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Ordinanza 13 aprile 2025
Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
N. R.G. 1021/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emmanuela Raciti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1021/2023,
promosso da nata in Argentina in data [...], in [...] e – Parte_1
congiuntamente a nato in [...] in data [...] - in qualità Controparte_1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. DROMI Eduardo del Foro di Roma, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
* * *
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.01.2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata a [...] il [...], la quale era emigrata in Argentina, Persona_2
ma non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti, in particolare, hanno esposto quanto segue:
1 - l'ava aveva contratto matrimonio, in data 24.10.1936 a Buenos Aires Persona_2
(Argentina), con cittadino argentino, e dalla loro unione era nata il CP_4
12.03.1942 la figlia Persona_3
- successivamente, dall'unione tra e è nata a Persona_3 Persona_4
Buenos Aires (Argentina), in data 06.01.1982, la figlia (odierna Parte_1
ricorrente);
- infine, dall'unione tra e è nata a Parte_1 Controparte_1
Cordoba (Argentina), in data 20.06.2016, la figlia (anch'essa odierna ricorrente) Per_1
[...]
Muovendo da queste premesse, le ricorrenti hanno, pertanto, chiesto l'accertamento dello status di cittadini italiani, conseguito “iure sanguinis” per discendenza materna.
Il si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data Controparte_2
29.10.2023, non contestando nel merito la fondatezza della domanda giudiziale avanzata dai ricorrenti e chiedendo esclusivamente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025,
i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
II. Tanto premesso, quanto alla domanda di accertamento della cittadinanza italiana conseguita “iure sanguinis” va osservato, in punto di diritto, che il riconoscimento dello status civitatis spetta al . Il richiedente dovrebbe, dunque, limitarsi a chiedere Controparte_2
il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ed ancora, occorre rammentare che prima dell'entrata in vigore della legge n. 91/1992, la legge del 13.06.1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna ( “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate
2 con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 09.04.1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13.06.1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna, e, con successiva sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13.06.1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nella specie, come noto, l'amministrazione (in particolare gli uffici consolari territoriali), conformandosi alle indicazioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana contenute nel sito della Farnesina, ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1° gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
3 dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25.02.2009) e che, pertanto,
“deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge
n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso, nel caso di specie, alla tutela giurisdizionale.
III. Nel merito, la domanda deve ritenersi fondata.
Invero, i ricorrenti hanno depositato nel presente giudizio i seguenti documenti, tutti - ad eccezione del primo (formato in Italia e prodotto in lingua originale) - tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961:
- il certificato di nascita di Persona_2
- il certificato di matrimonio di e Persona_2 CP_4
- il certificato negativo di naturalizzazione di Persona_2
- il certificato di nascita di Persona_3
- il certificato di nascita di Parte_1
- il certificato di nascita di Persona_1
Orbene, alla luce di quanto dedotto e documentato nel ricorso, risulta provato che l'ava italiana nata a [...] il [...] (doc. 1), è emigrata in Argentina, Persona_2
dove ha contratto matrimonio, in data 24.10.1936, con (doc. 2), dal quale è CP_4
nata il [...] la figlia (doc. 4). Ed ancora, risulta documentato che: Persona_3
successivamente, dall'unione tra e è nata a Persona_3 Persona_4
Buenos Aires (Argentina) il 06.01.1982 la figlia (doc. 5); infine, Parte_1 dall'unione tra quest'ultima e è nata a Cordoba (Argentina), in [...] Controparte_1
20.06.2016, la figlia (doc. 6). Persona_1
Infine, dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3) emerge che l'ava italiana non ha mai perso la cittadinanza italiana e, quindi, l'ha trasmessa iure Persona_2
sanguinis, senza interruzioni, alla figlia alla nipote Persona_3 Parte_1
e alla pronipote
[...] Persona_1
È dunque provata la discendenza diretta dall'ava italiana Persona_2
Quanto al passaggio per derivazione esclusivamente materna, intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana (precisamente da a Persona_2
4 , e che - sulla base della legge al tempo vigente - determinava Persona_3
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, va considerato, come già sopra detto, che la trasmissione deve ritenersi comunque intervenuta in forza delle pronunzie della Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
In conclusione, la domanda deve essere quindi accolta, dichiarando le ricorrenti
[...]
e cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del Parte_1 Persona_1
dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
IV. Stante la mancata opposizione da parte del e considerato che i ricorrenti non CP_2
hanno avviato alcun procedimento in sede amministrativa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti e Parte_1
sono cittadine italiane;
Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- spese compensate.
Si comunichi.
Catania, 13.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emmanuela Raciti
5
Sezione Immigrazione
N. R.G. 1021/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emmanuela Raciti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1021/2023,
promosso da nata in Argentina in data [...], in [...] e – Parte_1
congiuntamente a nato in [...] in data [...] - in qualità Controparte_1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. DROMI Eduardo del Foro di Roma, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
* * *
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.01.2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nata a [...] il [...], la quale era emigrata in Argentina, Persona_2
ma non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti, in particolare, hanno esposto quanto segue:
1 - l'ava aveva contratto matrimonio, in data 24.10.1936 a Buenos Aires Persona_2
(Argentina), con cittadino argentino, e dalla loro unione era nata il CP_4
12.03.1942 la figlia Persona_3
- successivamente, dall'unione tra e è nata a Persona_3 Persona_4
Buenos Aires (Argentina), in data 06.01.1982, la figlia (odierna Parte_1
ricorrente);
- infine, dall'unione tra e è nata a Parte_1 Controparte_1
Cordoba (Argentina), in data 20.06.2016, la figlia (anch'essa odierna ricorrente) Per_1
[...]
Muovendo da queste premesse, le ricorrenti hanno, pertanto, chiesto l'accertamento dello status di cittadini italiani, conseguito “iure sanguinis” per discendenza materna.
Il si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data Controparte_2
29.10.2023, non contestando nel merito la fondatezza della domanda giudiziale avanzata dai ricorrenti e chiedendo esclusivamente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025,
i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
II. Tanto premesso, quanto alla domanda di accertamento della cittadinanza italiana conseguita “iure sanguinis” va osservato, in punto di diritto, che il riconoscimento dello status civitatis spetta al . Il richiedente dovrebbe, dunque, limitarsi a chiedere Controparte_2
il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ed ancora, occorre rammentare che prima dell'entrata in vigore della legge n. 91/1992, la legge del 13.06.1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna ( “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate
2 con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 09.04.1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13.06.1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna, e, con successiva sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13.06.1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nella specie, come noto, l'amministrazione (in particolare gli uffici consolari territoriali), conformandosi alle indicazioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana contenute nel sito della Farnesina, ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1° gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
3 dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25.02.2009) e che, pertanto,
“deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge
n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso, nel caso di specie, alla tutela giurisdizionale.
III. Nel merito, la domanda deve ritenersi fondata.
Invero, i ricorrenti hanno depositato nel presente giudizio i seguenti documenti, tutti - ad eccezione del primo (formato in Italia e prodotto in lingua originale) - tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961:
- il certificato di nascita di Persona_2
- il certificato di matrimonio di e Persona_2 CP_4
- il certificato negativo di naturalizzazione di Persona_2
- il certificato di nascita di Persona_3
- il certificato di nascita di Parte_1
- il certificato di nascita di Persona_1
Orbene, alla luce di quanto dedotto e documentato nel ricorso, risulta provato che l'ava italiana nata a [...] il [...] (doc. 1), è emigrata in Argentina, Persona_2
dove ha contratto matrimonio, in data 24.10.1936, con (doc. 2), dal quale è CP_4
nata il [...] la figlia (doc. 4). Ed ancora, risulta documentato che: Persona_3
successivamente, dall'unione tra e è nata a Persona_3 Persona_4
Buenos Aires (Argentina) il 06.01.1982 la figlia (doc. 5); infine, Parte_1 dall'unione tra quest'ultima e è nata a Cordoba (Argentina), in [...] Controparte_1
20.06.2016, la figlia (doc. 6). Persona_1
Infine, dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3) emerge che l'ava italiana non ha mai perso la cittadinanza italiana e, quindi, l'ha trasmessa iure Persona_2
sanguinis, senza interruzioni, alla figlia alla nipote Persona_3 Parte_1
e alla pronipote
[...] Persona_1
È dunque provata la discendenza diretta dall'ava italiana Persona_2
Quanto al passaggio per derivazione esclusivamente materna, intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana (precisamente da a Persona_2
4 , e che - sulla base della legge al tempo vigente - determinava Persona_3
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, va considerato, come già sopra detto, che la trasmissione deve ritenersi comunque intervenuta in forza delle pronunzie della Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
In conclusione, la domanda deve essere quindi accolta, dichiarando le ricorrenti
[...]
e cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del Parte_1 Persona_1
dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
IV. Stante la mancata opposizione da parte del e considerato che i ricorrenti non CP_2
hanno avviato alcun procedimento in sede amministrativa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti e Parte_1
sono cittadine italiane;
Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- spese compensate.
Si comunichi.
Catania, 13.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emmanuela Raciti
5