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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1946, con il patrocinio dell'avv. ZAMPAGLIONE ASSUNTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24.07.1956 con il patrocinio degli avv.ti TAVERNIER VALENTINA e
PETRUNGARO ROMINA, con elezione di domicilio presso il primo difensore;
RESISTENTE nonché contro
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE-NON COSTITUITO
OGGETTO: ripartizione quota pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite;
CONCLUSIONI: verbale di udienza del 31.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9, comma 2, L. n. 898/1970, chiedeva che Parte_1
le venisse attribuita una quota del trattamento pensionistico di reversibilità dell'ex coniuge defunto deceduto in Roma in data 11.01.2024, Persona_1 esponendo di aver contratto matrimonio con il in data 21.12.1963 e che in Per_1
data 27.03.1998 era stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, pronunciata dal Tribunale di Roma, la quale aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire un assegno divorzile di Lire
300.000,00. La rappresentando di non aver contratto nuove nozze e che Pt_1
il sig. nel 2016, aveva contratto nuovo matrimonio con la sig.ra Per_1 CP_1
chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla quota di pensione di reversibilità.
L' , pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_2
nel costituirsi in giudizio, rappresentava di aver contratto CP_1
matrimonio con il Sig. in data 02.03.2016, dopo aver protratto per 5 anni Per_1
una convivenza prematrimoniale intrapresa nel 2011, e di essere pervenuta ad una separazione consensuale con il coniuge omologata dal Tribunale di Roma in data
28.02.2022. La resistente chiedeva che le venisse riconosciuta, quale quota di spettanza sulla pensione di reversibilità del coniuge defunto, una quota non inferiore al 70%.
All'udienza del 31.03.2025 comparivano le parti personalmente, le quali raggiungevano un accordo del quale veniva redatto verbale, come di seguito indicato: “Le parti concordano, pertanto, che la ricorrente percepirà il 60% della pensione di reversibilità del marito divorziato, mentre la parte resistente percepirà il 40%”.
Ebbene, nulla osta al recepimento di tale accordo, che appare conforme all'interesse delle parti.
Stante la natura del presente giudizio nonché tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, così decide:
- visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto venga attribuita nella misura del 60% all'ex coniuge Persona_1
divorziata e nella misura pari al 40% a ; Parte_1 CP_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1946, con il patrocinio dell'avv. ZAMPAGLIONE ASSUNTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24.07.1956 con il patrocinio degli avv.ti TAVERNIER VALENTINA e
PETRUNGARO ROMINA, con elezione di domicilio presso il primo difensore;
RESISTENTE nonché contro
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE-NON COSTITUITO
OGGETTO: ripartizione quota pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite;
CONCLUSIONI: verbale di udienza del 31.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9, comma 2, L. n. 898/1970, chiedeva che Parte_1
le venisse attribuita una quota del trattamento pensionistico di reversibilità dell'ex coniuge defunto deceduto in Roma in data 11.01.2024, Persona_1 esponendo di aver contratto matrimonio con il in data 21.12.1963 e che in Per_1
data 27.03.1998 era stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, pronunciata dal Tribunale di Roma, la quale aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire un assegno divorzile di Lire
300.000,00. La rappresentando di non aver contratto nuove nozze e che Pt_1
il sig. nel 2016, aveva contratto nuovo matrimonio con la sig.ra Per_1 CP_1
chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla quota di pensione di reversibilità.
L' , pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_2
nel costituirsi in giudizio, rappresentava di aver contratto CP_1
matrimonio con il Sig. in data 02.03.2016, dopo aver protratto per 5 anni Per_1
una convivenza prematrimoniale intrapresa nel 2011, e di essere pervenuta ad una separazione consensuale con il coniuge omologata dal Tribunale di Roma in data
28.02.2022. La resistente chiedeva che le venisse riconosciuta, quale quota di spettanza sulla pensione di reversibilità del coniuge defunto, una quota non inferiore al 70%.
All'udienza del 31.03.2025 comparivano le parti personalmente, le quali raggiungevano un accordo del quale veniva redatto verbale, come di seguito indicato: “Le parti concordano, pertanto, che la ricorrente percepirà il 60% della pensione di reversibilità del marito divorziato, mentre la parte resistente percepirà il 40%”.
Ebbene, nulla osta al recepimento di tale accordo, che appare conforme all'interesse delle parti.
Stante la natura del presente giudizio nonché tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, così decide:
- visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto venga attribuita nella misura del 60% all'ex coniuge Persona_1
divorziata e nella misura pari al 40% a ; Parte_1 CP_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi