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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta per l'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2988/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Marrazzo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.3.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave).
L' sebbene ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva, e pertanto ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Venivano richiesti chiarimenti al CTU nominato in sede di ATP e successivamente, a seguito delle contestazioni di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. . Per_1
Infine, veniva convocato a chiarimenti il ctu dott. , il quale depositava chiarimenti Per_1
scritte su quanto richiesto.
1 All'udienza fissata, lette le note scritte depositate, la causa è quindi decisa con la presente sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , in seguito all'esame obiettivo sulla persona Per_1 della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 74 al momento della visita, risulta affetta da:
• ESITI DI REMOTO INTERVENTO DI GASTRECTOMIA PARZIALE (2014) PER CA
A CELLULE A CASTONE.
• VASCULOPATIA CEREBRALE CON DECADIMENTO COGNITIVO MODERATO
AD INNESTO DEPRESSIVO.
• SPONDILOARTROSI CON DISCOPATIA LOMBO-SACRALE (DISCOPATIA L4-L5
E L5-S1)
• IPERTENSIONE ARTERIOSA IN BUON COMPENSO FARMACOLOGICO CON
RETINOPATIA IPERTENSIVA.
• MODESTA IPOACUSIA. “
In merito ai requisiti necessari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il
CTU evidenziava che la scarsa collaborazione offerta dalla ricorrente e la carenza di attestazioni in atti poste a supporto di una totale disabilità non consentono di ritenere raggiunto il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della provvidenza richiesta.
Infatti, all'esito dell'esame obiettivo praticato nonché dello studio di quanto documentato in atti, ha ritenuto non possibile affermare che la ricorrente sia affetta da totale incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana.
Ha invece osservato che ad oggi la ricorrente è in grado d'espletare una deambulazione autonoma sebbene la stessa non abbia fornito mezzi idonei a stabilire se fosse dotata di sufficienti livelli cognitivi, presentandosi come un soggetto vigile ma non collaborante.
2 Ha rilevato altresì che le certificazioni sottoposte al suo esame, sebbene depongano per il riconoscimento di una marcata disabilità, come peraltro osservato anche dal CTU precedentemente nominato, tuttavia non risultano essere di entità tale da delineare un quadro di disabilità assoluta, requisito indispensabile per il riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento.
Ha pertanto ritenuto la sig.ra : “INVALIDO ultrasessantasettenne con difficoltà Parte_1
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età, grave 100%” con decorrenza dalla di proposizione della domanda amministrativa. “e dunque inammissibili i requisiti medico legali per la concessione dell'indennità d'accompagnamento.
In merito agli aspetti valutativi del grado di handicap, rilevava il CTU che lo stato di handicap presentato non contiene requisiti tali da concretizzare la connotazione di gravità, in quanto la perizianda, sig.ra sebbene sia affetta da una serie di eventi morbosi che Parte_1 determinano effettivamente uno stato d'invalidità, non mostra, al tempo stesso, un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Pertanto, ha confermato la sussistenza dell'handicap di cui Art. 3 Comma 1 ex L. 104/92 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Infine, con riguardo alla documentazione medica successiva autorizzata il CTU rilevava: “ Nel premettere l'incongruenza evidenziata nelle certificazioni espletate sempre a firma della dott.ssa che nonostante il trascorrere degli anni certifica una pregressa Persona_2
patologia oncologica ancorata sempre a sei anni prima, si evidenzia che nelle due certificazioni riportanti sempre la stessa data ella si esprime per la sussistenza di una VCC con lievi deficit a breve termine non comprendendosi a cosa faccia riferimento quando si esprime con la locuzione “ a breve termine”. In ogni caso dette certificazioni non sono sufficienti a provare la sussistenza della totale disabilità della ricorrente considerato che la vasculopatia cerebrale cronica non risulta essere classificata come grave ma addirittura come lieve. Va a tal proposito evidenziato che la diagnosi di vasculopatia aterosclerotica cerebrale interessa una grande percentuale della popolazione geriatrica nei suoi diversi stadi ma che alla stessa non corrsisponde, automaticamente come in questo caso, uno stato
d'inabilità assoluta ed uno stato di necessità di assistenza continua da parte dell'anziano. Nel caso che ci occupa le certificazioni prodotte dimostrano che la ricorrente è affetta da una
3 vasculopatia definita, dalla stessa geriatra che la tiene in cura da svariati anni, quale lieve.
Infine, quanto alla malattia neoplastica a più riprese richiamata dalla geriatra si evidenzia che la stessa risalirebbe all'anno 2014, come emerge dalla certificazione presente in atti ma non elencata dal difensore costituito di parte ricorrente, e che ai fini delle nostre conclusioni non riveste alcun interesse valutativo.”
Rilevava altresì il CTU che “dalle nuove certificazioni emergono ben poche novità rispetto a quanto da noi già esperito con l'esame obiettivo del 29.01.2024, laddove si eccettui una problematica cervico-brachialgica con ipostenia all'arto superiore Dx e modeste difficoltà deambulatorie solo in punta di piedi e/o a tandem (deambulazione all'indietro o sui talloni).”
Quanto alla motricità della ricorrente precisava che, sia durante la visita medico-legale quanto dagli esiti della visita neurologica del 24.04.2024, la ricorrente risulta in grado di deambulare autonomamente in maniera permanente e continuativa in quanto una difficoltà sulle punte non rappresenta indice d'impossibilità deambulatoria “a meno che la signora 74enne non voglia cimentarsi in attività ludiche scarsamente pertinenti con le funzioni del vivere quotidiano..).”
Pertanto, concludeva confermando le valutazioni precedentemente rese.
Le conclusioni rese dal ctu dott. a parer di chi scrive, sono condivisibili e Per_1
congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Non sussistono pertanto ragioni per disporre un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali, come richiesto da parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e
l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione
4 costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 36/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 3.4.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta per l'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2988/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Marrazzo Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.3.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave).
L' sebbene ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva, e pertanto ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Venivano richiesti chiarimenti al CTU nominato in sede di ATP e successivamente, a seguito delle contestazioni di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. . Per_1
Infine, veniva convocato a chiarimenti il ctu dott. , il quale depositava chiarimenti Per_1
scritte su quanto richiesto.
1 All'udienza fissata, lette le note scritte depositate, la causa è quindi decisa con la presente sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , in seguito all'esame obiettivo sulla persona Per_1 della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 74 al momento della visita, risulta affetta da:
• ESITI DI REMOTO INTERVENTO DI GASTRECTOMIA PARZIALE (2014) PER CA
A CELLULE A CASTONE.
• VASCULOPATIA CEREBRALE CON DECADIMENTO COGNITIVO MODERATO
AD INNESTO DEPRESSIVO.
• SPONDILOARTROSI CON DISCOPATIA LOMBO-SACRALE (DISCOPATIA L4-L5
E L5-S1)
• IPERTENSIONE ARTERIOSA IN BUON COMPENSO FARMACOLOGICO CON
RETINOPATIA IPERTENSIVA.
• MODESTA IPOACUSIA. “
In merito ai requisiti necessari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il
CTU evidenziava che la scarsa collaborazione offerta dalla ricorrente e la carenza di attestazioni in atti poste a supporto di una totale disabilità non consentono di ritenere raggiunto il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della provvidenza richiesta.
Infatti, all'esito dell'esame obiettivo praticato nonché dello studio di quanto documentato in atti, ha ritenuto non possibile affermare che la ricorrente sia affetta da totale incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana.
Ha invece osservato che ad oggi la ricorrente è in grado d'espletare una deambulazione autonoma sebbene la stessa non abbia fornito mezzi idonei a stabilire se fosse dotata di sufficienti livelli cognitivi, presentandosi come un soggetto vigile ma non collaborante.
2 Ha rilevato altresì che le certificazioni sottoposte al suo esame, sebbene depongano per il riconoscimento di una marcata disabilità, come peraltro osservato anche dal CTU precedentemente nominato, tuttavia non risultano essere di entità tale da delineare un quadro di disabilità assoluta, requisito indispensabile per il riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento.
Ha pertanto ritenuto la sig.ra : “INVALIDO ultrasessantasettenne con difficoltà Parte_1
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età, grave 100%” con decorrenza dalla di proposizione della domanda amministrativa. “e dunque inammissibili i requisiti medico legali per la concessione dell'indennità d'accompagnamento.
In merito agli aspetti valutativi del grado di handicap, rilevava il CTU che lo stato di handicap presentato non contiene requisiti tali da concretizzare la connotazione di gravità, in quanto la perizianda, sig.ra sebbene sia affetta da una serie di eventi morbosi che Parte_1 determinano effettivamente uno stato d'invalidità, non mostra, al tempo stesso, un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Pertanto, ha confermato la sussistenza dell'handicap di cui Art. 3 Comma 1 ex L. 104/92 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Infine, con riguardo alla documentazione medica successiva autorizzata il CTU rilevava: “ Nel premettere l'incongruenza evidenziata nelle certificazioni espletate sempre a firma della dott.ssa che nonostante il trascorrere degli anni certifica una pregressa Persona_2
patologia oncologica ancorata sempre a sei anni prima, si evidenzia che nelle due certificazioni riportanti sempre la stessa data ella si esprime per la sussistenza di una VCC con lievi deficit a breve termine non comprendendosi a cosa faccia riferimento quando si esprime con la locuzione “ a breve termine”. In ogni caso dette certificazioni non sono sufficienti a provare la sussistenza della totale disabilità della ricorrente considerato che la vasculopatia cerebrale cronica non risulta essere classificata come grave ma addirittura come lieve. Va a tal proposito evidenziato che la diagnosi di vasculopatia aterosclerotica cerebrale interessa una grande percentuale della popolazione geriatrica nei suoi diversi stadi ma che alla stessa non corrsisponde, automaticamente come in questo caso, uno stato
d'inabilità assoluta ed uno stato di necessità di assistenza continua da parte dell'anziano. Nel caso che ci occupa le certificazioni prodotte dimostrano che la ricorrente è affetta da una
3 vasculopatia definita, dalla stessa geriatra che la tiene in cura da svariati anni, quale lieve.
Infine, quanto alla malattia neoplastica a più riprese richiamata dalla geriatra si evidenzia che la stessa risalirebbe all'anno 2014, come emerge dalla certificazione presente in atti ma non elencata dal difensore costituito di parte ricorrente, e che ai fini delle nostre conclusioni non riveste alcun interesse valutativo.”
Rilevava altresì il CTU che “dalle nuove certificazioni emergono ben poche novità rispetto a quanto da noi già esperito con l'esame obiettivo del 29.01.2024, laddove si eccettui una problematica cervico-brachialgica con ipostenia all'arto superiore Dx e modeste difficoltà deambulatorie solo in punta di piedi e/o a tandem (deambulazione all'indietro o sui talloni).”
Quanto alla motricità della ricorrente precisava che, sia durante la visita medico-legale quanto dagli esiti della visita neurologica del 24.04.2024, la ricorrente risulta in grado di deambulare autonomamente in maniera permanente e continuativa in quanto una difficoltà sulle punte non rappresenta indice d'impossibilità deambulatoria “a meno che la signora 74enne non voglia cimentarsi in attività ludiche scarsamente pertinenti con le funzioni del vivere quotidiano..).”
Pertanto, concludeva confermando le valutazioni precedentemente rese.
Le conclusioni rese dal ctu dott. a parer di chi scrive, sono condivisibili e Per_1
congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Non sussistono pertanto ragioni per disporre un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali, come richiesto da parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e
l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione
4 costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 36/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 3.4.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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