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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 639/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al numero 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanni Fratangelo;
(attori-opponenti)
contro
:
C.F.: ), tramite la Parte_3 P.IVA_1 Controparte_1
e, per essa, la rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Controparte_2
Giovan Battista Santangelo e Pompilio Sciulli;
(convenuta opposta) nonché
contro
:
• (P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_3 P.IVA_2 presente giudizio, dall'avv. Giancarlo Catavello;
• (C.F. e P.IVA: Parte_4
), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Piero Benassi;
P.IVA_3
(terze chiamate in causa)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 15/02/2021, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 168/2021;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui gli stessi erano
[...] stati ingiunti a pagare, in favore della d'ora in avanti: ), la Parte_3 Pt_3 somma pari ad € 22.773,24.
Tale somma, in particolare, veniva da quest'ultima richiesta, in qualità di cessionaria del credito, in virtù dell'asserito mancato pagamento, da parte degli odierni opponenti, delle rate pattuite per la restituzione del finanziamento contratto (con contratto di finanziamento n. 287497301 del
17/05/2017) con (d'ora in avanti: ), Controparte_3 CP_3
nell'ambito di un'operazione di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un impianto fotovoltaico, come da contratto di compravendita stipulato, in data 10/05/2017, dagli odierni opponenti, con la (d'ora in Parte_4
avanti: ). Parte_4
Gli odierni opponenti, in particolare, hanno dedotto, quale unico motivo di opposizione, la pratica scorretta posta in essere, direttamente, dalla e, indirettamente (per omesso Parte_4
controllo), dalla in occasione della vendita cd. “porta a porta” dell'impianto CP_3
fotovoltaico medesimo, non avendo gli odierni opponenti affatto compreso che, con la sottoscrizione del modulo denominato “PROPOSTA DI ADESIONE A CASA EFFICIENTE”, loro sottoposto da un operatore della munito di tesserino ENEL NE S.P.A., gli stessi avrebbero Parte_4
stipulato un vero e proprio contratto di finanziamento con la , finalizzato CP_3
all'acquisto, dalla , di un impianto fotovoltaico. Parte_4
Gli odierni opponenti hanno, quindi, concluso, chiedendo:
- in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della e della Parte_4
; CP_3
- nel merito,
o di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
o di condannare la , Parte_4
▪ a tenere indenni, gli odierni opponenti, da ogni conseguenza economica pregiudizievole che gli stessi potrebbero subire nei confronti della
Parte_3
▪ a rimuovere l'impianto fotovoltaico mai reso funzionante;
▪ a risarcire il danno dagli stessi subito in conseguenza della pratica scorretta;
o di dichiarare nullo il contratto di finanziamento n. 287497301 stipulato con
; CP_3 o di ordinare a la cancellazione, a propria cura e spese, dei CP_3
nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e deducendo, in ogni caso, la propria estraneità rispetto alle condotte allegate dagli opponenti relativamente alla pratica commerciale scorretta asseritamente posta in essere.
La parte opposta ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via preliminare, di disporre la chiamata in causa richiesta dalla parte opponente;
- in via cautelare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito,
o in via principale, di rigettare l'opposizione proposta;
o in via subordinata, di condannare le terze chiamate in causa a manlevare la parte opposta da ogni eventuale conseguenza economica pregiudizievole.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dagli opponenti, si sono costituite in giudizio:
- la , deducendo, da un lato, l'estraneità della stessa rispetto alle pratiche CP_3
ingannevoli e/o scorrette asseritamente poste in essere dalla e, dall'altro lato, Parte_4
l'autonomia, in ogni caso, del contratto di finanziamento rispetto a quello di acquisto stipulato dagli odierni opponenti con la , chiedendo, quindi, in via principale, il rigetto Parte_4
delle domande proposte dagli odierni opponenti e, in via subordinata, la condanna della a manlevarla da ogni conseguenza economica pregiudizievole;
Parte_4
- la contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, Parte_4
quindi, l'integrale rigetto di tutte le domande nei suoi confronti proposte dalle altre parti del giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con la prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. gli odierni opponenti hanno, altresì, chiesto l'annullamento del contratto di acquisto dell'impianto fotovoltaico – e, conseguentemente, del collegato contratto di finanziamento – ai sensi dell'art. 1439, co. 1, c.c.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante escussione di un teste di parte opponente e, fatte precisare le conclusioni, la stessa
è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 20 novembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Sull'ammissibilità della domanda di annullamento formulata nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1, c.p.c. di parte opponente
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile la domanda di annullamento formulata, dagli odierni opponenti, nel corpo della propria prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (cfr. il punto n. III di pag. 3 della memoria in questione), benché non espressamente cristallizzata tra le conclusioni dell'atto medesimo, non espressamente rassegnate.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, ai fini dell'interpretazione del contenuto della domanda o delle difese delle parti occorre far riferimento al tenore complessivo dell'atto, di talché l'omissione delle conclusioni non può comportare la conseguenza per cui la domanda, adeguatamente sviluppata nella parte espositiva dell'atto, debba ritenersi non proposta ritualmente (così: Cass. civ. n. 15707/2008).
Del resto, l'omissione delle conclusioni non ha comportato, nel caso di specie, l'impossibilità delle parti convenute di difendersi sul punto, avendo, al contrario, la convenuta , CP_3
replicato alla domanda stessa nel merito, chiedendone l'inammissibilità sotto un diverso profilo, in quanto “domanda nuova”.
La domanda formulata dagli odierni opponenti nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. è, tuttavia, da ritenersi ammissibile anche sotto tale profilo, non trattandosi, a ben vedere, di domanda nuova (cd. mutatio libelli) rispetto alla domanda di cui all'atto di citazione in opposizione, ma della semplice precisazione e modificazione delle domande già proposte in quella sede (cd. emendatio libelli).
Ciò in applicazione del consolidato orientamento della Suprema corte, secondo cui “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”
(così, ex multis: Cass. civ. n. 18546/2020).
Nel caso di specie, è evidente la connessione della domanda così modificata alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, già compiutamente descritta, in tutti i suoi elementi costitutivi, sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente ammissibilità della stessa.
Sul collegamento negoziale.
È opportuno premettere, in via generale, che un collegamento negoziale ricorre quando le parti, attraverso la stipulazione di due o più contratti coordinati, mirano a conseguire un risultato economico unitario e complesso: nell'ambito di tale fattispecie negoziale, ciascun contratto conserva anche una propria causa autonoma, sebbene ognuno di essi sia finalizzato ad un regolamento reciproco di interessi.
Il collegamento negoziale non dà, quindi, vita ad un negozio nuovo, ma costituisce uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro (cfr., in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. n. 7255/2013 e n. 21417/2014).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, più di recente, ha affermato che “il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici” (così: Cass. civ. n. 14561/2023).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che il contratto stipulato tra gli odierni opponenti e Pt_4
ha ad oggetto la compravendita di beni, nello specifico di un impianto fotovoltaico, mentre
[...]
il contratto stipulato tra gli stessi odierni opponenti e ha ad oggetto il CP_3
finanziamento di una somma pari al costo di tale impianto.
Tale secondo contratto di finanziamento rientra nella fattispecie del “contratto di credito collegato” individuata dall'art. 121, co. 1, lett. “d”, del d.lgs. n. 385/1993 (cd. T.U.B.), in quanto la banca,
, si è con esso impegnata a concedere un credito, sotto forma di prestito, agli CP_3
odierni opponenti, consumatori, allo scopo esclusivo di finanziare la compravendita in questione.
Il contratto di credito così individuato è, dunque, del tutto accessorio e collegato al diverso e principale contratto di compravendita dell'impianto di fotovoltaico stipulato tra gli opponenti e
. Parte_4
Ricorre, infatti, nel caso di specie, sicuramente la seconda condizione richiesta dall'art. 121, co. 1, lett. “d”, n. 2, del d.lgs. n. 385/1993 affinché si verifichi tale ipotesi di collegamento, ossia l'individuazione del bene specifico nel contratto di credito (cfr., al riguardo: pag. 1 del doc. n. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ove, alla voce “indicazione del bene o del servizio in caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico”, si legge, appunto, “fotovoltaico”).
La stessa intestazione del contratto di finanziamento, del resto, reca «INFORMAZIONI EUROPEE
DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – CONTRATTO “PRESTITO FINALIZZATO ”», venendo così qualificato, dallo stesso finanziatore, come contratto di Controparte_3
credito finalizzato al consumo.
Il due contratti sono, quindi, senz'altro collegati, avendo entrambi ad oggetto il compimento di un'operazione unitaria, ossia l'acquisto da parte degli odierni opponenti, e quindi la vendita da parte di , di un impianto fotovoltaico. Parte_4
I due contratti, peraltro, benché collegati, non si pongono sullo stesso piano, in quanto, come già accennato, l'uno (il contratto di finanziamento) interviene precipuamente per consentire al consumatore, ossia agli odierni opponenti, di effettuare l'acquisto.
Il contratto di compravendita, dunque, costituisce il contratto principale, mentre il contratto di finanziamento è il contratto accessorio dipendente dal primo, in quanto, in mancanza di esso, non avrebbe evidentemente ragione di esistere.
La fattispecie, in altri termini, risponde, più correttamente, al collegamento negoziale cd. unilaterale, con la conseguenza per cui le vicende che coinvolgono il contratto di compravendita si ripercuotono sul contratto di finanziamento (mentre non avviene il contrario).
Sui presupposti dell'annullamento ex art. 1439, co. 1, c.c.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'annullamento del contratto di vendita per dolo determinante del consenso, ai sensi dell'art. 1439, co. 1, c.c.
Gli odierni opponenti, infatti, hanno allegato di essere stati indotti alla stipulazione del contratto con in quanto, raggiunti dalla visita domiciliare dell'operatore Parte_4 Parte_5
, recatosi appositamente presso il domicilio degli stessi per presentare il prodotto, e
[...]
confortati anche dalla spendita e dall'utilizzo, da parte di questi, del nome e dei loghi di ENEL
NE S.P.A., gli stessi si sarebbero determinati a concludere il contratto in questione in ragione della prospettata convenienza cd. “a costo zero” dell'installazione dell'impianto, che – secondo quanto loro riferito dall'operatore – non avrebbe comportato alcun costo per gli odierni opponenti, in quanto le spese sarebbero state compensate con le detrazioni fiscali e con gli ulteriori introiti derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto stesso come “scambio di energia sul posto”.
Ebbene, tale circostanza deve ritenersi provata, alla luce della documentazione acquisita in atti e dell'istruttoria espletata nel presente giudizio.
Deve, infatti, in primo luogo, ritenersi pacifica – in quanto non contestata e, anzi, ammessa dalla stessa – la circostanza relativa alla visita dell'operatore di Parte_4 Parte_4
, presso il domicilio degli odierni opponenti, in data 10/05/2017. Parte_5
Dalla documentazione complessivamente versata in atti, inoltre, è possibile evincersi: - che l'operatore era effettivamente munito di tesserino di Parte_5
riconoscimento recante il logo di ENEL NE S.P.A. (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- che, nell'allegato A al modulo di “Proposta di adesione per casa efficiente”, alla voce “offerta valida sino al”, è espressamente riportata, a penna, la data del 29/05/2017, con la dicitura
“senza alcuna spesa Ø”;
- che, nel modulo di proposta di adesione (cfr. pag. 3 del doc. n. 4 allegato all'atto di citazione), nella sezione relativa alla “sintesi delle principali condizioni di fornitura e commerciali” sono indicati,
o alla voce “prezzo”, l'importo pari ad € 2.068,00;
o alla voce “modalità di pagamento”, la dicitura “convenzione quote n. 10 anni di €
251,50”;
o sotto tali voci, l'ulteriore dicitura, a penna, “Ø totalmente convenzionato 50% incentivo statale rivendita energia risparmio bolletta”.
Ora, è evidente che l'apposizione di simili diciture (“senza alcuna spesa”, “Ø”, “totalmente convenzionato”) può avere obiettivamente ingenerato confusione negli odierni opponenti (contraenti deboli per definizione, in quanto consumatori), i quali non hanno, evidentemente, senza loro colpa, realmente compreso l'entità dell'intera operazione e il suo costo, né le implicazioni derivanti dalla sottoscrizione della cd. “Proposta di adesione per casa efficiente”, denominazione che, del resto, ben avrebbe potuto trarre in inganno un qualunque consumatore che, convinto di sottoscrivere un atto preliminare alla conclusione del contratto, effettua, in realtà, una proposta contrattuale, restando, quindi, ad essa vincolato.
La condotta commerciale posta in essere da tramite il suo agente integra, pertanto, Parte_4
la fattispecie della pratica commerciale scorretta prevista dall'art. 20 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 (Cod. consumo), per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 20, co. 2, del d.lgs. n. 206/2005, una pratica
“contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta”.
Tale circostanza, del resto, è stata accertata anche dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 04/09/2019 (depositato, in copia, dagli odierni opponenti unitamente alla prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), emesso proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio e contestuale alla stessa (in quanto anch'essa occorsa nel maggio dell'anno 2017). È opportuno osservare, al riguardo, circa la valenza probatoria di tali provvedimenti autoritativi, che, per costante giurisprudenza, si ritiene pacificamente che gli stessi godano di una valenza probatoria privilegiata, se non di una valenza di vera e propria presunzione in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, spendibile anche nel singolo rapporto con il privato (così: Cass. civ. n.
11904/2014 e, più di recente, n. 18176/2019).
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che tale presunzione, nel caso di specie, non possa ritenersi affatto superata da alcuna prova contraria fornita dalla tale non essendo l'unica prova Parte_4
contraria fornita dalla (cfr., in particolare, la documentazione allegata alla terza Parte_4
memoria istruttoria della ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.) e consistente nella “ricevuta Parte_4 consegna documenti” sottoscritta da la quale, semplicemente, attesta Parte_1
l'avvenuta consegna, al medesimo, di una serie di documenti (tra cui la copia fattibilità impianto, la copia proposta di adesione, la copia convenzione finanziaria, la copia schede tecniche materiali e la copia contratto assicurazione impianto), senza, tuttavia, nulla provare in ordine al fatto che i consumatori, odierni opponenti, avessero effettivamente compreso la finalità dell'operazione e delle sottoscrizioni da loro apposte.
Posta, quindi, la natura di pratica commerciale scorretta della condotta posta in essere da Pt_4
per il tramite del suo operatore, nei confronti dei coniugi odierni opponenti, deve ora
[...]
verificarsi la sussistenza o meno anche dei presupposti per l'annullamento del contratto per dolo, come richiesti dall'art. 1439, co. 1, c.c., ossia gli artifizi e i raggiri posti in essere da una parte contrattuale, che hanno determinato l'induzione della controparte in errore e in assenza dei quali il contratto non sarebbe stato stipulato.
Ebbene, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, tali presupposti sussistano, potendosi ritenere che la pratica commerciale posta in essere dalla – anche in ragione delle concrete Parte_4
modalità con cui la stessa è stata posta in essere, in particolare tramite la vendita cd. “porta a porta” presso il domicilio dei consumatori, modalità di vendita, com'è noto, particolarmente aggressiva – sia stata senz'altro tale da falsare il comportamento economico degli odierni opponenti, i quali hanno sottoscritto il contratto unicamente in ragione di una falsa rappresentazione della realtà, indotta dalle ingannevoli diciture apposte sui moduli loro sottoposti per la sottoscrizione.
La sussistenza del dolo quale vizio del consenso e, quindi, quale causa di annullamento del contratto assume, infatti, rilevanza quando, come nel caso di specie, tale vizio incida sullo stesso processo formativo del consenso, dando origine ad una distorta rappresentazione della realtà, contestuale alla manifestazione della volontà negoziale, a seguito della quale la parte si sia determinata a stipulare
(così: Cass. civ. n. 31731/2021) e che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (così: Cass. civ. n. 12892/2015), avendo riguardo alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte (così: Cass. civ. n.
13872/2018).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'annullamento del contratto concluso tra gli odierni opponenti e . Parte_4
Sulle conseguenze dell'annullamento del contratto principale sul contratto accessorio.
Tale vizio si riverbera necessariamente sul contratto di finanziamento, pacificamente rientrante nello schema del credito al consumo, atteso il collegamento negoziale sopra richiamato esistente tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei beni medesimi. Nel caso di specie, dunque, venuto meno tale ultimo contratto di acquisto, viene, conseguentemente, meno anche la causa c.d. concreta dell'altro contratto di finanziamento, consistente nella finalizzazione del prestito all'acquisto dell'impianto fotovoltaico, cosicché ne va dichiarata la nullità.
Sulle ulteriori conseguenze.
A dette statuizioni – annullamento del contratto di vendita e declaratoria di nullità del contratto di finanziamento – segue l'accoglimento di alcune tra le ulteriori domande formulate dagli odierni opponenti.
Deve, in particolare, essere accolta la domanda degli odierni opponenti volta:
- a condannare la alla rimozione, a proprie cura e spese, dei pannelli Parte_4 fotovoltaici dall'abitazione degli odierni opponenti, ciò in applicazione del principio ricavabile, a contrario, dall'art. 1443 c.c.;
- a ordinare alla la cancellazione, a propria cura, dei nominativi degli CP_3 odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio.
Deve, invece, essere rigettata la domanda risarcitoria formulata dagli odierni opponenti nei confronti di , in assenza di allegazione e prova circa il danno concretamente subito. Parte_4
Sulle domande di manleva.
Devono, infine, essere accolte, nei confronti della le domande di manleva Parte_4
formulate, rispettivamente, dalla e dalla CP_3 Parte_3
Ciò in quanto l'annullamento per dolo è imputabile esclusivamente a mentre Parte_4
non avrebbe potuto avere contezza in alcun modo del vizio, con la conseguenza CP_3 per cui la banca erogatrice del finanziamento, così come la cessionaria del credito, devono essere manlevate da ogni effetto pregiudizievole che sia conseguenza dell'annullamento.
Ne deriva la condanna di : Parte_4
- al pagamento, in favore di quale cessionaria del credito e, quindi, Parte_3
quale attuale titolare del credito stesso) dell'importo finanziato dalla cedente, pari ad €
22.773,24;
- al pagamento, in favore di , delle spese necessarie alla cancellazione dei CP_3
nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio.
Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con annullamento del contratto di vendita e declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, con cancellazione dei nominativi degli odierni opponenti dai sistemi di rilevazione del credito e con condanna di nei confronti degli odierni opponenti, alla rimozione dell'impianto Parte_4
fotovoltaico; nei confronti di , al pagamento delle spese di cancellazione di cui CP_3
sopra; nei confronti della al pagamento dell'importo finanziato dalla cedente, pari ad Pt_3
€ 22.773,24.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste: quanto a quelle sostenute dagli odierni opponenti, a carico di , e in solido Parte_4 CP_3 Pt_3
tra loro;
quanto a quelle sostenute da e a carico di CP_3 Pt_3 Pt_4
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014
[...]
e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi – tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata – previsti dallo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, entro cui è ricompreso l'importo ingiunto in sede monitoria), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, nell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 15/02/2021, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 168/2021, così provvede: • Revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data
15/02/2021, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 168/2021;
• Annulla il contratto di compravendita dell'impianto fotovoltaico stipulato tra gli odierni opponenti e;
Parte_4
• Dichiara la nullità del contratto di finanziamento n. 287497301 stipulato tra gli odierni opponenti e;
Controparte_3 CP_3
• Ordina a di provvedere, a propria cura, alla Controparte_3
cancellazione dei nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia
e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio;
• Condanna : Parte_4
o alla rimozione, a propria cura e spese, dell'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione degli odierni opponenti;
o a pagare, in favore della le somme che saranno Controparte_3
da questa concretamente sostenute per la cancellazione;
o a pagare, in favore di la somma pari ad € 22.773,24; Pt_3 Parte_3
• Condanna Parte_4 Controparte_3
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_1
e , in solido tra loro, delle spese dagli stessi
[...] Parte_2 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge, oltre al contributo unificato;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_4
e delle spese da loro sostenute per il Controparte_3 Parte_3
presente giudizio, che si liquidano:
o in complessivi € 2.540,00 in favore di ciascuna, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge, quanto alle spese della presente fase di giudizio;
o in ulteriori € 540,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., ove dovuta, come per legge) ed € 145,50 in favore della sola quanto Parte_3
alle spese della fase monitoria;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al numero 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giovanni Fratangelo;
(attori-opponenti)
contro
:
C.F.: ), tramite la Parte_3 P.IVA_1 Controparte_1
e, per essa, la rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Controparte_2
Giovan Battista Santangelo e Pompilio Sciulli;
(convenuta opposta) nonché
contro
:
• (P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel Controparte_3 P.IVA_2 presente giudizio, dall'avv. Giancarlo Catavello;
• (C.F. e P.IVA: Parte_4
), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Piero Benassi;
P.IVA_3
(terze chiamate in causa)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 15/02/2021, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 168/2021;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui gli stessi erano
[...] stati ingiunti a pagare, in favore della d'ora in avanti: ), la Parte_3 Pt_3 somma pari ad € 22.773,24.
Tale somma, in particolare, veniva da quest'ultima richiesta, in qualità di cessionaria del credito, in virtù dell'asserito mancato pagamento, da parte degli odierni opponenti, delle rate pattuite per la restituzione del finanziamento contratto (con contratto di finanziamento n. 287497301 del
17/05/2017) con (d'ora in avanti: ), Controparte_3 CP_3
nell'ambito di un'operazione di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un impianto fotovoltaico, come da contratto di compravendita stipulato, in data 10/05/2017, dagli odierni opponenti, con la (d'ora in Parte_4
avanti: ). Parte_4
Gli odierni opponenti, in particolare, hanno dedotto, quale unico motivo di opposizione, la pratica scorretta posta in essere, direttamente, dalla e, indirettamente (per omesso Parte_4
controllo), dalla in occasione della vendita cd. “porta a porta” dell'impianto CP_3
fotovoltaico medesimo, non avendo gli odierni opponenti affatto compreso che, con la sottoscrizione del modulo denominato “PROPOSTA DI ADESIONE A CASA EFFICIENTE”, loro sottoposto da un operatore della munito di tesserino ENEL NE S.P.A., gli stessi avrebbero Parte_4
stipulato un vero e proprio contratto di finanziamento con la , finalizzato CP_3
all'acquisto, dalla , di un impianto fotovoltaico. Parte_4
Gli odierni opponenti hanno, quindi, concluso, chiedendo:
- in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della e della Parte_4
; CP_3
- nel merito,
o di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
o di condannare la , Parte_4
▪ a tenere indenni, gli odierni opponenti, da ogni conseguenza economica pregiudizievole che gli stessi potrebbero subire nei confronti della
Parte_3
▪ a rimuovere l'impianto fotovoltaico mai reso funzionante;
▪ a risarcire il danno dagli stessi subito in conseguenza della pratica scorretta;
o di dichiarare nullo il contratto di finanziamento n. 287497301 stipulato con
; CP_3 o di ordinare a la cancellazione, a propria cura e spese, dei CP_3
nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e deducendo, in ogni caso, la propria estraneità rispetto alle condotte allegate dagli opponenti relativamente alla pratica commerciale scorretta asseritamente posta in essere.
La parte opposta ha, quindi, concluso, chiedendo:
- in via preliminare, di disporre la chiamata in causa richiesta dalla parte opponente;
- in via cautelare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito,
o in via principale, di rigettare l'opposizione proposta;
o in via subordinata, di condannare le terze chiamate in causa a manlevare la parte opposta da ogni eventuale conseguenza economica pregiudizievole.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dagli opponenti, si sono costituite in giudizio:
- la , deducendo, da un lato, l'estraneità della stessa rispetto alle pratiche CP_3
ingannevoli e/o scorrette asseritamente poste in essere dalla e, dall'altro lato, Parte_4
l'autonomia, in ogni caso, del contratto di finanziamento rispetto a quello di acquisto stipulato dagli odierni opponenti con la , chiedendo, quindi, in via principale, il rigetto Parte_4
delle domande proposte dagli odierni opponenti e, in via subordinata, la condanna della a manlevarla da ogni conseguenza economica pregiudizievole;
Parte_4
- la contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, Parte_4
quindi, l'integrale rigetto di tutte le domande nei suoi confronti proposte dalle altre parti del giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con la prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. gli odierni opponenti hanno, altresì, chiesto l'annullamento del contratto di acquisto dell'impianto fotovoltaico – e, conseguentemente, del collegato contratto di finanziamento – ai sensi dell'art. 1439, co. 1, c.c.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante escussione di un teste di parte opponente e, fatte precisare le conclusioni, la stessa
è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 20 novembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Sull'ammissibilità della domanda di annullamento formulata nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1, c.p.c. di parte opponente
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile la domanda di annullamento formulata, dagli odierni opponenti, nel corpo della propria prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (cfr. il punto n. III di pag. 3 della memoria in questione), benché non espressamente cristallizzata tra le conclusioni dell'atto medesimo, non espressamente rassegnate.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, ai fini dell'interpretazione del contenuto della domanda o delle difese delle parti occorre far riferimento al tenore complessivo dell'atto, di talché l'omissione delle conclusioni non può comportare la conseguenza per cui la domanda, adeguatamente sviluppata nella parte espositiva dell'atto, debba ritenersi non proposta ritualmente (così: Cass. civ. n. 15707/2008).
Del resto, l'omissione delle conclusioni non ha comportato, nel caso di specie, l'impossibilità delle parti convenute di difendersi sul punto, avendo, al contrario, la convenuta , CP_3
replicato alla domanda stessa nel merito, chiedendone l'inammissibilità sotto un diverso profilo, in quanto “domanda nuova”.
La domanda formulata dagli odierni opponenti nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. è, tuttavia, da ritenersi ammissibile anche sotto tale profilo, non trattandosi, a ben vedere, di domanda nuova (cd. mutatio libelli) rispetto alla domanda di cui all'atto di citazione in opposizione, ma della semplice precisazione e modificazione delle domande già proposte in quella sede (cd. emendatio libelli).
Ciò in applicazione del consolidato orientamento della Suprema corte, secondo cui “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”
(così, ex multis: Cass. civ. n. 18546/2020).
Nel caso di specie, è evidente la connessione della domanda così modificata alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, già compiutamente descritta, in tutti i suoi elementi costitutivi, sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente ammissibilità della stessa.
Sul collegamento negoziale.
È opportuno premettere, in via generale, che un collegamento negoziale ricorre quando le parti, attraverso la stipulazione di due o più contratti coordinati, mirano a conseguire un risultato economico unitario e complesso: nell'ambito di tale fattispecie negoziale, ciascun contratto conserva anche una propria causa autonoma, sebbene ognuno di essi sia finalizzato ad un regolamento reciproco di interessi.
Il collegamento negoziale non dà, quindi, vita ad un negozio nuovo, ma costituisce uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro (cfr., in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. n. 7255/2013 e n. 21417/2014).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, più di recente, ha affermato che “il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici” (così: Cass. civ. n. 14561/2023).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che il contratto stipulato tra gli odierni opponenti e Pt_4
ha ad oggetto la compravendita di beni, nello specifico di un impianto fotovoltaico, mentre
[...]
il contratto stipulato tra gli stessi odierni opponenti e ha ad oggetto il CP_3
finanziamento di una somma pari al costo di tale impianto.
Tale secondo contratto di finanziamento rientra nella fattispecie del “contratto di credito collegato” individuata dall'art. 121, co. 1, lett. “d”, del d.lgs. n. 385/1993 (cd. T.U.B.), in quanto la banca,
, si è con esso impegnata a concedere un credito, sotto forma di prestito, agli CP_3
odierni opponenti, consumatori, allo scopo esclusivo di finanziare la compravendita in questione.
Il contratto di credito così individuato è, dunque, del tutto accessorio e collegato al diverso e principale contratto di compravendita dell'impianto di fotovoltaico stipulato tra gli opponenti e
. Parte_4
Ricorre, infatti, nel caso di specie, sicuramente la seconda condizione richiesta dall'art. 121, co. 1, lett. “d”, n. 2, del d.lgs. n. 385/1993 affinché si verifichi tale ipotesi di collegamento, ossia l'individuazione del bene specifico nel contratto di credito (cfr., al riguardo: pag. 1 del doc. n. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ove, alla voce “indicazione del bene o del servizio in caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico”, si legge, appunto, “fotovoltaico”).
La stessa intestazione del contratto di finanziamento, del resto, reca «INFORMAZIONI EUROPEE
DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – CONTRATTO “PRESTITO FINALIZZATO ”», venendo così qualificato, dallo stesso finanziatore, come contratto di Controparte_3
credito finalizzato al consumo.
Il due contratti sono, quindi, senz'altro collegati, avendo entrambi ad oggetto il compimento di un'operazione unitaria, ossia l'acquisto da parte degli odierni opponenti, e quindi la vendita da parte di , di un impianto fotovoltaico. Parte_4
I due contratti, peraltro, benché collegati, non si pongono sullo stesso piano, in quanto, come già accennato, l'uno (il contratto di finanziamento) interviene precipuamente per consentire al consumatore, ossia agli odierni opponenti, di effettuare l'acquisto.
Il contratto di compravendita, dunque, costituisce il contratto principale, mentre il contratto di finanziamento è il contratto accessorio dipendente dal primo, in quanto, in mancanza di esso, non avrebbe evidentemente ragione di esistere.
La fattispecie, in altri termini, risponde, più correttamente, al collegamento negoziale cd. unilaterale, con la conseguenza per cui le vicende che coinvolgono il contratto di compravendita si ripercuotono sul contratto di finanziamento (mentre non avviene il contrario).
Sui presupposti dell'annullamento ex art. 1439, co. 1, c.c.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'annullamento del contratto di vendita per dolo determinante del consenso, ai sensi dell'art. 1439, co. 1, c.c.
Gli odierni opponenti, infatti, hanno allegato di essere stati indotti alla stipulazione del contratto con in quanto, raggiunti dalla visita domiciliare dell'operatore Parte_4 Parte_5
, recatosi appositamente presso il domicilio degli stessi per presentare il prodotto, e
[...]
confortati anche dalla spendita e dall'utilizzo, da parte di questi, del nome e dei loghi di ENEL
NE S.P.A., gli stessi si sarebbero determinati a concludere il contratto in questione in ragione della prospettata convenienza cd. “a costo zero” dell'installazione dell'impianto, che – secondo quanto loro riferito dall'operatore – non avrebbe comportato alcun costo per gli odierni opponenti, in quanto le spese sarebbero state compensate con le detrazioni fiscali e con gli ulteriori introiti derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto stesso come “scambio di energia sul posto”.
Ebbene, tale circostanza deve ritenersi provata, alla luce della documentazione acquisita in atti e dell'istruttoria espletata nel presente giudizio.
Deve, infatti, in primo luogo, ritenersi pacifica – in quanto non contestata e, anzi, ammessa dalla stessa – la circostanza relativa alla visita dell'operatore di Parte_4 Parte_4
, presso il domicilio degli odierni opponenti, in data 10/05/2017. Parte_5
Dalla documentazione complessivamente versata in atti, inoltre, è possibile evincersi: - che l'operatore era effettivamente munito di tesserino di Parte_5
riconoscimento recante il logo di ENEL NE S.P.A. (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- che, nell'allegato A al modulo di “Proposta di adesione per casa efficiente”, alla voce “offerta valida sino al”, è espressamente riportata, a penna, la data del 29/05/2017, con la dicitura
“senza alcuna spesa Ø”;
- che, nel modulo di proposta di adesione (cfr. pag. 3 del doc. n. 4 allegato all'atto di citazione), nella sezione relativa alla “sintesi delle principali condizioni di fornitura e commerciali” sono indicati,
o alla voce “prezzo”, l'importo pari ad € 2.068,00;
o alla voce “modalità di pagamento”, la dicitura “convenzione quote n. 10 anni di €
251,50”;
o sotto tali voci, l'ulteriore dicitura, a penna, “Ø totalmente convenzionato 50% incentivo statale rivendita energia risparmio bolletta”.
Ora, è evidente che l'apposizione di simili diciture (“senza alcuna spesa”, “Ø”, “totalmente convenzionato”) può avere obiettivamente ingenerato confusione negli odierni opponenti (contraenti deboli per definizione, in quanto consumatori), i quali non hanno, evidentemente, senza loro colpa, realmente compreso l'entità dell'intera operazione e il suo costo, né le implicazioni derivanti dalla sottoscrizione della cd. “Proposta di adesione per casa efficiente”, denominazione che, del resto, ben avrebbe potuto trarre in inganno un qualunque consumatore che, convinto di sottoscrivere un atto preliminare alla conclusione del contratto, effettua, in realtà, una proposta contrattuale, restando, quindi, ad essa vincolato.
La condotta commerciale posta in essere da tramite il suo agente integra, pertanto, Parte_4
la fattispecie della pratica commerciale scorretta prevista dall'art. 20 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 (Cod. consumo), per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 20, co. 2, del d.lgs. n. 206/2005, una pratica
“contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta”.
Tale circostanza, del resto, è stata accertata anche dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 04/09/2019 (depositato, in copia, dagli odierni opponenti unitamente alla prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), emesso proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio e contestuale alla stessa (in quanto anch'essa occorsa nel maggio dell'anno 2017). È opportuno osservare, al riguardo, circa la valenza probatoria di tali provvedimenti autoritativi, che, per costante giurisprudenza, si ritiene pacificamente che gli stessi godano di una valenza probatoria privilegiata, se non di una valenza di vera e propria presunzione in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, spendibile anche nel singolo rapporto con il privato (così: Cass. civ. n.
11904/2014 e, più di recente, n. 18176/2019).
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che tale presunzione, nel caso di specie, non possa ritenersi affatto superata da alcuna prova contraria fornita dalla tale non essendo l'unica prova Parte_4
contraria fornita dalla (cfr., in particolare, la documentazione allegata alla terza Parte_4
memoria istruttoria della ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.) e consistente nella “ricevuta Parte_4 consegna documenti” sottoscritta da la quale, semplicemente, attesta Parte_1
l'avvenuta consegna, al medesimo, di una serie di documenti (tra cui la copia fattibilità impianto, la copia proposta di adesione, la copia convenzione finanziaria, la copia schede tecniche materiali e la copia contratto assicurazione impianto), senza, tuttavia, nulla provare in ordine al fatto che i consumatori, odierni opponenti, avessero effettivamente compreso la finalità dell'operazione e delle sottoscrizioni da loro apposte.
Posta, quindi, la natura di pratica commerciale scorretta della condotta posta in essere da Pt_4
per il tramite del suo operatore, nei confronti dei coniugi odierni opponenti, deve ora
[...]
verificarsi la sussistenza o meno anche dei presupposti per l'annullamento del contratto per dolo, come richiesti dall'art. 1439, co. 1, c.c., ossia gli artifizi e i raggiri posti in essere da una parte contrattuale, che hanno determinato l'induzione della controparte in errore e in assenza dei quali il contratto non sarebbe stato stipulato.
Ebbene, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, tali presupposti sussistano, potendosi ritenere che la pratica commerciale posta in essere dalla – anche in ragione delle concrete Parte_4
modalità con cui la stessa è stata posta in essere, in particolare tramite la vendita cd. “porta a porta” presso il domicilio dei consumatori, modalità di vendita, com'è noto, particolarmente aggressiva – sia stata senz'altro tale da falsare il comportamento economico degli odierni opponenti, i quali hanno sottoscritto il contratto unicamente in ragione di una falsa rappresentazione della realtà, indotta dalle ingannevoli diciture apposte sui moduli loro sottoposti per la sottoscrizione.
La sussistenza del dolo quale vizio del consenso e, quindi, quale causa di annullamento del contratto assume, infatti, rilevanza quando, come nel caso di specie, tale vizio incida sullo stesso processo formativo del consenso, dando origine ad una distorta rappresentazione della realtà, contestuale alla manifestazione della volontà negoziale, a seguito della quale la parte si sia determinata a stipulare
(così: Cass. civ. n. 31731/2021) e che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (così: Cass. civ. n. 12892/2015), avendo riguardo alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte (così: Cass. civ. n.
13872/2018).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'annullamento del contratto concluso tra gli odierni opponenti e . Parte_4
Sulle conseguenze dell'annullamento del contratto principale sul contratto accessorio.
Tale vizio si riverbera necessariamente sul contratto di finanziamento, pacificamente rientrante nello schema del credito al consumo, atteso il collegamento negoziale sopra richiamato esistente tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei beni medesimi. Nel caso di specie, dunque, venuto meno tale ultimo contratto di acquisto, viene, conseguentemente, meno anche la causa c.d. concreta dell'altro contratto di finanziamento, consistente nella finalizzazione del prestito all'acquisto dell'impianto fotovoltaico, cosicché ne va dichiarata la nullità.
Sulle ulteriori conseguenze.
A dette statuizioni – annullamento del contratto di vendita e declaratoria di nullità del contratto di finanziamento – segue l'accoglimento di alcune tra le ulteriori domande formulate dagli odierni opponenti.
Deve, in particolare, essere accolta la domanda degli odierni opponenti volta:
- a condannare la alla rimozione, a proprie cura e spese, dei pannelli Parte_4 fotovoltaici dall'abitazione degli odierni opponenti, ciò in applicazione del principio ricavabile, a contrario, dall'art. 1443 c.c.;
- a ordinare alla la cancellazione, a propria cura, dei nominativi degli CP_3 odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio.
Deve, invece, essere rigettata la domanda risarcitoria formulata dagli odierni opponenti nei confronti di , in assenza di allegazione e prova circa il danno concretamente subito. Parte_4
Sulle domande di manleva.
Devono, infine, essere accolte, nei confronti della le domande di manleva Parte_4
formulate, rispettivamente, dalla e dalla CP_3 Parte_3
Ciò in quanto l'annullamento per dolo è imputabile esclusivamente a mentre Parte_4
non avrebbe potuto avere contezza in alcun modo del vizio, con la conseguenza CP_3 per cui la banca erogatrice del finanziamento, così come la cessionaria del credito, devono essere manlevate da ogni effetto pregiudizievole che sia conseguenza dell'annullamento.
Ne deriva la condanna di : Parte_4
- al pagamento, in favore di quale cessionaria del credito e, quindi, Parte_3
quale attuale titolare del credito stesso) dell'importo finanziato dalla cedente, pari ad €
22.773,24;
- al pagamento, in favore di , delle spese necessarie alla cancellazione dei CP_3
nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio.
Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con annullamento del contratto di vendita e declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, con cancellazione dei nominativi degli odierni opponenti dai sistemi di rilevazione del credito e con condanna di nei confronti degli odierni opponenti, alla rimozione dell'impianto Parte_4
fotovoltaico; nei confronti di , al pagamento delle spese di cancellazione di cui CP_3
sopra; nei confronti della al pagamento dell'importo finanziato dalla cedente, pari ad Pt_3
€ 22.773,24.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste: quanto a quelle sostenute dagli odierni opponenti, a carico di , e in solido Parte_4 CP_3 Pt_3
tra loro;
quanto a quelle sostenute da e a carico di CP_3 Pt_3 Pt_4
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014
[...]
e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi – tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata – previsti dallo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, entro cui è ricompreso l'importo ingiunto in sede monitoria), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, nell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 15/02/2021, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 168/2021, così provvede: • Revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso, dall'intestato Tribunale, in data
15/02/2021, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 168/2021;
• Annulla il contratto di compravendita dell'impianto fotovoltaico stipulato tra gli odierni opponenti e;
Parte_4
• Dichiara la nullità del contratto di finanziamento n. 287497301 stipulato tra gli odierni opponenti e;
Controparte_3 CP_3
• Ordina a di provvedere, a propria cura, alla Controparte_3
cancellazione dei nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale rischi della Banca d'Italia
e/o da ogni altro sistema di informazioni relative al merito creditizio;
• Condanna : Parte_4
o alla rimozione, a propria cura e spese, dell'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione degli odierni opponenti;
o a pagare, in favore della le somme che saranno Controparte_3
da questa concretamente sostenute per la cancellazione;
o a pagare, in favore di la somma pari ad € 22.773,24; Pt_3 Parte_3
• Condanna Parte_4 Controparte_3
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_1
e , in solido tra loro, delle spese dagli stessi
[...] Parte_2 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge, oltre al contributo unificato;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_4
e delle spese da loro sostenute per il Controparte_3 Parte_3
presente giudizio, che si liquidano:
o in complessivi € 2.540,00 in favore di ciascuna, oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge, quanto alle spese della presente fase di giudizio;
o in ulteriori € 540,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., ove dovuta, come per legge) ed € 145,50 in favore della sola quanto Parte_3
alle spese della fase monitoria;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo