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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 976 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Mariassunta Filippelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionari dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante ha richiesto il riconoscimento della prestazione sanitaria relativa alla pensione di inabilità civile.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., siccome incardinato in questa sede, presuppone l'esistenza dei requisiti anche amministrativi previsti per legge onde potere accedere alla prestazione richiesta.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha prodotto, e dimostrato, di avere presentato preventiva domanda di aggravamento in sede amministrative. Infatti, la domanda è improponibile e, di conseguenza inammissibile, se non viene dimostrato di avere presentato idonea domanda di aggravamento relativamente alla prestazione superiore a quella già riconosciuta.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 976 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Mariassunta Filippelli;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionari dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante ha richiesto il riconoscimento della prestazione sanitaria relativa alla pensione di inabilità civile.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., siccome incardinato in questa sede, presuppone l'esistenza dei requisiti anche amministrativi previsti per legge onde potere accedere alla prestazione richiesta.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha prodotto, e dimostrato, di avere presentato preventiva domanda di aggravamento in sede amministrative. Infatti, la domanda è improponibile e, di conseguenza inammissibile, se non viene dimostrato di avere presentato idonea domanda di aggravamento relativamente alla prestazione superiore a quella già riconosciuta.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari