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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1364/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6932/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034000 DEBITI ERARIALI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1539/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 29320229018818034000 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., con la quale ingiungeva il versamento di complessivi euro 135.636,75 per il pagamento di debiti erariali afferenti all'anno di imposta
2013. La società destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo l'illegittimità della pretesa e la mancata notificazione dell'atto prodromico. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/ Riscossione, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6932 depositata in data 9 novembre 2023, ritenendo non provata la notificazione dell'atto presupposto, accoglieva il ricorso della ricorrente condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione deducendo la corretta notificazione dell'atto sotteso e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia in ragione delle argomentazioni che seguono.
Infondata è l'invocata legittimità della procedura di notificazione posta in essere dall'Ufficio. E invero, la produzione documentale promossa dalla difesa dell'Ufficio si riferisce alla notificazione di una presupposta cartella di pagamento (n. 29320170014032875000) che non presenta alcuna connessione oggettiva con i fatti pertinenti l'odierna causa (impugnazione della intimazione di pagamento n.
29320229018818034 per omessa notifica della cartella n. 293201600727779679000), con ciò determinando l'inconferenza degli atti difensivi rispetto all'oggetto del ricorso introduttivo.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, con assorbimento dei restanti motivi, la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il
Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1364/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6932/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034000 DEBITI ERARIALI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1539/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 29320229018818034000 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., con la quale ingiungeva il versamento di complessivi euro 135.636,75 per il pagamento di debiti erariali afferenti all'anno di imposta
2013. La società destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo l'illegittimità della pretesa e la mancata notificazione dell'atto prodromico. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/ Riscossione, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6932 depositata in data 9 novembre 2023, ritenendo non provata la notificazione dell'atto presupposto, accoglieva il ricorso della ricorrente condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione deducendo la corretta notificazione dell'atto sotteso e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia in ragione delle argomentazioni che seguono.
Infondata è l'invocata legittimità della procedura di notificazione posta in essere dall'Ufficio. E invero, la produzione documentale promossa dalla difesa dell'Ufficio si riferisce alla notificazione di una presupposta cartella di pagamento (n. 29320170014032875000) che non presenta alcuna connessione oggettiva con i fatti pertinenti l'odierna causa (impugnazione della intimazione di pagamento n.
29320229018818034 per omessa notifica della cartella n. 293201600727779679000), con ciò determinando l'inconferenza degli atti difensivi rispetto all'oggetto del ricorso introduttivo.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, con assorbimento dei restanti motivi, la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il
Presidente