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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.1.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2 gli Avvocati Filippo Di Benedetto e Anna Berra ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Magenta (Mi) Via IV Giugno 41;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e vengono affidante congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione materiale prevalente presso l'immobile di Monza Via R. Guardini 5, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé alle seguenti modalità, compatibilmente con i propri impegni lavorativi:
- a we alternati dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
- una sera infrasettimanale con possibilità di pernotto;
- durante le vacanze natalizie: una settimana comprensiva del natale e del capodanno ad anni alterni
- la settimana di Pasqua ad anni alterni
- ponti e festività scolastiche alternate
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da comunicare entro il 30.3 di ogni anno
2) La casa famigliare di Monza Via R. Guardini 5 viene assegnata alla madre che la abiterà con le figlie
3) Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Pt_1 figli la somma di €.500,00 (€.250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
5) l'assegno famigliare inps verrà trattenuto integralmente dalla madre, mentre le spese per le figlie verranno detratte fiscalmente al 100% dalla madre.
6) con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto giuridico- patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra salvo quanto sopra pattuito.
7) con compensazione integrale delle spese di lite. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono Parte_1 Parte_2 nate in data 13.8.2011 e in data 13.10.2012. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie ( , 13.8.2011 e 13.10.2012) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.1.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2 gli Avvocati Filippo Di Benedetto e Anna Berra ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Magenta (Mi) Via IV Giugno 41;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e vengono affidante congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione materiale prevalente presso l'immobile di Monza Via R. Guardini 5, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé alle seguenti modalità, compatibilmente con i propri impegni lavorativi:
- a we alternati dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
- una sera infrasettimanale con possibilità di pernotto;
- durante le vacanze natalizie: una settimana comprensiva del natale e del capodanno ad anni alterni
- la settimana di Pasqua ad anni alterni
- ponti e festività scolastiche alternate
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da comunicare entro il 30.3 di ogni anno
2) La casa famigliare di Monza Via R. Guardini 5 viene assegnata alla madre che la abiterà con le figlie
3) Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Pt_1 figli la somma di €.500,00 (€.250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) le parti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
5) l'assegno famigliare inps verrà trattenuto integralmente dalla madre, mentre le spese per le figlie verranno detratte fiscalmente al 100% dalla madre.
6) con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto giuridico- patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra salvo quanto sopra pattuito.
7) con compensazione integrale delle spese di lite. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono Parte_1 Parte_2 nate in data 13.8.2011 e in data 13.10.2012. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie ( , 13.8.2011 e 13.10.2012) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi