valutazione alla quale era seguita l'effettuazione di un esame radiografico della spalla sinistra, che aveva accertato la mancanza di lesioni scheletriche.
La presenza di un evento traumatico che aveva colpito l'arto superiore sinistro era stato poi confermato anche all'esito della successiva visita ortopedica del maggio 2016, pur avvenuta a distanza di circa tre mesi dall'infortunio, nel corso della quale era, infatti, stata diagnosticata all'appellante una tendinopatia di natura post traumatica della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, diagnosi a seguito della quale era stata poi prescritta la RM sopra menzionata, eseguita il
1 giugno 2016, che aveva accertato la presenza di una lesione parziale del muscolo sovraspinato della spalla sinistra.
La circostanza che la lesione parziale fosse stata riscontrata proprio a carico della spalla che pochi mesi prima era stata coinvolta nell'infortunio, consistito nell'impatto violento con tre presse di fieno precipitate addosso all'appellante da circa quattro metri di altezza, rende, d'altra parte, scarsamente verosimile la tesi dell' secondo la quale la stessa sarebbe, invece, stata CP_1
causata esclusivamente dai microtraumatismi cronici cui l'appellante era stato esposto in quanto lavoratore manuale, ai quali, più ragionevolmente, il CTU ha attribuito un sicuro ruolo concausale.
Né risulta corretto affermare, nella fattispecie, che manchi la dimostrazione dell'esclusione di altre cause, come si legge nel parere di difendibilità prodotto dall , considerato che, in CP_1
realtà, avendo l'appellante dimostrato di avere subito, in occasione dell'infortunio, un violento trauma alla spalla sinistra, astrattamente idoneo a (con)causare la lesione riscontrata con l'esame
RM del 1 giugno, in difetto di evidenze differenti sarebbe stato onere dell' allegare e CP_1
comprovare eventuali altre cause atte ad escludere qualunque rilevanza causale dell'infortunio.
Non risulta, d'altronde, decisivo, in tale ultimo senso, oltre che l'esito della visita ortopedica eseguita dallo stesso Istituto appellato, il fatto che non risulti menzionata la spalla nel certificato rilasciato in esito alla visita neurologica del 17 marzo 2016, visto che, come correttamente
5 evidenziato dal CTU, non era competenza del neurologo effettuare valutazioni rientranti nel campo ortopedico, né il fatto che solo a maggio 2016, tre mesi dopo l'infortunio, l'appellante si fosse deciso ad effettuare una nuova visita ortopedica, dovendosi tenere in conto, oltre ai problemi di tempi delle prenotazioni delle visite e degli esami evidenziati dal CTU, anche il fatto che, come già sopra accennato, l'infortunio avesse comportato per anche un trauma Pt_1
cranico e cervicale, al quale, quindi, egli, una volta accertata la mancanza di lesioni scheletriche alla spalla, aveva, evidentemente, come risulta dal fatto che avesse nel frattempo eseguito la sopra richiamata visita neurologica con successiva TAC del cranio, dato priorità.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da deve, quindi, Parte_1
essere accolto.
In riforma integrale della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che l'appellante, a causa dell'infortunio sul lavoro subito il 22 febbraio 2016, è affetto da “esiti di trauma contusivo-
distorsivo della spalla sinistra con piccola lesione delle fibre del tendine del sovraspinato”,
determinanti un danno biologico pari al 6%, e ha, quindi, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
somme dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa, quanto al primo grado, alle cause di previdenza e, quanto alla presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte
D'Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del difensore CP_1
antistatario dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_1
6 di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto e, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara che
[...]
, a causa dell'infortunio sul lavoro subito il 22 febbraio 2016, è affetto da “esiti Parte_1
di trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra con piccola lesione delle fibre del tendine del
sovraspinato”, determinanti un danno biologico pari al 6%, e ha, quindi, diritto di percepire,
nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme dovute, CP_1
nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna, altresì, l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali CP_1
relative al doppio grado di giudizio, che liquida in €. 2.695,50 quanto al primo grado e in €.
2.904,50 quanto alla presente fase, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'appellante;
pone definitivamente a carico dell'Istituto appellato le spese di CTU già provvisoriamente liquidate a carico del medesimo.
Cagliari, 26 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 1 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Beatrice Goddi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 19 febbraio 2019, Parte_1
aveva convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di avere subito, in data 22 febbraio CP_1 2016, un infortunio sul lavoro, nel quale aveva riportato una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato della spalla bilaterale, aveva riferito che l' in esito alla denuncia da CP_1
lui presentata, aveva riconosciuto unicamente un periodo di invalidità temporanea, ma non,
invece, l'esistenza di postumi permanenti, e aveva, altresì, rigettato l'opposizione proposta.
Il ricorrente aveva, quindi, domandato che il Tribunale riconoscesse il suo diritto all'indennizzo del danno biologico subito a causa del detto infortunio, nella misura accertata in corso di causa,
con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori e spese.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, CP_1
in quanto infondate, e ribadendo la correttezza degli accertamenti medico-legali svolti in fase amministrativa, i quali avevano escluso che il ricorrente avesse diritto alle prestazioni domandate.
In particolare, aveva osservato l' , non era risultato documentato il nesso causale CP_1
sussistente tra le lesioni riscontrate strumentalmente a carico del ricorrente il 1 giugno 2016 e l'infortunio avvenuto il 22 febbraio precedente.
D'altra parte, aveva aggiunto l'Istituto, nella certificazione redatta il giorno successivo all'infortunio si era dato atto unicamente dell'esistenza di un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale e del braccio sinistro, mentre, significativamente, la spalla sinistra non era stata menzionata, né in occasione della visita neurologica del 17 marzo 2016, né in occasione della visita ortopedica effettuata presso l'Istituto stesso il 21 marzo 2016.
Doveva, quindi, escludersi, aveva concluso l' la sussistenza di continuità fenomenica tra CP_1
l'infortunio e la patologia tendinosica riscontrata a carico di il 1 giugno 2016, né era Pt_1
presente la dimostrazione della esclusione di altre cause, circostanza tanto più rilevante in considerazione della nota multifattorialità della patologia indicata, con particolare riguardo al fattore causale costituito dai microtraumatismi cronici.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 126/2020 del 3 luglio 2020, dopo avere istruito la causa
2 attraverso produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente e aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice, in particolare, aveva condiviso le conclusioni cui era pervenuto il CTU
nominato, il quale, pur evidenziando che il ricorrente, nell'infortunio sul lavoro occorsogli il 22
febbraio 2016, aveva riportato un trauma diretto al collo, al dorso e alla spalla sinistra, aveva ritenuto che la diagnosi di tendinopatia del muscolo sovraspinato della spalla sinistra con associata lesione parziale, posta a carico del medesimo a seguito dell'esame RM del 1 giugno
2016, fosse significativa di una lesione degenerativa del tendine, di riscontro comune in un lavoratore manuale come il ricorrente, che aveva sempre svolto la professione di allevatore.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro,
Sezione Lavoro, voglia così decidere:
“a) dichiarare l'infortunio avvenuto in data 22.02.16 a causa e in occasione di lavoro e per
l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t. all'indennizzo del CP_1
danno biologico nella misura superiore al 6% o in quello maggiore o minore, comunque
superiore al 6% che sarà accertato in corso di causa, a mezzo di C.T.U., oltre interessi legali
dalla data dell'infortunio al saldo;
b) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi.” CP_1
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“L'adita Corte voglia respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al
pagamento delle spese di questo grado.”
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica d'ufficio sulla quale il Tribunale aveva basato la propria decisione.
In particolare, ha evidenziato come l'ausiliare nominato in primo grado - Parte_1
pur avendo riconosciuto che egli il 22 febbraio 2016 aveva subito un infortunio sul lavoro, che in occasione del medesimo aveva riportato un trauma diretto al collo, al dorso e alla spalla sinistra,
che il 19 maggio 2016, sottoposto a visita ortopedica, era stato riconosciuto affetto da tendinopatia post-traumatica della cuffia dei muscoli rotatori della spalla sinistra e da lombalgia post-traumatica e che il 1 giugno 2016, a seguito di esame RM, gli era stata diagnosticata una tendinopatia del muscolo sovraspinato con associata lesione parziale estesa longitudinalmente per 8mm a livello delle fibre inserzionali anteriori - avesse poi erroneamente e immotivatamente escluso la sussistenza di nesso causale tra l'infortunio e gli indicati stati patologici, sostenendo che la lesione riscontrata fosse di natura degenerativa e di riscontro comune nei lavoratori manuali.
***
L'appello è fondato.
Devono, infatti, condividersi le conclusioni rassegnate dal CTU nominato nella presente fase del giudizio in ordine alla ricollegabilità causale, perlomeno con nesso concausale, della lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato, riscontrata a carico dell'appellante in esito all'esame RM eseguito il 1 giugno 2016 e determinante un danno biologico pari al 6%, con l'infortunio sul lavoro dallo stesso subito il 22 febbraio 2016.
Malgrado, infatti, il discreto tempo trascorso tra l'infortunio e l'esame sopra indicato, deve ritenersi che sussistano nella fattispecie, come adeguatamente evidenziato dal CTU, elementi sufficienti a considerare ragionevolmente comprovata l'esistenza del predetto nesso causale.
Infatti, già nel corso della visita ortopedica eseguita presso il Distretto Sanitario di Macomer il giorno successivo all'infortunio, era stato diagnosticato all'appellante un trauma contusivo-
4 distorsivo, oltre che cervicale, del braccio sinistro, valutazione alla quale era seguita l'effettuazione di un esame radiografico della spalla sinistra, che aveva accertato la mancanza di lesioni scheletriche.
La presenza di un evento traumatico che aveva colpito l'arto superiore sinistro era stato poi confermato anche all'esito della successiva visita ortopedica del maggio 2016, pur avvenuta a distanza di circa tre mesi dall'infortunio, nel corso della quale era, infatti, stata diagnosticata all'appellante una tendinopatia di natura post traumatica della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, diagnosi a seguito della quale era stata poi prescritta la RM sopra menzionata, eseguita il
1 giugno 2016, che aveva accertato la presenza di una lesione parziale del muscolo sovraspinato della spalla sinistra.
La circostanza che la lesione parziale fosse stata riscontrata proprio a carico della spalla che pochi mesi prima era stata coinvolta nell'infortunio, consistito nell'impatto violento con tre presse di fieno precipitate addosso all'appellante da circa quattro metri di altezza, rende, d'altra parte, scarsamente verosimile la tesi dell' secondo la quale la stessa sarebbe, invece, stata CP_1
causata esclusivamente dai microtraumatismi cronici cui l'appellante era stato esposto in quanto lavoratore manuale, ai quali, più ragionevolmente, il CTU ha attribuito un sicuro ruolo concausale.
Né risulta corretto affermare, nella fattispecie, che manchi la dimostrazione dell'esclusione di altre cause, come si legge nel parere di difendibilità prodotto dall , considerato che, in CP_1
realtà, avendo l'appellante dimostrato di avere subito, in occasione dell'infortunio, un violento trauma alla spalla sinistra, astrattamente idoneo a (con)causare la lesione riscontrata con l'esame
RM del 1 giugno, in difetto di evidenze differenti sarebbe stato onere dell' allegare e CP_1
comprovare eventuali altre cause atte ad escludere qualunque rilevanza causale dell'infortunio.
Non risulta, d'altronde, decisivo, in tale ultimo senso, oltre che l'esito della visita ortopedica eseguita dallo stesso Istituto appellato, il fatto che non risulti menzionata la spalla nel certificato rilasciato in esito alla visita neurologica del 17 marzo 2016, visto che, come correttamente
5 evidenziato dal CTU, non era competenza del neurologo effettuare valutazioni rientranti nel campo ortopedico, né il fatto che solo a maggio 2016, tre mesi dopo l'infortunio, l'appellante si fosse deciso ad effettuare una nuova visita ortopedica, dovendosi tenere in conto, oltre ai problemi di tempi delle prenotazioni delle visite e degli esami evidenziati dal CTU, anche il fatto che, come già sopra accennato, l'infortunio avesse comportato per anche un trauma Pt_1
cranico e cervicale, al quale, quindi, egli, una volta accertata la mancanza di lesioni scheletriche alla spalla, aveva, evidentemente, come risulta dal fatto che avesse nel frattempo eseguito la sopra richiamata visita neurologica con successiva TAC del cranio, dato priorità.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da deve, quindi, Parte_1
essere accolto.
In riforma integrale della sentenza impugnata, deve, dunque, dichiararsi che l'appellante, a causa dell'infortunio sul lavoro subito il 22 febbraio 2016, è affetto da “esiti di trauma contusivo-
distorsivo della spalla sinistra con piccola lesione delle fibre del tendine del sovraspinato”,
determinanti un danno biologico pari al 6%, e ha, quindi, diritto di percepire, nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale.
Per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
somme dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa, quanto al primo grado, alle cause di previdenza e, quanto alla presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte
D'Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del difensore CP_1
antistatario dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_1
6 di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto e, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara che
[...]
, a causa dell'infortunio sul lavoro subito il 22 febbraio 2016, è affetto da “esiti Parte_1
di trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra con piccola lesione delle fibre del tendine del
sovraspinato”, determinanti un danno biologico pari al 6%, e ha, quindi, diritto di percepire,
nella misura e con decorrenza di legge, il corrispondente indennizzo in capitale;
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme dovute, CP_1
nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna, altresì, l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali CP_1
relative al doppio grado di giudizio, che liquida in €. 2.695,50 quanto al primo grado e in €.
2.904,50 quanto alla presente fase, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'appellante;
pone definitivamente a carico dell'Istituto appellato le spese di CTU già provvisoriamente liquidate a carico del medesimo.
Cagliari, 26 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
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