Ordinanza cautelare 12 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2025
Parere interlocutorio 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02638/2025REG.PROV.COLL.
N. 00480/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Territoriale del Governo di Latina, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 648/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni della parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 648/2023 il T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto i ricorsi riuniti proposti dall’appellante per l’annullamento del provvedimento con il quale la Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo -Sportello Unico Immigrazione, ha disposto la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del mod. 209 rilasciati -OMISSIS-; e del provvedimento, emanato dalla Questura di Latina, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi dello stesso art. 103 del D.L. 34/2020, emesso in data -OMISSIS-.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Latina.
Con Ordinanza -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025.
2. La ragione che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado ha riguardo alla c.d. idoneità abitativa dell’alloggio.
Il TAR ha motivato il rigetto dei ricorsi per relationem , con riguardo alla precedente sentenza -OMISSIS-.
Tale sentenza, tuttavia, è stata dapprima sospesa con ordinanza cautelare di questa Sezione -OMISSIS-, quindi annullata con sentenza -OMISSIS-, con particolare ed assorbente riferimento al profilo della violazione delle garanzie partecipative.
Peraltro nel corso del primo grado del presente giudizio anche l’ordinanza del T.A.R., di rigetto della domanda cautelare, era stata riformata in appello con ordinanza -OMISSIS- di questo Consiglio di Stato.
3. Secondo il criterio della ragione più liquida deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso in appello, con cui si deduce “ Error in procedendo in relazione al ricorso -OMISSIS- per violazione dell’art 21 octies legge 241/1990 in relazione all’omissione dell’avviso partecipativo ”.
Il mezzo è fondato e deve essere pertanto accolto per le ragioni già indicate nella richiamata sentenza -OMISSIS- (in coerenza peraltro all’orientamento inaugurato con la sentenza n. 8387/2023), alla quale il Collegio – anche per esigenze di sinteticità: art. 3, comma 2, cod. proc. amm. – in questa sede rinvia.
Tale vizio ha infatti carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta, e comporta l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado per la violazione della disciplina sul contraddittorio procedimentale che ha impedito all’interessato di esternare le proprie ragioni all’amministrazione, costringendolo ad adire la sede giurisdizionale.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie i ricorsi di primo grado e annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO