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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/10/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20-1/2025 P.U.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data
02/10/2025 nelle persone dei magistrati:
BA RA Presidente
RA CC Giudice rel.
Maria Martina Marchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 20-1/2025 P.U. avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
Parte_1
visto il ricorso depositato in data 29.09.2025, con il quale ha Parte_1
chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269
C.C.I.I. in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) C.C.I.I., desumibile dalla relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 C.C.I.I., dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore;
in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I., occorre dare atto che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o eventuali altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, in continuità con quanto già espresso dalla giurisprudenza nella vigenza della L. n. 3/2012 (Trib. Verona del
20.09.2022); ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA
Pagina nr. 2 l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
NOMINA
Giudice delegato la dottoressa RA CC;
NOMINA
Liquidatore la dottoressa , soggetto già nominato organismo di Persona_1
composizione della crisi;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.; si applica l'articolo 10, comma 3
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
autorizza parte debitrice all'utilizzo della vettura FIAT 500L targata EX434KS, avendo il ricorrente dedotto di utilizzare tale mezzo per recarsi al lavoro, fino a diverso ordine del Giudice Delegato;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del
Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ordina al Liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
manda il Liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b)
C.C.I.I.;
Pagina nr. 3 dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
02/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
RA CC BA RA
Pagina nr. 4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data
02/10/2025 nelle persone dei magistrati:
BA RA Presidente
RA CC Giudice rel.
Maria Martina Marchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 20-1/2025 P.U. avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
Parte_1
visto il ricorso depositato in data 29.09.2025, con il quale ha Parte_1
chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269
C.C.I.I. in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) C.C.I.I., desumibile dalla relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 C.C.I.I., dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore;
in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I., occorre dare atto che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o eventuali altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, in continuità con quanto già espresso dalla giurisprudenza nella vigenza della L. n. 3/2012 (Trib. Verona del
20.09.2022); ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA
Pagina nr. 2 l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
NOMINA
Giudice delegato la dottoressa RA CC;
NOMINA
Liquidatore la dottoressa , soggetto già nominato organismo di Persona_1
composizione della crisi;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.; si applica l'articolo 10, comma 3
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
autorizza parte debitrice all'utilizzo della vettura FIAT 500L targata EX434KS, avendo il ricorrente dedotto di utilizzare tale mezzo per recarsi al lavoro, fino a diverso ordine del Giudice Delegato;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del
Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ordina al Liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
manda il Liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b)
C.C.I.I.;
Pagina nr. 3 dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
02/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
RA CC BA RA
Pagina nr. 4