Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N° 378/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'8 maggio 2025 assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 378/24 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], in qua- C.F._1 lità di erede di nata a [...] il [...], deceduta a Persona_1
Barcellona Pozzo di Gotto il 30/07/2023, elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto via Statale S. Antonino 351, presso lo studio dell'avv. Rosa Fazio
(c.f. ) che la rappresenta e difende, fax 090- 9707231, pec C.F._2
-Appellante Email_1
CONTRO in persona del Presidente, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma via Ciro il Grande, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Antonello Monoriti (c.f. pec avv.antonello. CodiceFiscale_3 [...]
t), elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'avvocatura Email_2 CP_ in Messina, via Armeria – appellato
OGGETTO: indennità di accompagnamento- appello avverso la sentenza del Giu- dice del lavoro di Barcellona P.G. n° 65 depositata in data 2 febbraio 2024
CONCLUSIONI CP_ CP_ Cuttone: 1) Rigettare l'eccezione di decadenza dell' 2) condannare L' al pagamento in favore della ricorrente quale erede di dei ratei di Persona_1 indennità di accompagnamento con decorrenza da Febbraio 2020 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art 16 comma 6 legge 412/91. 3) Condannare CP_ l' al pagamento di spese e onorario di entrambi, oltre generali, cpa e iva, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
dichiarare inammissibile l'appello ovvero rigettarlo. Con vittoria di spese e CP_1 compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G. depositato il 21 giugno 2022,
, narrava che, con decreto di omologa del 7 agosto 2021, in esito Persona_1 ad accertamento tecnico preventivo art. 445bis c.p.c., lo stesso ufficio giudiziario aveva accertato che ella, siccome totalmente inabile impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza conti- nua, si trovava nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per l'indennità di ac- compagnamento a decorrere dal febbraio 2020. CP_ Lamentava che l ricevuta in data 14 febbraio 2022 la notifica del decreto di omologa, non aveva ancora liquidato la prestazione. Chiedeva la condanna dell'i- stituto al pagamento con gli accessori maturati medio tempore. CP_ Resistendo l sopravvenuto il decesso della e costituitasene l'e- Per_1 rede con sentenza n° 65 depositata in data 2 febbraio 2024 il giu- Parte_1 dice di primo grado ha rigettato la domanda compensando le spese.
L'erede ha proposto appello con ricorso depositato in data 2 agosto Per_1 CP_ 2024. Nella resistenza dell depositate note di trattazione scritta entro l'8 mag- gio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale, ricostruita l'evoluzione della giurisprudenza in materia, ha dato atto che si è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale la definitività dell'accer- tamento contenuto nel decreto di omologa riguarda soltanto le condizioni sanitarie, mentre i requisiti di procedibilità e proponibilità della domanda giudiziaria non re- CP_ stano coperti dalla definitività di quel provvedimento e vanno verificati dall al momento in cui l'interessato chieda il pagamento della prestazione. Il Giudice a quo evidenzia di avere aderito a tale orientamento, applicandolo al caso di specie in cui CP_ emerge che il verbale della commissione provinciale con il quale era stata ri- gettata la domanda in sede amministrativa è stato comunicato alla il 29 Per_1 ottobre 2018 e il ricorso per ATP è stato proposto soltanto il 3 maggio 2019, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
Con l'atto di appello la invoca l'applicazione di diverso orientamento Pt_1 CP_ tratto dalla giurisprudenza di legittimità meno recente, osservando che l non ha fatto presente la circostanza della decadenza in sede di ATP ma pretende di fare rivivere l'eccezione nel giudizio per il pagamento, quando oramai aveva consumato il potere di sollevarla. La appellante si limita tuttavia a riassumere tale orientamento citando precedenti, peraltro in gran parte neanche calzanti, senza confutare puntual- mente il ragionamento posto dalla Suprema Corte alla base della diversa soluzione condivisa nelle sentenze più recenti.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in analoghi giudizi lo ius receptum N° 378/24 r.g.l.
(fra le tante Cass. Sez. lav. 8533/2015) in base al quale non è possibile proporre domande di accertamento di un mero fatto giuridico inidoneo a fondare di per sé un diritto, sicché il giudice dell'ATP deve verificare anche la ricorrenza di quei fatti che concorrono a sostanziarlo fra i quali ovviamente anche la tempestività del ri- corso giudiziario (cfr. anche sez. lav. 9876/2019, 2587/2020) e, per gli stessi motivi, le parti ben possono contestare in sede di procedimento art. 445bis c.p.c. non solo le conclusioni cui sia giunto il consulente sotto il profilo del requisito sanitario, ma anche i presupposti processuali e le condizioni dell'azione, e la dichiarazione di dissenso può avere ad oggetto anche tali aspetti.
Ciò non significa tuttavia che, una volta divenuto definitivo il decreto di omologa, CP_ l non possa più mettere in discussione le questioni di proponibilità della do- manda. La più recente giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass. sez. lav.
30828/2024), pronunciandosi specificamente sulla questione in esame, ha preci- sato, come ben rilevato dal tribunale, che la definitività del decreto di omologa ri- guarda solo il requisito sanitario e vincola l'ente previdenziale esclusivamente sotto questo aspetto. Manca invece una declaratoria del diritto e pertanto le questioni di proponibilità e procedibilità non possono cristallizzarsi alla fase sommaria e dive- nire irretrattabili per il solo fatto che in quest'ultima non siano state dedotte.
Questa Corte non trova motivo di discostarsi da queste più recenti pronunce di legittimità che, al contrario delle più risalenti, trattano ex professo la questione og- getto del contendere, superando la difficile aporia nascente dall'individuare una pre- clusione in assenza di giudicato.
Con le note di trattazione scritta l'appellante ha scorrettamente depositato una vera e propria comparsa conclusionale, e pertanto non si deve tenere conto dei rilievi in diritto ivi formulati. Va tuttavia ad abundantiam segnalato che, al contrario di quanto sostenuto nello scritto difensivo, non è vero che l'apertura alla contestazione tardiva riguardi soltanto l'ipotesi dell'improponibilità per totale mancanza di do- manda amministrativa (ipotesi trattata in Cass. SS.UU. 12903/2021, cui forse la parte intende riferirsi). A titolo esemplificativo, proprio la citata Cass. 30828/2024 riguarda infatti una questione di decadenza ex art. 42 D.L. 269/2003 sollevata solo in sede di contenzioso per il pagamento della provvidenza.
Nel caso di specie la decadenza è pacifica fra le parti e il fatto che il tribunale non l'abbia rilevata in sede ATP non ridonda a danno dell'istituto.
L'appello è dunque infondato. Permangono le condizioni che hanno indotto il tri- bunale a compensare le spese di lite.
Sussistono i presupposti dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002, ma la ricor- rente si dichiara esente da contributo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando N° 378/24 r.g.l.
sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da Pt_1 quale erede di , contro l
[...] Persona_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G.
[...]
n° 65 depositata in data 2 febbraio 2024, rigetta l'appello compensando le spese e dando atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 9 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)