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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1505/2024 R.G. vertente tra
(C.F. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'Allevamento Enjoy Poodle di AN UO, residente in [...], difesa e rappresentata nel presente procedimento dall'Avv.to Massimo Manca e dell'Avv. Cristiana Ciullini
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in punto: opposizione a sanzione amministrativa
conclusioni: come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, oltreché come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981 la signora Parte_1
si rivolgeva al Tribunale di Livorno al fine che accertasse le seguenti
[...]
1 conclusioni: “In via preliminare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 529/92, disponga la
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- nel merito, intesi,
dichiari e/o riconosca nulla e/o inefficace e/o annulli la sanzione irrogata con il verbale
n. 1/24 meglio descritto in epigrafe per le ragioni di cui alla narrativa;
- in subordine,
nella denegata ipotesi, si insiste affinchè venga applicato il minimo edittale;
- con vittoria
di spese e competenze del presente giudizio.” Ciò in quanto in data 1.03.2024, a seguito di sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Volterra, congiuntamente alla Guardia di Finanza della Tenenza di Volterra e presso Controparte_2
l'abitazione dove la ricorrente allevava cani di razza barbone, le veniva notificato verbale n. 1/24 con il quale il nucleo forestale dei Carabinieri di Volterra contestava alla ricorrente di effettuare “vendite di cani che, pur dichiarandoli sul contratto come di “
[...]
, di fatto in assenza di iscrizione dei soggetti al R.O.I., tali esemplari NON Pt_2
possono essere considerati come afferenti alla razza dei ON … in … violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 529/92”, cui dipendeva, dopo infruttuoso tentativo di rivolgersi alla in autotutela, l'ordinanza di ingiunzione in data Controparte_3
22.05.2024 al pagamento della somma di complessivi € 10.947,68, di cui € 10.328,00 a titolo di sanzione ed € 619,68 per interessi ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 29.09.1973 N. 601.
La ricorrente pertanto sollevava opposizione sostenendo di non aver violato la ratio
sottesa alla normativa di cui al D. Lgs. 529/1992 e alla direttiva Europea n. 91/174/CEE
dal momento che non era sua intenzione commercializzare un animale in violazione dei divieti sanciti, avendo specificato nel contratto che il cane mancasse di pedigree e per questo non potesse essere utilizzato a fini riproduttivi, essendo stato definito di “razza
AR solo per indicarne il fenotipo.
2 Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice
provvedeva a fissare l'udienza del 14.11.2024 per la comparizione delle parti.
CP_ Si instaurava il contraddittorio, per cui la Prefettura di chiedeva il rigetto del ricorso presentato, con vittoria delle spese di rito, ribadendo che le dichiarazione di parte ricorrente contrastavano con la normativa vigente, essendo consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria esclusivamente con riferimento ai soggetti iscritti negli appositi registri, mentre negli altri casi per quanto non vietata la vendita era necessario specificare che il cane non fosse di razza bensì “meticcio”, “incrocio”, “simil” o comunque qualsiasi tipo di definizione che non traesse in inganno l'acquirente o lo rendesse edotto del fatto che un cane senza pedigree non potesse definirsi di razza nonostante l'eventuale somiglianza.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ai sensi dell'articolo
281sexies c.p.c. in data 17.04.2025, differita all'8.05.2025.
A tale udienza veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. L'opposizione è in toto meritevole di rigetto.
2.1 La normativa citata in atti non presenta a oggi dubbi interpretativi, riportando l'articolo 5 del D. Lgs. n. 529 del 30 dicembre 1992 al proprio primo comma che “È
consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria,
nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con
riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione
genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro
3 genealogico o il registro anagrafico.”
Il D. Lgs. 529/1992, in attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, trova applicazione anche per gli animali d'affezione o di compagnia, i quali sono giuridicamente definiti all'art. 1, comma 2, del DPCM del 28/02/2003 come “ogni
animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza
fini produttivi o alimentari” nel rispetto di quanto già sancito dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987 (ratificata in Italia
con la L. n. 201/2010) per la quale il concetto di “animale di affezione” vada riferito a
“ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, specialmente presso
l'alloggio, per compagnia o diletto, senza fini produttivi o alimentari”.
Ciò è quanto disposto, con nota n. 0002763-P-03/02/2017, dal
[...]
– che, precisata Controparte_4
l'applicazione della normativa sulla determinazione della razza anche agli animali d'affezione, chiariva in merito alla loro commercializzazione come segue: “La
riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree non sono vietate, è tuttavia
necessario che gli animali siano chiaramente definiti “incrocio, meticcio o simil…”
riportando l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente;
a tal proposito sarebbe
opportuno che le banche dati regionali potessero consentire la registrazione di tali
elementi.”.
In considerazione di quanto dedotto, in linea quindi sia con gli accertamenti del verbale n.
1/24 (di cui agli allegati n. 1 delle parti) che con le motivazioni esposte nell'ordinanza di ingiunzione del 22.05.2024 n. 26976 (all.ti n. 6 e n. 2, rispettivamente, di parte ricorrente e
4 resistente), non è possibile riconoscere nulla e/o inefficace la sanzione irrogata dalla emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo Controparte_1
dei Carabinieri Forestali Regione Toscana – Nucleo di Volterra, a nulla rilevando che il cane fosse stato venduto senza scopi riproduttivi, dovendosi comunque intendere come animale d'affezione/di compagnia, o che i genitori fossero entrambi di “razza AR
poiché nel rispetto della normativa italiana la vendita di cani proposti di “razza” deve necessariamente essere certificata dal pedigree dovendosi per tutti gli altri casi, senza eccezione alcuna, utilizzare le espressioni “incrocio, meticcio o simil…” seguiti dall'indicazione della razza fenotipicamente prevalente.
2.2 Nulla quaestio tantomeno riguardo all'applicazione della sanzione di € 10.328,00 oltre interessi ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. del 29/9/1973 n. 601 (€ 619,68).
Difatti, salvo costituisca reato (come nel caso di specie in cui alcuna fattispecie penale risulta integrata), ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 529/1992 “chiunque commercializza gli
animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute (vendita in mancanza di certificate genealogico) è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000” ovvero da € 5.164,56 a €
30.987,41. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è quindi stabilito dalla legge tra un limite minimo e un massimo e l'autorità tenuta al provvedimento dovrà
determinarne il valore in base ai criteri sanciti all'art. 11 della L. 689/1981 (gravità della violazione, personalità e condizioni economiche dell'interessato, operato del trasgressore per porre rimedio alle conseguenze di quanto commesso), nonché ad eventuali criteri stabiliti dalle normative speciali di settore. Ai sensi dell'articolo 16 della medesima normativa, la legge ammette la possibilità del pagamento di una somma in misura ridotta,
5 la quale è da intendersi come il minimo effettivamente fissato per legge e “pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del
procedimento”. Nel caso di specie quindi al fine di calcolare la misura della “sanzione ridotta”, calcolato che un terzo del massimo consisterebbe in € 10.329,14, è invece necessario, come correttamente individuato dall'amministrazione competente nei provvedimenti opposti, applicare il valore risultante dal doppio del minimo della sanzione edittale ovvero € 10.328,00, salvo interessi previsti dall'ordinanza di ingiunzione del
22.05.2024 ai fini della rateizzazione della somma dovuto.
L'ordinanza, impugnata, quindi si è limitata a confermare l'importo previsto per il pagamento in misura ridotta, importo che non può quindi che ritenersi congruo.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte ricorrente dovrà rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio di cognizione, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione per cause di valore tra € 5.200,00 e € 26.000, dovendosi tuttavia avere riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate nonché in ragione dell'esiguità della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa:
6 1) rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione del 22.05.24 (relativa alla sanzione irro-
gata con verbale n. 1/24 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale Nucleo di CP_2
Volterra);
2) condanna parte ricorrente, a rifondere alla Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente procedimento che liquida in 2.540,00 euro per com-
[...]
penso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali co-
me per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8.5.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1505/2024 R.G. vertente tra
(C.F. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'Allevamento Enjoy Poodle di AN UO, residente in [...], difesa e rappresentata nel presente procedimento dall'Avv.to Massimo Manca e dell'Avv. Cristiana Ciullini
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in punto: opposizione a sanzione amministrativa
conclusioni: come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, oltreché come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981 la signora Parte_1
si rivolgeva al Tribunale di Livorno al fine che accertasse le seguenti
[...]
1 conclusioni: “In via preliminare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 529/92, disponga la
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- nel merito, intesi,
dichiari e/o riconosca nulla e/o inefficace e/o annulli la sanzione irrogata con il verbale
n. 1/24 meglio descritto in epigrafe per le ragioni di cui alla narrativa;
- in subordine,
nella denegata ipotesi, si insiste affinchè venga applicato il minimo edittale;
- con vittoria
di spese e competenze del presente giudizio.” Ciò in quanto in data 1.03.2024, a seguito di sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Volterra, congiuntamente alla Guardia di Finanza della Tenenza di Volterra e presso Controparte_2
l'abitazione dove la ricorrente allevava cani di razza barbone, le veniva notificato verbale n. 1/24 con il quale il nucleo forestale dei Carabinieri di Volterra contestava alla ricorrente di effettuare “vendite di cani che, pur dichiarandoli sul contratto come di “
[...]
, di fatto in assenza di iscrizione dei soggetti al R.O.I., tali esemplari NON Pt_2
possono essere considerati come afferenti alla razza dei ON … in … violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 529/92”, cui dipendeva, dopo infruttuoso tentativo di rivolgersi alla in autotutela, l'ordinanza di ingiunzione in data Controparte_3
22.05.2024 al pagamento della somma di complessivi € 10.947,68, di cui € 10.328,00 a titolo di sanzione ed € 619,68 per interessi ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 29.09.1973 N. 601.
La ricorrente pertanto sollevava opposizione sostenendo di non aver violato la ratio
sottesa alla normativa di cui al D. Lgs. 529/1992 e alla direttiva Europea n. 91/174/CEE
dal momento che non era sua intenzione commercializzare un animale in violazione dei divieti sanciti, avendo specificato nel contratto che il cane mancasse di pedigree e per questo non potesse essere utilizzato a fini riproduttivi, essendo stato definito di “razza
AR solo per indicarne il fenotipo.
2 Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice
provvedeva a fissare l'udienza del 14.11.2024 per la comparizione delle parti.
CP_ Si instaurava il contraddittorio, per cui la Prefettura di chiedeva il rigetto del ricorso presentato, con vittoria delle spese di rito, ribadendo che le dichiarazione di parte ricorrente contrastavano con la normativa vigente, essendo consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria esclusivamente con riferimento ai soggetti iscritti negli appositi registri, mentre negli altri casi per quanto non vietata la vendita era necessario specificare che il cane non fosse di razza bensì “meticcio”, “incrocio”, “simil” o comunque qualsiasi tipo di definizione che non traesse in inganno l'acquirente o lo rendesse edotto del fatto che un cane senza pedigree non potesse definirsi di razza nonostante l'eventuale somiglianza.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ai sensi dell'articolo
281sexies c.p.c. in data 17.04.2025, differita all'8.05.2025.
A tale udienza veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. L'opposizione è in toto meritevole di rigetto.
2.1 La normativa citata in atti non presenta a oggi dubbi interpretativi, riportando l'articolo 5 del D. Lgs. n. 529 del 30 dicembre 1992 al proprio primo comma che “È
consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria,
nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con
riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione
genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro
3 genealogico o il registro anagrafico.”
Il D. Lgs. 529/1992, in attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, trova applicazione anche per gli animali d'affezione o di compagnia, i quali sono giuridicamente definiti all'art. 1, comma 2, del DPCM del 28/02/2003 come “ogni
animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza
fini produttivi o alimentari” nel rispetto di quanto già sancito dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987 (ratificata in Italia
con la L. n. 201/2010) per la quale il concetto di “animale di affezione” vada riferito a
“ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, specialmente presso
l'alloggio, per compagnia o diletto, senza fini produttivi o alimentari”.
Ciò è quanto disposto, con nota n. 0002763-P-03/02/2017, dal
[...]
– che, precisata Controparte_4
l'applicazione della normativa sulla determinazione della razza anche agli animali d'affezione, chiariva in merito alla loro commercializzazione come segue: “La
riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree non sono vietate, è tuttavia
necessario che gli animali siano chiaramente definiti “incrocio, meticcio o simil…”
riportando l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente;
a tal proposito sarebbe
opportuno che le banche dati regionali potessero consentire la registrazione di tali
elementi.”.
In considerazione di quanto dedotto, in linea quindi sia con gli accertamenti del verbale n.
1/24 (di cui agli allegati n. 1 delle parti) che con le motivazioni esposte nell'ordinanza di ingiunzione del 22.05.2024 n. 26976 (all.ti n. 6 e n. 2, rispettivamente, di parte ricorrente e
4 resistente), non è possibile riconoscere nulla e/o inefficace la sanzione irrogata dalla emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo Controparte_1
dei Carabinieri Forestali Regione Toscana – Nucleo di Volterra, a nulla rilevando che il cane fosse stato venduto senza scopi riproduttivi, dovendosi comunque intendere come animale d'affezione/di compagnia, o che i genitori fossero entrambi di “razza AR
poiché nel rispetto della normativa italiana la vendita di cani proposti di “razza” deve necessariamente essere certificata dal pedigree dovendosi per tutti gli altri casi, senza eccezione alcuna, utilizzare le espressioni “incrocio, meticcio o simil…” seguiti dall'indicazione della razza fenotipicamente prevalente.
2.2 Nulla quaestio tantomeno riguardo all'applicazione della sanzione di € 10.328,00 oltre interessi ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. del 29/9/1973 n. 601 (€ 619,68).
Difatti, salvo costituisca reato (come nel caso di specie in cui alcuna fattispecie penale risulta integrata), ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 529/1992 “chiunque commercializza gli
animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute (vendita in mancanza di certificate genealogico) è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000” ovvero da € 5.164,56 a €
30.987,41. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è quindi stabilito dalla legge tra un limite minimo e un massimo e l'autorità tenuta al provvedimento dovrà
determinarne il valore in base ai criteri sanciti all'art. 11 della L. 689/1981 (gravità della violazione, personalità e condizioni economiche dell'interessato, operato del trasgressore per porre rimedio alle conseguenze di quanto commesso), nonché ad eventuali criteri stabiliti dalle normative speciali di settore. Ai sensi dell'articolo 16 della medesima normativa, la legge ammette la possibilità del pagamento di una somma in misura ridotta,
5 la quale è da intendersi come il minimo effettivamente fissato per legge e “pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del
procedimento”. Nel caso di specie quindi al fine di calcolare la misura della “sanzione ridotta”, calcolato che un terzo del massimo consisterebbe in € 10.329,14, è invece necessario, come correttamente individuato dall'amministrazione competente nei provvedimenti opposti, applicare il valore risultante dal doppio del minimo della sanzione edittale ovvero € 10.328,00, salvo interessi previsti dall'ordinanza di ingiunzione del
22.05.2024 ai fini della rateizzazione della somma dovuto.
L'ordinanza, impugnata, quindi si è limitata a confermare l'importo previsto per il pagamento in misura ridotta, importo che non può quindi che ritenersi congruo.
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte ricorrente dovrà rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio di cognizione, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione per cause di valore tra € 5.200,00 e € 26.000, dovendosi tuttavia avere riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate nonché in ragione dell'esiguità della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa:
6 1) rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione del 22.05.24 (relativa alla sanzione irro-
gata con verbale n. 1/24 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale Nucleo di CP_2
Volterra);
2) condanna parte ricorrente, a rifondere alla Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente procedimento che liquida in 2.540,00 euro per com-
[...]
penso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali co-
me per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8.5.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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