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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del 27 febbraio 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 431/2024 R.G.A., promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Roberto Roselli (con pec indicata), presso il cui studio, in
Messina, Via G. A. Cesareo n. 29, is. 185-b, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro nato a [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso da sé stesso (con pec indicata), elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, in Messina, via Lenzi n. 5,
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 871/2024, emessa, in data 9 aprile 2024, dal
Tribunale di Messina, in materia di responsabilità professionale.
Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. La Rosa, per delega dell'Avv. Roberto Roselli, per parte appellata, l'Avv. Eleonora Antonuccio, per delega dell'Avv. Giuseppe ZA,
La Corte invita i difensori alla discussione orale.
I difensori insistono nelle proprie difese e nelle conclusioni di cui alle rispettive note conclusive,
e chiedono porsi la causa in decisione.
Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 9 aprile 2024, pubblicata nella stessa data, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti dell'Avv. ZA Giuseppe, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta da
nei confronti dell'Avv. Giuseppe ZA;
condanna al pagamento delle Parte_2 Parte_2
1 spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 2024, ha proposto appello chiedendo: “a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza impugnata sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora per le motivazioni di cui in narrativa;
b) Accogliere nella forma e nel merito il presente appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n. 871/2024 pubblicata in data 09.04.2024 dal Tribunale di Messina e resa in esito al giudizio iscritto a ruolo con il n. 5624/2015 R.G. per tutte le motivazioni meglio espresse e argomentate in premessa;
c) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio ZA Giuseppe, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame, per tardività ex art. 325 c.p.c., evidenziando che la sentenza era stata notificata, a mezzo PEC, dall'Avv. Giuseppe ZA all'Avv. Pasquale Matera, procuratore costituito nell'interesse di controparte nel primo grado del giudizio, in data 10 aprile 2024 e che soltanto in data 13 maggio 2024 era stato notificato,
a mezzo PEC, l'atto di citazione in appello.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di lite anche per il presente grado del giudizio, nonché ad un indennizzo da liquidarsi ex art. 96 c.p.c. secondo equità, in ragione della temerarietà della proposizione dell'appello, evidentemente e documentalmente tardivo, inammissibile e improcedibile.
Con ordinanza del 8 gennaio 2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva e, ritenuta la ricorrenza di una ipotesi di cui all'art. 348 bis c.p.c., letto l'art. 350, comma 3, c.p.c., ha fissato l'odierna udienza collegiale per la discussione orale della causa, ex art. 350 bis c.p.c..
******
L'eccezione preliminare relativa alla tardività dell'impugnazione è fondata. Secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c., il termine breve per proporre l'appello è di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.).
Nel caso in esame, come documentato dalla parte appellata, la sentenza impugnata è stata notificata in data 10 aprile 2024 e l'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello è stato notificato in data 13 maggio 2024, e dunque oltre la scadenza del termine, di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c. (10 maggio 2024). Secondo il disposto dell'art. 326 c.p.c., inoltre, i termini stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e, pertanto, non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153 c.p.c.). Con la conseguenza che, come pure chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di interessi indisponibili, oltre ad essere rilevabile d'ufficio, non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (cfr. Cass.
Civ., Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n. 7634), a prescindere dal fatto che abbia, o meno, svolto difese anche nel merito.
Per i motivi esposti, l'appello va dichiarato inammissibile.
2 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del grado, occorre osservare che la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 06/06/2024, n. 15847, che ha precisato che deve escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018).
Ne segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive
- si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della parte soccombente, ex art. 96 c.p.c., non risultando che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, o che avesse la consapevolezza della tardività dell'impugnazione (potendo essere derivata da un mero errore di calcolo) o dell'infondatezza della propria pretesa, e abbia abusato del diritto di azione e impiegando il processo per fini che esulano dal suo scopo tipico.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letto l'art. 350 bis c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 871/2024, emessa, in data 9 aprile Parte_1
2024, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del 27 febbraio 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 431/2024 R.G.A., promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Roberto Roselli (con pec indicata), presso il cui studio, in
Messina, Via G. A. Cesareo n. 29, is. 185-b, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro nato a [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso da sé stesso (con pec indicata), elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, in Messina, via Lenzi n. 5,
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 871/2024, emessa, in data 9 aprile 2024, dal
Tribunale di Messina, in materia di responsabilità professionale.
Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. La Rosa, per delega dell'Avv. Roberto Roselli, per parte appellata, l'Avv. Eleonora Antonuccio, per delega dell'Avv. Giuseppe ZA,
La Corte invita i difensori alla discussione orale.
I difensori insistono nelle proprie difese e nelle conclusioni di cui alle rispettive note conclusive,
e chiedono porsi la causa in decisione.
Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 9 aprile 2024, pubblicata nella stessa data, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti dell'Avv. ZA Giuseppe, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta da
nei confronti dell'Avv. Giuseppe ZA;
condanna al pagamento delle Parte_2 Parte_2
1 spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 2024, ha proposto appello chiedendo: “a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza impugnata sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora per le motivazioni di cui in narrativa;
b) Accogliere nella forma e nel merito il presente appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n. 871/2024 pubblicata in data 09.04.2024 dal Tribunale di Messina e resa in esito al giudizio iscritto a ruolo con il n. 5624/2015 R.G. per tutte le motivazioni meglio espresse e argomentate in premessa;
c) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio ZA Giuseppe, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame, per tardività ex art. 325 c.p.c., evidenziando che la sentenza era stata notificata, a mezzo PEC, dall'Avv. Giuseppe ZA all'Avv. Pasquale Matera, procuratore costituito nell'interesse di controparte nel primo grado del giudizio, in data 10 aprile 2024 e che soltanto in data 13 maggio 2024 era stato notificato,
a mezzo PEC, l'atto di citazione in appello.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di lite anche per il presente grado del giudizio, nonché ad un indennizzo da liquidarsi ex art. 96 c.p.c. secondo equità, in ragione della temerarietà della proposizione dell'appello, evidentemente e documentalmente tardivo, inammissibile e improcedibile.
Con ordinanza del 8 gennaio 2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva e, ritenuta la ricorrenza di una ipotesi di cui all'art. 348 bis c.p.c., letto l'art. 350, comma 3, c.p.c., ha fissato l'odierna udienza collegiale per la discussione orale della causa, ex art. 350 bis c.p.c..
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L'eccezione preliminare relativa alla tardività dell'impugnazione è fondata. Secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c., il termine breve per proporre l'appello è di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.).
Nel caso in esame, come documentato dalla parte appellata, la sentenza impugnata è stata notificata in data 10 aprile 2024 e l'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello è stato notificato in data 13 maggio 2024, e dunque oltre la scadenza del termine, di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c. (10 maggio 2024). Secondo il disposto dell'art. 326 c.p.c., inoltre, i termini stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e, pertanto, non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153 c.p.c.). Con la conseguenza che, come pure chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di interessi indisponibili, oltre ad essere rilevabile d'ufficio, non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (cfr. Cass.
Civ., Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n. 7634), a prescindere dal fatto che abbia, o meno, svolto difese anche nel merito.
Per i motivi esposti, l'appello va dichiarato inammissibile.
2 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del grado, occorre osservare che la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 06/06/2024, n. 15847, che ha precisato che deve escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018).
Ne segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive
- si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della parte soccombente, ex art. 96 c.p.c., non risultando che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, o che avesse la consapevolezza della tardività dell'impugnazione (potendo essere derivata da un mero errore di calcolo) o dell'infondatezza della propria pretesa, e abbia abusato del diritto di azione e impiegando il processo per fini che esulano dal suo scopo tipico.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letto l'art. 350 bis c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 871/2024, emessa, in data 9 aprile Parte_1
2024, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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