Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 no- vembre 2024, iscritta al n. 3032 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Orte (VT), Corso Garibaldi C.F._1
n. 158, presso lo studio dell'Avv. Anna Fabiani che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...], il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in IT CA, alla Via IV C.F._2
Giornate di Napoli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Carlo Pecoraro che lo rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 28 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, , nata fuori dal matri- Persona_1
monio a Viterbo il 21 settembre 2023.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. La minor sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madr la responsabilità genitoriale Parte_1
è e sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Il signo potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nelle giornate Parte_2
di martedì e giovedì ed a settimane alterne il martedì e il sabato e la domenica, dalle ore 16,30 alle ore 19,30 - prima di cena – per ciascuna delle menzionate giornate;
il sig. prenderà la figli e la riaccompagnerà presso il domicilio noto Pt_2 Per_1
della sig.r Il sig si impegna durante le giornate in cui la bambina è Pt_1 Pt_2
con lui ad occuparsene direttamente, tranne emergenze che possono sopravvenire.
3. Il signor corrisponderà per il mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
l'importo di € 350,00 mensili oltre alle spese straordinarie come meglio definite e individuate dal Protocollo del Tribunale di Viterbo, che si allega.
4. Il signor proprietario dell'immobile in Fabrica di Roma ove la Parte_2
signor risulta residente, ma domiciliata presso la madre, ne disporrà in via Pt_1
esclusiva, in essa restano ospiti i cani, in numero di due, del cui sostentamento e cura si è fatta e si farà carico esclusivamente la sig.r fin quando non troverà Pt_1
una collocazione presso una abitazione idonea, dove si trasferirà anche con gli ani- mali”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
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Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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