Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1793/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno ventisei del mese di febbraio dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presi- dente del Tribunale Francesco Oddi, alle ore 11,20 viene chiamata la causa fra Pt_1
e , iscritta al R.G. n. 1793 dell'anno 2024.
[...] Controparte_1
Sono comparsi:
- l'Avv. che difende e rappresenta sé stesso;
Parte_1
- per il , nessuno è comparso. Controparte_1
L'Avv. discute la causa riportandosi al proprio ricorso e chiedendone l'accogli- Pt_1 mento, richiamando tutte le argomentazioni del ricorso.
Rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udienza del 26 febbraio 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1793 del ruolo generale dell'anno
2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Vittorio Veneto n. Parte_1
61, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente –
E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di pagamento del compenso al difen- sore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. Parte_2
[..
ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto depositato in data 5.8.2024, con il quale il Tribunale di Viterbo liquidò nella misura di € 1.000,00 – oltre spese generali e accessori come per legge – il compenso per le sue prestazioni professionali rese in favore del sig. Tes_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, imputato del delitto di favoreg-
[...]
giamento personale nel procedimento penale iscritto al RGNR n. 362/2013 – RG
Dib. n. 352/2014, definito con la sentenza n. 310 dell'11 marzo 2021 che dichiarò non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescri- zione;
- che il ricorrente espone di aver formulato la richiesta di liquidazione del com- penso invocando i criteri fissati nel “Protocollo riguardante la liquidazione del pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
patrocinio a spese dello Stato in ambito penale” concluso il 27.12.2019 fra il Tri- bunale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo, la Camera Penale di Vi- terbo, l'AIGA – sezione di Viterbo, nonché i coordinatori degli Uffici del dibatti- mento penale e del Gip/Gup, criteri che determinavano il compenso nel ben di- verso importo di € 3.950,00; espone altresì di aver formulato una richiesta, non evasa dal giudice, di correzione di errore materiale del decreto di liquidazione, siccome adottato secondo i parametri (di cui al D.M. n. 55 del 2014: n.d.e.) e non secondo il vigente “Protocollo”;
- che l'avv. , ritenendo errata la liquidazione del decreto impugnato, deduce Pt_1
due motivi di opposizione: (a) illegittima disapplicazione del “Protocollo” e (b) violazione ed erronea applicazione dell'art. 130 c.p.p.;
- che il ricorrente chiede, pertanto, di riformare il decreto impugnato, liquidando in suo favore il compenso nella misura di € 3.950,00, oltre spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre le spese relative al presente giudizio e la “condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. per l'ipotesi di costituzione dilatoria del Ministero opposto”;
- che il ha contestato la fondatezza del ricorso, os- Controparte_1
servando che i protocolli d'intesa non sono vincolanti per il giudice, tenuto invece a rispettare – come puntualmente avvenuto nel caso di specie – il D.M. n. 55 del
2014, che stabilisce inderogabilmente i valori di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali;
- che, acquisite le produzioni documentali del ricorrente, la causa è stata trat- tenuta
- in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione è parzialmente fondata, come di seguito indicato;
- che in merito al primo motivo dell'opposizione occorre ricordare, innanzi tutto, come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che i cd. Pro- tocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari in tema di spese legali per il patrocinio a spese dello Stato non hanno natura vincolante e, soprattutto, non pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
possono derogare alle previsioni normative riguardo i limiti di quantificazione dei compensi degli avvocati (cfr. Cass. 20.10.2023, n. 29184 e 21.2.2012, n. 2527, entrambe con riferimento a opposizioni contro decreti che avevano liquidato il compenso del difensore in misura inferiore ai limiti minimi previsti nelle tariffe professionali);
- che, come osservato da Cass. n. 29184/2023, i cd. Protocolli costituiscono forme di autoregolamentazione di prassi condivise, generalmente promosse da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l'im- pegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determi- nato ambito territoriale;
ne consegue che codesto sforzo comune, lodevole e con- divisibile, sfocia in accordi bi o tri-laterali che hanno natura di raccomandazioni
(sono state definite forme di soft law) certamente da osservare nelle singole fatti- specie, pena la loro intrinseca inefficacia, ma con il limite evidente del rispetto delle previsioni normative che regolano la materia in cui tali accordi intervengono;
- che per espressa disposizione normativa la liquidazione delle spettanze del di- fensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio del parametro (art. 82 d.P.R. n. 115 del 2022), né può essere ridotta al di sotto del minimo di tale valore di partenza (artt. 4 e 12
D.M. n. 55 del 2014) (Cass. 14.7.2022, n. 22257; 14.2.2022, n. 4759; 2.12.2019,
n. 31404
12.12.2011, n. 26643);
- che nel caso in esame l'applicazione del Protocollo vigente presso questo Tri- bunale, nei termini invocati dal ricorrente, porterebbe a una liquidazione decisa- mente superiore al valore dei parametri medi;
- che, in effetti, il processo de quo rientra nella “ipotesi base H” (dibattimento ipotesi complessa, con oltre tre testi esaminati) del Protocollo, alla quale applicare i fattori correttivi 1 (partecipazione a ulteriori udienze oltre la terza, escluse quelle di mero rinvio) e 4 (giudizio con oltre tre imputati), che determina un compenso di € 3.950,00 (di cui € 1.400,00 per l'ipotesi base, già applicata la riduzione di 1/3
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prevista dall'art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002, € 2.200,00 per il correttivo 1 – così come quantificato nell'istanza di liquidazione del ricorrente – ed € 350,00 per il correttivo 4);
- che, invece, la liquidazione in base ai parametri medi del D.M. n. 54 del 2014
– nel testo modificato dal D.M. n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis per essere stata l'attività defensionale dell'avv. completata sotto il vigore delle Pt_1
nuove previsioni normative, ancorché iniziata sotto le precedenti (cfr., ex pluribus,
Cass. 17.5.2024, n. 13840; 10.12.2018, n. 31884; 26.10.2018, n. 27233; Cass. sez. un. 12.10.2012, n. 17405) – ammonta a complessivi € 2.880,00 (di cui € 450,00 per la fase di studio, € 1.080,00 per la fase istruttoria ed € 1.350,00 per la fase decisoria), importo che va poi ridotto a € 1.920,00 ai sensi dell'art. 106-bis d.P.R.
n. 115 del 2002;
- che, dunque, anche applicando il Protocollo in uso presso questo Tribunale il compenso del ricorrente non può essere quantificato nell'importo indicato nell'istanza di liquidazione: pur riconoscendo che la complessità del processo (ar- ticolatosi in venti udienze, delle quali quindici di effettiva trattazione, e nel quale erano coinvolti ben ventitré imputati, ciascuno con autonoma imputazione di fa- voreggiamento personale) impone l'adozione dei correttivi concordati, il limite normativo dei parametri medi resta invalicabile e la riduzione di 1/3 è comunque dovuta;
- che la liquidazione operata con il provvedimento impugnato – ancorché non sia illegittima, perché non inferiore a quella risultante con l'applicazione dei para- metri minimi e della riduzione di 1/3 (€ 960,00 così determinata: € 225,00 per la fase di studio, € 540,00 per la fase istruttoria ed € 675,00 per la fase decisoria, riduzione complessiva di € 480,00 ai sensi dell'art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002)
– non appare congrua alla durata e alla complessità dell'attività professionale svolta;
- che alla stregua di quanto sinora osservato il compenso spettante all'avv. Pt_1
va dunque rideterminato in € 1.920,00 – oltre accessori di legge – applicando i pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
criteri del Protocollo e tenuto conto dei limiti normativi alla liquidazione del com- penso;
- che, alla luce di quanto sinora esposto, il secondo motivo dell'opposizione è infondato in quanto il provvedimento impugnato non è affetto da alcun errore materiale emendabile con la procedura dell'art. 130 c.p.p.;
- che il parziale accoglimento dell'opposizione costituisce valida ragione per com- pensare interamente fra le parti le spese processuali del presente giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in com- posizione monocratica così provvede:
(a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del contro il decreto di pagamento impugnato, Controparte_1
liquida il compenso professionale del ricorrente in complessivi € 1.920,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
(b) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 26 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
(Francesco Oddi)
Verbale chiuso alle ore 18,30.
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