Sentenza breve 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 11/09/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Mariasavina Di Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento della Prefettura di Venezia, Sportello Unico per l’Immigrazione in data -OMISSIS-, notificato in pari data, di “rifiuto” della richiesta di nulla osta presentata dalla società -OMISSIS-, in favore del lavoratore -OMISSIS-, per decorrenza del termine di sette giorni di cui all’art 22, comma 5-quinques, del d.lgs. n. 286/1998;
nonché per la condanna dell’Amministrazione a riaprire il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Prefettura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza presentata in data -OMISSIS- la società -OMISSIS- ha chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del lavoratore -OMISSIS- e, a seguito del rilascio di tale provvedimento, il lavoratore ha chiesto all’Ambasciata d’Italia a Il Cairo il rilascio del visto di soggiorno.
In data -OMISSIS- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia ha comunicato alla predetta società che, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, avrebbe dovuto confermare, entro sette giorni dalla comunicazione, la persistenza dell’interesse all’assunzione del lavoratore.
Il giorno lunedì -OMISSIS-, alle ore -OMISSIS-, la società ha provveduto, tramite il portale ALI, a confermare la persistenza dell’interesse all’assunzione del lavoratore, sebbene alle ore -OMISSIS- del -OMISSIS- la società stessa avesse ricevuto una PEC (avente il seguente oggetto: “Domanda -OMISSIS- - Rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 per decorrenza dei termini” ), con la quale era stato comunicato «che, essendo decorsi i sette giorni previsti dall’art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata».
2. Di tale provvedimento i ricorrenti chiedono l’annullamento, con conseguente condanna dell’Amministrazione a riaprire il procedimento, affidando tali domande giudiziali ai seguenti motivi.
I) Nullità del provvedimento impugnato, ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, per carenza degli elementi essenziali , perché il provvedimento stesso, costituito da una mera comunicazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia apparsa sul portale ALI è privo di sottoscrizione, sia analogica che digitale, e di qualsiasi indicazione circa il funzionario responsabile del procedimento;
II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di motivazione , perché il provvedimento impugnato è supportato da una motivazione stereotipata, limitandosi lo Sportello Unico a richiamare la norma che si assume violata, senza però indicare le circostanze di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione e, in particolare, la data in cui la richiesta di conferma è stata inviata.
III) Violazione dell’art. 22, comma 5 quinquies, del D. Lgs. n. 286/1998 , sia perché il nulla osta rilasciato in data 30 aprile2025 non può ritenersi formalmente revocato con una stringata comunicazione secondo cui «l’istanza è rifiutata» , sia perché nella fattispecie la conferma, da parte del datore di lavoro, della volontà di procedere all’assunzione del lavoratore, fornita in data -OMISSIS-, alle ore -OMISSIS-, deve ritenersi tempestiva in quanto il termine di sette giorni, normativamente previsto, decorreva dal -OMISSIS- e, quindi, scadeva domenica -OMISSIS-, ragion per cui - trattandosi di un giorno festivo - il portale telematico del Ministero dell’Interno (tramite il quale la conferma dev’essere espressa) non era accessibile, di talché per il datore di lavoro era materialmente impossibile adempiere a quanto richiesto, e comunque il termine doveva intendersi prorogato ex lege al giorno successivo, perché nel procedimento amministrativo trovano applicazione i criteri di computo dei termini di cui agli artt. 155 ss. c.p.c. e 2963 c.c. (secondo i quali, qualora un termine scada in un giorno festivo, esso deve intendersi prorogato al giorno lavorativo seguente).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 27 agosto 2025 chiedendo al Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese del giudizio, in ragione della «determinazione da parte dell’Amministrazione in ordine alla rinnovazione dell’iter procedimentale mediante riapertura della domanda a sistema SPI 2.0 (con conseguente avvio di nuova fase istruttoria e ripristino nell’applicativo dell’istanza di attribuzione del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale -OMISSIS-)».
4. I ricorrenti con memoria depositata in data 29 agosto 2025 - premesso che in data 14 agosto 2025 la Prefettura di Venezia harilasciato «un nuovo nulla osta per la pratica oggetto del ricorso, di fatto riattivando la domanda sul portale telematico» - quanto alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, avanzata da controparte, si sono rimessi alle valutazioni del Collegio, evidenziando peraltro che il procedimento amministrativo per cui è causa non può dirsi concluso sino al rilascio del visto d’ingresso correlato al rilascio del nulla osta.
Invece i ricorrenti si sono opposti alla domanda di compensazione delle spese di lite ed hanno insistito per la condanna del Ministero dell’Interno, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, stigmatizzando sia la circostanza che la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato è stata accolta solo dopo la proposizione del presente ricorso, nonostante le plurime richieste rivolte alla Prefettura di Venezia, sia la circostanza che la questione per cui è causa non presenta profili novità «essendo principio giuridico affermato quello della proroga del termine scadente in un giorno festivo» , sia la circostanza che controparte non si è peritata di «fornire una qualsivoglia giustificazione circa il mutamento delle proprie determinazioni, limitandosi a dare atto dell’avvenuta riapertura della pratica e ignorando le ripetute richieste formulate in tal senso in sede pregiudiziale» .
5. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato dato alle parti l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. La causa è, quindi, passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Passando al merito, avuto riguardo alla domanda di annullamento proposta dai ricorrenti - tenuto conto del sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, da ritenersi implicito nella «determinazione da parte dell’Amministrazione in ordine alla rinnovazione dell’iter procedimentale mediante riapertura della domanda a sistema SPI 2.0» , comunicata dall’Amministrazione con la memoria depositata in data 27 agosto 2025 e confermata dalla ricorrente - al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Difatti il presente giudizio ha ad oggetto solo le determinazioni dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia sull’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del lavoratore -OMISSIS-, e non anche i provvedimenti di competenza del diverso organo dello Stato titolare del potere di rilasciare il visto d’ingresso, che non risulta neppure evocato in giudizio.
3. Invece, avuto riguardo alla domanda di condanna proposta dai ricorrenti unitamente alla domanda di annullamento, giova innanzi tutto rammentare che il potere esercitato dall’amministrazione dev’essere qualificato in relazione ai presupposti sostanziali ed all’effettiva natura del potere stesso, perché - in conformità al principio iura novit curia - compete al giudice amministrativo ricostruire il quadro normativo di riferimento e accertare l’esistenza dei vizi dedotti con il ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1055).
Ciò posto - sebbene nell’impugnata comunicazione l’Amministrazione affermi che la richiesta di nulla osta «è rifiutata» - tuttavia la comunicazione stessa si configura come un provvedimento di secondo grado. Difatti l’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 dispone che, in assenza di conferma entro il prescritto termine, «la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato» , ma dagli atti di causa si evince nel caso in esame il richiesto nulla osta era stato rilasciato dallo Sportello Unico in data -OMISSIS-, ragion per cui, a dispetto della locuzione utilizzata nel provvedimento impugnato - «è rifiutata» - e di quanto dedotto dai ricorrenti, il provvedimento stesso dev’essere qualificato come la revoca del nulla osta già rilasciato dalla Prefettura.
Dunque la predetta domanda di condanna è inammissibile - per carenza di interesse - atteso che nel presente giudizio i ricorrenti hanno fatto valere non già un interesse pretensivo, bensì un interesse oppositivo, dovendosi qualificare il provvedimento impugnato non già come un provvedimento di rigetto di un’istanza di nulla osta, bensì come un provvedimento di revoca del nulla osta già rilasciato. In tale prospettiva, da un lato, la natura auto-esecutiva della presente sentenza soddisfa integralmente la pretesa azionata in giudizio, stante la reviviscenza del nulla osta originariamente rilasciato, conseguente alla suddetta determinazione dell’Amministrazione; dall’altro, deve ribadirsi che il presente giudizio non ha ad oggetto i provvedimenti di competenza dell’organo dello Stato titolare del potere di rilasciare il visto d’ingresso.
4. Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere la domanda di compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle circostanze rappresentate dai ricorrenti con la memoria depositata in data 29 agosto 2025.
4.1. Dagli atti di causa risulta infatti che: A) l’istanza di riesame in autotutela è stata presentata già in data 30 maggio 2025 e poi reiterata in data 5 giugno 2025 e 18 giugno 2025, ma la Prefettura di Venezia è rimasta inerte e non forniva alcuna risposta; B) i ricorrenti hanno atteso sino al 23 luglio 2025 per notificare il ricorso, così concedendo all’Amministrazione un congruo periodo di tempo per riesaminare il proprio operato.
4.2. Inoltre - in applicazione del c.d. “principio della ragione più liquida” , corollario del principio di economia processuale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2025, n. 8097) - il Collegio ritiene palesemente fondata la censura incentrata sulla violazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale “Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia”.
Difatti nel presente giudizio assume decisivo rilievo (come nella fattispecie esaminata da questa stessa Sezione nella sentenza 16 luglio 2025, n. 1249) il calcolo del termine perentorio di sette giorni, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, entro il quale il datore di lavoro, a seguito di apposita comunicazione dell’amministrazione, è tenuto a manifestare la volontà di confermare la richiesta di nulla osta.
In particolare la Prefettura ha ritenuto che il predetto termine di sette giorni fosse già spirato domenica -OMISSIS-. Invece i ricorrenti deducono che la conferma del nulla osta - pervenuta alla Prefettura alle ore -OMISSIS- di lunedì -OMISSIS- - deve ritenersi tempestivamente effettuata, trovando applicazione nel caso in esame i criteri di computo dei termini di cui agli artt. 155 e ss. c.p.c. e 2963 c.c.
Ebbene il provvedimento impugnato si pone effettivamente in contrasto con l’art. 155 c.p.c. - recante criteri di calcolo dei termini perentori applicabili anche al procedimento amministrativo, come già affermato da questo Tribunale in altre occasioni (T.A.R. VE, sez. III, 12 novembre 2024, n. 2670; id., 16 luglio 2025, n. 1249 cit.) - con conseguente proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4592).
Ciò significa che, come dedotto dai ricorrenti, nel caso in esame - in applicazione dell’art. 155, comma 4, c.p.c., secondo il quale “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” - il termine per fornire la conferma della volontà di procedere all’assunzione del lavoratore scadeva lunedì -OMISSIS-, primo giorno non festivo successivo alla domenica -OMISSIS-.
Pertanto la conferma fornita dalla società ricorrente il giorno -OMISSIS- è da ritenersi tempestiva, mentre il provvedimento impugnato risulta adottato in violazione del combinato disposto della disposizione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 con quella dell’art. 155, comma 4, c.p.c..
4.3. Pertanto, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e dichiara inammissibile la domanda di condanna in epigrafe indicata.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente -OMISSIS-, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.