Decreto cautelare 12 luglio 2021
Sentenza breve 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 12/07/2021, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00715/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio VA Coli in Mestre, via Torre Belfredo 124;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del QUESTORE di -OMISSIS- Cat. A/12 Immigrazione Nr. -OMISSIS-notificato tramite la -OMISSIS- il 22.06.2021 di rigetto istanza permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente risulta privo di permesso di soggiorno dal 2016, anno nel quale è scaduto il titolo precedentemente posseduto oggetto della richiesta di rinnovo, permanendo quindi illegalmente sul territorio nazionale;
Impregiudicato ogni ulteriore approfondimento nell'ambito del contraddittorio con l'amministrazione intimata;
atteso che il pregiudizio temuto dal ricorrente discenderebbe in ipotesi da un provvedimento futuro ed eventuale di espulsione, suscettibile di autonomi rimedi anche cautelari ove adottato nelle more della prossima camera di consiglio utile.
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte
Così deciso in Venezia il giorno 12 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.