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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26224/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26224/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/05/25 alle ore 12.39, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1
l'avv. Josef Brigandì in sostituzione dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE, giusta delega
[...] orale, e l'avv. Cesare Giannetti in sostituzione dell'avv. Faggella, giusta Controparte_2 delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Bringandì precisa le conclusioni come da atto di citazione e l'avv. Giannetti precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
I procuratori discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 7.5.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 26224/2024, promossa con citazione notificata in data 10.7.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano via Toti n. 2 presso l'avv. Andrea Beltracchini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Bergamaschi e all'avv. Maria Caterina Bergamaschi per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
pagina 2 di 11 CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano via Caldera Controparte_3 P.IVA_1
n. 21,
OPPOSTA CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Milano via Correggio n. 43 presso l'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
All'udienza del 7.5.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'opponente ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui
a premessa:
- In via preliminare, dovevasi esperire il tentativo di risoluzione della presente controversia stragiudizialmente mediante l'Istituto della Mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;
pagina 3 di 11 - Sempre in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della sia CP_1
che della 2021-21;
[...] CP_2
- per quanto attiene al merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente CP_5
individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con
l'eventuale residuo debito;
- Ed in particolare: in via principale ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premessa nel rapporto contrattuale in forza del contratto di apertura di credito dei conti correnti di cui è causa, stipulati tra ed Parte_2 CP_6
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto bancario di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra la parte attrice e la con particolare riferimento alle clausole di CP_5
determinazione e/o di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione e/o di applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera;
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente ai contratti di conto corrente di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo;
- ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto DARE/AVERE tra le parti in base ai risultati del ricalcolo sulla base della perizia di parte o che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di apertura di credito;
- DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
- Per quanto attiene ai contratti di finanziamento,
- ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premessa nei rapporti contrattuali;
- per l'effetto, DICHIARARE l'annullamento parziale del contratto di mutuo sopra indicato ed in particolar modo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., 1346 c.c. e 1284 c.c., la nullità e/o l'annullabilità della clausola dell'interesse ultralegale e/o illecito e/o usurario nella parte in cui vi è stata accertata la
pagina 4 di 11 difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto;
- in ogni caso, dichiarare essere violato il principio di determinatezza ai sensi dell'Art.117 TUB e norme conseguenziali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.”
La terza intervenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
-stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di
essendo - allo stato - l'unica titolare del Controparte_1 Controparte_4
credito per cui è causa.
In via preliminare:
-accertare e dichiarare, in virtù di quanto dedotto nella narrativa del presente atto, con particolare riferimento ai quattro profili sopra evidenziati, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria.
Nel merito, in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
e i successivi atti esecutivi
Nel merito, in via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 [...]
dell'importo di euro 28.364,33, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, CP_4
dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
-la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
pagina 5 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.7.2024 ha proposto Parte_1
opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n.
3713/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 28.2.2020, intimante il pagamento di euro 28.364,33, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_3
[...]
L'opponente espone che:
-in data 28.2.2020 veniva emesso dal Giudice del Tribunale di Milano, su istanza di
[...]
il predetto decreto - notificato in data 5.6.2020- con il quale Controparte_3
veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 28.364,33, Parte_1
oltre accessori, importo derivante da due contratti di finanziamento rispettivamente, n.
6632215 e n. 6774278, e da un contratto di conto corrente;
-sulla scorta di tale decreto ingiuntivo, non opposto, la società Controparte_3
ha instaurato avanti al Tribunale di Monza la procedura esecutiva mobiliare n.
[...]
2103/2022 R.G.E.;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31.5.2024, ha assegnato un termine per opporre ex art. 650 c.p.c. il suddetto decreto.
Eccepisce:
-il mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale della presente controversia mediante l'Istituto della Mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi pagina 6 di 11 a contratti bancari ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-la carenza di legittimazione attiva della avendo la parte attrice Controparte_3
stipulato i contratti con la banca CP_6
Deduce:
-in merito al contratto di conto corrente, errori nell'applicazione del calcolo degli interessi derivante da una serie di oneri e/o interessi sia illegittimi sia usurari sia occulti in quanto la banca ha capitalizzato trimestralmente interessi passivi ultralegali maggiori di quelli originariamente pattuiti, commissioni di massimo scoperto e le spese, con la conseguenza che al capitale inizialmente prestato si sono aggiunte le competenze capitalizzate di trimestre in trimestre;
-in merito ai contratti di finanziamento, l'applicazione illegittima di interessi anatocistici, di interessi occulti e l'indeterminatezza dei medesimi e la probabile usura dei tassi.
E' intervenuta in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_4
la quale contesta quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
Espone che:
-in data 13 dicembre 2022 la società è divenuta Controparte_7
cessionaria dei crediti vantati e azionati da Controparte_1
-con atto di cessione di crediti pro-soluto stipulato in data 21.7.2023, la società
[...]
ha ceduto ad un portafoglio di Controparte_7 Controparte_4
pagina 7 di 11 crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ivi compresi quelli medesimi per cui oggi è causa;
-la società è altresì intervenuta, quale cessionaria titolare dei Controparte_4
crediti, nella procedura esecutiva mobiliare n. R.G. 2103/2022 attualmente pendente nei confronti dell'opponente.
Deduce:
-la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1
-la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'editio actionis essendo lampante la totale impossibilità di identificare con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda attorea in violazione del combinato disposto degli art. 163 e
164 c.c.;
-la mancanza di qualsivoglia doglianza relativa al carattere abusivo delle clausole contrattuali in quanto nessuna delle eccezioni formulate dalla controparte è riferita all'eventuale abusività delle clausole contenute nei contratti di credito al consumo azionati;
ed invero controparte non indica le condizioni asseritamente abusive né
dimostra il carattere vessatorio delle stesse.
Chiede, pertanto, di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata di condannare al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 28.364,33, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale.
pagina 8 di 11 In data 17.12.2024, vista la regolarità della notifica della citazione, è stata dichiarata la contumacia della società opposta Controparte_1
Orbene, l'opposizione tardiva proposta è inammissibile.
Il Tribunale rileva, difatti, che l'opponente non ha eccepito come motivo di Pt_1
opposizione alcun profilo di nullità per vessatorietà ai sensi del Codice del consumo delle clausole dei due finanziamenti stipulati né del contratto di conto corrente.
Ed invero ha eccepito il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ed inoltre la nullità del decreto ingiuntivo de quo stante l'asserita applicazione illegittima di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di interessi occulti,
l'indeterminatezza dei tassi, l'applicazione di interessi ultralegali e di probabili tassi usurari con riferimento sia ai due contratti di finanziamento sia al contratto di conto corrente.
Rileva il Tribunale che -in base principi enunciati dalla C.G.U.E., recepiti dalle SS.UU.
della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023- la possibilità di instaurare un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è riconosciuta al solo scopo di consentire al consumatore di far valere l'abusività di clausole contrattuali qualora la verifica sul carattere abusivo delle clausole non sia stata compiuta dal
Giudice della fase monitoria e dunque al fine di evitare che l'eventuale inattività del
Giudice investito dell'istanza di ingiunzione produca un pregiudizio irreparabile in capo al consumatore.
pagina 9 di 11 La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha affermato che il Giudice
dell'esecuzione, dell'esito del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole -
sia positivo, che negativo- informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro
40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare “solo ed esclusivamente” l'eventuale abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
E difatti, nella fattispecie in esame il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data
31.5.2024, ha avvisato il debitore che entro quaranta giorni dalla comunicazione della già menzionata ordinanza poteva proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per far valere il solo “carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul
riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (v. doc. 10 intervenuta).
Pertanto, non possono essere esaminate e decise le doglianze relative al mancato espletamento della mediazione obbligatoria, o all'asserito difetto di legittimazione attiva, ovvero i profili di illiceità per anatocismo non consentito ovvero per interessi usurari o la nullità per indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse poiché non attengono ad alcuno dei profili di nullità di cui all'art. 33 comma 2 lett. a) e ss D.Lgs. n. 206/2005 e comunque non determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma attengono a profili di tutela diversi.
pagina 10 di 11 Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. sia inammissibile poiché non è stata eccepita la nullità per abusività ex art. 33 e ss. D.L.vo n. 206/2005 di alcuna clausola dei contratti stipulati dallo . Pt_1
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 3713/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.2.2020.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, dunque, l'opponente va condannato a rimborsare alla terza intervenuta le spese così come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così
provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3713/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data
28.2.2020;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_4
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 4.358,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 7.5.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26224/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/05/25 alle ore 12.39, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1
l'avv. Josef Brigandì in sostituzione dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE, giusta delega
[...] orale, e l'avv. Cesare Giannetti in sostituzione dell'avv. Faggella, giusta Controparte_2 delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Bringandì precisa le conclusioni come da atto di citazione e l'avv. Giannetti precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
I procuratori discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 7.5.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 26224/2024, promossa con citazione notificata in data 10.7.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano via Toti n. 2 presso l'avv. Andrea Beltracchini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Bergamaschi e all'avv. Maria Caterina Bergamaschi per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
pagina 2 di 11 CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano via Caldera Controparte_3 P.IVA_1
n. 21,
OPPOSTA CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_4 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Milano via Correggio n. 43 presso l'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
All'udienza del 7.5.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'opponente ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui
a premessa:
- In via preliminare, dovevasi esperire il tentativo di risoluzione della presente controversia stragiudizialmente mediante l'Istituto della Mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;
pagina 3 di 11 - Sempre in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della sia CP_1
che della 2021-21;
[...] CP_2
- per quanto attiene al merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente CP_5
individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con
l'eventuale residuo debito;
- Ed in particolare: in via principale ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premessa nel rapporto contrattuale in forza del contratto di apertura di credito dei conti correnti di cui è causa, stipulati tra ed Parte_2 CP_6
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto bancario di cui in premessa ed oggetto del rapporto tra la parte attrice e la con particolare riferimento alle clausole di CP_5
determinazione e/o di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione e/o di applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolato successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera;
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente ai contratti di conto corrente di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo;
- ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto DARE/AVERE tra le parti in base ai risultati del ricalcolo sulla base della perizia di parte o che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente al contratto di apertura di credito;
- DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
- Per quanto attiene ai contratti di finanziamento,
- ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati nella premessa nei rapporti contrattuali;
- per l'effetto, DICHIARARE l'annullamento parziale del contratto di mutuo sopra indicato ed in particolar modo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., 1346 c.c. e 1284 c.c., la nullità e/o l'annullabilità della clausola dell'interesse ultralegale e/o illecito e/o usurario nella parte in cui vi è stata accertata la
pagina 4 di 11 difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto;
- in ogni caso, dichiarare essere violato il principio di determinatezza ai sensi dell'Art.117 TUB e norme conseguenziali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.”
La terza intervenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
-stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di
essendo - allo stato - l'unica titolare del Controparte_1 Controparte_4
credito per cui è causa.
In via preliminare:
-accertare e dichiarare, in virtù di quanto dedotto nella narrativa del presente atto, con particolare riferimento ai quattro profili sopra evidenziati, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria.
Nel merito, in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
e i successivi atti esecutivi
Nel merito, in via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 [...]
dell'importo di euro 28.364,33, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, CP_4
dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
-la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
pagina 5 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.7.2024 ha proposto Parte_1
opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n.
3713/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 28.2.2020, intimante il pagamento di euro 28.364,33, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_3
[...]
L'opponente espone che:
-in data 28.2.2020 veniva emesso dal Giudice del Tribunale di Milano, su istanza di
[...]
il predetto decreto - notificato in data 5.6.2020- con il quale Controparte_3
veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 28.364,33, Parte_1
oltre accessori, importo derivante da due contratti di finanziamento rispettivamente, n.
6632215 e n. 6774278, e da un contratto di conto corrente;
-sulla scorta di tale decreto ingiuntivo, non opposto, la società Controparte_3
ha instaurato avanti al Tribunale di Monza la procedura esecutiva mobiliare n.
[...]
2103/2022 R.G.E.;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31.5.2024, ha assegnato un termine per opporre ex art. 650 c.p.c. il suddetto decreto.
Eccepisce:
-il mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale della presente controversia mediante l'Istituto della Mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi pagina 6 di 11 a contratti bancari ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-la carenza di legittimazione attiva della avendo la parte attrice Controparte_3
stipulato i contratti con la banca CP_6
Deduce:
-in merito al contratto di conto corrente, errori nell'applicazione del calcolo degli interessi derivante da una serie di oneri e/o interessi sia illegittimi sia usurari sia occulti in quanto la banca ha capitalizzato trimestralmente interessi passivi ultralegali maggiori di quelli originariamente pattuiti, commissioni di massimo scoperto e le spese, con la conseguenza che al capitale inizialmente prestato si sono aggiunte le competenze capitalizzate di trimestre in trimestre;
-in merito ai contratti di finanziamento, l'applicazione illegittima di interessi anatocistici, di interessi occulti e l'indeterminatezza dei medesimi e la probabile usura dei tassi.
E' intervenuta in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_4
la quale contesta quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
Espone che:
-in data 13 dicembre 2022 la società è divenuta Controparte_7
cessionaria dei crediti vantati e azionati da Controparte_1
-con atto di cessione di crediti pro-soluto stipulato in data 21.7.2023, la società
[...]
ha ceduto ad un portafoglio di Controparte_7 Controparte_4
pagina 7 di 11 crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ivi compresi quelli medesimi per cui oggi è causa;
-la società è altresì intervenuta, quale cessionaria titolare dei Controparte_4
crediti, nella procedura esecutiva mobiliare n. R.G. 2103/2022 attualmente pendente nei confronti dell'opponente.
Deduce:
-la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1
-la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'editio actionis essendo lampante la totale impossibilità di identificare con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda attorea in violazione del combinato disposto degli art. 163 e
164 c.c.;
-la mancanza di qualsivoglia doglianza relativa al carattere abusivo delle clausole contrattuali in quanto nessuna delle eccezioni formulate dalla controparte è riferita all'eventuale abusività delle clausole contenute nei contratti di credito al consumo azionati;
ed invero controparte non indica le condizioni asseritamente abusive né
dimostra il carattere vessatorio delle stesse.
Chiede, pertanto, di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata di condannare al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 28.364,33, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale.
pagina 8 di 11 In data 17.12.2024, vista la regolarità della notifica della citazione, è stata dichiarata la contumacia della società opposta Controparte_1
Orbene, l'opposizione tardiva proposta è inammissibile.
Il Tribunale rileva, difatti, che l'opponente non ha eccepito come motivo di Pt_1
opposizione alcun profilo di nullità per vessatorietà ai sensi del Codice del consumo delle clausole dei due finanziamenti stipulati né del contratto di conto corrente.
Ed invero ha eccepito il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ed inoltre la nullità del decreto ingiuntivo de quo stante l'asserita applicazione illegittima di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di interessi occulti,
l'indeterminatezza dei tassi, l'applicazione di interessi ultralegali e di probabili tassi usurari con riferimento sia ai due contratti di finanziamento sia al contratto di conto corrente.
Rileva il Tribunale che -in base principi enunciati dalla C.G.U.E., recepiti dalle SS.UU.
della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023- la possibilità di instaurare un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è riconosciuta al solo scopo di consentire al consumatore di far valere l'abusività di clausole contrattuali qualora la verifica sul carattere abusivo delle clausole non sia stata compiuta dal
Giudice della fase monitoria e dunque al fine di evitare che l'eventuale inattività del
Giudice investito dell'istanza di ingiunzione produca un pregiudizio irreparabile in capo al consumatore.
pagina 9 di 11 La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha affermato che il Giudice
dell'esecuzione, dell'esito del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole -
sia positivo, che negativo- informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro
40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare “solo ed esclusivamente” l'eventuale abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
E difatti, nella fattispecie in esame il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data
31.5.2024, ha avvisato il debitore che entro quaranta giorni dalla comunicazione della già menzionata ordinanza poteva proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per far valere il solo “carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul
riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (v. doc. 10 intervenuta).
Pertanto, non possono essere esaminate e decise le doglianze relative al mancato espletamento della mediazione obbligatoria, o all'asserito difetto di legittimazione attiva, ovvero i profili di illiceità per anatocismo non consentito ovvero per interessi usurari o la nullità per indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse poiché non attengono ad alcuno dei profili di nullità di cui all'art. 33 comma 2 lett. a) e ss D.Lgs. n. 206/2005 e comunque non determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma attengono a profili di tutela diversi.
pagina 10 di 11 Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. sia inammissibile poiché non è stata eccepita la nullità per abusività ex art. 33 e ss. D.L.vo n. 206/2005 di alcuna clausola dei contratti stipulati dallo . Pt_1
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 3713/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 28.2.2020.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, dunque, l'opponente va condannato a rimborsare alla terza intervenuta le spese così come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così
provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3713/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data
28.2.2020;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_4
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 4.358,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 7.5.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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