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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8550 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria AI AN ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.14177 r.g. dell'anno 2025
TRA
C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/06/1976 e residente in [...], che in virtù di procura in atti dichiara di eleggere domicilio speciale in San Cipriano d'Aversa, alla via
Arno, 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aurora, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni di legge al seguente indirizzo pec: e/o Tel./Fax Email_1
0818163274 – Cell 3289275670.
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10/06/2025 premesso che: Parte_1 la ricorrente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'annualità scolastica 2020/2021 con decorrenza dal 23/11/2020 e cessazione al
31/01/2021, dal 01/02/2021 al 30/04/2021, dal 01/05/2021 al 12/06/2021 e dal 13/06/2021 al 26/06/2021 presso l'IPSEOA IO ET (codice meccanografico:
NARH06000X) di OL (NA);
•la ricorrente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'annualità scolastica 2021/2022 con decorrenza dal 07/10/2021 e cessazione al pagina1 di 5 31/10/2021 presso il Liceo Statale “ETTORE MAJORANA” (codice meccanografico:
NAIS03200L) di OL (NA);
•la ricorrente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'annualità scolastica 2021/2022 con decorrenza dal 04/11/2021 e cessazione al
06/12/2021, dal 07/12/2021 al 22/01/2022, dal 24/01/2022 al 22/03/2022, dal 23/03/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 10/06/2022 e dal 20/06/2022 al 02/07/2022 presso l'I.S.I.S. TA LE MO (codice meccanografico: NAIS03700Q) di Quarto
(NA);
- la ricorrente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'annualità scolastica 2022/2023 con decorrenza dal 24/10/2022 e cessazione al 23/03/2023, dal 07/11/2022 al 03/02/2023, dal 04/02/2023 al
03/03/2023, dal 04/03/2023 al 02/04/2023, dal 03/04/2023 al 14/04/2023 presso l'IPSEOA IO ET (codice meccanografico: ) di OL C.F._2
(NA);
• la ricorrente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'annualità scolastica 2022/2023 con decorrenza dal 26/04/2023 e cessazione al
23/05/2023, dal 24/05/2023 al 12/06/2023 presso la SC. SEC DI I GRADO ADA NEGRI
(codice meccanografico: NAMM535009) di Villaricca (NA);
• la ricorrente ha sottoscritto contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'annualità scolastica 2023/2024 con decorrenza dal 20/09/2023 e cessazione al
22/12/2023, dal 08/01/2024 al 28/03/2024, dal 03/04/2024 al 08/06/2024 e dal 11/06/2024 al 30/06/2024 presso il LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI (codice meccanografico:
NAPC010002) di Napoli (NA);
Rilevava che per le annualità di lavoro svolte ut supra non ha goduto in alcun modo delle ferie come riconosciute ex lege con un'anzianità di servizio sino a 3 anni pari a 30 giorni di ferie per anno scolastico.
Ciò premesso, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva chiedendo:
“ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni ut supra nella misura di
€.5.402,98 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex. art. 1218 c.c
• e per l'effetto, CONDANNARE il , in persona del Controparte_1 CP_2 al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, così come previsto e pagina2 di 5 disciplinato dalla normativa in favore del personale comparto scuola per gli anni scolastici ut supra;
CONDANNARE, il al pagamento Controparte_1 delle spese di diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario nonché il rimborso del C.U. se versato;
”
Si costituivano il e l Controparte_1 Controparte_3
che rilevavano l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto con
[...] vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti, la causa trattata in data odierna con le modalità ex art.127 ter c.p.c. era decisa come da sentenza emessa all'esito dell'udienza.
La domanda è fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Ritiene il G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici pagina3 di 5 regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in CP_1 assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore del ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione CP_3
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 5.402,98 così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma
6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono pagina4 di 5 corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna il al pagamento della somma di € 5.402,98, in Controparte_1 favore di su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in Parte_1 detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Condanna il , al pagamento delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
1.184,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice
Dott.Maria AI AN
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