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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 14027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14027 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39680/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa TA AC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39680 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 15.05.2025 all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Alba Torrese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in via A. Gramsci n. 34, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del Presidente del Consiglio CP_1
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTI
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni ulteriori da mancato sgombero di immobile occupato abusivamente.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 06 e 07 maggio 2025 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato, in data 31.05.2022, l' , conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio, e il , in Controparte_2 persona del Ministro p.t., chiedendo di “condannare i convenuti, in solido tra loro, o, in subordine, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a risarcire il danno causato alla società attrice, da determinare, da determinare, in misura non inferiore ad euro 11.148.378,65, oltre Iva, o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, di cui
- euro 7.792.456,40 per la rimozione dei rifiuti e la esecuzione di lavori di ripristino;
- euro 155.849,13 per oneri per la sicurezza
- euro 3.200.073,12 a causa del tempo occorrente per la esecuzione di essi;
Con vittoria di spese, e onorari.”
A tal fine, esponeva che: - era proprietaria di immobili siti in Roma via del Caravaggio nn. 105/107, adibiti ad uffici, degli attigui magazzini di via del Caravaggio n. 113 A, 113 B-C, 113 D-E, 113 F, 113 H e dell'albergo denominato “AN TE Hotel”, gestito in locali contigui;
- in data 6.4.2013, centinaia di persone occupavano abusivamente una parte di detti immobili, siti in Via del Caravaggio n. 10; - la società proprietaria presentava denuncia (e successiva integrazione), al Commissariato di P.S. di Tor Carbone, nei confronti dei responsabili del reato, chiedendo l'immediato sgombero;
- veniva chiesto all'Autorità di P.S. e, per essa, alle
Autorità competenti nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l'immediato sgombero dei locali;
- a causa della occupazione, si verificava un primo blackout totale all'Hotel AN TE (situato in un edificio attiguo a quelli occupati), a seguito della manomissione delle centrali termoelettriche che servivano l'albergo, site nei locali occupati;
- le manomissioni degli impianti da parte degli occupanti, anche riguardanti la rete idrica e antincendio, proseguivano per tutta la durata della occupazione;
-durante l'occupazione degli immobili, protrattasi per oltre otto anni, erano eseguiti lavori abusivi, tesi a conseguire un uso degli spazi diverso da quello originario, con modifica della originaria destinazione d'uso di essi, da uffici a civile abitazione;
- in diverse occasioni erano dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, a causa di continui incendi,
pagina 2 di 12 anche di rilevanti proporzioni;
- nonostante fosse stato disposto, nell'agosto 2014, il sequestro penale del bene
(che avrebbe potuto finalmente porre fine a tale situazione intollerabile) l'ordine del giudice non era mai stato eseguito fino allo sgombero volontario degli immobili da parte degli occupanti abusivi, avvenuto l'8 luglio
2021 (quindi circa 7 anni dopo il decreto di sequestro e otto anni dopo l'occupazione abusiva); - nelle more la società attrice aveva attivato una causa dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni causati dallo Stato Italiano e dal per non avere impedito l'occupazione dei beni e per non Controparte_3 avere provveduto al tempestivo sgombero del compendio occupato;
-la causa era stata definita in primo grado con sentenza n. 21347/2017, con cui era stata accertata la responsabilità del per l'inottemperanza CP_2 all'ordine del giudice, con condanna al risarcimento del danno per lucro cessante;
- in quel giudizio la società attrice aveva richiesto (anche) il risarcimento dei danni materiali arrecati agli immobili, ma era stata poi costretta a rinunziare alla domanda poiché gli occupanti abusivi avevano impedito l'accesso negli immobili, sia al proprietario del bene, che al ctu nominato dal Giudice;
- la sentenza era stata impugnata dal , con CP_2 giudizio ancora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (RG n. 490/2018); - l'8 luglio 2021 il compendio immobiliare era stato riconsegnato alla società proprietaria, nominata custode giudiziario del bene gravato da sequestro penale, poi revocato con provvedimento del giudice dell'11.08.2021; - solo in tale occasione i rappresentanti della società verificavano che i beni occupati erano stati completamente devastati;
- la società adiva il Tribunale di Roma, con ricorso ex artt. 696 e 696 bis cpc, al fine di ottenere l'accertamento dello stato dei luoghi, con individuazione delle cause dei danni e relativa quantificazione;
- l'indagine espletata aveva consentito di classificare e quantificare l'entità dei rifiuti che erano stati rinvenuti, accumulati all'interno degli edifici, nonché di quantificare i costi di smaltimento;
- nella relazione depositata, il ctu aveva determinato la spesa complessiva necessaria per riparare i danni indicata in euro 7.792.456,40, oltre iva ed euro 155.849,13, oltre IVA, per oneri per la sicurezza, indicando in almeno 365 giorni il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori;
- sussistevano i presupposti per riconoscere la responsabilità delle parti convenute, in quanto la loro condotta omissiva (per non avere impedito l'occupazione e per non avere provveduto allo sgombero degli immobili con tempestività) aveva provocato e/o amplificato i danni di cui si richiedeva il risarcimento.
Le amministrazioni convenute si costituivano in data 08.11.2022, per l'udienza di prima comparizione dell'15.11.2022 (differita ex art. 168 bis V co.c.p.c. ratione temporis applicabile), eccependo: - il difetto di pagina 3 di 12 legittimazione passiva delle amministrazioni convenute;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, avendo la società attrice ricevuto dall'Amministrazione statale, a titolo di risarcimento del danno, oltre 20 milioni di euro e non essendo quest'ultima in alcun modo responsabile degli illeciti penali posti in essere dagli occupanti a danno dei locali occupati (anche alla luce dell'art. 185 comma 2 c.p.).
Evidenziava che l'evento dannoso (ovvero il danneggiamento dei beni immobili di proprietà della società) non era in alcun modo riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta omissiva della P.A., dipendendo esclusivamente dalle azioni penalmente rilevanti perpetrate dagli occupanti abusivi. Difettava, in ogni caso,
l'antigiuridicità della condotta e l'elemento soggettivo della colpa, a fronte dell'impossibilità di eseguire quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, in assenza di soluzioni alloggiative da parte degli locali (presupposto necessario e irrinunciabile per procedere alla successiva attività di sgombero forzato). In sostanza la tutela del diritto dominicale doveva essere inevitabilmente contemperata con la garanzia di ulteriori fondamentali diritti della persona, che riguardavano i soggetti occupanti alcuni dei quali caratterizzati da situazioni di evidente fragilità sociale. In ordine alla quantificazione del danno lamentato, rilevava che l'indagine del ctu non aveva considerato il reale stato di manutenzione dell'immobile e la dotazione impiantistica al momento dell'occupazione, nonché l'idoneità del compendio immobiliare ad essere locato come ufficio. Aggiungeva che l'immobile, già al momento dell'occupazione, necessitava di essere ristrutturato “radicalmente” e il “fermo di un anno” doveva intendersi fisiologico anche alla luce delle peculiari condizioni di mercato (anche in considerazione della presumibile difficoltà di reperire un conduttore disposto a sostenere spese di locazione mensili pari a 266.672,76 euro).
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e del;
2) in via Controparte_4 Controparte_2 subordinata, nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato”.
La causa, istruita mediante produzione documentale e acquisizione della ctu espletata nel procedimento ex artt.
696 e 696 bis c.p.c., era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In primo luogo, è necessario qualificare la domanda proposta da parte attrice. Quest'ultima ha dedotto di avere subito ulteriori danni, rispetto a quelli già liquidati dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 21347/2021
(oggetto di gravame ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, cfr. doc. 16 del fascicolo di parte pagina 4 di 12 attrice); in particolare ha chiesto il risarcimento dei danni materiali arrecati agli immobili in conseguenza del perdurare dell'occupazione e accertati solo dopo la riconsegna degli immobili (avvenuta l'08.07.2021), nel corso del procedimento di ATP, così quantificati: euro 7.792.456 per la rimozione dei rifiuti e la esecuzione dei lavori di ripristino;
euro 155.849,13 per oneri di sicurezza;
euro 3.200.073,12 quale lucro cessante, derivante dalla mancata locazione dell'immobile per tutto il tempo necessario per provvedere all'esecuzione dei lavori dii ripristino (stimati in 365 giorni).
Ciò posto, quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione statale, la difesa erariale ha dedotto, richiamando anche la sentenza del Tribunale di Roma relativa all'altro giudizio risarcitorio, che il risarcimento che la società intende ottenere per i danni materiali causati ai beni di proprietà debba essere chiesto direttamente ai responsabili di tali danni, ovvero gli occupanti abusivi.
Ad avviso del Tribunale sussiste la legittimazione passiva solo del - condividendo Controparte_2 quanto statuito dal Tribunale di Roma (cfr. sent. n.21347/2017 tra le stesse parti, doc. 16 del fascicolo attoreo) che ha condannato solo il al risarcimento del danno per lucro cessante derivante Controparte_2 dall'impossibilità di ricavare un reddito dall'immobile occupato a far data dal settembre del 2014 (in quanto solo dall'agosto precedente era stato disposto il sequestro preventivo) - per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che nel caso in esame la condotta illecita, lesiva del diritto della società attrice, è imputabile a soggetti terzi - che hanno abusivamente occupato l'immobile altrui - e che l'ordinamento prevede a tutela del soggetto leso strumenti giurisdizionali di natura penale e civile, deve evidenziarsi che, nella specie è configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 633 c.p., perseguibile d'ufficio, essendo più di dieci gli autori della condotta illecita. L'utilizzo della forza pubblica da parte degli organi di pubblica sicurezza è regolamentato dall' ordinamento che prevede, nel caso della commissione di reati “che le esigenze di tutela della pubblica sicurezza siano garantite esclusivamente tramite l'esercizio delle funzioni della polizia giudiziaria la quale, ai sensi dell'art. 55 c.p.p., impedisce che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, potendo, in casi di particolare urgenza, provvedere anche all'arresto o al fermo degli autori del reato, ma solo per delitti di particolare gravità tra i quali non rientra quello di cui all'art. 633 c.p.c.. L'esercizio della forza pubblica viene sottoposto infatti alle direttive dell'autorità giudiziaria, in base a quanto previsto anche
pagina 5 di 12 dall'art. 109 della Costituzione secondo cui l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria” (cfr. Tribunale di Roma sez.II 14.11.2017, n. 21347).
In altri termini, è vero che l'occupazione illecita, e quindi il reato è stato posto in essere da soggetti terzi, ma il danno conseguente a tale occupazione può e deve essere imputato al che, a fronte della Controparte_2 emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di sequestro preventivo aveva uno specifico obbligo di impedire la prosecuzione dell'illecito, essendo obbligato a dare esecuzione al decreto di sequestro.
Al non può imputarsi il danno da occupazione abusiva commessa da altri, ma solo il danno derivante CP_2 dalla mancata tempestiva attuazione del sequestro e quindi solo il danno provocato alla società attrice a far data dal settembre 2014, momento a partire dal quale il era nelle condizioni di dare esecuzione al CP_2 provvedimento giudiziale (emesso ad agosto 2014).
Infatti, nel caso di specie è pacifico che, a fronte dell'occupazione del compendio immobiliare avvenuta nell'aprile 2013, su richiesta del P.M., il GIP del Tribunale di Roma ha ordinato il sequestro preventivo dell'immobile il 13.08.2014, con rimessione degli atti al pubblico ministero per la sua esecuzione. Tuttavia, la riconsegna dell'immobile è avvenuta solo nel luglio del 2021, a seguito dello sgombero volontario degli immobili, non essendo stato mai eseguito l'ordine del giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 24198 del 04/10/2018) “non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per
l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).
In questo senso ritiene il Tribunale di dovere dare continuità all'orientamento del Tribunale di Roma che, in fattispecie simili, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice nel caso in cui il danno oggetto della pretesa risarcitoria sia stato “provocato dal comportamento materiale con cui la P.A. ha omesso di compiere un'attività
pagina 6 di 12 vincolata, come accade in caso di mancata attuazione di un ordine di sgombero dell'autorità giudiziaria”, non rientrando nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria (cfr. sentenza Tribunale di Roma sez.II 25.01.2019, n. 1868; Tribunale di Roma Sezione II 14.11.2017, n.21347).
Secondo la giurisprudenza di merito citata, e in particolare secondo la condivisibile sentenza pronunciata tra le stesse parti in relazione all'occupazione dello stesso compendio immobiliare (cfr. sentenza n. 21347/2017, doc.
16 del fascicolo attoreo) “E' tutelabile giuridicamente la pretesa dell'individuo proprietario dell'immobile a non essere ulteriormente pregiudicato dalla commissione del reato, a seguito della valutazione positiva operata da parte del giudice per le indagini preliminari della opportunità di sottoporre a sequestro preventivo
l'immobile per evitare che la libera disponibilità dello stesso da parte dei rei aggravi o protragga le conseguenze dannose o pericolose del reato. Le forze di polizia divengono quindi vincolate, nella attività di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e del rispetto delle leggi, ed in particolare nella tutela della legalità, ad intervenire nell'interesse del singolo.”
Solo il deve rispondere dell'omessa esecuzione del provvedimento sequestro emesso Controparte_2 dall'autorità giudiziaria, in virtù del principio di immedesimazione organica dei suoi funzionari (in specie
Prefetto e Questore), essendo le forze di polizia incaricate dell'esecuzione, con la precisazione che quest'ultime, pur se funzionalmente dipendenti dall'autorità giudiziaria ex art. 109 Cost., sul piano amministrativo sono riconducibili al . Controparte_2
Quanto poi alla asserita esimente allegata da parte convenuta, rappresentata dall'impossibilità di eseguire quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, a fronte della mancata indicazione di soluzioni alloggiative alternative da parte degli locali, si tratta di circostanze che non possono incidere in alcun modo sull'obbligo imposto al di dare attuazione al provvedimento giudiziale, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di CP_2 cassazione sopra richiamata (cfr. Cass. n. 24198/2018).
Secondo la prospettazione di parte attrice tale obbligo graverebbe anche sullo Stato Italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché tenuto a tutelare l'iniziativa economica privata e la proprietà privata garantite dalla Costituzione e tutelate nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea (in quanto garantite dal Trattato e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Tuttavia, non si ravvisa in capo alla pagina 7 di 12 la violazione di un obbligo specifico, gravante al contrario sul Controparte_4 [...]
, potendo la responsabilità dello Stato italiano “essere fatta valere, ai sensi dell'art. 34 della CP_2
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) qualora, dopo l'esaurimento dei rimedi apprestati dall'ordinamento nazionale (art. 35 della Convenzione), i suoi diritti non siano stati soddisfatti” (cfr. sent. Tribunale di Roma
n.15399/2024).
Giova ancora osservare che nel caso in esame non rileva la normativa allegata dalle parti convenute di cui all'art. 11 dl n. 14/2017, come modificato dall'art. 31 ter della legge di conversione n. 113 del 2018, che ha previsto un'articolata procedura (che coinvolge la e il ) per l'esecuzione del CP_5 Controparte_2 provvedimento di sgombero disposto dall'autorità giudiziaria e prevede la liquidazione, in favore del soggetto danneggiato dal reato, di un'indennità omnicomprensiva per il mancato godimento dell'immobile “secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione”.
Nel caso oggetto di scrutinio, viene richiesto non il risarcimento del danno per l'indisponibilità dell'immobile
(già concretamente risarcito in esecuzione della più volte richiamata sentenza del Tribunale di Roma n.
21347/2017), ma il risarcimento del pregiudizio ulteriore rappresentato dai danni materiali arrecati agli immobili in conseguenza del perdurare dell'occupazione.
In ogni caso non risulta mai attivata la procedura indicata dal citato art. 11 da parte della (da Controparte_6 cui deriverebbe il dedotto esonero da responsabilità per i danni cagionati a terzi), disposizione introdotta dopo la sentenza del Tribunale di Roma n. 21347/2017, ma quando ancora perdurava l'occupazione illecita, cessata solo nel 2021.
Invero, il richiamato art. 11 d.l. n. 14/2017, convertito con legge n.48/2017, nel testo in vigore dal 04.12.2018, così dispone:
2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai
pagina 8 di 12 fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio
l'intervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappre sentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita' onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. …”.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento..…”
pagina 9 di 12 Non risulta che sia stata data esecuzione alla richiamata normativa. Non risulta che la abbia istituito CP_5 formalmente la cabina di regia indicata nella disposizione, che si sia provveduto nel termine indicato di 90 giorni, che sia stato richiesto un formale differimento per l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
La domanda proposta deve quindi ritenersi fondata solo nei confronti del e nei seguenti Controparte_2 limiti.
Ritiene il Tribunale che siano risarcibili i danni provocati dalla condotta omissiva del come sopra CP_2 ricostruita, e quindi solo quelli verificatisi a far data dal settembre del 2014 (come già detto, momento a partire dal quale il era nelle condizioni di dare esecuzione al provvedimento giudiziale emesso ad agosto CP_2
2014). Non possono essere risarciti i danni che già a settembre del 2014 risultano denunciati da parte attrice. Si fa riferimento ai danni provocati dalla manomissione dell'impianto elettrico, alla rete idrica e agli incendi segnalati già nel periodo febbraio- luglio 2014 (cfr. docc. da 6 a 10 del fascicolo di parte attrice).
Sulla base degli accertamenti svolti dal ctu, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, possono quindi essere risarciti solo i danni derivanti dalla costruzione di opere di blindatura e accatastamenti per protezione degli accessi da parte degli occupanti, nonché quelli derivanti dalle modifiche e dal danneggiamento degli elementi edili (porte, finestre, pavimenti, controsoffitti, etc.) e quelli derivanti dai costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti lasciati all'interno degli edifici occupati e/o nel piazzale antistante (tenuto conto della loro quantità e qualità), trattandosi di danni verosimilmente provocati dal perdurare dell'occupazione e dalla mancata tempestiva esecuzione del provvedimento di sequestro.
Tali danni sono stati così quantificati dal ctu per ciascun edificio (cfr. pp. 115 e ss della ctu): edificio "I" Superficie (mq) 10500, euro 244. 518,88 per demolizioni ed euro 1.833.99,12 per ricostruzioni;
edificio “G" Superficie (mq) 5900, euro 145.852,44 per demolizioni ed euro 1.095.934,03 per ricostruzioni;
Piani "S1-S2" Superficie (mq) 8300, euro 30.037,22 per demolizioni ed euro 458.303,91 ricostruzioni.
Tale importo pari a complessivi euro 3.807.845,6 deve essere ridotto ad euro 2.665.491,92, tenendo conto del coefficiente dello 0,7% applicato dal ctu in ragione della vetustà degli edifici risalenti agli anni 70. Il ctu ha poi quantificato in euro 326.874,08 i costi da sostenere per la rimozione delle masserizie.
pagina 10 di 12 Agli importi di cui sopra va aggiunta la somma di euro 59.847,32 per gli oneri per la sicurezza (ovvero il 2% dell'importo dei lavori).
Pertanto, è dovuto il complessivo importo di euro 3.052.213,32, oltre iva.
Deve precisarsi che le conclusioni del ctu sono condivisibili e tali, comunque, da non potere essere inficiate dalle osservazioni critiche del ct di parte convenuta in ordine allo stato manutentivo dell'immobile, tenuto conto della significativa riduzione operata dal ctu del 30% proprio in considerazione dello stato di deprezzamento del compendio immobiliare.
Quanto poi al danno preteso a titolo di lucro cessante, per la mancata locazione dell'immobile nel periodo necessario ad eseguire le opere di ripristino, ritiene il Tribunale che non via prova in atti di concrete occasioni perdute di locazione dell'immobile, nel periodo indicato (di un anno), tenuto conto delle notorie condizioni di mercato e (come evidenziato dalla difesa erariale) della presumibile difficoltà di reperire un conduttore disposto a sostenere spese di locazione mensili pari ad euro 266.672,76. Del resto, la circostanza trova conferma nel fatto che il compendio immobiliare (come allegato da parte attrice nella comparsa conclusionale) era stato rilasciato dal conduttore Regione Lazio circa un anno prima della occupazione, mentre quest'ultima è stata agevolata proprio dal fatto che gli immobili erano ancora liberi, in mancanza della stipula di altro contratto di locazione e del subentro di altro locatore.
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
3.052.213,32, oltre iva. Tale importo, quantificato alla data della ctu del 12.05.2022, deve essere rivalutato all'attualità e, all'importo via via rivalutato, devono aggiungersi gli interessi legali, di talché il danno deve essere liquidato in euro 3.679.023,06, oltre ad interessi legali ex art. 1248, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, (con riguardo alla fase studio e introduttiva) e dei parametri minimi (riguardo alla fase istruttoria-trattazione e decisionale), tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della domanda (scaglione tra euro 2.000.001 ed euro 4.000.000, in considerazione del decisum).
pagina 11 di 12 Riguardo alla la difesa congiunta delle amministrazioni convenute e la CP_4 Controparte_4 mancanza di specifiche allegazioni riguardo alla specifica posizione della parte ritenuta priva di legittimazione passiva giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa tra le parti le Controparte_4 spese di lite;
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.679.023,06, Controparte_2 oltre ad interessi legali ex art. 1248, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice, liquidate in Controparte_2 complessivi euro 31.129,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese per contributo unificato e marca da bollo, ove versate, e delle spese di ctu, ove anticipate, come liquidate nel procedimento di ATP.
Roma 11.10.2025
Il Giudice
TA AC
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa TA AC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39680 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 15.05.2025 all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Alba Torrese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in via A. Gramsci n. 34, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del Presidente del Consiglio CP_1
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTI
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni ulteriori da mancato sgombero di immobile occupato abusivamente.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 06 e 07 maggio 2025 da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato, in data 31.05.2022, l' , conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio, e il , in Controparte_2 persona del Ministro p.t., chiedendo di “condannare i convenuti, in solido tra loro, o, in subordine, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a risarcire il danno causato alla società attrice, da determinare, da determinare, in misura non inferiore ad euro 11.148.378,65, oltre Iva, o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, di cui
- euro 7.792.456,40 per la rimozione dei rifiuti e la esecuzione di lavori di ripristino;
- euro 155.849,13 per oneri per la sicurezza
- euro 3.200.073,12 a causa del tempo occorrente per la esecuzione di essi;
Con vittoria di spese, e onorari.”
A tal fine, esponeva che: - era proprietaria di immobili siti in Roma via del Caravaggio nn. 105/107, adibiti ad uffici, degli attigui magazzini di via del Caravaggio n. 113 A, 113 B-C, 113 D-E, 113 F, 113 H e dell'albergo denominato “AN TE Hotel”, gestito in locali contigui;
- in data 6.4.2013, centinaia di persone occupavano abusivamente una parte di detti immobili, siti in Via del Caravaggio n. 10; - la società proprietaria presentava denuncia (e successiva integrazione), al Commissariato di P.S. di Tor Carbone, nei confronti dei responsabili del reato, chiedendo l'immediato sgombero;
- veniva chiesto all'Autorità di P.S. e, per essa, alle
Autorità competenti nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l'immediato sgombero dei locali;
- a causa della occupazione, si verificava un primo blackout totale all'Hotel AN TE (situato in un edificio attiguo a quelli occupati), a seguito della manomissione delle centrali termoelettriche che servivano l'albergo, site nei locali occupati;
- le manomissioni degli impianti da parte degli occupanti, anche riguardanti la rete idrica e antincendio, proseguivano per tutta la durata della occupazione;
-durante l'occupazione degli immobili, protrattasi per oltre otto anni, erano eseguiti lavori abusivi, tesi a conseguire un uso degli spazi diverso da quello originario, con modifica della originaria destinazione d'uso di essi, da uffici a civile abitazione;
- in diverse occasioni erano dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, a causa di continui incendi,
pagina 2 di 12 anche di rilevanti proporzioni;
- nonostante fosse stato disposto, nell'agosto 2014, il sequestro penale del bene
(che avrebbe potuto finalmente porre fine a tale situazione intollerabile) l'ordine del giudice non era mai stato eseguito fino allo sgombero volontario degli immobili da parte degli occupanti abusivi, avvenuto l'8 luglio
2021 (quindi circa 7 anni dopo il decreto di sequestro e otto anni dopo l'occupazione abusiva); - nelle more la società attrice aveva attivato una causa dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni causati dallo Stato Italiano e dal per non avere impedito l'occupazione dei beni e per non Controparte_3 avere provveduto al tempestivo sgombero del compendio occupato;
-la causa era stata definita in primo grado con sentenza n. 21347/2017, con cui era stata accertata la responsabilità del per l'inottemperanza CP_2 all'ordine del giudice, con condanna al risarcimento del danno per lucro cessante;
- in quel giudizio la società attrice aveva richiesto (anche) il risarcimento dei danni materiali arrecati agli immobili, ma era stata poi costretta a rinunziare alla domanda poiché gli occupanti abusivi avevano impedito l'accesso negli immobili, sia al proprietario del bene, che al ctu nominato dal Giudice;
- la sentenza era stata impugnata dal , con CP_2 giudizio ancora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (RG n. 490/2018); - l'8 luglio 2021 il compendio immobiliare era stato riconsegnato alla società proprietaria, nominata custode giudiziario del bene gravato da sequestro penale, poi revocato con provvedimento del giudice dell'11.08.2021; - solo in tale occasione i rappresentanti della società verificavano che i beni occupati erano stati completamente devastati;
- la società adiva il Tribunale di Roma, con ricorso ex artt. 696 e 696 bis cpc, al fine di ottenere l'accertamento dello stato dei luoghi, con individuazione delle cause dei danni e relativa quantificazione;
- l'indagine espletata aveva consentito di classificare e quantificare l'entità dei rifiuti che erano stati rinvenuti, accumulati all'interno degli edifici, nonché di quantificare i costi di smaltimento;
- nella relazione depositata, il ctu aveva determinato la spesa complessiva necessaria per riparare i danni indicata in euro 7.792.456,40, oltre iva ed euro 155.849,13, oltre IVA, per oneri per la sicurezza, indicando in almeno 365 giorni il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori;
- sussistevano i presupposti per riconoscere la responsabilità delle parti convenute, in quanto la loro condotta omissiva (per non avere impedito l'occupazione e per non avere provveduto allo sgombero degli immobili con tempestività) aveva provocato e/o amplificato i danni di cui si richiedeva il risarcimento.
Le amministrazioni convenute si costituivano in data 08.11.2022, per l'udienza di prima comparizione dell'15.11.2022 (differita ex art. 168 bis V co.c.p.c. ratione temporis applicabile), eccependo: - il difetto di pagina 3 di 12 legittimazione passiva delle amministrazioni convenute;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, avendo la società attrice ricevuto dall'Amministrazione statale, a titolo di risarcimento del danno, oltre 20 milioni di euro e non essendo quest'ultima in alcun modo responsabile degli illeciti penali posti in essere dagli occupanti a danno dei locali occupati (anche alla luce dell'art. 185 comma 2 c.p.).
Evidenziava che l'evento dannoso (ovvero il danneggiamento dei beni immobili di proprietà della società) non era in alcun modo riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta omissiva della P.A., dipendendo esclusivamente dalle azioni penalmente rilevanti perpetrate dagli occupanti abusivi. Difettava, in ogni caso,
l'antigiuridicità della condotta e l'elemento soggettivo della colpa, a fronte dell'impossibilità di eseguire quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, in assenza di soluzioni alloggiative da parte degli locali (presupposto necessario e irrinunciabile per procedere alla successiva attività di sgombero forzato). In sostanza la tutela del diritto dominicale doveva essere inevitabilmente contemperata con la garanzia di ulteriori fondamentali diritti della persona, che riguardavano i soggetti occupanti alcuni dei quali caratterizzati da situazioni di evidente fragilità sociale. In ordine alla quantificazione del danno lamentato, rilevava che l'indagine del ctu non aveva considerato il reale stato di manutenzione dell'immobile e la dotazione impiantistica al momento dell'occupazione, nonché l'idoneità del compendio immobiliare ad essere locato come ufficio. Aggiungeva che l'immobile, già al momento dell'occupazione, necessitava di essere ristrutturato “radicalmente” e il “fermo di un anno” doveva intendersi fisiologico anche alla luce delle peculiari condizioni di mercato (anche in considerazione della presumibile difficoltà di reperire un conduttore disposto a sostenere spese di locazione mensili pari a 266.672,76 euro).
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e del;
2) in via Controparte_4 Controparte_2 subordinata, nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato”.
La causa, istruita mediante produzione documentale e acquisizione della ctu espletata nel procedimento ex artt.
696 e 696 bis c.p.c., era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In primo luogo, è necessario qualificare la domanda proposta da parte attrice. Quest'ultima ha dedotto di avere subito ulteriori danni, rispetto a quelli già liquidati dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 21347/2021
(oggetto di gravame ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, cfr. doc. 16 del fascicolo di parte pagina 4 di 12 attrice); in particolare ha chiesto il risarcimento dei danni materiali arrecati agli immobili in conseguenza del perdurare dell'occupazione e accertati solo dopo la riconsegna degli immobili (avvenuta l'08.07.2021), nel corso del procedimento di ATP, così quantificati: euro 7.792.456 per la rimozione dei rifiuti e la esecuzione dei lavori di ripristino;
euro 155.849,13 per oneri di sicurezza;
euro 3.200.073,12 quale lucro cessante, derivante dalla mancata locazione dell'immobile per tutto il tempo necessario per provvedere all'esecuzione dei lavori dii ripristino (stimati in 365 giorni).
Ciò posto, quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione statale, la difesa erariale ha dedotto, richiamando anche la sentenza del Tribunale di Roma relativa all'altro giudizio risarcitorio, che il risarcimento che la società intende ottenere per i danni materiali causati ai beni di proprietà debba essere chiesto direttamente ai responsabili di tali danni, ovvero gli occupanti abusivi.
Ad avviso del Tribunale sussiste la legittimazione passiva solo del - condividendo Controparte_2 quanto statuito dal Tribunale di Roma (cfr. sent. n.21347/2017 tra le stesse parti, doc. 16 del fascicolo attoreo) che ha condannato solo il al risarcimento del danno per lucro cessante derivante Controparte_2 dall'impossibilità di ricavare un reddito dall'immobile occupato a far data dal settembre del 2014 (in quanto solo dall'agosto precedente era stato disposto il sequestro preventivo) - per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che nel caso in esame la condotta illecita, lesiva del diritto della società attrice, è imputabile a soggetti terzi - che hanno abusivamente occupato l'immobile altrui - e che l'ordinamento prevede a tutela del soggetto leso strumenti giurisdizionali di natura penale e civile, deve evidenziarsi che, nella specie è configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 633 c.p., perseguibile d'ufficio, essendo più di dieci gli autori della condotta illecita. L'utilizzo della forza pubblica da parte degli organi di pubblica sicurezza è regolamentato dall' ordinamento che prevede, nel caso della commissione di reati “che le esigenze di tutela della pubblica sicurezza siano garantite esclusivamente tramite l'esercizio delle funzioni della polizia giudiziaria la quale, ai sensi dell'art. 55 c.p.p., impedisce che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, potendo, in casi di particolare urgenza, provvedere anche all'arresto o al fermo degli autori del reato, ma solo per delitti di particolare gravità tra i quali non rientra quello di cui all'art. 633 c.p.c.. L'esercizio della forza pubblica viene sottoposto infatti alle direttive dell'autorità giudiziaria, in base a quanto previsto anche
pagina 5 di 12 dall'art. 109 della Costituzione secondo cui l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria” (cfr. Tribunale di Roma sez.II 14.11.2017, n. 21347).
In altri termini, è vero che l'occupazione illecita, e quindi il reato è stato posto in essere da soggetti terzi, ma il danno conseguente a tale occupazione può e deve essere imputato al che, a fronte della Controparte_2 emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di sequestro preventivo aveva uno specifico obbligo di impedire la prosecuzione dell'illecito, essendo obbligato a dare esecuzione al decreto di sequestro.
Al non può imputarsi il danno da occupazione abusiva commessa da altri, ma solo il danno derivante CP_2 dalla mancata tempestiva attuazione del sequestro e quindi solo il danno provocato alla società attrice a far data dal settembre 2014, momento a partire dal quale il era nelle condizioni di dare esecuzione al CP_2 provvedimento giudiziale (emesso ad agosto 2014).
Infatti, nel caso di specie è pacifico che, a fronte dell'occupazione del compendio immobiliare avvenuta nell'aprile 2013, su richiesta del P.M., il GIP del Tribunale di Roma ha ordinato il sequestro preventivo dell'immobile il 13.08.2014, con rimessione degli atti al pubblico ministero per la sua esecuzione. Tuttavia, la riconsegna dell'immobile è avvenuta solo nel luglio del 2021, a seguito dello sgombero volontario degli immobili, non essendo stato mai eseguito l'ordine del giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 24198 del 04/10/2018) “non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per
l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).
In questo senso ritiene il Tribunale di dovere dare continuità all'orientamento del Tribunale di Roma che, in fattispecie simili, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice nel caso in cui il danno oggetto della pretesa risarcitoria sia stato “provocato dal comportamento materiale con cui la P.A. ha omesso di compiere un'attività
pagina 6 di 12 vincolata, come accade in caso di mancata attuazione di un ordine di sgombero dell'autorità giudiziaria”, non rientrando nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria (cfr. sentenza Tribunale di Roma sez.II 25.01.2019, n. 1868; Tribunale di Roma Sezione II 14.11.2017, n.21347).
Secondo la giurisprudenza di merito citata, e in particolare secondo la condivisibile sentenza pronunciata tra le stesse parti in relazione all'occupazione dello stesso compendio immobiliare (cfr. sentenza n. 21347/2017, doc.
16 del fascicolo attoreo) “E' tutelabile giuridicamente la pretesa dell'individuo proprietario dell'immobile a non essere ulteriormente pregiudicato dalla commissione del reato, a seguito della valutazione positiva operata da parte del giudice per le indagini preliminari della opportunità di sottoporre a sequestro preventivo
l'immobile per evitare che la libera disponibilità dello stesso da parte dei rei aggravi o protragga le conseguenze dannose o pericolose del reato. Le forze di polizia divengono quindi vincolate, nella attività di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e del rispetto delle leggi, ed in particolare nella tutela della legalità, ad intervenire nell'interesse del singolo.”
Solo il deve rispondere dell'omessa esecuzione del provvedimento sequestro emesso Controparte_2 dall'autorità giudiziaria, in virtù del principio di immedesimazione organica dei suoi funzionari (in specie
Prefetto e Questore), essendo le forze di polizia incaricate dell'esecuzione, con la precisazione che quest'ultime, pur se funzionalmente dipendenti dall'autorità giudiziaria ex art. 109 Cost., sul piano amministrativo sono riconducibili al . Controparte_2
Quanto poi alla asserita esimente allegata da parte convenuta, rappresentata dall'impossibilità di eseguire quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, a fronte della mancata indicazione di soluzioni alloggiative alternative da parte degli locali, si tratta di circostanze che non possono incidere in alcun modo sull'obbligo imposto al di dare attuazione al provvedimento giudiziale, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di CP_2 cassazione sopra richiamata (cfr. Cass. n. 24198/2018).
Secondo la prospettazione di parte attrice tale obbligo graverebbe anche sullo Stato Italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché tenuto a tutelare l'iniziativa economica privata e la proprietà privata garantite dalla Costituzione e tutelate nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea (in quanto garantite dal Trattato e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Tuttavia, non si ravvisa in capo alla pagina 7 di 12 la violazione di un obbligo specifico, gravante al contrario sul Controparte_4 [...]
, potendo la responsabilità dello Stato italiano “essere fatta valere, ai sensi dell'art. 34 della CP_2
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) qualora, dopo l'esaurimento dei rimedi apprestati dall'ordinamento nazionale (art. 35 della Convenzione), i suoi diritti non siano stati soddisfatti” (cfr. sent. Tribunale di Roma
n.15399/2024).
Giova ancora osservare che nel caso in esame non rileva la normativa allegata dalle parti convenute di cui all'art. 11 dl n. 14/2017, come modificato dall'art. 31 ter della legge di conversione n. 113 del 2018, che ha previsto un'articolata procedura (che coinvolge la e il ) per l'esecuzione del CP_5 Controparte_2 provvedimento di sgombero disposto dall'autorità giudiziaria e prevede la liquidazione, in favore del soggetto danneggiato dal reato, di un'indennità omnicomprensiva per il mancato godimento dell'immobile “secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione”.
Nel caso oggetto di scrutinio, viene richiesto non il risarcimento del danno per l'indisponibilità dell'immobile
(già concretamente risarcito in esecuzione della più volte richiamata sentenza del Tribunale di Roma n.
21347/2017), ma il risarcimento del pregiudizio ulteriore rappresentato dai danni materiali arrecati agli immobili in conseguenza del perdurare dell'occupazione.
In ogni caso non risulta mai attivata la procedura indicata dal citato art. 11 da parte della (da Controparte_6 cui deriverebbe il dedotto esonero da responsabilità per i danni cagionati a terzi), disposizione introdotta dopo la sentenza del Tribunale di Roma n. 21347/2017, ma quando ancora perdurava l'occupazione illecita, cessata solo nel 2021.
Invero, il richiamato art. 11 d.l. n. 14/2017, convertito con legge n.48/2017, nel testo in vigore dal 04.12.2018, così dispone:
2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai
pagina 8 di 12 fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio
l'intervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappre sentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita' onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. …”.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento..…”
pagina 9 di 12 Non risulta che sia stata data esecuzione alla richiamata normativa. Non risulta che la abbia istituito CP_5 formalmente la cabina di regia indicata nella disposizione, che si sia provveduto nel termine indicato di 90 giorni, che sia stato richiesto un formale differimento per l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
La domanda proposta deve quindi ritenersi fondata solo nei confronti del e nei seguenti Controparte_2 limiti.
Ritiene il Tribunale che siano risarcibili i danni provocati dalla condotta omissiva del come sopra CP_2 ricostruita, e quindi solo quelli verificatisi a far data dal settembre del 2014 (come già detto, momento a partire dal quale il era nelle condizioni di dare esecuzione al provvedimento giudiziale emesso ad agosto CP_2
2014). Non possono essere risarciti i danni che già a settembre del 2014 risultano denunciati da parte attrice. Si fa riferimento ai danni provocati dalla manomissione dell'impianto elettrico, alla rete idrica e agli incendi segnalati già nel periodo febbraio- luglio 2014 (cfr. docc. da 6 a 10 del fascicolo di parte attrice).
Sulla base degli accertamenti svolti dal ctu, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, possono quindi essere risarciti solo i danni derivanti dalla costruzione di opere di blindatura e accatastamenti per protezione degli accessi da parte degli occupanti, nonché quelli derivanti dalle modifiche e dal danneggiamento degli elementi edili (porte, finestre, pavimenti, controsoffitti, etc.) e quelli derivanti dai costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti lasciati all'interno degli edifici occupati e/o nel piazzale antistante (tenuto conto della loro quantità e qualità), trattandosi di danni verosimilmente provocati dal perdurare dell'occupazione e dalla mancata tempestiva esecuzione del provvedimento di sequestro.
Tali danni sono stati così quantificati dal ctu per ciascun edificio (cfr. pp. 115 e ss della ctu): edificio "I" Superficie (mq) 10500, euro 244. 518,88 per demolizioni ed euro 1.833.99,12 per ricostruzioni;
edificio “G" Superficie (mq) 5900, euro 145.852,44 per demolizioni ed euro 1.095.934,03 per ricostruzioni;
Piani "S1-S2" Superficie (mq) 8300, euro 30.037,22 per demolizioni ed euro 458.303,91 ricostruzioni.
Tale importo pari a complessivi euro 3.807.845,6 deve essere ridotto ad euro 2.665.491,92, tenendo conto del coefficiente dello 0,7% applicato dal ctu in ragione della vetustà degli edifici risalenti agli anni 70. Il ctu ha poi quantificato in euro 326.874,08 i costi da sostenere per la rimozione delle masserizie.
pagina 10 di 12 Agli importi di cui sopra va aggiunta la somma di euro 59.847,32 per gli oneri per la sicurezza (ovvero il 2% dell'importo dei lavori).
Pertanto, è dovuto il complessivo importo di euro 3.052.213,32, oltre iva.
Deve precisarsi che le conclusioni del ctu sono condivisibili e tali, comunque, da non potere essere inficiate dalle osservazioni critiche del ct di parte convenuta in ordine allo stato manutentivo dell'immobile, tenuto conto della significativa riduzione operata dal ctu del 30% proprio in considerazione dello stato di deprezzamento del compendio immobiliare.
Quanto poi al danno preteso a titolo di lucro cessante, per la mancata locazione dell'immobile nel periodo necessario ad eseguire le opere di ripristino, ritiene il Tribunale che non via prova in atti di concrete occasioni perdute di locazione dell'immobile, nel periodo indicato (di un anno), tenuto conto delle notorie condizioni di mercato e (come evidenziato dalla difesa erariale) della presumibile difficoltà di reperire un conduttore disposto a sostenere spese di locazione mensili pari ad euro 266.672,76. Del resto, la circostanza trova conferma nel fatto che il compendio immobiliare (come allegato da parte attrice nella comparsa conclusionale) era stato rilasciato dal conduttore Regione Lazio circa un anno prima della occupazione, mentre quest'ultima è stata agevolata proprio dal fatto che gli immobili erano ancora liberi, in mancanza della stipula di altro contratto di locazione e del subentro di altro locatore.
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
3.052.213,32, oltre iva. Tale importo, quantificato alla data della ctu del 12.05.2022, deve essere rivalutato all'attualità e, all'importo via via rivalutato, devono aggiungersi gli interessi legali, di talché il danno deve essere liquidato in euro 3.679.023,06, oltre ad interessi legali ex art. 1248, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, (con riguardo alla fase studio e introduttiva) e dei parametri minimi (riguardo alla fase istruttoria-trattazione e decisionale), tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della domanda (scaglione tra euro 2.000.001 ed euro 4.000.000, in considerazione del decisum).
pagina 11 di 12 Riguardo alla la difesa congiunta delle amministrazioni convenute e la CP_4 Controparte_4 mancanza di specifiche allegazioni riguardo alla specifica posizione della parte ritenuta priva di legittimazione passiva giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa tra le parti le Controparte_4 spese di lite;
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.679.023,06, Controparte_2 oltre ad interessi legali ex art. 1248, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice, liquidate in Controparte_2 complessivi euro 31.129,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese per contributo unificato e marca da bollo, ove versate, e delle spese di ctu, ove anticipate, come liquidate nel procedimento di ATP.
Roma 11.10.2025
Il Giudice
TA AC
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