Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso all'udienza del 2.4.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25064 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
UF NA, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alfonso Capotorto presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA CAMPANIA- in persona dei legali rappresentanti p.t., convenuti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto , con contestuale domanda cautelare ex art 700 cpc, “Nel merito: disapplicare il Provvedimento prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016054 del 23/09/24 nella parte in cui dispone la revoca del contratto a tempo determinato nella scuola secondaria di secondo grado alla sig.ra AN NN assegnato giusta Decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015390 del 12/09/24 accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto,
l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nella risoluzione del contratto a tempo determinato sottoscritto in data 13/09/24;
condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, al pagamento del risarcimento del danno patito dalla ricorrente quantificabile nelle mancate retribuzioni mensili sono alla definizione del presente giudizio o per l'intero periodo contrattuale secondo quanto stabilito e quantificato dal contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data
13/09/24…”
In particolare ha dedotto di aver partecipato alla procedura cui al Decreto Ministeriale n. 111 del 06 giugno 2024, quale docente inclusa nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno;
di essersi collocata in graduatoria nella posizione n. 5110 con punteggio 67; di aver stipulato, in data 13/09/24, con l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e
Ristorazione I.P.S. "V. Telese" di Ischia contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prendendo immediatamente servizio con l'apertura del nuovo anno scolastico;
che, con provvedimento del 23/09/24, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ha pubblicato l'elenco dei soggetti che subiva “la rettifica o la revoca” del contratto di lavoro a tempo determinato tra cui figurava anche il proprio nominativo;
che, per effetto di tale provvedimento, il contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto in data 13/09/24, è stato revocato o meglio, annullato d'ufficio o meglio ancora unilateralmente risolto per l'insussistenza del requisito del “servizio civile universale” che le ha impedito di beneficiare della quota di riserva destinata alle assunzioni del personale non dirigente;
di aver depositato, in allegato alla domanda di partecipazione, l'attestato del servizio civile rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, a seguito di corso organizzato dall'AMESCI, svolto dal 10/01/17 al
09/01/18.
Tanto premesso, ha pertanto denunciato l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, per non avere riconosciuto un titolo di riserva, pur avendo la stessa ricorrente dato prova della relativa sussistenza, evidenziando altresì che il servizio prestato, pur essendo precedente all'istituzione del servizio civile universale, presenta le medesime caratteristiche sostanziali.
L'Amministrazione scolastica convenuta non si è costituita in giudizio. Ne va quindi dichiarata la contumacia Rigettata la domanda cautelare, con ordinanza pubblicata in data 27.1.2025, la causa all'odierna udienza viene decisa all'esito della camera di consiglio
*****
Per la decisione della presente controversia, può senz'altro essere riprodotto l'iter argomentativo sotteso all'ordinanza cautelare pronunciata tra le medesime parti da questo
Giudicante – avverso le quali non risulta proposto reclamo – giacché le allegazioni fattuali dedotte con il ricorso sono le medesime su cui è stato orientato l'impianto argomentativo sotteso al provvedimento emesso in via d'urgenza, sulla domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso ex art 414 cpc.
In punto di fatto risulta dedotto e provato documentalmente che il titolo in possesso della ricorrente, in ragione del quale si richiede il riconoscimento alla riserva di cui all'art. 18 del
D.Lgs 40/17 è stato conseguito sotto l'efficacia della precedente normativa istitutiva del
“Servizio civile nazionale” di cui alla Legge 64 del 06/03/01.
Ciò posto, non può essere condiviso il percorso logico-giuridico sotteso alla domanda, con cui la ricorrente ha prospettato una sostanziale sovrapponibilità tra il Servizio Civile
Nazionale e quello Universale, mettendo a confronto la normativa che ha introdotto e disciplinato, rispettivamente l'uno e l'altro istituto.
La ricorrente infatti ha posto a fondamento della propria domanda l'identità sostanziale dei servizi in esame e, quindi, l'equiparabilità ed equivalenza tra il servizio civile nazionale e quello universale, con la conseguente applicabilità anche al servizio civile nazionale della riserva di cui al richiamato art. 18, prevista espressamente solo per il servizio civile universale.
Tuttavia, mettendo a confronto le fonti normative dei due istituti, emerge con evidenza che il SCU, pur nel solco delle linee generali connotative del SCN, se ne differenzia sotto vari profili, trattandosi di un istituto con una regolamentazione molto più dettagliata e con finalità meglio definite.
La ricorrente infatti incentra le sue argomentazioni sugli scopi del servizio civile, parzialmente comuni nel SCN e nel SCU, ma omette di considerare che solo per il secondo il legislatore ha espressamente elencato i 'settori di intervento' (art. 3 LEGGE 6 giugno 2016,
n. 106 , legge delega al Governo, e dlgs 40/2017); ha prescritto che la programmazione del servizio civile universale si realizzi mediante un Piano triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori elencati nel citato art 3; ha previsto che il predetto piano triennale individui degli standard qualitativi degli interventi (art 4 d.lgs cit).
Inoltre - dato particolarmente significativo per escludere che possa configurarsi la 'disparità di trattamento' denunciata e quindi la paventata illegittimità costituzionale - la legge ha altresì disciplinato le 'procedure di selezione' all'art. 15 “1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità .
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.”
La forma di reclutamento dei soggetti da avviare al SCU, come prescritta dalla legge-delega improntata a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione (cfr art. 8 lett b) costituisce un'assoluta novità rispetto alle disposizioni della normativa pregressa, interamente abrogata dalla legge che si sta scrutinando, ed è evidentemente ispirata a principi di trasparenza ed imparzialità( bando pubblico e commissioni precostituite), cui deve uniformarsi l'azione della PA ( cfr anche art.9.)
Ed infatti il d.lgs 77/2002, attuativo della legge n. 64/2001, prevedeva unicamente che “…2.
I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso. (art. 6 comma 2).
In altri termini era rimessa agli enti programmatori ogni determinazione circa le modalità di selezione dei giovani aspiranti, anche per quanto afferiva al ruolo e/o composizione dei soggetti preposti alla selezione dei candidati, tenuti a presentare una semplice domanda in cui indicare il progetto cui partecipare ( cfr art. 8 comma 2).
Inoltre la legge istitutiva del SCU prevede : il 'Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale ( Art. 20); la 'Valutazione dei risultati dei programmi di intervento (Art. 21) e, non da ultimo in ordine di importanza, le 'Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale' (Art. 22).
La articolata strutturazione dell'istituto- fin qui in sintesi evidenziata negli aspetti di maggiore rilevanza al fine della presente decisione – giustifica pertanto la previsione contenuta nell'art
18 d.lgs 40/2017, come sostituito dall'art 1 coma 9 bis del d.l.44/2023, per cui :” …4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 …”.
D'altro canto anche il legislatore del 2002 nel prevedere, a seguito dell'abolizione del servizio di leva obbligatorio, che “4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti
Corpi…( art.13 d.lgs 77/2002) aveva espressamente perimetrato i settori in cui valorizzare il SCN al fine dell'Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi dei giovani, che avessero svolto positivamente il servizio civile, facendo esclusivo riferimento a detti Corpi.
Né si pongono questioni circa la tutela del legittimo affidamento - inteso come il convincimento, in buona fede, circa la spettanza del bene che si vuole conseguire - dal momento che la chiara lettera della normativa vigente all'epoca in cui la ricorrente ha interamente svolto il servizio civile nazionale non dava luogo ad alcuna fondata aspettativa in ambito lavorativo, oltre a quanto previsto dagli artt 9 e 13 del d.lgs 77/2002, ferme restando le evidenziate differenze tra i due istituti, in termini di reclutamento e svolgimento del servizio civile, che non consentono di invocare tutele ai sensi dell'art 3 Cost.
Ne consegue, per tutto quanto fin qui evidenziato, che la domanda non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese di giudizio in ragione della contumacia della PA.
PQM
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di giudizio
Napoli, 2.4.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)