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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6250/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: , C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F.: ) (C.F.: Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F.: ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F.: ), tutti nella qualità di eredi della defunta
[...] C.F._12 Persona_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. Adriano Tufariello (C.F.: ), elettivamente
[...] C.F._13 domiciliati presso lo studio del difensore sito in S. Maria C.V., viale del Consiglio d'Europa n. 12
(pec: Email_1
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall' avv. avv. Augusto Chiosi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli C.F._14 alla via G. Carducci, 61 (pec: Email_2
CONVENUTA
NONCHE' in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino Controparte_2
ON (C.F. ) e CL ON (C.F. ) C.F._15 C.F._16 ed elett.te domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Capua alla Via Mazzocchi n. 1 (pec:
Email_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto DEentrata in vigore DEart. 45, co. 17,
L. n. 69/09. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto DEinsegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento DEadottata decisione, fedelmente riproduttive DEiter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, tutti nella qualità di congiunti della defunta
, convenivano in giudizio l' per sentirla Persona_1 Controparte_1 condannare al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale dagli stessi patito in ragione del decesso, avvenuto in data 04.02.2013, della congiunta, rimasta vittima delle conseguenze di errore medico in occasione DEintervento chirurgico di exeresi polipo c.v.v. dx cui la si era sottoposta, in data 22.03.2007, presso il P.O. di Maddaloni nel corso del quale Per_1 veniva colpita da insufficienza respiratoria da edema polmonare acuto;
la paziente subiva un aggravamento delle condizioni cliniche che comportavano, nonostante successivi ricoveri presso strutture sanitarie specializzate, lesioni gravi e uno stato pressoché vegetativo perdurato fino all'exitus finale.
Si costituiva la convenuta eccependo, nel merito, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla struttura sanitaria per carenza del nesso eziologico in ordine al decesso della e Per_1 invocando, pertanto, il rigetto della pretesa ex adverso azionata per evidente infondatezza, speculatività e temerarietà della stessa. L'SL formulava, altresì, istanza di chiamata in causa della quale Controparte_2 assicuratore per la responsabilità civile, ai fini della manleva in caso di condanna risarcitoria in favore degli attori.
La chiamata del terzo veniva autorizzata dal Tribunale che disponeva il conseguente differimento della prima udienza di comparizione. Si costituiva, infine, la chiamata società assicuratrice, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per assoluta inoperatività della polizza nel caso di specie nonché per intervenuta prescrizione del diritto di attivazione della copertura assicurativa da parte DEassicurato e domandando, in subordine e nel merito, l'integrale rigetto della pretesa azionata contro l'assicurato.
Così instaurato il contraddittorio, la causa vedeva l'allegazione di produzione documentale a cura di tutte le parti costituite, mentre veniva ammessa (e successivamente espletata) la sola prova testimoniale articolata dalla parte attrice, all'esito della quale il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a far data dal
17.03.2025, all'udienza del 29.04.2025, celebratasi in presenza, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.09.2025, dopo ampia discussione fra le parti, il giudizio veniva rinviato per la decisione al 30.09.2025 in modalità cartolare e, in tale sede, deciso all'esito della camera di consiglio con sentenza depositata in via telematica.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: gli attori convenivano in giudizio l' nella qualità di congiunti della defunta sig.ra CP_3 Persona_1 domandando il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale. La , in data 22.03.2007 Per_1 veniva sottoposta, presso l'Ospedale di Maddaloni, ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un polipo alle corde vocali, durante il quale veniva colpita da insufficienza respiratoria per edema polmonare acuto, riportando lesioni gravissime tali da impedirle di compiere gli atti e di assolvere alle funzioni della vita quotidiana. Nonostante i numerosi ricoveri presso strutture pubbliche e private convenzionate, la sig.ra non è stata più in grado di provvedere ai propri bisogni fino Per_1 al decesso, intervenuto in data 04.02.2013.
, nella qualità di tutore (nel frattempo conferitogli dal Tribunale di S.M.C.V., Parte_1 stante l'interdizione della sig.ra dichiarata in ragione dello stato pressoché vegetativo in cui Per_1 la coniuge versava) della consorte , dapprima proponeva ricorso per A.T.P. nei Persona_1 confronti DESL (che rimaneva contumace), iscritto al n. di ruolo 1066/2009, all'esito del quale il
CTU nominato dichiarava sussistente il nesso di causalità tra le lesioni patite dalla e Per_1
l'intervento chirurgico del 22.03.2007, quantificando, oltre all'inabilità temporanea, il grado di invalidità in termini del 100% di danno biologico. All'esito del procedimento per a.t.p., , nella medesima qualità, conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di Caserta l' per sentir Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei sanitari che aveva eseguito l'anzidetto intervento e condannare l' al risarcimento del danno biologico patito dalla paziente. L'adito CP_1
Tribunale, acquisite agli atti del giudizio le risultanze di cui al procedimento per a.t.p. già citato, all'esito DEallegazione documentale nonché della prova testimoniale, con sentenza n. 665/2012 accertava e dichiarava la responsabilità professionale dei sanitari che sottoposero la sig.ra Per_1 all'intervento chirurgico de quo e il nesso di causalità tra la malpractice accertata e le lesioni gravissime subite dalla , condannando l'A.S.L., rimasta contumace pure in tale Per_1 procedimento, al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente subito dalla interdetta in conseguenza della accertata colpa professionale dei sanitari del Controparte_4
[...]
Successivamente, al termine del giudizio iscritto al n. 701867/2013 R.G.A.C., promosso dall' ed avente ad oggetto la revocazione ex art. 395 c.p.c. della Controparte_1 sentenza n. 655/2012, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n. 695/2022, rigettava la domanda di revocazione proposta dalla condannandola al pagamento delle spese e CP_3 competenze legali.
La sentenza n. 665/2012, pertanto, passava in giudicato.
Passando all'esame DEodierna domanda, deve preliminarmente dirsi provata la legittimazione attiva di tutti gli odierni istanti: come risulta dalle certificazioni anagrafiche dello stato civile in atti,
era marito di , mentre e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 sono i figli della de cuius e di;
sempre dalla documentazione anagrafica allegata, Parte_1 risulta provato che è la madre della e che , , Parte_4 Per_1 Parte_5 Pt_6
, e sono i fratelli della defunta. Pt_7 Pt_2 Parte_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12
Procedendo, pertanto, alla verifica circa il merito della domanda, quest'ultima va inquadrata nella tematica della responsabilità medica e delle strutture sanitarie, dovendosi sottolineare come, in merito all'accertamento di detta responsabilità a carico della convenuta , sia già Controparte_1 maturato il giudicato: come poc'anzi anticipato, all'esito del giudizio n. 1223/2009, debitamente istruito dall'allora parte attrice e in cui la convenuta SL rimaneva contumace, è diventato cosa giudicata l'accertamento della condotta tenuta dai sanitari nel corso DEintervento cui si sottoponeva la sig.ra in data 22.03.2007 e, in particolare, la sussistenza del Persona_1 nesso causale tra la prestazione medica de qua e le lesioni occorse alla paziente nell'occasione, lesioni che ne hanno aggravato irrimediabilmente lo stato di salute fino al decesso intervenuto in data 04.02.2013. Tale accertamento si è, come noto, fondato sulle conclusioni rassegnate dal Dott. Per_2
, CTU nominato nel procedimento per a.t.p. instaurato da nell'allora
[...] Parte_1 qualità di tutore della , sulla documentazione allegata agli atti del giudizio n. 1223/2009 Per_1 nonché sulle prove testimoniali pure raccolte in tale ultimo procedimento: alcun elemento probatorio, al contrario, è stato fornito dall' che è rimasta contumace tanto Controparte_1 nel procedimento per a.t.p. quanto nel giudizio ordinario n. 1223/09 avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico subito dalla . Per_1
Orbene, il passaggio in giudicato di una sentenza la rende definitiva e immutabile tra le parti, impedendo ulteriori contestazioni tramite i mezzi ordinari di impugnazione. Questo effetto di "cosa giudicata" (cd. giudicato sostanziale) comporta che, a norma DEart. 2909 c.c., l'accertamento giudiziale dei fatti acquista autorità e fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, per le questioni decise, garantendo certezza giuridica mediante un effetto preclusivo-conformativo nei confronti del giudicante che sia successivamente investito della medesima questione.
Ancora, deve rammentarsi che la condotta colpevole di un professionista medico si verifica quando il comportamento dello stesso devii dalle regole e dagli standard che avrebbe dovuto seguire nella specifica situazione. Queste regole sono rappresentate da linee guida di codificazione ministeriale, buone pratiche, protocolli e, in generale, dalle cd. leges artis.
Grava, dunque, sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. L'onere probatorio del paziente-danneggiato circa il nesso di causalità materiale si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 20904 del 12/09/2013).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, e stante l'intervenuto giudicato sostanziale di cui si è detto in ordine al cd. fatto generatore, deve dirsi pienamente assolto l'onere probatorio gravante sugli attori nella odierna qualità e conseguentemente accertato l'an debeatur di cui alla domanda proposta in questa sede.
Pertanto, deve procedersi ad esaminare i danni di cui i congiunti della sig.ra Persona_1 chiedono il ristoro. Innanzitutto, per ciò che attiene alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, inteso come danno non patrimoniale iure proprio da lesione grave e irreversibile del legame familiare, la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
Nella liquidazione occorre, quindi, apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
28989/2019).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il diritto al risarcimento per la morte di una persona cara impone la verifica della giuridicità del vincolo tra vittima e superstite nonché della esistenza di un vincolo affettivo intenso e tangibile tra vittima e superstite. In difetto di limitazioni alla forma della prova del danno-conseguenza, deve ritenersi ammessa la prova logica, fondata su nozioni di comune esperienza, giacché secondo l'id quod plerumque accidit dalla morte di uno stretto congiunto deriva un pregiudizio morale. La predetta presunzione non risulta operare, invece, in chiave dinamico-relazionale, occorrendo (sempre in termini di quantum) dimostrare la effettività ed intensità della relazione affettiva. Sul punto giova rilevare come tutti gli istanti abbiano dimostrato la propria legittimazione attiva, allegando idonea certificazione anagrafica;
tuttavia, dalle prove raccolte in atti non è possibile dedurre elementi atti a circostanziare ulteriormente la relazione della madre e dei germani con la congiunta defunta: le deposizioni testimoniali Parte_4 Per_1 non consentono di delineare la relazione tra la de cuius e gli appartenenti alla sua famiglia d'origine secondo una qualità ed intensità tali da giustificare il superamento della soglia risarcitoria ordinariamente riconosciuta in seguito ad un evento luttuoso. In tale contesto, la perdita delle abitudini quotidiane che presupponevano l'esistenza in vita della defunta e delle non è che una inevitabile conseguenza del decesso, cui si correla in maniera ordinaria ed indefettibile.
Non risulta, in definitiva, la prova di uno sconvolgimento DEesistenza degli attori appartenenti al nucleo familiare originario, rilevabile da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita dimostrati dai suddetti istanti (Cass. Civ., Sez. III, 07.09.2023, n. 26140). Alla luce delle precisazioni formulate, si ritiene di poter fare applicazione delle Tabelle di Milano, con la revisione del 2022 come operata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano e aggiornate al 2024, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti della sig.ra . Persona_1
In particolare, il calcolo del risarcimento risulta il seguente: per (coniuge) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 81
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 316.791,00
per (figlio) Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 87
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 340.257,00
per (figlia) Parte_3
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 87
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 340.257,00 per (madre) Parte_4
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 32
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 125.152,00
per (fratello) Parte_5
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 47.554,00
per (fratello) Parte_6
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 47.554,00
per (sorella) Parte_7
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 47.554,00
per (fratello) Parte_8 Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (sorella) Parte_9
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (fratello) Parte_10
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (sorella) Parte_11
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (sorella) Parte_12
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
Sugli importi così determinati a titolo di risarcimento, rappresentando gli stessi debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, le somme de quibus andranno devalutate al momento DEevento morte e poi rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Con riguardo alla domanda formulata da circa il danno patrimoniale, la stessa Parte_1 non può trovare accoglimento. Per espressa ammissione della parte, in ragione della accertata inabilità in capo alla sig.ra , è stato riconosciuto il diritto all'accompagnamento con Per_1 conseguente percepimento degli emolumenti del caso.
Al contrario, né le paventate difficoltà economiche in cui è incorso il nucleo familiare, né il nesso causale tra lo stato di salute in cui versava la e la asserita cessazione DEattività lavorativa Per_1 da parte di , né il nesso causale tra le condizioni della congiunta e l'impossibilità Parte_1 di far fronte ai costi delle utenze domestiche sono stati oggetto di rigorosa prova fornita da parte attrice: il mancato assolvimento del relativo onere allegatorio e probatorio impone, in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 c.c., il rigetto della domanda relativa al danno patrimoniale come formulata nel presente giudizio.
Circa la domanda di garanzia della convenuta in ragione della copertura assicurativa prestata dalla compagnia chiamata in causa, deve ritenersi la stessa fondata ed accoglibile in quanto la CP_2 malpractice sanitaria da cui trae origine la vicenda de qua rientra nella copertura prestata dalla società, pienamente operante anche alla luce della genericità delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata: ciò, sia con riguardo alla vigenza del contratto assicurativo alla data DEevento
(intervento chirurgico), sia con riguardo alla messa a conoscenza DEassicuratore da parte DEassicurato, sia con riguardo all'unicità del fatto generatore (la malpractice, appunto, che ha determinato prima la lesione - risarcita in termini di danno biologico in favore della paziente - e poi la morte della danneggiata - per cui in questa sede i congiunti della chiedono il ristoro in Per_1 termini di danno parentale iure proprio).
Pertanto, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne l' di Controparte_1 quanto quest'ultima sarà chiamata a ristorare in forza della presente sentenza.
Con riguardo, infine, al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale. Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate, DEattività svolta e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai congiunti di in proprio nei confronti Persona_1 della , in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_5
- per le ragioni esposte in parte motiva, accoglie la domanda proposta dagli attori;
per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore
• di della somma di € 316.791,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 340.257,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_2 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 340.257,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_3 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di €125.152,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_4 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 47.544,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_7 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 47.544,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_5 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 47.544,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_6 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_8 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_9 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_10 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_11 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_12 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
- condanna, altresì, la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e CP_3 competenze di lite che liquida in € 552,70 per esborsi ed € 37.951,00 per compenso professionale nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta, dispone che la CP_3
sia manlevata dalla per quanto condannata a pagare in questa sede
[...] Controparte_2 nei limiti di legge.
S.M.C.V, 30.09.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6250/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: , C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F.: ) (C.F.: Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F.: ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F.: ), tutti nella qualità di eredi della defunta
[...] C.F._12 Persona_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. Adriano Tufariello (C.F.: ), elettivamente
[...] C.F._13 domiciliati presso lo studio del difensore sito in S. Maria C.V., viale del Consiglio d'Europa n. 12
(pec: Email_1
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall' avv. avv. Augusto Chiosi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli C.F._14 alla via G. Carducci, 61 (pec: Email_2
CONVENUTA
NONCHE' in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino Controparte_2
ON (C.F. ) e CL ON (C.F. ) C.F._15 C.F._16 ed elett.te domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Capua alla Via Mazzocchi n. 1 (pec:
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TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto DEentrata in vigore DEart. 45, co. 17,
L. n. 69/09. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto DEinsegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento DEadottata decisione, fedelmente riproduttive DEiter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, tutti nella qualità di congiunti della defunta
, convenivano in giudizio l' per sentirla Persona_1 Controparte_1 condannare al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale dagli stessi patito in ragione del decesso, avvenuto in data 04.02.2013, della congiunta, rimasta vittima delle conseguenze di errore medico in occasione DEintervento chirurgico di exeresi polipo c.v.v. dx cui la si era sottoposta, in data 22.03.2007, presso il P.O. di Maddaloni nel corso del quale Per_1 veniva colpita da insufficienza respiratoria da edema polmonare acuto;
la paziente subiva un aggravamento delle condizioni cliniche che comportavano, nonostante successivi ricoveri presso strutture sanitarie specializzate, lesioni gravi e uno stato pressoché vegetativo perdurato fino all'exitus finale.
Si costituiva la convenuta eccependo, nel merito, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla struttura sanitaria per carenza del nesso eziologico in ordine al decesso della e Per_1 invocando, pertanto, il rigetto della pretesa ex adverso azionata per evidente infondatezza, speculatività e temerarietà della stessa. L'SL formulava, altresì, istanza di chiamata in causa della quale Controparte_2 assicuratore per la responsabilità civile, ai fini della manleva in caso di condanna risarcitoria in favore degli attori.
La chiamata del terzo veniva autorizzata dal Tribunale che disponeva il conseguente differimento della prima udienza di comparizione. Si costituiva, infine, la chiamata società assicuratrice, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per assoluta inoperatività della polizza nel caso di specie nonché per intervenuta prescrizione del diritto di attivazione della copertura assicurativa da parte DEassicurato e domandando, in subordine e nel merito, l'integrale rigetto della pretesa azionata contro l'assicurato.
Così instaurato il contraddittorio, la causa vedeva l'allegazione di produzione documentale a cura di tutte le parti costituite, mentre veniva ammessa (e successivamente espletata) la sola prova testimoniale articolata dalla parte attrice, all'esito della quale il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a far data dal
17.03.2025, all'udienza del 29.04.2025, celebratasi in presenza, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.09.2025, dopo ampia discussione fra le parti, il giudizio veniva rinviato per la decisione al 30.09.2025 in modalità cartolare e, in tale sede, deciso all'esito della camera di consiglio con sentenza depositata in via telematica.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: gli attori convenivano in giudizio l' nella qualità di congiunti della defunta sig.ra CP_3 Persona_1 domandando il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale. La , in data 22.03.2007 Per_1 veniva sottoposta, presso l'Ospedale di Maddaloni, ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un polipo alle corde vocali, durante il quale veniva colpita da insufficienza respiratoria per edema polmonare acuto, riportando lesioni gravissime tali da impedirle di compiere gli atti e di assolvere alle funzioni della vita quotidiana. Nonostante i numerosi ricoveri presso strutture pubbliche e private convenzionate, la sig.ra non è stata più in grado di provvedere ai propri bisogni fino Per_1 al decesso, intervenuto in data 04.02.2013.
, nella qualità di tutore (nel frattempo conferitogli dal Tribunale di S.M.C.V., Parte_1 stante l'interdizione della sig.ra dichiarata in ragione dello stato pressoché vegetativo in cui Per_1 la coniuge versava) della consorte , dapprima proponeva ricorso per A.T.P. nei Persona_1 confronti DESL (che rimaneva contumace), iscritto al n. di ruolo 1066/2009, all'esito del quale il
CTU nominato dichiarava sussistente il nesso di causalità tra le lesioni patite dalla e Per_1
l'intervento chirurgico del 22.03.2007, quantificando, oltre all'inabilità temporanea, il grado di invalidità in termini del 100% di danno biologico. All'esito del procedimento per a.t.p., , nella medesima qualità, conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di Caserta l' per sentir Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei sanitari che aveva eseguito l'anzidetto intervento e condannare l' al risarcimento del danno biologico patito dalla paziente. L'adito CP_1
Tribunale, acquisite agli atti del giudizio le risultanze di cui al procedimento per a.t.p. già citato, all'esito DEallegazione documentale nonché della prova testimoniale, con sentenza n. 665/2012 accertava e dichiarava la responsabilità professionale dei sanitari che sottoposero la sig.ra Per_1 all'intervento chirurgico de quo e il nesso di causalità tra la malpractice accertata e le lesioni gravissime subite dalla , condannando l'A.S.L., rimasta contumace pure in tale Per_1 procedimento, al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente subito dalla interdetta in conseguenza della accertata colpa professionale dei sanitari del Controparte_4
[...]
Successivamente, al termine del giudizio iscritto al n. 701867/2013 R.G.A.C., promosso dall' ed avente ad oggetto la revocazione ex art. 395 c.p.c. della Controparte_1 sentenza n. 655/2012, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n. 695/2022, rigettava la domanda di revocazione proposta dalla condannandola al pagamento delle spese e CP_3 competenze legali.
La sentenza n. 665/2012, pertanto, passava in giudicato.
Passando all'esame DEodierna domanda, deve preliminarmente dirsi provata la legittimazione attiva di tutti gli odierni istanti: come risulta dalle certificazioni anagrafiche dello stato civile in atti,
era marito di , mentre e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 sono i figli della de cuius e di;
sempre dalla documentazione anagrafica allegata, Parte_1 risulta provato che è la madre della e che , , Parte_4 Per_1 Parte_5 Pt_6
, e sono i fratelli della defunta. Pt_7 Pt_2 Parte_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12
Procedendo, pertanto, alla verifica circa il merito della domanda, quest'ultima va inquadrata nella tematica della responsabilità medica e delle strutture sanitarie, dovendosi sottolineare come, in merito all'accertamento di detta responsabilità a carico della convenuta , sia già Controparte_1 maturato il giudicato: come poc'anzi anticipato, all'esito del giudizio n. 1223/2009, debitamente istruito dall'allora parte attrice e in cui la convenuta SL rimaneva contumace, è diventato cosa giudicata l'accertamento della condotta tenuta dai sanitari nel corso DEintervento cui si sottoponeva la sig.ra in data 22.03.2007 e, in particolare, la sussistenza del Persona_1 nesso causale tra la prestazione medica de qua e le lesioni occorse alla paziente nell'occasione, lesioni che ne hanno aggravato irrimediabilmente lo stato di salute fino al decesso intervenuto in data 04.02.2013. Tale accertamento si è, come noto, fondato sulle conclusioni rassegnate dal Dott. Per_2
, CTU nominato nel procedimento per a.t.p. instaurato da nell'allora
[...] Parte_1 qualità di tutore della , sulla documentazione allegata agli atti del giudizio n. 1223/2009 Per_1 nonché sulle prove testimoniali pure raccolte in tale ultimo procedimento: alcun elemento probatorio, al contrario, è stato fornito dall' che è rimasta contumace tanto Controparte_1 nel procedimento per a.t.p. quanto nel giudizio ordinario n. 1223/09 avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico subito dalla . Per_1
Orbene, il passaggio in giudicato di una sentenza la rende definitiva e immutabile tra le parti, impedendo ulteriori contestazioni tramite i mezzi ordinari di impugnazione. Questo effetto di "cosa giudicata" (cd. giudicato sostanziale) comporta che, a norma DEart. 2909 c.c., l'accertamento giudiziale dei fatti acquista autorità e fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, per le questioni decise, garantendo certezza giuridica mediante un effetto preclusivo-conformativo nei confronti del giudicante che sia successivamente investito della medesima questione.
Ancora, deve rammentarsi che la condotta colpevole di un professionista medico si verifica quando il comportamento dello stesso devii dalle regole e dagli standard che avrebbe dovuto seguire nella specifica situazione. Queste regole sono rappresentate da linee guida di codificazione ministeriale, buone pratiche, protocolli e, in generale, dalle cd. leges artis.
Grava, dunque, sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. L'onere probatorio del paziente-danneggiato circa il nesso di causalità materiale si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 20904 del 12/09/2013).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, e stante l'intervenuto giudicato sostanziale di cui si è detto in ordine al cd. fatto generatore, deve dirsi pienamente assolto l'onere probatorio gravante sugli attori nella odierna qualità e conseguentemente accertato l'an debeatur di cui alla domanda proposta in questa sede.
Pertanto, deve procedersi ad esaminare i danni di cui i congiunti della sig.ra Persona_1 chiedono il ristoro. Innanzitutto, per ciò che attiene alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, inteso come danno non patrimoniale iure proprio da lesione grave e irreversibile del legame familiare, la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
Nella liquidazione occorre, quindi, apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
28989/2019).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il diritto al risarcimento per la morte di una persona cara impone la verifica della giuridicità del vincolo tra vittima e superstite nonché della esistenza di un vincolo affettivo intenso e tangibile tra vittima e superstite. In difetto di limitazioni alla forma della prova del danno-conseguenza, deve ritenersi ammessa la prova logica, fondata su nozioni di comune esperienza, giacché secondo l'id quod plerumque accidit dalla morte di uno stretto congiunto deriva un pregiudizio morale. La predetta presunzione non risulta operare, invece, in chiave dinamico-relazionale, occorrendo (sempre in termini di quantum) dimostrare la effettività ed intensità della relazione affettiva. Sul punto giova rilevare come tutti gli istanti abbiano dimostrato la propria legittimazione attiva, allegando idonea certificazione anagrafica;
tuttavia, dalle prove raccolte in atti non è possibile dedurre elementi atti a circostanziare ulteriormente la relazione della madre e dei germani con la congiunta defunta: le deposizioni testimoniali Parte_4 Per_1 non consentono di delineare la relazione tra la de cuius e gli appartenenti alla sua famiglia d'origine secondo una qualità ed intensità tali da giustificare il superamento della soglia risarcitoria ordinariamente riconosciuta in seguito ad un evento luttuoso. In tale contesto, la perdita delle abitudini quotidiane che presupponevano l'esistenza in vita della defunta e delle non è che una inevitabile conseguenza del decesso, cui si correla in maniera ordinaria ed indefettibile.
Non risulta, in definitiva, la prova di uno sconvolgimento DEesistenza degli attori appartenenti al nucleo familiare originario, rilevabile da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita dimostrati dai suddetti istanti (Cass. Civ., Sez. III, 07.09.2023, n. 26140). Alla luce delle precisazioni formulate, si ritiene di poter fare applicazione delle Tabelle di Milano, con la revisione del 2022 come operata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano e aggiornate al 2024, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti della sig.ra . Persona_1
In particolare, il calcolo del risarcimento risulta il seguente: per (coniuge) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 81
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 316.791,00
per (figlio) Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 87
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 340.257,00
per (figlia) Parte_3
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 87
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 340.257,00 per (madre) Parte_4
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 32
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 125.152,00
per (fratello) Parte_5
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 47.554,00
per (fratello) Parte_6
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 47.554,00
per (sorella) Parte_7
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 47.554,00
per (fratello) Parte_8 Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (sorella) Parte_9
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (fratello) Parte_10
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (sorella) Parte_11
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
per (sorella) Parte_12
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 50.940,00
Sugli importi così determinati a titolo di risarcimento, rappresentando gli stessi debiti di valore, sono dovuti gli interessi legali nonché la rivalutazione: in particolare, le somme de quibus andranno devalutate al momento DEevento morte e poi rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Con riguardo alla domanda formulata da circa il danno patrimoniale, la stessa Parte_1 non può trovare accoglimento. Per espressa ammissione della parte, in ragione della accertata inabilità in capo alla sig.ra , è stato riconosciuto il diritto all'accompagnamento con Per_1 conseguente percepimento degli emolumenti del caso.
Al contrario, né le paventate difficoltà economiche in cui è incorso il nucleo familiare, né il nesso causale tra lo stato di salute in cui versava la e la asserita cessazione DEattività lavorativa Per_1 da parte di , né il nesso causale tra le condizioni della congiunta e l'impossibilità Parte_1 di far fronte ai costi delle utenze domestiche sono stati oggetto di rigorosa prova fornita da parte attrice: il mancato assolvimento del relativo onere allegatorio e probatorio impone, in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 c.c., il rigetto della domanda relativa al danno patrimoniale come formulata nel presente giudizio.
Circa la domanda di garanzia della convenuta in ragione della copertura assicurativa prestata dalla compagnia chiamata in causa, deve ritenersi la stessa fondata ed accoglibile in quanto la CP_2 malpractice sanitaria da cui trae origine la vicenda de qua rientra nella copertura prestata dalla società, pienamente operante anche alla luce della genericità delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata: ciò, sia con riguardo alla vigenza del contratto assicurativo alla data DEevento
(intervento chirurgico), sia con riguardo alla messa a conoscenza DEassicuratore da parte DEassicurato, sia con riguardo all'unicità del fatto generatore (la malpractice, appunto, che ha determinato prima la lesione - risarcita in termini di danno biologico in favore della paziente - e poi la morte della danneggiata - per cui in questa sede i congiunti della chiedono il ristoro in Per_1 termini di danno parentale iure proprio).
Pertanto, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne l' di Controparte_1 quanto quest'ultima sarà chiamata a ristorare in forza della presente sentenza.
Con riguardo, infine, al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale. Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto delle fasi espletate, DEattività svolta e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai congiunti di in proprio nei confronti Persona_1 della , in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_5
- per le ragioni esposte in parte motiva, accoglie la domanda proposta dagli attori;
per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore
• di della somma di € 316.791,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 340.257,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_2 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 340.257,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_3 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di €125.152,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_4 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 47.544,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_7 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 47.544,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_5 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 47.544,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_6 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_8 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_9 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_10 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_11 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 50.940,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_12 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
- condanna, altresì, la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e CP_3 competenze di lite che liquida in € 552,70 per esborsi ed € 37.951,00 per compenso professionale nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta, dispone che la CP_3
sia manlevata dalla per quanto condannata a pagare in questa sede
[...] Controparte_2 nei limiti di legge.
S.M.C.V, 30.09.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli