Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/1971, n. 3793
CASS
Sentenza 30 dicembre 1971

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Agli autoveicoli del tipo Fiat campagnola immatricolati dal 1955 in poi non e applicabile l'esenzione semestrale dalla tassa di circolazione disposta dall'art 19 del testo unico delle legge sulle tasse automobilistiche approvato con DPR 5 febbraio 1953 n 39, in favore delle autovetture nuove di fabbrica, di produzione nazionale, adibite al trasporto di persone, in quanto essi fruiscono gia della riduzione del cinquanta per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione, per il periodo di cinque anni dalla data del collaudo, introdotta per la prima volta dall'art 12 legge 21 maggio 1953 n 463 e non cumulabile col predetto beneficio. ( Conf 1554'70; mass n 347420).*

Per un principio generale di diritto tributario, la medesima fattispecie non puo fruire di due diverse agevolazioni, salvo diversa espressa disposizione di legge.*

La legge 21 maggio 1955 n 463 consente per le autovetture adibite al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionate da motore diesel, l'applicazione del doppio beneficio della riduzione del cinquanta per cento della tassa di circolazione, per cinque anni, e della riduzione del venti per cento di cui alla nota 4 della tariffa C allegata alla predetta legge. ( Conf 1554'70, mass n 347422).*

Alla stregua della regola fondamentale che assicura contro gli Atti della pubblica amministrazione la tutela dei diritti soggettivi innanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, non meno che per la autonomia del processo ordinario rispetto a quello di accertamento tributario, e da escludere che l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa possa costituire,tranne espressa disposizione di legge, condizione o presupposto per la proponibilita dell'Azione giudiziaria in ordine al tributo su cui cade controversia. Non costituisce eccezione a tale principio la disposizione contenuta nell'art 39 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,approvato con DPR 5 febbraio 1953 n 39 la quale si limita a disciplinare il procedimento amministrativo sulle questioni relative alla tassa di circolazione, senza subordinare l'Azione giudiziaria al previo esperimento dei ricorsi amministrativi, che restano facoltativi per il contribuente. ( V 1554'70; mass n 347421).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/1971, n. 3793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3793
    Data del deposito : 30 dicembre 1971

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