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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 148 pronunciata il 20/01/2022 Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 435/2022
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Mariano, Parte_1
APPELLANTE
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, Pt_2 dall'Avv. Maria Rosaria Papalato,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 01/10/2019 Parte_1
deduceva di avere svolto dal 1984 al 1989 attività di coltivatore diretto e dal 1993 al 2017 di operaio addetto alla raccolta e al trasporto di carta e stracci prodotti da supermercati e uffici, utilizzando camion muniti di gru;
di avere presentato, in data 1.3.2017, alla competente sede dell' , CP_1 domanda per il riconoscimento della malattia professionale “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernie discali”, da cui risultava affetto, chiedendone il riconoscimento della eziologia professionale che l' respingeva, con provvedimento del 10.6.2017, per insussistenza del nesso Pt_2
causale tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo cui era stato esposto. Rigetto confermato anche a seguito di opposizione amministrativa proposta da Pertanto, con il ricorso in sede Pt_1
giudiziale, egli chiedeva il riconoscimento del suo diritto a rendita o indennizzo per danno biologico corrispondente a postumi invalidanti indennizzabili per tecnopatia e la condanna dell' al CP_1
pagamento delle relative prestazioni economiche, oltre accessori di legge, sino al soddisfo.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo che la malattia lamentata non aveva CP_1
natura professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'adito Tribunale disponeva CTU dalle cui risultanze emergeva che la patologia denunciata
(lombartrosi con discopatie multiple) non era eziologicamente collegata alle attività lavorative di coltivatore diretto e di operaio espletate dall'istante, considerato che le mansioni svolte non richiedono l'adozione di posture incongrue per lunghi periodi di tempo né movimenti ad elevata frequenza. Conseguentemente, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, compensando le spese di lite e ponendo quelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' . CP_1
Avverso tale pronuncia con atto del 19/07/2022, proponeva appello, contestando le risultanze Pt_1
della CTU in quanto non aveva preso in nessuna considerazione le mansioni da lui svolte, peraltro non contestate da controparte e, pertanto, da ritenersi provate. Evidenziava, inoltre, che i rischi lavorativi cui era stato esposto, ovvero movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero, contrariamente a quanto affermato dal Consulente, incidono sul rachide lombare, come, peraltro, affermato dalla letteratura scientifica e dalla medicina del lavoro in materia. Pertanto, nessun dubbio avrebbe dovuto sussistere sul rapporto causale o concausale tra gli stessi e la tecnopatia denunciata. Dopo avere insistito sulla richiesta di prova per testi, articolata in I grado e non espletata, concludeva chiedendo l'unificazione della percentuale di danno biologico riconosciuto nel presente giudizio con l'eventuale percentuale di danno biologico riconosciuta dall' per altra patologia. CP_1
Costituitosi nel presente grado di giudizio, l' chiedeva il rigetto del gravame ritenendo corrette CP_1
le conclusioni del CTU di I grado e, per conseguenza, il tenore della pronuncia appellata.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato le mansioni svolte dall'appellante e l'incidenza dei rischi lavorativi sul rachide lombare.
Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza dell'11.12.2024, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 04/04/2025, risulta che il Consulente incaricato, per l'espletamento del proprio compito, ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico-anamnestica dell' evidenziando che egli è affetto da “ernia Pt_1
discale lombare”.
Il Consulente ha evidenziato che, dai referti radiologici del 30.9.2009, del 16.3.2016, dell'08.4.2016
e del 4.2.2025, risulta la presenza nel rachide dell'appellante di una severa stenosi congenita del canale vertebrale lombare che va da L2 a L5, cui si aggiunge la concomitante presenza di una spondilolistesi vertebrale di L3 su L4. Ciò implica che l' nello svolgere la sua attività lavorativa Pt_1 nel settore agricolo, ma soprattutto nel settore dell'autotrasporto come autista dipendente alla guida di autocarri, si è sempre trovato in una situazione lavorativa peggiorativa rispetto alla generalità dei lavoratori impiegati nelle medesime mansioni lavorative, citati come esempio statistico- epidemiologico nelle considerazioni medico legali del Consulente di I grado. Infatti, la postura del rachide lombare in posizione assisa per molte ore della giornata, unita alle vibrazioni trasmesse al rachide durante la guida dell'autocarro, hanno esasperato le congenite criticità determinando l'insorgenza di una infermità professionale da ernia discale lombare.
La maggiore vulnerabilità anatomo-morfologica-funzionale-clinica, rispetto agli individui di pari fascia di età svolgenti mansioni lavorative simili a quelle dell'appellante, porta il Consulente a ritenere che ricorrano le condizioni per il riconoscimento della patologia da ernia discale lombare di origine professionale di tipo concausale, ai sensi del D.M. del 10 giugno 2014.
Orbene, atteso che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla tipologia di attività svolta negli anni dall'appellante, per cui devono ritenersi provate le mansioni espletate, va, sulla scorta dell'accertamento medico eseguito nel presente grado di giudizio, riconosciuta l'origine professionale della patologia da cui l'appellante è affetto come conseguenza, quanto meno in termini di concausa, del rischio riveniente dalla movimentazione di carichi imposta dall'attività lavorativa.
Riconosciuta, dunque, la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa espletata, il Consulente d'Ufficio ha fatto applicazione delle tabelle di cui al D.M.
12/07/2000, adottate in esecuzione dell'art. 13, D. Lgs. 38/2000, per attribuire alla patologia stessa esiti permanenti di invalidità pari al 10% ai sensi della Voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino al 12%) e della Voce 306 (Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo- articolari, fino al 3%) di dette tabelle.
Quanto alla decorrenza del riconosciuto diritto, egli ritiene che il danno biologico debba farsi decorrere dalla data della istanza amministrativa datata 28 febbraio 2017.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale, anche in considerazione della mancanza di osservazioni delle parti in causa.
All'appellante, dunque, in applicazione dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 38/2000, va riconosciuto ed erogato, nella percentuale del 10%, l'indennizzo in capitale secondo quanto previsto dalla “Tabella indennizzo danno biologico” a tale provvedimento normativo allegata.
L'appello va, pertanto, ritenuto fondato e meritevole di accoglimento stante l'esito della perizia espletata nel presente grado di giudizio, ed in tal senso va riformata la sentenza oggetto di gravame.
Le spese per i due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/07/2022 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza del 20/01/2022 n. 148 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'appellante ha diritto all'indennizzo in capitale da malattia professionale rapportato a danno biologico del 10% a decorrere dal 28.2.2017; condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria o CP_1
interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,50 per il primo CP_1 grado, ed in € 2.904,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Patrizia Mariano.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi
N. 148 pronunciata il 20/01/2022 Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 435/2022
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Mariano, Parte_1
APPELLANTE
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, Pt_2 dall'Avv. Maria Rosaria Papalato,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 01/10/2019 Parte_1
deduceva di avere svolto dal 1984 al 1989 attività di coltivatore diretto e dal 1993 al 2017 di operaio addetto alla raccolta e al trasporto di carta e stracci prodotti da supermercati e uffici, utilizzando camion muniti di gru;
di avere presentato, in data 1.3.2017, alla competente sede dell' , CP_1 domanda per il riconoscimento della malattia professionale “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernie discali”, da cui risultava affetto, chiedendone il riconoscimento della eziologia professionale che l' respingeva, con provvedimento del 10.6.2017, per insussistenza del nesso Pt_2
causale tra la malattia denunciata e il rischio lavorativo cui era stato esposto. Rigetto confermato anche a seguito di opposizione amministrativa proposta da Pertanto, con il ricorso in sede Pt_1
giudiziale, egli chiedeva il riconoscimento del suo diritto a rendita o indennizzo per danno biologico corrispondente a postumi invalidanti indennizzabili per tecnopatia e la condanna dell' al CP_1
pagamento delle relative prestazioni economiche, oltre accessori di legge, sino al soddisfo.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo che la malattia lamentata non aveva CP_1
natura professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'adito Tribunale disponeva CTU dalle cui risultanze emergeva che la patologia denunciata
(lombartrosi con discopatie multiple) non era eziologicamente collegata alle attività lavorative di coltivatore diretto e di operaio espletate dall'istante, considerato che le mansioni svolte non richiedono l'adozione di posture incongrue per lunghi periodi di tempo né movimenti ad elevata frequenza. Conseguentemente, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, compensando le spese di lite e ponendo quelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' . CP_1
Avverso tale pronuncia con atto del 19/07/2022, proponeva appello, contestando le risultanze Pt_1
della CTU in quanto non aveva preso in nessuna considerazione le mansioni da lui svolte, peraltro non contestate da controparte e, pertanto, da ritenersi provate. Evidenziava, inoltre, che i rischi lavorativi cui era stato esposto, ovvero movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero, contrariamente a quanto affermato dal Consulente, incidono sul rachide lombare, come, peraltro, affermato dalla letteratura scientifica e dalla medicina del lavoro in materia. Pertanto, nessun dubbio avrebbe dovuto sussistere sul rapporto causale o concausale tra gli stessi e la tecnopatia denunciata. Dopo avere insistito sulla richiesta di prova per testi, articolata in I grado e non espletata, concludeva chiedendo l'unificazione della percentuale di danno biologico riconosciuto nel presente giudizio con l'eventuale percentuale di danno biologico riconosciuta dall' per altra patologia. CP_1
Costituitosi nel presente grado di giudizio, l' chiedeva il rigetto del gravame ritenendo corrette CP_1
le conclusioni del CTU di I grado e, per conseguenza, il tenore della pronuncia appellata.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato le mansioni svolte dall'appellante e l'incidenza dei rischi lavorativi sul rachide lombare.
Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza dell'11.12.2024, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 04/04/2025, risulta che il Consulente incaricato, per l'espletamento del proprio compito, ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico-anamnestica dell' evidenziando che egli è affetto da “ernia Pt_1
discale lombare”.
Il Consulente ha evidenziato che, dai referti radiologici del 30.9.2009, del 16.3.2016, dell'08.4.2016
e del 4.2.2025, risulta la presenza nel rachide dell'appellante di una severa stenosi congenita del canale vertebrale lombare che va da L2 a L5, cui si aggiunge la concomitante presenza di una spondilolistesi vertebrale di L3 su L4. Ciò implica che l' nello svolgere la sua attività lavorativa Pt_1 nel settore agricolo, ma soprattutto nel settore dell'autotrasporto come autista dipendente alla guida di autocarri, si è sempre trovato in una situazione lavorativa peggiorativa rispetto alla generalità dei lavoratori impiegati nelle medesime mansioni lavorative, citati come esempio statistico- epidemiologico nelle considerazioni medico legali del Consulente di I grado. Infatti, la postura del rachide lombare in posizione assisa per molte ore della giornata, unita alle vibrazioni trasmesse al rachide durante la guida dell'autocarro, hanno esasperato le congenite criticità determinando l'insorgenza di una infermità professionale da ernia discale lombare.
La maggiore vulnerabilità anatomo-morfologica-funzionale-clinica, rispetto agli individui di pari fascia di età svolgenti mansioni lavorative simili a quelle dell'appellante, porta il Consulente a ritenere che ricorrano le condizioni per il riconoscimento della patologia da ernia discale lombare di origine professionale di tipo concausale, ai sensi del D.M. del 10 giugno 2014.
Orbene, atteso che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla tipologia di attività svolta negli anni dall'appellante, per cui devono ritenersi provate le mansioni espletate, va, sulla scorta dell'accertamento medico eseguito nel presente grado di giudizio, riconosciuta l'origine professionale della patologia da cui l'appellante è affetto come conseguenza, quanto meno in termini di concausa, del rischio riveniente dalla movimentazione di carichi imposta dall'attività lavorativa.
Riconosciuta, dunque, la sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa espletata, il Consulente d'Ufficio ha fatto applicazione delle tabelle di cui al D.M.
12/07/2000, adottate in esecuzione dell'art. 13, D. Lgs. 38/2000, per attribuire alla patologia stessa esiti permanenti di invalidità pari al 10% ai sensi della Voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino al 12%) e della Voce 306 (Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo- articolari, fino al 3%) di dette tabelle.
Quanto alla decorrenza del riconosciuto diritto, egli ritiene che il danno biologico debba farsi decorrere dalla data della istanza amministrativa datata 28 febbraio 2017.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale, anche in considerazione della mancanza di osservazioni delle parti in causa.
All'appellante, dunque, in applicazione dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 38/2000, va riconosciuto ed erogato, nella percentuale del 10%, l'indennizzo in capitale secondo quanto previsto dalla “Tabella indennizzo danno biologico” a tale provvedimento normativo allegata.
L'appello va, pertanto, ritenuto fondato e meritevole di accoglimento stante l'esito della perizia espletata nel presente grado di giudizio, ed in tal senso va riformata la sentenza oggetto di gravame.
Le spese per i due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei vigenti Parametri.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/07/2022 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza del 20/01/2022 n. 148 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'appellante ha diritto all'indennizzo in capitale da malattia professionale rapportato a danno biologico del 10% a decorrere dal 28.2.2017; condanna l' al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria o CP_1
interessi legali dal giorno della maturazione del diritto;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,50 per il primo CP_1 grado, ed in € 2.904,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Patrizia Mariano.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi