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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 115/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 115/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Bannio Anzino, Via Alfonso Titoli n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Capristo ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Domodossola, Via Marconi n.
44, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
(c.f. ) in persona del direttore pro-tempore della sede
[...] P.IVA_1
del VCO, rappresentato e difeso per procura generale alle liti Notaio di Chivasso Tes_1
del 07.02.2023 rep. n. 65859 dall' avv. Rosa BATTAGLIESE dell'Avvocatura Inail, presso la quale è elettivamente domiciliata in Gravellona Toce, via G. Marconi, n. 99,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_1
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 20/6/2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte al capitolo 2 della premessa del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno del 35%, o una percentuale minore o maggiore che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 35% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Col favore delle spese, competenze ed accessori di legge.” Parte resistente : CP_1
“ Piaccia al Giudice adìto rigettare la domanda dell'attore, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.3.2024, - premesso di avere subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 20.6.2022 con postumi permanenti riconosciuti dall' CP_1
nella misura di 12 punti percentuali nonché di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento chiedendo l'applicazione di 35 punti di invalidità, rigettato in data 16.2.2024- ha convenuto in giudizio l' avanti a questo Tribunale in funzione di CP_1 giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad una rendita commisurata al grado del 35% di invalidità ex art 13 D.Lgs. 38/2000.
Si è costituito in giudizio l' per resistere al ricorso chiedendo la conferma del grado CP_1 di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica già riconosciuto.
Espletata CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 26.2.2025 e decisa mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
La domanda appare fondata e pertanto va accolta nei termini seguenti.
Tra le parti è in contestazione unicamente la misura dell'inabilità permanente derivata al ricorrente dall'infortunio occorsogli in data 20.6.2022.
La CTU incaricata, in particolare, ha concluso che:
“Sulla base della documentazione medica esaminata e della visita medico-legale personalmente eseguita, possiamo affermare che, a seguito dell'infortunio del 20 giugno 2022, il sig. Pt_1 riportò un trauma lacerativo a carico della mano sinistra (non dominante), condizionante una ferita lacero-contusa dorsale e la conseguente lesione completa dei tendini estensori di II, III e IV dito.
Attualmente, oltre ai reliquati cicatriziali discromici, residuano rigidità e marcata limitazione funzionale delle dita della mano sinistra (dal II al V dito) non dominante, specie nel movimento di flessione palmare, in presenza di sintomatologia algica e nel contesto di un marcato deficit della presa a pugno e delle prese a pinza, che risulta pressoché impossibile”.
Sotto il profilo della valutazione dei danni subiti, il CTU ha espresso il proprio parere affermando che il danno biologico permanente è quantificabile in misura del 25% in considerazione della perdita pressoché totale della funzione di prensione della mano non dominante.
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione di perizia – cui si rimanda integralmente – in quanto condotta con metodo corretto, immune da vizi logici e fondata su rigorose considerazioni medico-legali.
La CTU ha, altresì, compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte.
In particolare, il consulente di parte ricorrente ha giudicato troppo riduttiva la misura del danno permanente riconosciuta in relazione al valore tabellato per la perdita anatomica della mano non dominante, nella misura del 45%.
La CTU, in proposito, ha osservato che “le menomazioni subite dal ricorrente risultano senza dubbio incidenti sulla globalità della funzione della mano coinvolta. Nella valutazione del danno biologico permanente , la perdita funzionale non è equiparata alla perdita anatomica, CP_1 assumendo quest'ultima connotazione di maggiore gravità. Pertanto, si condivide la conclusione che quanto obiettivato in sede di operazioni peritali possa ritenersi equiparabile alla perdita di poco oltre la metà del valore della perdita anatomica della mano non dominante”.
Per converso il CTP di parte resistente ha sostenuto che il lavoratore presenti un danno invalidante alla mano sinistra (non dominante) sostenuto da esiti di lesione dell'apparato estensore del 2°-3°-4° dito complicati da sindrome aderenziale condizionante rigidità delle articolazioni metacarpo-falangee, e non delle articolazioni interfalangee prossimali e distali e quindi escluso che possa descriversi in termini di perdita quasi totale della funzionalità prensile della mano tale rigidità metacarpo-falangea delle dita lunghe (pollice indenne).
La CTU ha però sottolineato se la lesione traumatica in oggetto ha riguardato i tendini degli estensori delle dita dal II al V della mano sinistra, tuttavia, come il medesimo tecnico incaricato ha direttamente constatato all'esame obiettivo, il ricorrente presenta una severa riduzione della funzionalità globale della mano sinistra, dal momento che, sebbene le articolazioni interfalangee non siano state direttamente coinvolte nel trauma, le prese a pinza e la presa a pugno risultano gravemente deficitarie (pressochè impossibili). Tale importante deficit motorio è da ricondursi principalmente alla rigidità delle articolazioni metacarpo-falangee (II-V).
Nel caso in esame si è apprezzata una severa compromissione della flessione di tutte le dita dal II al V, e un deficit stenico importante (sia della presa a pugno che a pinza) non determinata dalla lesione degli estensori (la quale semmai avrebbe causato deficit estensori), ma a causa delle aderenze createsi in seguito alle lesioni traumatiche e in seguito alle manovre chirurgiche effettuate nell'intervento chirurgico di riparazione dei tendini lesionati. L'estensione di tali aderenze è talmente estesa da compromettere non solo i movimenti delle metacarpo-falangee, ma delle dita dal II al V e quindi, di conseguenza, della mano.
Devono condividersi, pertanto, anche le valutazioni del CTU rese in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte poiché congruamente motivate in aderenza agli accertamenti effettuati e alle condizioni del periziando come oggettivamente riscontrate.
In definitiva, la domanda deve essere accolta nei termini risultanti dalla CTU.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato che in conseguenza dell'infortunio del
20.6.2022, sono derivati al ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, l deve essere condannato alla corresponsione a suo favore della rendita CP_1
ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge.
Considerato che l'art. 16 co. 6 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e fino al saldo.
Tenuto conto del riconoscimento di un grado di menomazione all'integrità psicofisica inferiore rispetto a quello preteso, le spese possono compensarsi tra le parti ai sensi dell'art. 113 DPR 1124/1965 nella misura di 1/2, ponendo la residua frazione a carico dell' , con liquidazione come da dispositivo. CP_1
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - accerta che, in conseguenza dell'infortunio del 20.6.2022, sono derivati al ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione a suo favore della rendita ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e sino al saldo effettivo.
Compensa le spese nella misura di 1/2.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite per la residua frazione che CP_1 liquida in € 2.500 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 26.2.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 115/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Bannio Anzino, Via Alfonso Titoli n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Capristo ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Domodossola, Via Marconi n.
44, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
(c.f. ) in persona del direttore pro-tempore della sede
[...] P.IVA_1
del VCO, rappresentato e difeso per procura generale alle liti Notaio di Chivasso Tes_1
del 07.02.2023 rep. n. 65859 dall' avv. Rosa BATTAGLIESE dell'Avvocatura Inail, presso la quale è elettivamente domiciliata in Gravellona Toce, via G. Marconi, n. 99,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_1
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 20/6/2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte al capitolo 2 della premessa del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno del 35%, o una percentuale minore o maggiore che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 35% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Col favore delle spese, competenze ed accessori di legge.” Parte resistente : CP_1
“ Piaccia al Giudice adìto rigettare la domanda dell'attore, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.3.2024, - premesso di avere subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 20.6.2022 con postumi permanenti riconosciuti dall' CP_1
nella misura di 12 punti percentuali nonché di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento chiedendo l'applicazione di 35 punti di invalidità, rigettato in data 16.2.2024- ha convenuto in giudizio l' avanti a questo Tribunale in funzione di CP_1 giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad una rendita commisurata al grado del 35% di invalidità ex art 13 D.Lgs. 38/2000.
Si è costituito in giudizio l' per resistere al ricorso chiedendo la conferma del grado CP_1 di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica già riconosciuto.
Espletata CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 26.2.2025 e decisa mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
La domanda appare fondata e pertanto va accolta nei termini seguenti.
Tra le parti è in contestazione unicamente la misura dell'inabilità permanente derivata al ricorrente dall'infortunio occorsogli in data 20.6.2022.
La CTU incaricata, in particolare, ha concluso che:
“Sulla base della documentazione medica esaminata e della visita medico-legale personalmente eseguita, possiamo affermare che, a seguito dell'infortunio del 20 giugno 2022, il sig. Pt_1 riportò un trauma lacerativo a carico della mano sinistra (non dominante), condizionante una ferita lacero-contusa dorsale e la conseguente lesione completa dei tendini estensori di II, III e IV dito.
Attualmente, oltre ai reliquati cicatriziali discromici, residuano rigidità e marcata limitazione funzionale delle dita della mano sinistra (dal II al V dito) non dominante, specie nel movimento di flessione palmare, in presenza di sintomatologia algica e nel contesto di un marcato deficit della presa a pugno e delle prese a pinza, che risulta pressoché impossibile”.
Sotto il profilo della valutazione dei danni subiti, il CTU ha espresso il proprio parere affermando che il danno biologico permanente è quantificabile in misura del 25% in considerazione della perdita pressoché totale della funzione di prensione della mano non dominante.
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione di perizia – cui si rimanda integralmente – in quanto condotta con metodo corretto, immune da vizi logici e fondata su rigorose considerazioni medico-legali.
La CTU ha, altresì, compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte.
In particolare, il consulente di parte ricorrente ha giudicato troppo riduttiva la misura del danno permanente riconosciuta in relazione al valore tabellato per la perdita anatomica della mano non dominante, nella misura del 45%.
La CTU, in proposito, ha osservato che “le menomazioni subite dal ricorrente risultano senza dubbio incidenti sulla globalità della funzione della mano coinvolta. Nella valutazione del danno biologico permanente , la perdita funzionale non è equiparata alla perdita anatomica, CP_1 assumendo quest'ultima connotazione di maggiore gravità. Pertanto, si condivide la conclusione che quanto obiettivato in sede di operazioni peritali possa ritenersi equiparabile alla perdita di poco oltre la metà del valore della perdita anatomica della mano non dominante”.
Per converso il CTP di parte resistente ha sostenuto che il lavoratore presenti un danno invalidante alla mano sinistra (non dominante) sostenuto da esiti di lesione dell'apparato estensore del 2°-3°-4° dito complicati da sindrome aderenziale condizionante rigidità delle articolazioni metacarpo-falangee, e non delle articolazioni interfalangee prossimali e distali e quindi escluso che possa descriversi in termini di perdita quasi totale della funzionalità prensile della mano tale rigidità metacarpo-falangea delle dita lunghe (pollice indenne).
La CTU ha però sottolineato se la lesione traumatica in oggetto ha riguardato i tendini degli estensori delle dita dal II al V della mano sinistra, tuttavia, come il medesimo tecnico incaricato ha direttamente constatato all'esame obiettivo, il ricorrente presenta una severa riduzione della funzionalità globale della mano sinistra, dal momento che, sebbene le articolazioni interfalangee non siano state direttamente coinvolte nel trauma, le prese a pinza e la presa a pugno risultano gravemente deficitarie (pressochè impossibili). Tale importante deficit motorio è da ricondursi principalmente alla rigidità delle articolazioni metacarpo-falangee (II-V).
Nel caso in esame si è apprezzata una severa compromissione della flessione di tutte le dita dal II al V, e un deficit stenico importante (sia della presa a pugno che a pinza) non determinata dalla lesione degli estensori (la quale semmai avrebbe causato deficit estensori), ma a causa delle aderenze createsi in seguito alle lesioni traumatiche e in seguito alle manovre chirurgiche effettuate nell'intervento chirurgico di riparazione dei tendini lesionati. L'estensione di tali aderenze è talmente estesa da compromettere non solo i movimenti delle metacarpo-falangee, ma delle dita dal II al V e quindi, di conseguenza, della mano.
Devono condividersi, pertanto, anche le valutazioni del CTU rese in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte poiché congruamente motivate in aderenza agli accertamenti effettuati e alle condizioni del periziando come oggettivamente riscontrate.
In definitiva, la domanda deve essere accolta nei termini risultanti dalla CTU.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato che in conseguenza dell'infortunio del
20.6.2022, sono derivati al ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, l deve essere condannato alla corresponsione a suo favore della rendita CP_1
ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge.
Considerato che l'art. 16 co. 6 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e fino al saldo.
Tenuto conto del riconoscimento di un grado di menomazione all'integrità psicofisica inferiore rispetto a quello preteso, le spese possono compensarsi tra le parti ai sensi dell'art. 113 DPR 1124/1965 nella misura di 1/2, ponendo la residua frazione a carico dell' , con liquidazione come da dispositivo. CP_1
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - accerta che, in conseguenza dell'infortunio del 20.6.2022, sono derivati al ricorrente postumi permanenti nella misura del 25% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione a suo favore della rendita ex art. 13 d.lgs. 38/2000 riferita al detto grado di menomazione, con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e sino al saldo effettivo.
Compensa le spese nella misura di 1/2.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite per la residua frazione che CP_1 liquida in € 2.500 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 26.2.2025
Il Giudice Claudio Michelucci