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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/08/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo ed in funzione di Giudice d'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3586 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
CONGI LUIGI IVAN
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avvocato RUSSO FRANCESCO CP_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – altri contratti atipici
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 24/2023, pubblicata il 27.07.2023 e notificata in data 13.10.2023, con cui il
Giudice di Pace di Spezzano della Sila ha accolto la domanda svolta in primo grado da CP_1 nei suoi confronti, condannando l'appellante società al pagamento, in favore dell'attrice, di euro
4.982,45 oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo, ed alla rifusione delle spese legali. L'appellante ha, in particolare, eccepito la nullità della sentenza: 1) per violazione degli artt. 88, 101,
161, 291 c.p.c. e 24 Cost. stante l'omessa notifica della citazione, l'omessa instaurazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa;
2) per violazione degli artt. 88, 156, 163, 164, 316,
318 e 342 c.p.c. “perché l'intero svolgimento del giudizio di primo grado è stato compromesso in modo grave e definitivo per l'erronea indicazione della data di citazione a comparire”.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, di “accogliere il proposto appello e dichiarare la nullità della sentenza n. 24/2023 del
Giudice di Pace di Spezzano della Sila, in persona del Giudice Dr.ssa Paola Lanzillotti, depositata il
27.07.2023, nell'ambito del giudizio n. 07/2022 R.G. e l'intero svolgimento del giudizio di primo grado, con conseguente nullità della decisone”.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame eccependo preliminarmente la nullità CP_1 dell'atto di appello per la mancanza dei due avvertimenti “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi dinanzi al Tribunale fatta eccezione per i casi previsti dall'art 86 o da leggi speciali e che la parte sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato “ e deducendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del gravame, cin vittoria di onorari e spese di lite.
All'esito della trattazione, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di appello per la mancanza dei due avvertimenti “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi dinanzi al
Tribunale fatta eccezione per i casi previsti dall'art 86 o da leggi speciali e che la parte sussistendone
i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello
Stato”, poiché sanata dalla costituzione del convenuto.
Peraltro, il raggiungimento dello scopo della norma è palesato, nella specie, non solo dalla nomina del legale per la difesa tecnica ma anche dalla presentazione, da parte della , della domanda CP_1 di ammissione al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato la quale, inoltrata al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cosenza, è stata depositata dall'appellata in uno alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di secondo grado.
Né vi è stata, in sede di costituzione ovvero in prima udienza, richiesta di differimento ai sensi dell'art. 164, comma 3 c.p.c., applicabile ai giudizi di secondo grado in virtù dell'espresso rinvio di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appello è fondato.
Dall'esame del fascicolo di primo grado, acquisito dall'Ufficio, risulta che, come dedotto da
, la sentenza impugnata è stata emessa a conclusione del giudizio n. Parte_2
7/2022 che, per come si evince anche dall' “Elenco degli atti contenuti nel presente fascicolo” trascritto nella seconda pagina di copertina del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace , contiene sia il ricorso per accertamento tecnico preventivo azionato dall'appellata contro Parte_1 che l'atto di citazione per l'udienza del “18 febbraio 2021”, azionato sempre da contro CP_1 parte appellante.
Da quanto emerge dalla lettura dell'elenco sottoscritto dal Cancelliere - che fa fede fino a querela di falso di quanto da questi attestato stante la qualifica di pubblico ufficiale del sottoscrivente - entrambi gli atti sono stati depositati dal procuratore della il 29 gennaio 2022. CP_1
Dalla nota di iscrizione a ruolo della causa (affoliata al n. 2 del fascicolo d'ufficio), risulta che la causa è stata iscritta al Ruolo Generale degli affari civili dal procuratore della con CP_1
“Citazione”.
Ai fogli 11 -14 il Cancelliere attesta inoltre che è inserita (come effettivamente si rinviene) documentazione relativa all' “Ammissione al gratuito patrocinio” della stessa . CP_1
Dall'esame della predetta documentazione emerge che l'appellata è stata ammessa al beneficio con provvedimento reso in data 15 settembre 2021 (in relazione ad istanza protocollata il 22 luglio 2021) dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza in relazione all'oggetto: “Ricorso ex art. 702 bic
c.p.c.”, e che, a seguito di istanza del procuratore della , il medesimo Consiglio, con CP_1 deliberazione del 22 dicembre 2021, ha modificato il decreto di ammissione dell'odierna appellata al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato, precisando che l'oggetto corretto non era “Ricorso ex art. 702” bensì “Atto di citazione”.
Scorrendo ancora l'elenco degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, si può poi constatare che in data
11 febbraio 2022 il Giudice di Pace, dott.ssa Paola Lanzillotti, ha emesso e sottoscritto di proprio pugno decreto di fissazione di udienza per la trattazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo (indicato come “proc. n. 7/2022) depositato dalla difesa della il 29.01.2022 CP_1
(materialmente inserito nel fascicolo d'ufficio n. 7/2022 R.G.).
Con tale decreto (affoliato al n. 27 – 28 del fascicolo d'ufficio), il Giudice onorario ha fissato l'udienza del 1 aprile 2022 per la comparizione delle parti e del CTU, nominato col medesimo provvedimento nella persona di , assegnando alla termine fino al 20 Controparte_2 CP_1 marzo 22 per la notifica alla controparte . Controparte_3 Affoliati ai numeri 29 e 30 rinveniamo la convocazione del perito dott. (foglio Controparte_2
29) e la sua notifica, effettuata dalla Cancelleria a mezzo pec il 25.02.2022 con ricevuta di consegna
“completa” in pari data (foglio 30).
Proseguendo nell'esame del fascicolo d'ufficio trasmesso dal Giudice di Pace, si rinviene (foglio 32) il verbale dell'udienza del 1 aprile 2022, fissata dal Giudice di Pace con il predetto decreto dell'11 febbraio 2022 per la trattazione del procedimento di ATP, da cui risulta che parte appellata ha prodotto
“documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di citazione nei confronti della ditta dei fratelli in data 2.12.2021”, oltre a documentazione relativa Parte_2 Pt_1 all'ammissione dl gratuito patrocinio.
Emerge ancora dalla lettura del verbale (che reca come oggetto: “Accertamento tecnico”, con sopra due righe di penna come a voler obliterare la scritta a stampa) che, ad istanza del procuratore dell'appellata, il Giudice di Pace ha dichiarato la contumacia di sulla base della Parte_2 notifica dell'atto di citazione (e non del decreto di fissazione dell'udienza che si stava celebrando) e differito la causa per la delibazione dei mezzi istruttori.
Nel prosieguo, risulta sempre dall'esame del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio che il giudice di prime cure (udienza del 17 maggio 2022) ha ammesso la prova testimoniale articolata dalla difesa della e che, escussi i testi alle udienze del 20 settembre 2022 e del 21 novembre CP_1
2022, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2023.
Ebbene, per come è dato evincere dalla semplice ricostruzione dell'andamento della causa iscritta al n. 7/2022 del Registro generale degli affari contenziosi civili, il giudizio svoltosi davanti al Giudice di Pace di Spezzano della Sila è affetto da palese violazione del contraddittorio.
Ed infatti, se è vero che, a seguito del deposito – registrato nell'elenco degli atti del fascicolo d'ufficio
– del ricorso per accertamento tecnico preventivo e dell'atto di citazione (effettuato per entrambi gli atti il 29 gennaio 2022) è stata iscritta a ruolo dalla solo la causa civile ordinaria introdotta CP_1 con la citazione anzidetta, recante la data a comparire del 18 febbraio 2021, è altrettanto vero che il
Giudice di Pace, non tenendo conto di detta citazione (non risulta, infatti, calendarizzata sul ruolo la trattazione della causa civile incardinata dall'appellata), ha, con proprio decreto, fissato (diversa ed autonoma) udienza per la trattazione del ricorso ex art. 696 c.p.c. e che il procedimento (ordinario contenzioso) è stato (erroneamente) trattato all'udienza del 1 aprile 2022 sulla base di quella fissazione, che aveva indubitabilmente ad oggetto il procedimento per ATP.
Ed infatti, mentre non vi è traccia dell'udienza di cui alla citazione (che, sebbene indicata come quella del “18 febbraio 2021”, andava intesa, alla luce della univoca giurisprudenza della S.C., quale udienza del “18 febbraio 2022” avuto riguardo alla circostanza che si trattava di data decorsa già all'atto della redazione della citazione - 29 novembre 2021) che né si è celebrata né risulta essere stata differita d'ufficio, dell'udienza del 1 aprile 2022, fissata per la trattazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ditta non ha avuto alcuna conoscenza, non essendo stato ad essa Parte_2 notificato il relativo decreto di fissazione.
Anzi, come già anticipato, all'udienza del 1 aprile 2022 (fissata, si ripete, dal Giudice di Pace per la trattazione del procedimento – non iscritto – di ATP), la difesa dell'appellata ha depositato (solo) la prova della notifica a dell'atto di citazione per l'udienza – mai tenutasi nè mai rinviata CP_4 ex officio - del 18 febbraio 2022 ed il Magistrato onorario, evidentemente obliterando ogni forma di controllo sugli atti contenuti nel proprio fascicolo d'ufficio, ha, sulla base di tale inconferente notifica, dichiarato la contumacia dell'appellante ad una udienza (dal Giudice stesso) fissata per un diverso procedimento, alla quale mai avrebbe potuto comparire poiché non ne è Parte_2 mai stata resa edotta (né come parte dell'ATP – non essendo stato notificato il decreto dell'11 febbraio
2022- né come convenuta nel giudizio ordinario, rimasto fermo all'udienza, mai tenutasi, del 18 febbraio 2022).
La declaratoria di contumacia pronunciata dal Giudice di Pace all'udienza del 1aprile 2022 deve dunque ritenersi erroneamente effettuata e va, in conseguenza, dichiarata nulla per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
Sul punto, la S.C. ha avuto modo di precisare che la pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta contumace, è di per sé lesiva del diritto di difesa e rende nulla la relativa sentenza, per violazione dell'art. 101 c.p.c, qualunque ne sia la causa, anche laddove tale dichiarazione erronea derivi, come nel caso esaminato dalla Cassazione, da mero disguido di cancelleria (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 28792/2022)
La nullità della dichiarazione di contumacia, conseguendo alla violazione del principio del contraddittorio, travolge, inficiandone la validità, tutti gli atti ad essa successivi, fino alla sentenza impugnata che deve essere, in conseguenza, annullata con rimessione degli atti al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 213,00, fase introduttiva: euro 213,00, fase di trattazione: euro 426,00, fase decisoria: euro 426,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'appello, e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
- dispone la rimessione della causa al Giudice di prime cure;
- assegna alle parti il termine perentorio di mesi tre dalla notifica del presente provvedimento per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese legali sostenute dall'appellante che liquida in euro 1.278,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 20 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo