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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1756/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 30/05/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere, Daria De Maio,
Marianna Formica, è presente: nell'interesse della ricorrente, l'avv. Musto, la quale si riporta ai precedenti atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. Insiste affinchè la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della udienza di discussione, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 30.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1756/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vittoria Musto ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta,
[...] CP_1
(indirizzo PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.06.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo: “1)
IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
2 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole
4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente
a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e per l'effetto condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia €
500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA
SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 Controparte_1
e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
3 A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
- A.s. 2018/2019: dal 29.3.2019 al 13.6.2019;
- A.s. 2020/2021: dal 1.2020 al 31.8.2021;
- A.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 5.7.2022;
- A.s. 2022/2023: dal 21.9.2022 al 30.11.2022; dall'11.1.2023 al 24.2.2023; dal
17.4.2023 al 10.6.2023.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, rappresentava che la ricorrente aveva limitato la domanda alle annualità
2021/2022 e 2022/2023, eccependo altresì il difetto del requisito dell'attuale permanenza in servizio della docente ed evidenziando che per l'a.s. 2022/2023 la stessa era stata assegnataria di supplenze brevi e saltuarie con la conseguente non spettanza del beneficio.
Eccepiva, di poi, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso per tutto quanto esposto al paragrafo nella parte in fatto;
della parte in diritto;
sempre nel merito,
4 rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Con note scritte depositate in data 14.3.2024 la parte ricorrente precisava che per mero errore materiale di battitura nelle conclusioni del ricorso veniva fatto riferimento solo agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e non anche agli a.a.s.s. 2018/2019, 2020/2021.
Nel corso della udienza del 22/4/2025 il difensore dichiarava di limitare la domanda agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Sempre in via preliminare, va dato atto che dal contenuto complessivo del ricorso introduttivo è evidente che la ricorrente ha rivendicato l'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/202 e 2022/2023, laddove il riferimento a dette annualità è contenuto non solo nella parte narrativa ma Contr anche nelle conclusioni, nelle quali vi è domanda di condanna del all'accredito, sulla cd. Carta Elettronica del docente, della somma di €2.000,00, pari, quindi a 500€ per ciascuna annualità.
5 Va inoltre dichiarata la inefficacia della rinuncia con riferimento alle annualità
2018/2019 e 2022/2023 (vedasi verbale di udienza del 22.4.2025) trattandosi rinuncia che costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem”
(cfr. Cass. Sez. 2., Sentenza n. 4837 del 19/02/2019).
6. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
6 Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo
7 determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_4 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale
8 disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
9 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
10 Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, nella fattispecie in esame dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente è emerso che la docente -già inserita nelle GPS 2023-2024- è attualmente inserita nel sistema scolastico stante il conferimento di incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal
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Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
È emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto (supplenza annuale) per l'a.s.
2020/2021 e con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per l'a.s. 2021/2022.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della
Carta Docente.
8. Per gli as.ss. 2018/2019 e 2022/2023, l'istante ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dallo stato matricolare, rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
Pertanto, per tali anni scolastici, la stessa non è stata destinataria né di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche (sino al
30.6), ponendosi la relativa fattispecie al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella
11 dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Non può pertanto ritenersi soddisfatto il requisito dell'annualità nel senso espresso dalle disposizioni di legge sopra richiamate, atteso che le supplenze assegnate sono state varie e frazionate, ossia di volta in volta conferite dalla Dirigenza scolastica, senza la possibilità ab initio di prendere in considerazione la partecipazione del precario a tutte le incombenze in cui sono impegnati i docenti fino al termine delle attività didattiche (cfr. sulla specifica questione delle supplenze temporanee la recente ordinanza della Suprema Corte n.7254/24, che ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità degli indicatori provenienti dalla pronuncia dell'ottobre 2023 che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo).
Sulla base di tali indicatori, risulta evidente, pertanto, che per questi anni scolastici non sussistano le condizioni per equiparare il precario al docente di ruolo, ove si consideri che la cd. carta docenti viene assegnata ad inizio anno scolastico al fine di assicurare, come si è detto, formazione ed aggiornamento in previsione delle attività che avranno corso per l'intero svolgimento delle attività didattiche, (cfr. per una ricostruzione in questi termini, Corte di Appello di Napoli sentenza n. 543/2025 del
18/2/2025).
9. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna del all'assegnazione in favore CP_2 di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di
€ 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Nel resto, il ricorso va rigettato.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la serialità della controversia, l'incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie concreta, la complessità delle questioni interpretative trattate e l'accoglimento soltanto parziale del ricorso costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
12 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1756/2023 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 22.06.2023 nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
[...] del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#1000# (euromille/00);
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 30.05.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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