TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6046/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ) nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'impresa individuale “La Gerbera di IL Alfonso”, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vitiello, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Francesco Piscopo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola, la sig.ra proponendo rituale CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020, intimantegli il pagamento di euro 12.000,00, per la mancata corresponsione del canone di affitto relativo alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, in virtù di un contratto di locazione registrato in data
17.11.2016 di un terreno a uso agricolo di mq 8.000, sito nel Comune di
Terzigno (NA).
L'opponente deduceva di aver stipulato, con la sig.ra in data CP_1
16.01.2009, un contratto di “locazione di terreno” relativo all'unità
immobiliare sita in Terzigno (NA) alla Contrada Riserva e individuata nel
C.T. del menzionato Comune al foglio 23, part. 357 - 358- 374.
In data 26.02.2019, era stata notificata a “La Gerbera di IL Alfonso”, intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida dinanzi al Tribunale di Nola - sez. specializzata agraria -, a causa del mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze
30.12.2016, 30.12.2017 e 30.12.2018 per la cifra complessiva di euro
9.000,00.
Il sig. conferiva mandato professionale all'avv. Anna Parte_1
Abbenante che, nel curare la costituzione in giudizio spiegava domanda riconvenzionale, si opponeva alla convalida dello sfratto e chiedeva il termine di grazia per sanare la morosità, ex art. 11 co. 8 del d.lgs. n.
150/2011, che il Tribunale concedeva.
A seguito dei mancati pagamenti, tuttavia, il Tribunale convalidava lo sfratto per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 10.03.2020.
Con opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020, emesso dal
Tribunale di Nola, il sig. sosteneva che il contratto di Parte_1
locazione del 2016 sarebbe stato oggetto di falsificazione da parte dell'opposta.
Secondo quanto dedotto dall'opponente, invero, l'avv. Abbenante, nella sua comparsa difensiva, avrebbe trascurato di considerare che il contratto in questione fosse falso e, per tale motivo, il sig. Parte_1
procedeva al formale disconoscimento del contratto in questione e della relativa sottoscrizione.
L'opponente sosteneva che, a partire dal 25.08.2016, sarebbe rimasto in possesso del bene ma non ne avrebbe potuto usufruire, in quanto il bene in questione sarebbe andato completamente distrutto a seguito di un incendio.
La sig.ra costituitasi in giudizio, contestava l'avversa CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Parte opponente afferma che la richiesta dei canoni sarebbe fondata su un contratto di locazione falso, mai stipulato dal sig. , il quale Pt_1
avrebbe mantenuto la detenzione dell'immobile ma, dall'anno 2016, non avrebbe potuto farne uso, a seguito dei danni riportati dai terreni a causa dell'incendio.
Tali argomentazioni sono infondate per plurime ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che risulta depositato in atti un contratto di locazione stipulato dalle parti in data 16.01.2009, con durata quinquennale, che prevede il pagamento di un canone annuo di euro
4.000,00, che il sig. si obbligava a corrispondere in una rata annua Pt_1
anticipata (all. prod. opponente). Nel contratto, al punto 4), è specificato che la locazione ha una durata di cinque anni e che sarebbe stata annullata tacitamente, salvo accordo delle parti.
Al punto 8), viene inoltre stabilito che alla scadenza del contratto i luoghi avrebbero dovuto essere lasciati liberi, a disposizione della proprietà, in perfetto stato di conservazione e funzionamento.
Nel contratto stipulato tra le parti nel 2009, dunque, è previsto l'annullamento tacito dell'accordo, dopo un quinquennio, salvo espresso rinnovo, ma allo stesso tempo, lo scioglimento del vincolo avrebbe dovuto essere accompagnato dalla liberazione dell'immobile da parte del conduttore.
Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa e secondo quanto affermato dallo stesso opponente, tuttavia, il sig. ha mantenuto la detenzione Pt_1
dell'immobile fino al 2020.
A prescindere dalla sussistenza effettiva di un contratto stipulato nel
2016, dunque, nel caso di specie si configura una rinnovazione tacita della locazione, in quanto il sig. ha continuato a esercitare Parte_1
la detenzione della cosa locata, come egli stesso afferma, e come è confermato dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti al momento della liberazione dell'immobile nel 2020. Invero, in atti è depositato un verbale del 22.09.2020, in cui il locatore dichiara di ricevere le copie delle chiavi di apertura/chiusura del cancello di ingresso del terreno mentre il conduttore dichiara di non trattenere le copie delle suddette chiavi e che le unità abitative oggetto dello sfratto sono completamente libere da cose e/o persone.
Il verbale è sottoscritto sia dal conduttore che dal locatore.
Viene inoltre attestato che il locatore si riappropria della cosa locata ed entrambi, conduttore e locatore, constatano lo stato di fatto della stessa
(all. prod. opponente).
In atti, sono inoltre depositati un assegno di euro 3.000,00, ricevuto dal locatore in data 29.06.2015, versato dal sig. e un assegno di euro Pt_1
3.000,00, versato dal sig. e ricevuto dal locatore in data Pt_1
26.08.2016, quale pagamento del canone relativo all'anno 2016.
Sia il verbale menzionato che i pagamenti effettuati dimostrano che, nei fatti, vi è stata una rinnovazione tacita del contratto di locazione, a differenza di quanto sostiene parte opponente.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito che si configura una rinnovazione tacita del contratto di locazione in presenza di comportamenti univoci
(cfr. Cass. civ., sez. III, 10.03.2016, n.4679).
La Cassazione ha evidenziato, in particolare, che è pacifico il principio in base al quale gli effetti di una disdetta possono essere superati soltanto da “un'univoca manifestazione di volontà di segno contrario” (Cass. civ., sez. III,
10.03.2016, n.4679).
Parte opponente, come anticipato, conferma di aver mantenuto la materiale disponibilità della cosa locata ma afferma di non averne fatto uso, considerate le condizioni in cui la stessa si trovava a partire dall'incendio.
Tale argomentazione non coglie nel segno, in quanto il conduttore non può di certo essere esonerato dal pagamento del canone se dichiara di non aver fatto uso della cosa locata, laddove continui a esercitare, di fatto, la detenzione della cosa stessa;
inoltre, tali affermazioni risultano generiche e completamente sfornite di prova.
Non risulta applicabile al caso di specie nemmeno il disposto dell'art. 1460 c.c., in base al quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie la propria.
L'applicazione di tale disposizione potrebbe invero essere fondata sulla sussistenza di due presupposti: la configurabilità dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
Nell'ipotesi in cui un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non può considerarsi legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, in quanto tale contegno non è di certo proporzionale all'eventuale inadempimento del locatore.
In questo senso, la Corte di cassazione ha specificato che: “Non possono
ravvisarsi vizi rilevanti ex art. 1578 c.c. nel caso in cui il conduttore abbia, di fatto, utilizzato l'immobile locato per oltre un anno, svolgendovi l'attività commerciale
contrattualmente prevista, con ciò dimostrando l'idoneità dell'immobile all'uso convenuto. La conoscenza dei vizi in capo al conduttore può desumersi da elementi del
contatto che facciano riferimento a problematiche relative allo stato dell'immobile locato. In ogni caso, non è consentita al conduttore l'autotutela sotto forma di
sospensione totale o parziale dell'obbligazione conduttore di corrispondere il canone di locazione” (Cass. civ., sez. III, 27.09.2016, n.18987)
Va inoltre evidenziato che agli atti è depositata un'ordinanza del
03.10.2024, con cui il G.I.P. ha rigettato l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. con riguardo alla querela di falso presentata dall'opponente (all. prod. opposta del 29.11.2024).
Sulla base degli atti di causa, dunque, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 15.11.2016 (all. prod. opposta del 20.09.2024) e depositato in atti deve considerarsi valido, in quanto l'opponente non ha formulato tempestiva istanza di disconoscimento nell'ambito del giudizio monitorio, ex artt. 214 e ss. c.p.c. e non vi è stato, inoltre, alcun pronunciamento in sede penale fondato sull'accertamento della falsità del suddetto contratto.
Infine, risulta dirimente una ulteriore valutazione conclusiva.
In atti è depositata un'ordinanza di convalida di sfratto del 27.02.2020, con ingiunzione di pagamento allegata (all. 8 prod. opposta); quindi, sulla base dell'insegnamento fornito dalla Corte di cassazione, il giudicato preclude in toto la contestazione del rapporto sotteso.
La Cassazione ha statuito, invero, che “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla
risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato
giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio
l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui
rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di
pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (Cass. civ, sez. III, 23.04.2020,
n.8116). Quanto alla richiesta formulata da parte opposta in relazione alla liquidazione di una somma in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va ricordato in questa sede che, ai fini della condanna per responsabilità
aggravata, ex art. 96 c.p.c., è richiesto che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, elementi che difettano nel caso di specie.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191). Nel caso di specie l'azione promossa da parte opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 1487/2020 emesso dal Tribunale di
Nola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6046/2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1487/2020 emesso dal Tribunale di Nola, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta, la sig.ra delle spese processuali del presente CP_1
giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,35 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 26.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6046/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ) nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'impresa individuale “La Gerbera di IL Alfonso”, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vitiello, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Francesco Piscopo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola, la sig.ra proponendo rituale CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020, intimantegli il pagamento di euro 12.000,00, per la mancata corresponsione del canone di affitto relativo alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, in virtù di un contratto di locazione registrato in data
17.11.2016 di un terreno a uso agricolo di mq 8.000, sito nel Comune di
Terzigno (NA).
L'opponente deduceva di aver stipulato, con la sig.ra in data CP_1
16.01.2009, un contratto di “locazione di terreno” relativo all'unità
immobiliare sita in Terzigno (NA) alla Contrada Riserva e individuata nel
C.T. del menzionato Comune al foglio 23, part. 357 - 358- 374.
In data 26.02.2019, era stata notificata a “La Gerbera di IL Alfonso”, intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida dinanzi al Tribunale di Nola - sez. specializzata agraria -, a causa del mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze
30.12.2016, 30.12.2017 e 30.12.2018 per la cifra complessiva di euro
9.000,00.
Il sig. conferiva mandato professionale all'avv. Anna Parte_1
Abbenante che, nel curare la costituzione in giudizio spiegava domanda riconvenzionale, si opponeva alla convalida dello sfratto e chiedeva il termine di grazia per sanare la morosità, ex art. 11 co. 8 del d.lgs. n.
150/2011, che il Tribunale concedeva.
A seguito dei mancati pagamenti, tuttavia, il Tribunale convalidava lo sfratto per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 10.03.2020.
Con opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020, emesso dal
Tribunale di Nola, il sig. sosteneva che il contratto di Parte_1
locazione del 2016 sarebbe stato oggetto di falsificazione da parte dell'opposta.
Secondo quanto dedotto dall'opponente, invero, l'avv. Abbenante, nella sua comparsa difensiva, avrebbe trascurato di considerare che il contratto in questione fosse falso e, per tale motivo, il sig. Parte_1
procedeva al formale disconoscimento del contratto in questione e della relativa sottoscrizione.
L'opponente sosteneva che, a partire dal 25.08.2016, sarebbe rimasto in possesso del bene ma non ne avrebbe potuto usufruire, in quanto il bene in questione sarebbe andato completamente distrutto a seguito di un incendio.
La sig.ra costituitasi in giudizio, contestava l'avversa CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Parte opponente afferma che la richiesta dei canoni sarebbe fondata su un contratto di locazione falso, mai stipulato dal sig. , il quale Pt_1
avrebbe mantenuto la detenzione dell'immobile ma, dall'anno 2016, non avrebbe potuto farne uso, a seguito dei danni riportati dai terreni a causa dell'incendio.
Tali argomentazioni sono infondate per plurime ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che risulta depositato in atti un contratto di locazione stipulato dalle parti in data 16.01.2009, con durata quinquennale, che prevede il pagamento di un canone annuo di euro
4.000,00, che il sig. si obbligava a corrispondere in una rata annua Pt_1
anticipata (all. prod. opponente). Nel contratto, al punto 4), è specificato che la locazione ha una durata di cinque anni e che sarebbe stata annullata tacitamente, salvo accordo delle parti.
Al punto 8), viene inoltre stabilito che alla scadenza del contratto i luoghi avrebbero dovuto essere lasciati liberi, a disposizione della proprietà, in perfetto stato di conservazione e funzionamento.
Nel contratto stipulato tra le parti nel 2009, dunque, è previsto l'annullamento tacito dell'accordo, dopo un quinquennio, salvo espresso rinnovo, ma allo stesso tempo, lo scioglimento del vincolo avrebbe dovuto essere accompagnato dalla liberazione dell'immobile da parte del conduttore.
Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa e secondo quanto affermato dallo stesso opponente, tuttavia, il sig. ha mantenuto la detenzione Pt_1
dell'immobile fino al 2020.
A prescindere dalla sussistenza effettiva di un contratto stipulato nel
2016, dunque, nel caso di specie si configura una rinnovazione tacita della locazione, in quanto il sig. ha continuato a esercitare Parte_1
la detenzione della cosa locata, come egli stesso afferma, e come è confermato dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti al momento della liberazione dell'immobile nel 2020. Invero, in atti è depositato un verbale del 22.09.2020, in cui il locatore dichiara di ricevere le copie delle chiavi di apertura/chiusura del cancello di ingresso del terreno mentre il conduttore dichiara di non trattenere le copie delle suddette chiavi e che le unità abitative oggetto dello sfratto sono completamente libere da cose e/o persone.
Il verbale è sottoscritto sia dal conduttore che dal locatore.
Viene inoltre attestato che il locatore si riappropria della cosa locata ed entrambi, conduttore e locatore, constatano lo stato di fatto della stessa
(all. prod. opponente).
In atti, sono inoltre depositati un assegno di euro 3.000,00, ricevuto dal locatore in data 29.06.2015, versato dal sig. e un assegno di euro Pt_1
3.000,00, versato dal sig. e ricevuto dal locatore in data Pt_1
26.08.2016, quale pagamento del canone relativo all'anno 2016.
Sia il verbale menzionato che i pagamenti effettuati dimostrano che, nei fatti, vi è stata una rinnovazione tacita del contratto di locazione, a differenza di quanto sostiene parte opponente.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito che si configura una rinnovazione tacita del contratto di locazione in presenza di comportamenti univoci
(cfr. Cass. civ., sez. III, 10.03.2016, n.4679).
La Cassazione ha evidenziato, in particolare, che è pacifico il principio in base al quale gli effetti di una disdetta possono essere superati soltanto da “un'univoca manifestazione di volontà di segno contrario” (Cass. civ., sez. III,
10.03.2016, n.4679).
Parte opponente, come anticipato, conferma di aver mantenuto la materiale disponibilità della cosa locata ma afferma di non averne fatto uso, considerate le condizioni in cui la stessa si trovava a partire dall'incendio.
Tale argomentazione non coglie nel segno, in quanto il conduttore non può di certo essere esonerato dal pagamento del canone se dichiara di non aver fatto uso della cosa locata, laddove continui a esercitare, di fatto, la detenzione della cosa stessa;
inoltre, tali affermazioni risultano generiche e completamente sfornite di prova.
Non risulta applicabile al caso di specie nemmeno il disposto dell'art. 1460 c.c., in base al quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie la propria.
L'applicazione di tale disposizione potrebbe invero essere fondata sulla sussistenza di due presupposti: la configurabilità dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.
Nell'ipotesi in cui un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non può considerarsi legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, in quanto tale contegno non è di certo proporzionale all'eventuale inadempimento del locatore.
In questo senso, la Corte di cassazione ha specificato che: “Non possono
ravvisarsi vizi rilevanti ex art. 1578 c.c. nel caso in cui il conduttore abbia, di fatto, utilizzato l'immobile locato per oltre un anno, svolgendovi l'attività commerciale
contrattualmente prevista, con ciò dimostrando l'idoneità dell'immobile all'uso convenuto. La conoscenza dei vizi in capo al conduttore può desumersi da elementi del
contatto che facciano riferimento a problematiche relative allo stato dell'immobile locato. In ogni caso, non è consentita al conduttore l'autotutela sotto forma di
sospensione totale o parziale dell'obbligazione conduttore di corrispondere il canone di locazione” (Cass. civ., sez. III, 27.09.2016, n.18987)
Va inoltre evidenziato che agli atti è depositata un'ordinanza del
03.10.2024, con cui il G.I.P. ha rigettato l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. con riguardo alla querela di falso presentata dall'opponente (all. prod. opposta del 29.11.2024).
Sulla base degli atti di causa, dunque, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 15.11.2016 (all. prod. opposta del 20.09.2024) e depositato in atti deve considerarsi valido, in quanto l'opponente non ha formulato tempestiva istanza di disconoscimento nell'ambito del giudizio monitorio, ex artt. 214 e ss. c.p.c. e non vi è stato, inoltre, alcun pronunciamento in sede penale fondato sull'accertamento della falsità del suddetto contratto.
Infine, risulta dirimente una ulteriore valutazione conclusiva.
In atti è depositata un'ordinanza di convalida di sfratto del 27.02.2020, con ingiunzione di pagamento allegata (all. 8 prod. opposta); quindi, sulla base dell'insegnamento fornito dalla Corte di cassazione, il giudicato preclude in toto la contestazione del rapporto sotteso.
La Cassazione ha statuito, invero, che “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla
risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato
giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio
l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui
rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di
pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (Cass. civ, sez. III, 23.04.2020,
n.8116). Quanto alla richiesta formulata da parte opposta in relazione alla liquidazione di una somma in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va ricordato in questa sede che, ai fini della condanna per responsabilità
aggravata, ex art. 96 c.p.c., è richiesto che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, elementi che difettano nel caso di specie.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191). Nel caso di specie l'azione promossa da parte opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 1487/2020 emesso dal Tribunale di
Nola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6046/2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1487/2020 emesso dal Tribunale di Nola, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta, la sig.ra delle spese processuali del presente CP_1
giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,35 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 26.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura