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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11740 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 22572 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, e rimessa in decisione all'udienza del 17.01.2025, vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sciatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Vittorio Veneto n. 7, come da procura allegata alla citazione su foglio separato.
PARTE OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
TO MP e DE MP e digitalmente 2
domiciliato presso il seguente indirizzo pec
.salerno.it, Email_1 CP_3
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.01.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_2
chiedeva ed otteneva il 17.01.2022 decreto ingiuntivo n.
852/2022, nei confronti di , intimante Parte_1
il pagamento della somma di € 20.404,00, risultante dalle fatture n. 3/5/8/10/12 del 2020 nonchè 2-7-8 del 2021, emesse a titolo di compenso, in virtù del contratto di consulenza esterna sottoscritto tra le parti, in data
19.05.2020, contratto con il quale l'opposto si impegnava ad effettuare servizi di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ato4 – lazio meridionale – lotto 2.
Avverso detto d.i., notificato in data 17.02.2021,
[...]
proponeva opposizione, con atto di Parte_1
citazione, notificato in data 29.03.2022, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “revocare e\o 3
annullare e\o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
852/2022 del 17/01/2022, notificato in data 17.2.2022, emesso dal Tribunale Civile di Roma, con il quale è stato ingiunto alla Parte_1
in persona del l.r.p.t., di pagare in favore di
[...] [...]
la somma di € 20.404,00, per sorte, oltre CP_2
interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre iva, c.p.a., rimborso forfettario e successive occorrende, per tutti i motivi di opposizione esposti nel presente atto di citazione, e per l'effetto dichiarare, rilevare
e accertare che nulla è dovuto dalla
[...]
in persona del Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t.
Dott. Ing. al Geom. per le Controparte_1 Controparte_2
prestazioni presuntivamente rese in favore di
[...]
in esecuzione del Parte_1
contratto di consulenza del 19.5.2020 e fatturate con le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto e precisamente con le fatture nn. 3- 5/8/10/12 del 2020 nonchè 2-7-8 del 2021 e così per un totale di € 20.404,00, nonché condannare il convenuto opposto al rimborso delle spese di lite, oltre spese generali, spese vive e oneri di legge.
Assumeva, il predetto, a fondamento delle succitate conclusioni che: 4
- la è una Parte_1
società di ingegneria, specializzata nella progettazione strutturale, infrastrutturale e architettonica.
- in data 23.01.2018 aveva sottoscritto, con la società
– gestore del Servizio Idrico Integrato Controparte_4
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 LA Meridionale - un contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ATO4 – LA Meridionale (Lotto 2).
- Al fine di dare esecuzione al contratto di cui sopra, quindi, decideva di avvalersi anche di servizi affidati a consulenti esterni, tra cui il stipulando con lo CP_2
stesso, in data 19.5.2020, un contratto di consulenza, con il
Parte quale questi avrebbe dovuto erogare in favore di “servizi di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ato4 – lazio meridionale – lotto 2”.
- Il corrispettivo totale per le prestazioni fornite pattuito era pari a 2.500,00 € per ogni mese di lavoro, comprensivo di ogni onere ed al lordo delle imposte e tasse a carico del consulente, con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali se dovuti. Le spese di vitto ed alloggio venivano rimborsate al consulente per un importo forfettario pari a
1.000,00 € mensili. Il corrispettivo delle prestazioni era però 5
vincolato al raggiungimento dell'obiettivo di 60Km/mese di rete rilevata e contabilizzato attraverso l'emissione di tabelle riepilogative dei chilometri di rete rilevati e autorizzati dal
Committente.
- Il on aveva erogato i servizi in maniera CP_2
diligente, sia per qualità che per quantità e non aveva rispettato le modalità e le tempistiche indicate in contratto.
- Per tale motivo, il credito azionato non era fondato, non avendo l'opposto adempiuto alle obbligazioni contrattuali discendenti dal contratto. In particolare, doveva essere imputato al un grave inadempimento alle Parte_2
obbligazioni contrattualmente assunte, consistente nel non aver prestato i servizi di supporto alle attività di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, sul numero di chilometri della rete idrica pattuito nel contratto di consulenza.
- Il vrebbe dovuto effettuare rilievi su un CP_2
minimo di 60 km al mese per 12 mesi, per ottenere il corrispettivo pattuito di Euro 2500,00. Considerando le fatture emesse da per i mesi di Giugno, Luglio, CP_2
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio 2020 e l'ultima cumulativa di Febbraio/Marzo/Aprile 2021, il vrebbe dovuto erogare un servizio di rilievi per CP_2
480 Km di rete (60km x 8 mesi). 6
- per contro, il cliente principale aveva certificato, in relazione ad e , 215 Km e 185 Km di rete idrica Pt_3 Per_1
rilevata, per un totale di 400 Km, dunque 80 km in meno rispetto a quanto richiesto, ed erogati non in 8 mesi ma in un tempo maggiore di 12 mesi, con notevoli ritardi e imprecisioni;
- inoltre, i 400 km certificati da non erano CP_4
imputabili al lavoro del in quanto vi erano CP_2
Parte diversi professionisti, legati a da contratti di consulenza, incaricati di effettuare il medesimo lavoro di mappatura idrica a cui era tenuto l'opposto.
- Peraltro, prima che fosse incaricato il CP_2
3TI aveva già certificato con SAL 1 il 50% di (e Per_1
precisamente nel settembre 2018), e consegnato il lavoro a novembre 2019 (cfr. lettera doc. 4), pertanto relativamente a tale 50% il veva provveduto solo ad eseguire CP_2
alcune integrazioni dei rilievi già effettuati.
- A causa della mancata esecuzione da parte di dei Km da rilevare nei tempi pattuiti, il Cliente CP_2
Principale aveva applicato alla 3TI le penali per il ritardo (per e ) nella misura del 6% dell'importo Pt_3 Per_1
contrattuale tra cliente principale e 3TI.
- il mancato rispetto del cronoprogramma, i ritardi accumulati e le problematiche riscontrate sul lavoro consegnato dall'odierno convenuto opposto, avevano portato 7
alla risoluzione del contratto quadro e alla perdita per 3TI della possibilità di proseguire con gli altri applicativi con
(nello specifico con l'applicativo 2 come Controparte_4
prevedeva l'accordo quadro).
- La risoluzione dell'accordo quadro e la perdita degli altri applicativi, costituiva, quindi, sia un danno patrimoniale, sia un danno patrimoniale da perdita di chance, sia un danno all'immagine per 3TI, con contestuale proposizione di eccezione riconvenzionale in tal senso, volta a contrastare la richiesta di pagamento avversaria
- Inoltre, il non aveva ricevuto dalla CP_2
società autorizzazione formale alla fatturazione delle prestazioni, come espressamente previsto all'allegato 4 del contratto richiamato dall'art.
3.2. del contratto.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo:
“Preliminarmente disposta la concessione di provvisoria esecutorietà al decreto di ingiunzione, ex art. 648 c.p.c., nel merito ed in via principale, accertata la infondatezza della opposizione, rigettarla e confermare il Decreto Ingiuntivo n.
852/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
-in via gradata, rigettata la opposizione, accertare e dichiarare la esistenza della obbligazione di pagamento da parte della
[...]
nei confronti del p.a. Parte_1
per le attività professionali svolte, nella Controparte_2
misura di € 20.404,00, con conseguente condanna al 8
pagamento in favore dell' opposto - in via Controparte_2
ancora gradata accertare la misura del credito vantato dall' opposto in forza del rapporto contrattuale Controparte_2
di prestazione professionale del 19/05/2020 e, per l'effetto, condannare la predetta Parte_1
al pagamento in favore del p.a.
[...] CP_2
delle dette somme, maggiorate degli accessori come
[...]
per legge;
-con vittoria di spese e competenze di lite.”
Specificava il predetto che:
- non vi era stato alcun inadempimento, avendo puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali a lui riferibili.
- di aver provveduto ad effettuare i rilevamenti per l'intero comune di , per l'intero comune di Ponza oltre a parte Pt_3
del , georeferenziando tutti i tracciati delle Parte_4
reti idriche con relativi pozzetti di ispezione e i vari nodi di rete, redigendo apposite schede così distribuite: n.293 per
; 117 per;
180 Ponza. Pt_3 Per_1
- le schede predisposte su modello fornito dalla committenza, Parte erano state trasmesse telematicamente alla debitamente numerate all'interno di cartelline contenenti anche tre o più fotografie del singolo pozzetto. Nella singola scheda erano riportati le dimensioni della camera di ispezione, la quota altimetrica, le attrezzature e le tubature presenti. Aveva, altresì, trasmesso alla committenza l'intera rete riportata su 9
carta, con evidenziati i tombini, i nodi e le dimensioni delle condotte.
- solo a lavoro ultimato erano state postulate dalla 3TI alcune incongruità nelle elaborazioni finali operate da terzi soggetti, tuttavia non imputabili ai rilievi effettuati ed in ogni caso senza alcuna possibilità di intervento e/o rettifica e/o verifica da parte dello stesso CP_2
- che la stessa , destinataria dei servizi Controparte_5
Parte professionali generali della aveva sempre rimarcato la correttezza e completezza dei rilievi effettuati dal
CP_2
- che l'eccezione relativa al mancato rispetto del programma di lavoro era infondata, in quanto detto presunto programma non era mai stato redatto e consegnato in tempo utile, avendone avuto contezza solo al termine della sua attività professionale e, quindi, senza alcuna utile possibilità di metterlo in atto.
- che il presupposto dei km giornalieri di rilevazione non era mai stato contestato in sede di esecuzione dei lavori, in quanto irrealizzabile. Infatti, si verificava di frequente che
3TI incaricasse l'opposto di effettuare rilevamenti su aree già oggetto di precedenti rilievi effettuati da altre squadre, che presentavano incongruità di dati. Detta circostanza determinava, quindi, una interruzione rispetto al normale svolgimento della prestazione con la conseguenza che, pur in 10
presenza di attività professionale pretesa e svolta, essa si poneva a latere dell'incarico “ordinario”, ostacolandone la realizzazione nei tempi originariamente ipotizzati dal committente.
- che la stessa controparte aveva dato atto che la committente principale aveva certificato la CP_6
mappatura di 400 km sui 480 previsti;
- che la risoluzione del contratto quadro con non CP_4
poteva essere imputata al in quanto lo stesso CP_2
aveva sempre eseguito diligentemente quanto oggetto del suo personale contratto e, inoltre, non era l'unico professionista incaricato di svolgere le attività oggetto del contratto;
- pertanto, alcun danno poteva essere riferito all'opposto.
- relativamente alla mancata autorizzazione dell'emissione delle fatture, la prassi aziendale utilizzata era che il nviasse all'azienda le fatture per un preventivo CP_2
ed esclusivo controllo formale sulla regolarità delle stesse e senza alcuna necessaria espressa autorizzazione. Tale modalità si era verificata per tutte le fatture emesse, anche quelle saldate, senza che mai le stesse venissero contestate dalla società.
Instaurato il contraddittorio, non veniva concessa l'invocata provvisoria esecuzione;
definito il tema della lite 11
ed esaurita l'istruzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato tra le parti, nonché documentalmente provata la sussistenza del contratto di consulenza esterna posto a fondamento delle pretese monitorie del CP_2
Con detto contratto, nello specifico, l'odierna parte opponente demandava al l compito di svolgere, CP_2
per suo conto, attività di “servizi di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ato4 – lazio meridionale – lotto 2.”.
Con il contratto in questione, inoltre, le odierne parti processuali pattuivano che, a fronte della prestazione del l'opponente erogava un corrispettivo pari ad € CP_2
2.500,00 al mese, per 12 mesi, a condizione che, il predetto consulente, effettuasse la mappatura idrica di 60 km mensili.
A fronte di detta evidenza, nonché delle rivendicazioni economiche da parte del er aver svolto il lavoro CP_2
demandato, l'opponente eccepiva l'inadempimento dell'opposto, assumendo che la prestazione non era stata svolta in maniera diligente, sia per qualità che per quantità e contestando il mancato raggiungimento dell'obiettivo di
60Km/mese di mappatura della rete idrica. 12
Orbene, occorre, evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Ciò posto, occorre, altresì, ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il 13
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (SS.UU. 13533/2001).
Sulla base dei suddetti principi, in relazione all'eccezione di inadempimento formulata dall'odierna parte opponente –i consistente, come detto, nel non aver prestato i servizi di supporto alle attività di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, sul numero di chilometri della rete idrica pattuito nel contratto di consulenza - il deve CP_2
considerarsi, quindi, parte onerata a provare il suo esatto adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto di consulenza esterna.
Nel merito della vicenda, in particolare, l'opposto si era obbligato ad eseguire dei rilievi su un minimo di 60 km al mese per 12 mesi (allegato 3 e 4 del contratto), condizione questa che avrebbe legittimato l'erogazione del corrispettivo 14
pattuito di Euro 2500,00 al mese per 12 mesi. Per contro, secondo la prospettazione dell'opponente, il CP_2
avrebbe chiesto l'intero corrispettivo pur in presenza di un minore servizio erogato, atteso che, in relazione alle fatture emesse dal predetto per i mesi di Giugno, Luglio, Settembre,
Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio 2020 e l'ultima cumulativa di Febbraio/Marzo/Aprile 2021, il CP_2
avrebbe dovuto erogare un servizio di rilievi per 480 Km di rete (60km x 8 mesi), laddove, per contro, il cliente principale aveva certificato, per e , 215 Km e Pt_3 Per_1
185 Km per un totale di 400 Km, dunque 80 km in meno, nonché l'esistenza di notevoli ritardi e imprecisioni.
Orbene, posto quanto sopra, il quale CP_2
prova del suo corretto adempimento, depositava agli atti di causa copia delle schede di rilevamento (293 per;
117 Pt_3
per ; 180 per Ponza) che asserva di aver trasmesse Per_1
Parte alla quotidianamente. Detta documentazione, per contro, veniva prontamente disconosciuta dalla opponente, sia per quanto concerne la imputabilità del loro contenuto al sia in relazione alla data certa e ad i luoghi CP_2
descritti nelle fotografie allegate, sia, infine, in ordine alla dedotta trasmissione delle stesse.
Sul punto, occorre rilevare che “La riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicchè, laddove 15
l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato” (Cass. n. 28665 del 30/11/2017). Infatti, la riproduzione meccanica deve essere conforme alla cosa o al fatto rappresentato in virtù del proprio contenuto, appunto perché si tratta di una prova, laddove deve essere la riproduzione meccanica a dimostrare l'allegazione e non quest'ultima a fondare l'idoneità probatoria della prima.
Diversamente la riproduzione fotografica non assolverebbe il compito processuale della prova dei fatti allegati. Se
l'allegazione del fatto costitutivo abbia ad oggetto non solo le circostanze di luogo, ma anche quelle di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, e l'onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., sorge quindi solo ove la riproduzione fotografica rappresenti il fatto allegato, e cioè la circostanza che a quella determinata data l'opposto abbia adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte. In mancanza di tale rappresentazione, resta per la controparte solo l'onere di contestare i fatti oggetto di allegazione, circostanza questa avvenuta nel caso in esame, atteso che dalle rappresentazioni fotografiche prodotte da parte opposta, non 16
si evince né il tempo, essendo prive di data, né il luogo in cui sono state scattate.
Dunque, non vi è prova che le stesse siano effettivamente riconducibili all'operato del né CP_2
che i luoghi in esse rappresentati siano realmente ubicati nei comuni , e Ponza. Pt_3 Per_1
Anche la successiva documentazione depositata dall'opposto in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 è stata integralmente disconosciuta dall'opponente, ovvero l'allegato a1 denominato “riepilogo schede dati rilievi vari”; l'allegato a2 denominato “FW fattura”, costituito da tre e-mail di posta elettronica ordinaria, una del 3.8.2020, una del 9.7.2020 ed una del 7.7.2020; l'allegato a3 denominato “esempio pozzetti errati” e le quattro e-mail di posta ordinaria in esso contenute, due del 21.2.2020 e due del 18.2.2021; l'allegato a4 contenente una e-mail del
9.4.2021; l'allegato a5 denominato “Mappa Ponza Integrale”.
Orbene, relativamente alle predette mail, deve rilevarsi che “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è 17
liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (Cass. 5523/2018) e che “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass.
11606/2018).
Quanto, invece, alla restante contestata documentazione, deve evidenziarsi che l'opposto, al fine di provare la veridicità dei fatti contenuti nei documenti contestati, ha articolato la richiesta di prova orale del teste
, il quale veniva escusso all'udienza del Testimone_1
10.09.2024, previa contestazione da parte della opponente quanto alla attendibilità dello stesso, in virtù del contezioso Parte giudiziario in atto tra la società e il predetto testimone.
Sul punto, deve osservarsi che l'attendibilità intrinseca del testimone, riguarda la veridicità della deposizione che il 18
giudice deve discrezionalmente valutare sulla base di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite). Anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 22 dicembre 2023 n. 35814, Cass. 25 ottobre 2023 n. 29613,
Cass. 30 marzo 2023 n. 8988).
Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la testimonianza resa dal deve ritenersi inattendibile Tes_1
alla luce del contenzioso in corso con l'odierna società opponente.
Occorre, comunque, osservare che, pur prescindendo dalle suddette considerazioni, i documenti in questione non contengono la prova dell'esatto adempimento del sia per quanto riguarda il contenuto delle mail, CP_2
irrilevante ai fini del presente giudizio, e sia per la mappatura idrica di Ponza, in quanto da detto documento non si evince se l'autore dello stesso sia, effettivamente, l'odierno opposto.
Ulteriore elemento dedotto da parte opposta al fine di provare il proprio esatto adempimento, è la dichiarazione resa dal Cliente principale , che ha certificato per CP_4 19
i comuni di e Nettuno 215 Km e 185 Km di rete idrica Pt_3
rilevata, per un totale di 400 Km, erogati non in 8 mesi ma in un tempo maggiore di 12 mesi.
Tuttavia non vi è prova che i 400 km di mappatura della rete idrica siano effettivamente stati effettuati dal in quanto, come dallo stesso affermato nei CP_2
propri scritti difensivi, e come contestato dalla opposta, vi erano diversi professionisti incaricati di effettuare i rilievi della rete idrica oltre all'odierno opposto.
Relativamente, poi, agli ulteriori elementi di prova dedotti dall'opposta a riprova del proprio adempimento e rappresentati dalle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e dalla testimonianza del teste , Testimone_2
valga quanto segue.
Le fatture, oggetto di contestazione da parte dell'opponente in quanto non autorizzate dalla società ai sensi dell'allegato 4 del contratto richiamato dall'art. 3.2., non possono costituire prova del credito. Premesso, infatti, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011), occorre rilevare che la stessa ha un valore probatorio limitato, ai sensi dell'art. 2702 c.c., relativamente alla 20
provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse, costituendo un atto unilaterale che non può rappresenta un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (v. Cass. 29 dicembre 2024 n. 34831).
Relativamente, poi, alle risultanze della testimonianza di - architetto che ha lavorato come libero Testimone_2
professionista per la società opponente dal febbraio 2021 all'ottobre 2023 – la stessa deve ritenersi non rilevante ai fini della prova dei fatti oggetto del presente giudizio, in quanto totalmente generica. La teste, infatti, ha confermato che il ha provveduto ad effettuare la CP_2
georeferenziazione della rete, con specifico riferimento alla collocazione geografica della camera di ispezione, rilevazione della quota altimetrica, delle attrezzature e delle tubature presenti, per il solo comune di Ponza. Tuttavia non è stata in grado di determinare né il tempo in cui tale attività è stata eseguita, né la rilevazione effettiva di 60 km/mese di rete idrica, come previsti dal contratto al fine di ricevere il corrispettivo di 2500,00 € al mese.
In conclusione, pertanto, l'opposto non fornito adeguata prova circa il suo adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte. 21
In conseguenza di ciò, quindi, illustrati l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, il d.i. deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 460 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1680 per la fase istruttoria, € 851 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 22572/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ revoca il decreto ingiuntivo n. 852/2022, emesso dal
Tribunale di Roma il 17.01.2022;
❖ Condanna a rifondere a Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida nella somma complessiva di € 3.768,00 oltre €
118, 50 per spese e oneri di legge.
Così deciso in Roma il 4.8.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania M.O.T, D.M.
22 ottobre 2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 22572 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, e rimessa in decisione all'udienza del 17.01.2025, vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sciatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Vittorio Veneto n. 7, come da procura allegata alla citazione su foglio separato.
PARTE OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2
TO MP e DE MP e digitalmente 2
domiciliato presso il seguente indirizzo pec
.salerno.it, Email_1 CP_3
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.01.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_2
chiedeva ed otteneva il 17.01.2022 decreto ingiuntivo n.
852/2022, nei confronti di , intimante Parte_1
il pagamento della somma di € 20.404,00, risultante dalle fatture n. 3/5/8/10/12 del 2020 nonchè 2-7-8 del 2021, emesse a titolo di compenso, in virtù del contratto di consulenza esterna sottoscritto tra le parti, in data
19.05.2020, contratto con il quale l'opposto si impegnava ad effettuare servizi di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ato4 – lazio meridionale – lotto 2.
Avverso detto d.i., notificato in data 17.02.2021,
[...]
proponeva opposizione, con atto di Parte_1
citazione, notificato in data 29.03.2022, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “revocare e\o 3
annullare e\o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
852/2022 del 17/01/2022, notificato in data 17.2.2022, emesso dal Tribunale Civile di Roma, con il quale è stato ingiunto alla Parte_1
in persona del l.r.p.t., di pagare in favore di
[...] [...]
la somma di € 20.404,00, per sorte, oltre CP_2
interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre iva, c.p.a., rimborso forfettario e successive occorrende, per tutti i motivi di opposizione esposti nel presente atto di citazione, e per l'effetto dichiarare, rilevare
e accertare che nulla è dovuto dalla
[...]
in persona del Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t.
Dott. Ing. al Geom. per le Controparte_1 Controparte_2
prestazioni presuntivamente rese in favore di
[...]
in esecuzione del Parte_1
contratto di consulenza del 19.5.2020 e fatturate con le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto e precisamente con le fatture nn. 3- 5/8/10/12 del 2020 nonchè 2-7-8 del 2021 e così per un totale di € 20.404,00, nonché condannare il convenuto opposto al rimborso delle spese di lite, oltre spese generali, spese vive e oneri di legge.
Assumeva, il predetto, a fondamento delle succitate conclusioni che: 4
- la è una Parte_1
società di ingegneria, specializzata nella progettazione strutturale, infrastrutturale e architettonica.
- in data 23.01.2018 aveva sottoscritto, con la società
– gestore del Servizio Idrico Integrato Controparte_4
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 LA Meridionale - un contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ATO4 – LA Meridionale (Lotto 2).
- Al fine di dare esecuzione al contratto di cui sopra, quindi, decideva di avvalersi anche di servizi affidati a consulenti esterni, tra cui il stipulando con lo CP_2
stesso, in data 19.5.2020, un contratto di consulenza, con il
Parte quale questi avrebbe dovuto erogare in favore di “servizi di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ato4 – lazio meridionale – lotto 2”.
- Il corrispettivo totale per le prestazioni fornite pattuito era pari a 2.500,00 € per ogni mese di lavoro, comprensivo di ogni onere ed al lordo delle imposte e tasse a carico del consulente, con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali se dovuti. Le spese di vitto ed alloggio venivano rimborsate al consulente per un importo forfettario pari a
1.000,00 € mensili. Il corrispettivo delle prestazioni era però 5
vincolato al raggiungimento dell'obiettivo di 60Km/mese di rete rilevata e contabilizzato attraverso l'emissione di tabelle riepilogative dei chilometri di rete rilevati e autorizzati dal
Committente.
- Il on aveva erogato i servizi in maniera CP_2
diligente, sia per qualità che per quantità e non aveva rispettato le modalità e le tempistiche indicate in contratto.
- Per tale motivo, il credito azionato non era fondato, non avendo l'opposto adempiuto alle obbligazioni contrattuali discendenti dal contratto. In particolare, doveva essere imputato al un grave inadempimento alle Parte_2
obbligazioni contrattualmente assunte, consistente nel non aver prestato i servizi di supporto alle attività di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, sul numero di chilometri della rete idrica pattuito nel contratto di consulenza.
- Il vrebbe dovuto effettuare rilievi su un CP_2
minimo di 60 km al mese per 12 mesi, per ottenere il corrispettivo pattuito di Euro 2500,00. Considerando le fatture emesse da per i mesi di Giugno, Luglio, CP_2
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio 2020 e l'ultima cumulativa di Febbraio/Marzo/Aprile 2021, il vrebbe dovuto erogare un servizio di rilievi per CP_2
480 Km di rete (60km x 8 mesi). 6
- per contro, il cliente principale aveva certificato, in relazione ad e , 215 Km e 185 Km di rete idrica Pt_3 Per_1
rilevata, per un totale di 400 Km, dunque 80 km in meno rispetto a quanto richiesto, ed erogati non in 8 mesi ma in un tempo maggiore di 12 mesi, con notevoli ritardi e imprecisioni;
- inoltre, i 400 km certificati da non erano CP_4
imputabili al lavoro del in quanto vi erano CP_2
Parte diversi professionisti, legati a da contratti di consulenza, incaricati di effettuare il medesimo lavoro di mappatura idrica a cui era tenuto l'opposto.
- Peraltro, prima che fosse incaricato il CP_2
3TI aveva già certificato con SAL 1 il 50% di (e Per_1
precisamente nel settembre 2018), e consegnato il lavoro a novembre 2019 (cfr. lettera doc. 4), pertanto relativamente a tale 50% il veva provveduto solo ad eseguire CP_2
alcune integrazioni dei rilievi già effettuati.
- A causa della mancata esecuzione da parte di dei Km da rilevare nei tempi pattuiti, il Cliente CP_2
Principale aveva applicato alla 3TI le penali per il ritardo (per e ) nella misura del 6% dell'importo Pt_3 Per_1
contrattuale tra cliente principale e 3TI.
- il mancato rispetto del cronoprogramma, i ritardi accumulati e le problematiche riscontrate sul lavoro consegnato dall'odierno convenuto opposto, avevano portato 7
alla risoluzione del contratto quadro e alla perdita per 3TI della possibilità di proseguire con gli altri applicativi con
(nello specifico con l'applicativo 2 come Controparte_4
prevedeva l'accordo quadro).
- La risoluzione dell'accordo quadro e la perdita degli altri applicativi, costituiva, quindi, sia un danno patrimoniale, sia un danno patrimoniale da perdita di chance, sia un danno all'immagine per 3TI, con contestuale proposizione di eccezione riconvenzionale in tal senso, volta a contrastare la richiesta di pagamento avversaria
- Inoltre, il non aveva ricevuto dalla CP_2
società autorizzazione formale alla fatturazione delle prestazioni, come espressamente previsto all'allegato 4 del contratto richiamato dall'art.
3.2. del contratto.
Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo:
“Preliminarmente disposta la concessione di provvisoria esecutorietà al decreto di ingiunzione, ex art. 648 c.p.c., nel merito ed in via principale, accertata la infondatezza della opposizione, rigettarla e confermare il Decreto Ingiuntivo n.
852/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
-in via gradata, rigettata la opposizione, accertare e dichiarare la esistenza della obbligazione di pagamento da parte della
[...]
nei confronti del p.a. Parte_1
per le attività professionali svolte, nella Controparte_2
misura di € 20.404,00, con conseguente condanna al 8
pagamento in favore dell' opposto - in via Controparte_2
ancora gradata accertare la misura del credito vantato dall' opposto in forza del rapporto contrattuale Controparte_2
di prestazione professionale del 19/05/2020 e, per l'effetto, condannare la predetta Parte_1
al pagamento in favore del p.a.
[...] CP_2
delle dette somme, maggiorate degli accessori come
[...]
per legge;
-con vittoria di spese e competenze di lite.”
Specificava il predetto che:
- non vi era stato alcun inadempimento, avendo puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali a lui riferibili.
- di aver provveduto ad effettuare i rilevamenti per l'intero comune di , per l'intero comune di Ponza oltre a parte Pt_3
del , georeferenziando tutti i tracciati delle Parte_4
reti idriche con relativi pozzetti di ispezione e i vari nodi di rete, redigendo apposite schede così distribuite: n.293 per
; 117 per;
180 Ponza. Pt_3 Per_1
- le schede predisposte su modello fornito dalla committenza, Parte erano state trasmesse telematicamente alla debitamente numerate all'interno di cartelline contenenti anche tre o più fotografie del singolo pozzetto. Nella singola scheda erano riportati le dimensioni della camera di ispezione, la quota altimetrica, le attrezzature e le tubature presenti. Aveva, altresì, trasmesso alla committenza l'intera rete riportata su 9
carta, con evidenziati i tombini, i nodi e le dimensioni delle condotte.
- solo a lavoro ultimato erano state postulate dalla 3TI alcune incongruità nelle elaborazioni finali operate da terzi soggetti, tuttavia non imputabili ai rilievi effettuati ed in ogni caso senza alcuna possibilità di intervento e/o rettifica e/o verifica da parte dello stesso CP_2
- che la stessa , destinataria dei servizi Controparte_5
Parte professionali generali della aveva sempre rimarcato la correttezza e completezza dei rilievi effettuati dal
CP_2
- che l'eccezione relativa al mancato rispetto del programma di lavoro era infondata, in quanto detto presunto programma non era mai stato redatto e consegnato in tempo utile, avendone avuto contezza solo al termine della sua attività professionale e, quindi, senza alcuna utile possibilità di metterlo in atto.
- che il presupposto dei km giornalieri di rilevazione non era mai stato contestato in sede di esecuzione dei lavori, in quanto irrealizzabile. Infatti, si verificava di frequente che
3TI incaricasse l'opposto di effettuare rilevamenti su aree già oggetto di precedenti rilievi effettuati da altre squadre, che presentavano incongruità di dati. Detta circostanza determinava, quindi, una interruzione rispetto al normale svolgimento della prestazione con la conseguenza che, pur in 10
presenza di attività professionale pretesa e svolta, essa si poneva a latere dell'incarico “ordinario”, ostacolandone la realizzazione nei tempi originariamente ipotizzati dal committente.
- che la stessa controparte aveva dato atto che la committente principale aveva certificato la CP_6
mappatura di 400 km sui 480 previsti;
- che la risoluzione del contratto quadro con non CP_4
poteva essere imputata al in quanto lo stesso CP_2
aveva sempre eseguito diligentemente quanto oggetto del suo personale contratto e, inoltre, non era l'unico professionista incaricato di svolgere le attività oggetto del contratto;
- pertanto, alcun danno poteva essere riferito all'opposto.
- relativamente alla mancata autorizzazione dell'emissione delle fatture, la prassi aziendale utilizzata era che il nviasse all'azienda le fatture per un preventivo CP_2
ed esclusivo controllo formale sulla regolarità delle stesse e senza alcuna necessaria espressa autorizzazione. Tale modalità si era verificata per tutte le fatture emesse, anche quelle saldate, senza che mai le stesse venissero contestate dalla società.
Instaurato il contraddittorio, non veniva concessa l'invocata provvisoria esecuzione;
definito il tema della lite 11
ed esaurita l'istruzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato tra le parti, nonché documentalmente provata la sussistenza del contratto di consulenza esterna posto a fondamento delle pretese monitorie del CP_2
Con detto contratto, nello specifico, l'odierna parte opponente demandava al l compito di svolgere, CP_2
per suo conto, attività di “servizi di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, ricadenti nel territorio dell'ato4 – lazio meridionale – lotto 2.”.
Con il contratto in questione, inoltre, le odierne parti processuali pattuivano che, a fronte della prestazione del l'opponente erogava un corrispettivo pari ad € CP_2
2.500,00 al mese, per 12 mesi, a condizione che, il predetto consulente, effettuasse la mappatura idrica di 60 km mensili.
A fronte di detta evidenza, nonché delle rivendicazioni economiche da parte del er aver svolto il lavoro CP_2
demandato, l'opponente eccepiva l'inadempimento dell'opposto, assumendo che la prestazione non era stata svolta in maniera diligente, sia per qualità che per quantità e contestando il mancato raggiungimento dell'obiettivo di
60Km/mese di mappatura della rete idrica. 12
Orbene, occorre, evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Ciò posto, occorre, altresì, ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il 13
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (SS.UU. 13533/2001).
Sulla base dei suddetti principi, in relazione all'eccezione di inadempimento formulata dall'odierna parte opponente –i consistente, come detto, nel non aver prestato i servizi di supporto alle attività di rilievo geometrico e topografico delle reti idriche, di adduzione e distribuzione, e dei relativi manufatti, sul numero di chilometri della rete idrica pattuito nel contratto di consulenza - il deve CP_2
considerarsi, quindi, parte onerata a provare il suo esatto adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto di consulenza esterna.
Nel merito della vicenda, in particolare, l'opposto si era obbligato ad eseguire dei rilievi su un minimo di 60 km al mese per 12 mesi (allegato 3 e 4 del contratto), condizione questa che avrebbe legittimato l'erogazione del corrispettivo 14
pattuito di Euro 2500,00 al mese per 12 mesi. Per contro, secondo la prospettazione dell'opponente, il CP_2
avrebbe chiesto l'intero corrispettivo pur in presenza di un minore servizio erogato, atteso che, in relazione alle fatture emesse dal predetto per i mesi di Giugno, Luglio, Settembre,
Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio 2020 e l'ultima cumulativa di Febbraio/Marzo/Aprile 2021, il CP_2
avrebbe dovuto erogare un servizio di rilievi per 480 Km di rete (60km x 8 mesi), laddove, per contro, il cliente principale aveva certificato, per e , 215 Km e Pt_3 Per_1
185 Km per un totale di 400 Km, dunque 80 km in meno, nonché l'esistenza di notevoli ritardi e imprecisioni.
Orbene, posto quanto sopra, il quale CP_2
prova del suo corretto adempimento, depositava agli atti di causa copia delle schede di rilevamento (293 per;
117 Pt_3
per ; 180 per Ponza) che asserva di aver trasmesse Per_1
Parte alla quotidianamente. Detta documentazione, per contro, veniva prontamente disconosciuta dalla opponente, sia per quanto concerne la imputabilità del loro contenuto al sia in relazione alla data certa e ad i luoghi CP_2
descritti nelle fotografie allegate, sia, infine, in ordine alla dedotta trasmissione delle stesse.
Sul punto, occorre rilevare che “La riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicchè, laddove 15
l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato” (Cass. n. 28665 del 30/11/2017). Infatti, la riproduzione meccanica deve essere conforme alla cosa o al fatto rappresentato in virtù del proprio contenuto, appunto perché si tratta di una prova, laddove deve essere la riproduzione meccanica a dimostrare l'allegazione e non quest'ultima a fondare l'idoneità probatoria della prima.
Diversamente la riproduzione fotografica non assolverebbe il compito processuale della prova dei fatti allegati. Se
l'allegazione del fatto costitutivo abbia ad oggetto non solo le circostanze di luogo, ma anche quelle di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, e l'onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., sorge quindi solo ove la riproduzione fotografica rappresenti il fatto allegato, e cioè la circostanza che a quella determinata data l'opposto abbia adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte. In mancanza di tale rappresentazione, resta per la controparte solo l'onere di contestare i fatti oggetto di allegazione, circostanza questa avvenuta nel caso in esame, atteso che dalle rappresentazioni fotografiche prodotte da parte opposta, non 16
si evince né il tempo, essendo prive di data, né il luogo in cui sono state scattate.
Dunque, non vi è prova che le stesse siano effettivamente riconducibili all'operato del né CP_2
che i luoghi in esse rappresentati siano realmente ubicati nei comuni , e Ponza. Pt_3 Per_1
Anche la successiva documentazione depositata dall'opposto in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 è stata integralmente disconosciuta dall'opponente, ovvero l'allegato a1 denominato “riepilogo schede dati rilievi vari”; l'allegato a2 denominato “FW fattura”, costituito da tre e-mail di posta elettronica ordinaria, una del 3.8.2020, una del 9.7.2020 ed una del 7.7.2020; l'allegato a3 denominato “esempio pozzetti errati” e le quattro e-mail di posta ordinaria in esso contenute, due del 21.2.2020 e due del 18.2.2021; l'allegato a4 contenente una e-mail del
9.4.2021; l'allegato a5 denominato “Mappa Ponza Integrale”.
Orbene, relativamente alle predette mail, deve rilevarsi che “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è 17
liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (Cass. 5523/2018) e che “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass.
11606/2018).
Quanto, invece, alla restante contestata documentazione, deve evidenziarsi che l'opposto, al fine di provare la veridicità dei fatti contenuti nei documenti contestati, ha articolato la richiesta di prova orale del teste
, il quale veniva escusso all'udienza del Testimone_1
10.09.2024, previa contestazione da parte della opponente quanto alla attendibilità dello stesso, in virtù del contezioso Parte giudiziario in atto tra la società e il predetto testimone.
Sul punto, deve osservarsi che l'attendibilità intrinseca del testimone, riguarda la veridicità della deposizione che il 18
giudice deve discrezionalmente valutare sulla base di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite). Anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 22 dicembre 2023 n. 35814, Cass. 25 ottobre 2023 n. 29613,
Cass. 30 marzo 2023 n. 8988).
Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la testimonianza resa dal deve ritenersi inattendibile Tes_1
alla luce del contenzioso in corso con l'odierna società opponente.
Occorre, comunque, osservare che, pur prescindendo dalle suddette considerazioni, i documenti in questione non contengono la prova dell'esatto adempimento del sia per quanto riguarda il contenuto delle mail, CP_2
irrilevante ai fini del presente giudizio, e sia per la mappatura idrica di Ponza, in quanto da detto documento non si evince se l'autore dello stesso sia, effettivamente, l'odierno opposto.
Ulteriore elemento dedotto da parte opposta al fine di provare il proprio esatto adempimento, è la dichiarazione resa dal Cliente principale , che ha certificato per CP_4 19
i comuni di e Nettuno 215 Km e 185 Km di rete idrica Pt_3
rilevata, per un totale di 400 Km, erogati non in 8 mesi ma in un tempo maggiore di 12 mesi.
Tuttavia non vi è prova che i 400 km di mappatura della rete idrica siano effettivamente stati effettuati dal in quanto, come dallo stesso affermato nei CP_2
propri scritti difensivi, e come contestato dalla opposta, vi erano diversi professionisti incaricati di effettuare i rilievi della rete idrica oltre all'odierno opposto.
Relativamente, poi, agli ulteriori elementi di prova dedotti dall'opposta a riprova del proprio adempimento e rappresentati dalle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e dalla testimonianza del teste , Testimone_2
valga quanto segue.
Le fatture, oggetto di contestazione da parte dell'opponente in quanto non autorizzate dalla società ai sensi dell'allegato 4 del contratto richiamato dall'art. 3.2., non possono costituire prova del credito. Premesso, infatti, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011), occorre rilevare che la stessa ha un valore probatorio limitato, ai sensi dell'art. 2702 c.c., relativamente alla 20
provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse, costituendo un atto unilaterale che non può rappresenta un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (v. Cass. 29 dicembre 2024 n. 34831).
Relativamente, poi, alle risultanze della testimonianza di - architetto che ha lavorato come libero Testimone_2
professionista per la società opponente dal febbraio 2021 all'ottobre 2023 – la stessa deve ritenersi non rilevante ai fini della prova dei fatti oggetto del presente giudizio, in quanto totalmente generica. La teste, infatti, ha confermato che il ha provveduto ad effettuare la CP_2
georeferenziazione della rete, con specifico riferimento alla collocazione geografica della camera di ispezione, rilevazione della quota altimetrica, delle attrezzature e delle tubature presenti, per il solo comune di Ponza. Tuttavia non è stata in grado di determinare né il tempo in cui tale attività è stata eseguita, né la rilevazione effettiva di 60 km/mese di rete idrica, come previsti dal contratto al fine di ricevere il corrispettivo di 2500,00 € al mese.
In conclusione, pertanto, l'opposto non fornito adeguata prova circa il suo adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte. 21
In conseguenza di ciò, quindi, illustrati l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, il d.i. deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 460 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1680 per la fase istruttoria, € 851 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 22572/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ revoca il decreto ingiuntivo n. 852/2022, emesso dal
Tribunale di Roma il 17.01.2022;
❖ Condanna a rifondere a Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida nella somma complessiva di € 3.768,00 oltre €
118, 50 per spese e oneri di legge.
Così deciso in Roma il 4.8.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania M.O.T, D.M.
22 ottobre 2024