TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di BA, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di BA, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 15431, avente ad oggetto: “lesione personale”, pendente
TRA
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Angelo Rosato, in virtù di procura in atti;
-attrice-
E
in persona del Sindaco metropolitano p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Alessia Spada, in virtù di procura alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta- Conclusioni: come da udienza del 05.12.2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180
del 18 luglio 2020).
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.10.2016, ha Parte_2
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di BA la , in persona del Controparte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“- Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la presenza, sulla strada
teatro del sinistro, di una insidia stradale consistente in un difetto di segnaletica che ha impedito,
all'assicurato (conducente della Yaris) di uniformare debitamente la velocità alle Pt_1
condizioni dei luoghi;
- Per l'effetto, in via principale, ritenuta la sola responsabilità
dell'amministrazione convenuta nell'occorso, volerla condannare, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 2051 e 2055 c.c. al pagamento della somma di euro 265.000, oltre interessi e spese di lite;
- In
via gradata, voler considerare il concorso di colpa imputabile alla detta amministrazione per la
presenza della insidia stradale sui luoghi teatro del sinistro e, per l'effetto, condannare la
medesima alla restituzione, in quota, delle somme anticipate e pagate da al danneggiato”. Pt_1
1.1. In particolare, parte attrice ha dedotto che:
- in data 22.01.2010, alle ore 08:30 circa, in territorio di Molfetta (BA), sulla S.P. 56 Molfetta –
Ruvo di Puglia al km 5+700, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Toyota Avensis
tg. BZ524PD, guidata da , con direzione Ruvo di Puglia, e l'autovettura FO Controparte_4
US tg. CH792NE (assicurata ), guidata da con direzione Molfetta;
Pt_1 Controparte_5
- sul luogo del sinistro era intervenuta, per i rilievi tecnici e gli accertamenti del caso, la Polizia
Municipale del Comune di Molfetta;
- in data 22.11.2010, era stato nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento penale n. 116/10-RGNR-21 bis, instauratosi a seguito del sinistro, che aveva rilevato una responsabilità a carico dell'Ente Proprietario (OV di per l'inadeguatezza e l'assenza di omogeneità CP_1
della segnaletica di prescrizione;
- la in qualità di compagnia assicuratrice dell'auto FO US tg. CH792NE, Parte_2
a seguito della richiesta di risarcimento, aveva provveduto a liquidare in favore del CP_4
conducente dell'auto Toyota Avensis tg. BZ524PD, la somma di € 160.000,00 per tutti i danni da questo subiti in occasione del sinistro suddetto, ed all' , in qualità di ente surrogatosi ex art CP_6
142 D.Lgs 209/05, la cifra di € 105.000,00, per un totale di € 265.000,00.
1.2. Ciò premesso, ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui Parte_2
sopra.
2. Con comparsa depositata il 24.02.2017, si è costituita in giudizio la Controparte_7
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
2.1. In particolare, l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'inapplicabilità dell'invocata normativa tecnica (D.M. n. 6792 del 5.11.2001), stante l'antica realizzazione della strada de qua,
oltre che l'imprudente condotta di guida dei conducenti dei due veicoli coinvolti che aveva determinato l'evento per cui è causa.
Sul quantum, ha contestato la quantificazione dei danni così come liquidati al per CP_4
estraneità all'avvenuta transazione tra le parti.
3. Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso
Consulenza all'esito della quale è stata rinviata per la Controparte_8
precisazione delle conclusioni.
4. All'udienza del 05.04.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c.
5. Con ordinanza del 07.07.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo per procedere ad approfondimenti istruttori, alla stregua delle risultanze dell'espletata c.t.u. ergonometrica.
6. E' stata, pertanto, disposta una c.t.u. medico-legale . 7. Rinviata nuovamente la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.12.2024, in tal sede è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
///
8. Oggetto della presente disamina è la domanda di regresso ex art. 2055 c.c. proposta dalla
[...]
CP_
nella sua qualità di compagnia assicurativa della US tg. CH792NE, nei Parte_2
confronti della per essere, quest'ultima, l'esclusiva responsabile Controparte_7
dell'occorso sinistro.
9. Tale domanda è fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
10. Preliminarmente deve osservarsi che, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità per danni derivanti da anomalie stradali, la responsabilità dell'ente gestore di una strada pubblica si deve ricondurre al modello della responsabilità per cose in custodia regolata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 783/2013) e che non rileva ai fini dell'applicazione della norma che la strada sia collocata al di fuori del centro abitato.
Ai sensi all'articolo 2051 c.c., l'ente gestore di una strada pubblica si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
L'ente gestore di una strada pubblica risponde, dunque, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è custode salvo che, dalla responsabilità presunta a suo carico, esso si liberi dando la prova del fortuito, consistente nella dimostrazione di avere espletato tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti, di modo che il sinistro appaia verificatosi per un fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. n. 3651/2006).
In altri termini, in guisa con tale orientamento, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente gestore di una strada, anche extraurbana, è esclusa solo dal caso fortuito il quale può consistere, sia in una alterazione dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che,
attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno.
11. Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie i fatti allegati da parte attrice hanno trovato piena conferma nelle risultanze istruttorie, in particolar modo nelle convergenti conclusioni cui sono pervenuti i nominati consulenti tecnici.
12. In primo luogo, la responsabilità in capo all'Ente convenuto per il sinistro occorso il 22.01.2010
è stata avvalorata dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento penale n. 116/10-RGNR-21
bis.
12.1 Il consulente - analizzata, descritta e valutata la situazione dei luoghi e la segnaletica ivi esistente all'epoca dei fatti di causa – nel proprio elaborato peritale, ha rilevato che:
- il tratto di strada interessato dal sinistro è la S.P. 56 Molfetta km 0+000/Ruvo di Puglia km
12+000, di cui è Ente proprietario la OV di BA (oggi ; Controparte_7
- in ordine alla conformità del tratto di strada interessato dal sinistro rispetto a quanto stabilito dal
Codice della Strada e dal R.D.E.-d.P.R. n. 495/1992, “il limite massimo di velocità 70 km/h,
esistente sul lato DX al km 5+192 circa è conforme a quanto stabilito dal R.d.E.-D.P.R. n. 495/92 e
quindi ha valore prescrittivo, in quanto nel tratto compreso tra il segnale e la zona dell'incidente
non vi sono intersezioni. Tuttavia, detto limite è inadeguato rispetto alla criticità fisica della strada.
Il limite massimo di velocità 70 km/h, esistente sul lato SX al km 8+180 circa è ubicato a m 2.342
circa prima della zona del sinistro, non ha valore prescrittivo perchè tra quest'ultima e il segnale
esistono n. 7 intersezioni con strade pubbliche. Il segnale avrebbe avuto valore prescrittivo nel
tratto interessato se ripetuto dopo ogni intersezione o dopo l'ultima l'intersezione prima del km
5+821 (curva affrontata dalla FO), come sancito dagli artt. 81 comma 10 e 104 comma 2 del
R.d.E.-D.P.R. n. 495/92… La segnaletica complementare - "Delineatori Modulari di Curva", posti
in opera sul lato esterno della curva transitata dalla Toyota, è inappropriata in quanto questo tipo di delineatore deve essere utilizzato per evidenziare il lato esterno delle curve di raggio superiore a
m 30 (art.174 comma 3/e R.d.E.-D.P.R. n. 495/92)” (pag. 7 dell'elaborato peritale);
- “(…) Da una attenta valutazione di tutti gli elementi acquisiti dal fascicolo e da indagini tecniche
successive sul campo del sinistro nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli risulta quanto
segue: la Toyota in transito da Molfetta a Ruvo di Puglia aveva l'obbligo di non superare il limite
massimo di velocità di 70 km/h, prescrizione imposta dall'Ente Proprietario della Strada (OV
di : tale limite di velocità risulta inadeguato a transitare la curva a dx, con raggio di CP_1
curvatura pari a m 20… La FO aveva l'obbligo di non superare il limite massimo di velocità di 90
km/h: anche tale limite risulta inadeguato a transitare la curva a dx, con raggio di curvatura pari a
m 45…” (pag. 9 dell'elaborato peritale);
- “(…) Da quanto su descritto è evidente che il tratto in oggetto nasconde, quindi, delle insidie
permanenti non facilmente rilevabili a colpo d'occhio dal conducente, per tanto la
regolamentazione della circolazione stradale nel tratto interessato risulta carente e inadeguata;
tenute presenti le disposizioni dell'art. 142 comma 2 del C.d.S. l'Ente Proprietario della Strada
avrebbe dovuto adeguare il limite massimo di velocità in corrispondenza dei singoli tratti o punti
critici di detta strada” (pag. 10 dell'elaborato peritale);
- (…) È evidente l'assenza di omogeneità della prescrizione nei due sensi di marcia, dovuta ad
OMISSIONE (art. 37 comma l/a e 38 comma 7/10 del C.d.S.) da parte dell'Ente Proprietario della
Strada "OV di BA" (pag. 11 dell'elaborato peritale);
- in ordine alla dinamica del sinistro, “L'inadeguatezza e l'assenza della segnaletica di prescrizione
e complementare hanno avuto un effetto determinante sul sinistro: il conducente del veicolo A
(Toyota Avensis) poteva transitare ad una velocità massima che risultava però inadeguata al tratto
di strada…; il conducente del veicolo B (FO US) non avendo alcun limite massimo di velocità
poteva transitare ad una velocità non superiore a 90 km/h, limite quello relativo al tipo di strada
(art. 142 comma 1 c.d.s.). Da quanto stabilito dagli artt. 81 comma 10 e 104 comma 2 del R.d.E.- D.P.R. n. 495/92 la segnaletica era assente sulla corsia di sinistra, proveniente da Ruvo di Puglia”
(pag. 14 dell'elaborato peritale);
- i conducenti dei due veicoli, non avendo prescrizioni adeguate e segnaletica prevista dal C.d.S.
necessaria ad evidenziare un tratto di strada insidioso , non hanno potuto attuare alcun comportamento consono tanto è vero che la Polizia Municipale di Molfetta non ha riscontrato alcuna violazione da parte dei due conducenti.
13. Alle medesime conclusioni è giunto il consulente tecnico nominato nel presente giudizio.
13.1 In particolare, il suddetto c.t.u., concentrandosi sul senso di marcia percorso dalla FO US
(assicurata ), ha precisato che “il segnale indicante il limite di 70 km/h, nella direzione Pt_1
Ruvo-Molfetta non è efficace, in considerazione della presenza di intersezioni con strade comunali
e con strade vicinali, per cui doveva essere ripetuto, in mancanza del quale, il limite è di 90 km/h”.
Concludeva, pertanto, nel senso di ritenere la mancanza del segnale indicante il limite di velocità
pari a 70 km/h e la non conformità del tracciato rispetto alla normativa prevista dal D.M. 6792 del
05/11/2001, “Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade”, relativamente al rapporto tra lunghezza dei rettilinei ed i raggi dei raccordi circolari, elementi che “possono aver
indotto in errore” il guidatore della FO US (cfr. pag. 36 dell'elaborato peritale).
14. Ad ogni modo, giova sottolineare che, come correttamente evidenziato dal c.t.u. e dal consulente tecnico di parte convenuta, la suddetta Normativa del 5/11/2001, “Norme Funzionali e
Geometriche per la Costruzione delle Strade”, sebbene abbia carattere cogente, avendo fissato criteri vincolanti per la progettazione geometrica delle strade, non si applica alle strade di vecchia realizzazione quale la S.P. n°56, oggetto del presente giudizio.
Difatti, nelle conclusioni della “Relazione in risposta alle osservazioni dei C.T.P.” del 28.02.2019,
si legge: “Si ribadisce che, l'adeguamento alla Normativa vigente, (D.M. n. 6792 del 5/11/2001
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”), non è obbligatorio per tronchi
stradali di vecchia realizzazione, quale la s.p. n°56. La non conformità del tracciato della stessa
s.p. n°56 in direzione Ruvo, comunque, può aver indotto in errore il conducente della Toyota Avensis. Si ribadisce altresì che il segnale indicante il limite di velocità pari a 70 Km/h, sempre
nella direzione Ruvo, percorsa dalla Toyota Avensis, non è efficace per cui lo stesso doveva essere
ripetuto.”.
In buona sostanza l'eventuale non assogettabilità del tratto di strada de quo alla citata normativa , ad avviso della scrivente non esonera da responsabilità l'ente.
Ed invero la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma non esime la P.A. dal valutare in concreto, anche ai sensi dell'art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti.
In tal caso, ai fini dell'opportuna sistemazione della strada, non può prescindersi dalle particolari situazioni di pericolo o insidia da cui sia caratterizzata.
Sussiste, invero, responsabilità a titolo di colpa, non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) ( cfr., relativamente all'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, Cass., 5/5/2017, n. 10916, ove, in relazione a sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, è
stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal D.M. n. LL.PP. n.
223 del 1992; Cass., 29/9/2017, n. 22801. Cfr. altresì, con riferimento al cedimento del parapetto fiancheggiante la strada, Cass., 15/10/2019, n. 25925. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651).
È noto, infatti, che il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde, non solo a titolo di colpa specifica per violazione di norme speciali (v. Cass., 5/5/2017, n. 10916; Cass., 20/2/2006,
n. 3651), ma anche a titolo di colpa generica per difetto della diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., (cfr. Cass., 15/10/2019, n. 25925; Cass., 29/9/2017, n.
22801).
Non appare inutile, infine, ricordare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, tenuto a dare la prova che, in relazione alle circostanze del caso concreto, i danni subiti derivano dalla cosa (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651): in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è difatti onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (da ultimo cfr. Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2018, n.
11023).
15.Di conseguenza, pur volendo escludere l'operatività del D.M. 6792 del 05/11/2001 in relazione al tracciato planimetrico relativo al tratto di strada teatro del sinistro, si ritiene, comunque,
responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'Ente proprietario per non aver adeguatamente manutenuto la sede stradale, ivi compresa la segnaletica idonea alla tutela della sicurezza della circolazione, e tanto in violazione delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada.
In particolare, l'art. 38 del C.d.s., al comma 7, recita così: “La segnaletica stradale deve essere
sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata”.
E ancora l'art. 104 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada prevede specificatamente l'obbligo di ripetizione del segnale di divieto o di obbligo ad ogni interruzione della continuità della strada rappresentata da una intersezione (art. 104 reg. es. c.d.s.: “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono
essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale. I
segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più
corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni
locali, affinchè i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti”).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11018 del 20.05.2014, ribadendo il disposto sopra riportato, così ha statuito: "Poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. Esec. Codice della Strada, i segnali di
divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un
segnale precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non
venga ribadita da nuovo apposito segnale;
in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la
prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da
segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche".
16. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, correttamente il c.t.u., a pag. 29 del proprio elaborato,
concentrandosi sulla direzione Ruvo di Puglia-Molfetta percorsa dalla FO US (assicurata
), così affermava: “Come si rileva dalla Planimetria delle Intersezioni, l'ultimo segnale Pt_1
prima del luogo del sinistro che indica il limite di velocità in 70 Km/h, è quello indicato in
planimetria in verde con il n°2, e riportato nella foto n°51. Poiché prima del luogo del sinistro,
indicato in Planimetria con un pallino rosso, sono presenti diverse intersezioni con Strade
Comunali indicate in arancio (Foto AD) e con le lettere ad, e con Strade Vicinali (Foto 18)
indicate in giallo con le lettere X1 X8, il segnale con il limite di velocità di 70 Km/h doveva
essere ripetuto. In mancanza di tale ripetizione il limite di velocità è quello relativo alla categoria
della strada che, nel caso in oggetto, è di categoria F2 extraurbana per la quale il limite di velocità
è pari a 90 Km/h”.
17. Acclarata la dinamica dell'evento e la responsabilità in capo all'Ente convenuto, deve procedersi all'esame della domanda di rivalsa, avanzata dalla compagnia attrice, con riguardo alle somme corrisposte nei confronti di e dell' , in qualità di ente surrogatosi Controparte_4 CP_6
ex art 142 D.Lgs 209/05.
La ha dedotto di aver corrisposto, nei confronti dei predetti soggetti, la somma di € Pt_1
265.000,00 a titolo risarcitorio.
La corresponsione del predetto risarcimento emerge dalla documentazione in atti (v. quietanze prodotte da parte attrice) e la somma deve ritenersi congrua stante le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. medico-legale nominato nel presente procedimento.
In particolare, nel proprio elaborato peritale, il nominato consulente così scrive: “Tali lesioni hanno
quindi comportato un periodo di incapacità biologica temporanea assoluta di giorni 221, una
incapacità biologica temporanea in misura del 75% per giorni 200, in misura del 50% di giorni
200. Il danno biologico permanente subito dall' istante, e consistente nelle limitazioni funzionali a
carico del braccio sinistro, femore dx, femore sx, rotula sinistra, piede destro e piede sx, difficoltà
nella minzione e negli esiti post-traumatici cerebrali, e è da valutarsi nella misura del 50%, con
incidenza sulla capacità lavorativa specifica in misura del 30%. Le spese mediche attestate e
congrue ammontano ad euro 468”.
Applicando le tabelle di Milano per il calcolo del risarcimento del danno è agevole evincere come l'importo spettante alla citata vittima sarebbe stato di gran lunga maggiore di quello liquidato e corrisposto dalla che, pertanto, può ritenersi adeguato e conforme alle Parte_2
risultanze.
18. Ed allora, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la deve essere Controparte_7
condannata alla refusione dell'importo di € 265.000,00, oltre interessi legali dall'epoca del pagamento, nei confronti di Parte_2
In tal senso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Il regresso può essere
azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in
luogo del suo assicurato, perché l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella
posizione dell'obbligato in solido” (Cass. ord. 27 giugno 2018 n. 16922). Trova , quindi, applicazione il disposto degli artt. 2055 c.c. e 1299 c.c.
19. Le spese di lite, comprese quelle per le cc.tt.uu., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri delle cause di valore da € 260.001,00 ad € 520.000,00
nei medi per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisoria e ridotta del 50% la fase istruttoria in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di BA – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione,
conclusione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna la in Controparte_7
persona del Sindaco pt, a corrispondere in suo favore, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'importo di €
265.000,00, oltre accessori con le modalità di cui alla parte motiva;
- liquida le spese di lite in € 1.241,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge;
- pone il compenso liquidato ai cc.tt.uu. definitivamente a carico della Controparte_7
ed in solido tra le parti nei rapporti esterni.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in BA in data 3.03.2025
il Giudice
Cristina Fasano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di BA, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di BA, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 15431, avente ad oggetto: “lesione personale”, pendente
TRA
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Angelo Rosato, in virtù di procura in atti;
-attrice-
E
in persona del Sindaco metropolitano p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Alessia Spada, in virtù di procura alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta- Conclusioni: come da udienza del 05.12.2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180
del 18 luglio 2020).
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.10.2016, ha Parte_2
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di BA la , in persona del Controparte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“- Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la presenza, sulla strada
teatro del sinistro, di una insidia stradale consistente in un difetto di segnaletica che ha impedito,
all'assicurato (conducente della Yaris) di uniformare debitamente la velocità alle Pt_1
condizioni dei luoghi;
- Per l'effetto, in via principale, ritenuta la sola responsabilità
dell'amministrazione convenuta nell'occorso, volerla condannare, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 2051 e 2055 c.c. al pagamento della somma di euro 265.000, oltre interessi e spese di lite;
- In
via gradata, voler considerare il concorso di colpa imputabile alla detta amministrazione per la
presenza della insidia stradale sui luoghi teatro del sinistro e, per l'effetto, condannare la
medesima alla restituzione, in quota, delle somme anticipate e pagate da al danneggiato”. Pt_1
1.1. In particolare, parte attrice ha dedotto che:
- in data 22.01.2010, alle ore 08:30 circa, in territorio di Molfetta (BA), sulla S.P. 56 Molfetta –
Ruvo di Puglia al km 5+700, si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Toyota Avensis
tg. BZ524PD, guidata da , con direzione Ruvo di Puglia, e l'autovettura FO Controparte_4
US tg. CH792NE (assicurata ), guidata da con direzione Molfetta;
Pt_1 Controparte_5
- sul luogo del sinistro era intervenuta, per i rilievi tecnici e gli accertamenti del caso, la Polizia
Municipale del Comune di Molfetta;
- in data 22.11.2010, era stato nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento penale n. 116/10-RGNR-21 bis, instauratosi a seguito del sinistro, che aveva rilevato una responsabilità a carico dell'Ente Proprietario (OV di per l'inadeguatezza e l'assenza di omogeneità CP_1
della segnaletica di prescrizione;
- la in qualità di compagnia assicuratrice dell'auto FO US tg. CH792NE, Parte_2
a seguito della richiesta di risarcimento, aveva provveduto a liquidare in favore del CP_4
conducente dell'auto Toyota Avensis tg. BZ524PD, la somma di € 160.000,00 per tutti i danni da questo subiti in occasione del sinistro suddetto, ed all' , in qualità di ente surrogatosi ex art CP_6
142 D.Lgs 209/05, la cifra di € 105.000,00, per un totale di € 265.000,00.
1.2. Ciò premesso, ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui Parte_2
sopra.
2. Con comparsa depositata il 24.02.2017, si è costituita in giudizio la Controparte_7
contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
2.1. In particolare, l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'inapplicabilità dell'invocata normativa tecnica (D.M. n. 6792 del 5.11.2001), stante l'antica realizzazione della strada de qua,
oltre che l'imprudente condotta di guida dei conducenti dei due veicoli coinvolti che aveva determinato l'evento per cui è causa.
Sul quantum, ha contestato la quantificazione dei danni così come liquidati al per CP_4
estraneità all'avvenuta transazione tra le parti.
3. Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso
Consulenza all'esito della quale è stata rinviata per la Controparte_8
precisazione delle conclusioni.
4. All'udienza del 05.04.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c.
5. Con ordinanza del 07.07.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo per procedere ad approfondimenti istruttori, alla stregua delle risultanze dell'espletata c.t.u. ergonometrica.
6. E' stata, pertanto, disposta una c.t.u. medico-legale . 7. Rinviata nuovamente la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.12.2024, in tal sede è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
///
8. Oggetto della presente disamina è la domanda di regresso ex art. 2055 c.c. proposta dalla
[...]
CP_
nella sua qualità di compagnia assicurativa della US tg. CH792NE, nei Parte_2
confronti della per essere, quest'ultima, l'esclusiva responsabile Controparte_7
dell'occorso sinistro.
9. Tale domanda è fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
10. Preliminarmente deve osservarsi che, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità per danni derivanti da anomalie stradali, la responsabilità dell'ente gestore di una strada pubblica si deve ricondurre al modello della responsabilità per cose in custodia regolata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 783/2013) e che non rileva ai fini dell'applicazione della norma che la strada sia collocata al di fuori del centro abitato.
Ai sensi all'articolo 2051 c.c., l'ente gestore di una strada pubblica si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
L'ente gestore di una strada pubblica risponde, dunque, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è custode salvo che, dalla responsabilità presunta a suo carico, esso si liberi dando la prova del fortuito, consistente nella dimostrazione di avere espletato tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti, di modo che il sinistro appaia verificatosi per un fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. n. 3651/2006).
In altri termini, in guisa con tale orientamento, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente gestore di una strada, anche extraurbana, è esclusa solo dal caso fortuito il quale può consistere, sia in una alterazione dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che,
attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno.
11. Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie i fatti allegati da parte attrice hanno trovato piena conferma nelle risultanze istruttorie, in particolar modo nelle convergenti conclusioni cui sono pervenuti i nominati consulenti tecnici.
12. In primo luogo, la responsabilità in capo all'Ente convenuto per il sinistro occorso il 22.01.2010
è stata avvalorata dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento penale n. 116/10-RGNR-21
bis.
12.1 Il consulente - analizzata, descritta e valutata la situazione dei luoghi e la segnaletica ivi esistente all'epoca dei fatti di causa – nel proprio elaborato peritale, ha rilevato che:
- il tratto di strada interessato dal sinistro è la S.P. 56 Molfetta km 0+000/Ruvo di Puglia km
12+000, di cui è Ente proprietario la OV di BA (oggi ; Controparte_7
- in ordine alla conformità del tratto di strada interessato dal sinistro rispetto a quanto stabilito dal
Codice della Strada e dal R.D.E.-d.P.R. n. 495/1992, “il limite massimo di velocità 70 km/h,
esistente sul lato DX al km 5+192 circa è conforme a quanto stabilito dal R.d.E.-D.P.R. n. 495/92 e
quindi ha valore prescrittivo, in quanto nel tratto compreso tra il segnale e la zona dell'incidente
non vi sono intersezioni. Tuttavia, detto limite è inadeguato rispetto alla criticità fisica della strada.
Il limite massimo di velocità 70 km/h, esistente sul lato SX al km 8+180 circa è ubicato a m 2.342
circa prima della zona del sinistro, non ha valore prescrittivo perchè tra quest'ultima e il segnale
esistono n. 7 intersezioni con strade pubbliche. Il segnale avrebbe avuto valore prescrittivo nel
tratto interessato se ripetuto dopo ogni intersezione o dopo l'ultima l'intersezione prima del km
5+821 (curva affrontata dalla FO), come sancito dagli artt. 81 comma 10 e 104 comma 2 del
R.d.E.-D.P.R. n. 495/92… La segnaletica complementare - "Delineatori Modulari di Curva", posti
in opera sul lato esterno della curva transitata dalla Toyota, è inappropriata in quanto questo tipo di delineatore deve essere utilizzato per evidenziare il lato esterno delle curve di raggio superiore a
m 30 (art.174 comma 3/e R.d.E.-D.P.R. n. 495/92)” (pag. 7 dell'elaborato peritale);
- “(…) Da una attenta valutazione di tutti gli elementi acquisiti dal fascicolo e da indagini tecniche
successive sul campo del sinistro nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli risulta quanto
segue: la Toyota in transito da Molfetta a Ruvo di Puglia aveva l'obbligo di non superare il limite
massimo di velocità di 70 km/h, prescrizione imposta dall'Ente Proprietario della Strada (OV
di : tale limite di velocità risulta inadeguato a transitare la curva a dx, con raggio di CP_1
curvatura pari a m 20… La FO aveva l'obbligo di non superare il limite massimo di velocità di 90
km/h: anche tale limite risulta inadeguato a transitare la curva a dx, con raggio di curvatura pari a
m 45…” (pag. 9 dell'elaborato peritale);
- “(…) Da quanto su descritto è evidente che il tratto in oggetto nasconde, quindi, delle insidie
permanenti non facilmente rilevabili a colpo d'occhio dal conducente, per tanto la
regolamentazione della circolazione stradale nel tratto interessato risulta carente e inadeguata;
tenute presenti le disposizioni dell'art. 142 comma 2 del C.d.S. l'Ente Proprietario della Strada
avrebbe dovuto adeguare il limite massimo di velocità in corrispondenza dei singoli tratti o punti
critici di detta strada” (pag. 10 dell'elaborato peritale);
- (…) È evidente l'assenza di omogeneità della prescrizione nei due sensi di marcia, dovuta ad
OMISSIONE (art. 37 comma l/a e 38 comma 7/10 del C.d.S.) da parte dell'Ente Proprietario della
Strada "OV di BA" (pag. 11 dell'elaborato peritale);
- in ordine alla dinamica del sinistro, “L'inadeguatezza e l'assenza della segnaletica di prescrizione
e complementare hanno avuto un effetto determinante sul sinistro: il conducente del veicolo A
(Toyota Avensis) poteva transitare ad una velocità massima che risultava però inadeguata al tratto
di strada…; il conducente del veicolo B (FO US) non avendo alcun limite massimo di velocità
poteva transitare ad una velocità non superiore a 90 km/h, limite quello relativo al tipo di strada
(art. 142 comma 1 c.d.s.). Da quanto stabilito dagli artt. 81 comma 10 e 104 comma 2 del R.d.E.- D.P.R. n. 495/92 la segnaletica era assente sulla corsia di sinistra, proveniente da Ruvo di Puglia”
(pag. 14 dell'elaborato peritale);
- i conducenti dei due veicoli, non avendo prescrizioni adeguate e segnaletica prevista dal C.d.S.
necessaria ad evidenziare un tratto di strada insidioso , non hanno potuto attuare alcun comportamento consono tanto è vero che la Polizia Municipale di Molfetta non ha riscontrato alcuna violazione da parte dei due conducenti.
13. Alle medesime conclusioni è giunto il consulente tecnico nominato nel presente giudizio.
13.1 In particolare, il suddetto c.t.u., concentrandosi sul senso di marcia percorso dalla FO US
(assicurata ), ha precisato che “il segnale indicante il limite di 70 km/h, nella direzione Pt_1
Ruvo-Molfetta non è efficace, in considerazione della presenza di intersezioni con strade comunali
e con strade vicinali, per cui doveva essere ripetuto, in mancanza del quale, il limite è di 90 km/h”.
Concludeva, pertanto, nel senso di ritenere la mancanza del segnale indicante il limite di velocità
pari a 70 km/h e la non conformità del tracciato rispetto alla normativa prevista dal D.M. 6792 del
05/11/2001, “Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade”, relativamente al rapporto tra lunghezza dei rettilinei ed i raggi dei raccordi circolari, elementi che “possono aver
indotto in errore” il guidatore della FO US (cfr. pag. 36 dell'elaborato peritale).
14. Ad ogni modo, giova sottolineare che, come correttamente evidenziato dal c.t.u. e dal consulente tecnico di parte convenuta, la suddetta Normativa del 5/11/2001, “Norme Funzionali e
Geometriche per la Costruzione delle Strade”, sebbene abbia carattere cogente, avendo fissato criteri vincolanti per la progettazione geometrica delle strade, non si applica alle strade di vecchia realizzazione quale la S.P. n°56, oggetto del presente giudizio.
Difatti, nelle conclusioni della “Relazione in risposta alle osservazioni dei C.T.P.” del 28.02.2019,
si legge: “Si ribadisce che, l'adeguamento alla Normativa vigente, (D.M. n. 6792 del 5/11/2001
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”), non è obbligatorio per tronchi
stradali di vecchia realizzazione, quale la s.p. n°56. La non conformità del tracciato della stessa
s.p. n°56 in direzione Ruvo, comunque, può aver indotto in errore il conducente della Toyota Avensis. Si ribadisce altresì che il segnale indicante il limite di velocità pari a 70 Km/h, sempre
nella direzione Ruvo, percorsa dalla Toyota Avensis, non è efficace per cui lo stesso doveva essere
ripetuto.”.
In buona sostanza l'eventuale non assogettabilità del tratto di strada de quo alla citata normativa , ad avviso della scrivente non esonera da responsabilità l'ente.
Ed invero la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma non esime la P.A. dal valutare in concreto, anche ai sensi dell'art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti.
In tal caso, ai fini dell'opportuna sistemazione della strada, non può prescindersi dalle particolari situazioni di pericolo o insidia da cui sia caratterizzata.
Sussiste, invero, responsabilità a titolo di colpa, non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) ( cfr., relativamente all'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, Cass., 5/5/2017, n. 10916, ove, in relazione a sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, è
stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal D.M. n. LL.PP. n.
223 del 1992; Cass., 29/9/2017, n. 22801. Cfr. altresì, con riferimento al cedimento del parapetto fiancheggiante la strada, Cass., 15/10/2019, n. 25925. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651).
È noto, infatti, che il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde, non solo a titolo di colpa specifica per violazione di norme speciali (v. Cass., 5/5/2017, n. 10916; Cass., 20/2/2006,
n. 3651), ma anche a titolo di colpa generica per difetto della diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., (cfr. Cass., 15/10/2019, n. 25925; Cass., 29/9/2017, n.
22801).
Non appare inutile, infine, ricordare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, tenuto a dare la prova che, in relazione alle circostanze del caso concreto, i danni subiti derivano dalla cosa (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651): in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è difatti onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (da ultimo cfr. Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2018, n.
11023).
15.Di conseguenza, pur volendo escludere l'operatività del D.M. 6792 del 05/11/2001 in relazione al tracciato planimetrico relativo al tratto di strada teatro del sinistro, si ritiene, comunque,
responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'Ente proprietario per non aver adeguatamente manutenuto la sede stradale, ivi compresa la segnaletica idonea alla tutela della sicurezza della circolazione, e tanto in violazione delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada.
In particolare, l'art. 38 del C.d.s., al comma 7, recita così: “La segnaletica stradale deve essere
sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata”.
E ancora l'art. 104 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada prevede specificatamente l'obbligo di ripetizione del segnale di divieto o di obbligo ad ogni interruzione della continuità della strada rappresentata da una intersezione (art. 104 reg. es. c.d.s.: “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono
essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale. I
segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più
corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni
locali, affinchè i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti”).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11018 del 20.05.2014, ribadendo il disposto sopra riportato, così ha statuito: "Poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. Esec. Codice della Strada, i segnali di
divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un
segnale precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non
venga ribadita da nuovo apposito segnale;
in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la
prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da
segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche".
16. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, correttamente il c.t.u., a pag. 29 del proprio elaborato,
concentrandosi sulla direzione Ruvo di Puglia-Molfetta percorsa dalla FO US (assicurata
), così affermava: “Come si rileva dalla Planimetria delle Intersezioni, l'ultimo segnale Pt_1
prima del luogo del sinistro che indica il limite di velocità in 70 Km/h, è quello indicato in
planimetria in verde con il n°2, e riportato nella foto n°51. Poiché prima del luogo del sinistro,
indicato in Planimetria con un pallino rosso, sono presenti diverse intersezioni con Strade
Comunali indicate in arancio (Foto AD) e con le lettere ad, e con Strade Vicinali (Foto 18)
indicate in giallo con le lettere X1 X8, il segnale con il limite di velocità di 70 Km/h doveva
essere ripetuto. In mancanza di tale ripetizione il limite di velocità è quello relativo alla categoria
della strada che, nel caso in oggetto, è di categoria F2 extraurbana per la quale il limite di velocità
è pari a 90 Km/h”.
17. Acclarata la dinamica dell'evento e la responsabilità in capo all'Ente convenuto, deve procedersi all'esame della domanda di rivalsa, avanzata dalla compagnia attrice, con riguardo alle somme corrisposte nei confronti di e dell' , in qualità di ente surrogatosi Controparte_4 CP_6
ex art 142 D.Lgs 209/05.
La ha dedotto di aver corrisposto, nei confronti dei predetti soggetti, la somma di € Pt_1
265.000,00 a titolo risarcitorio.
La corresponsione del predetto risarcimento emerge dalla documentazione in atti (v. quietanze prodotte da parte attrice) e la somma deve ritenersi congrua stante le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. medico-legale nominato nel presente procedimento.
In particolare, nel proprio elaborato peritale, il nominato consulente così scrive: “Tali lesioni hanno
quindi comportato un periodo di incapacità biologica temporanea assoluta di giorni 221, una
incapacità biologica temporanea in misura del 75% per giorni 200, in misura del 50% di giorni
200. Il danno biologico permanente subito dall' istante, e consistente nelle limitazioni funzionali a
carico del braccio sinistro, femore dx, femore sx, rotula sinistra, piede destro e piede sx, difficoltà
nella minzione e negli esiti post-traumatici cerebrali, e è da valutarsi nella misura del 50%, con
incidenza sulla capacità lavorativa specifica in misura del 30%. Le spese mediche attestate e
congrue ammontano ad euro 468”.
Applicando le tabelle di Milano per il calcolo del risarcimento del danno è agevole evincere come l'importo spettante alla citata vittima sarebbe stato di gran lunga maggiore di quello liquidato e corrisposto dalla che, pertanto, può ritenersi adeguato e conforme alle Parte_2
risultanze.
18. Ed allora, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la deve essere Controparte_7
condannata alla refusione dell'importo di € 265.000,00, oltre interessi legali dall'epoca del pagamento, nei confronti di Parte_2
In tal senso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Il regresso può essere
azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in
luogo del suo assicurato, perché l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella
posizione dell'obbligato in solido” (Cass. ord. 27 giugno 2018 n. 16922). Trova , quindi, applicazione il disposto degli artt. 2055 c.c. e 1299 c.c.
19. Le spese di lite, comprese quelle per le cc.tt.uu., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri delle cause di valore da € 260.001,00 ad € 520.000,00
nei medi per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisoria e ridotta del 50% la fase istruttoria in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di BA – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione,
conclusione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna la in Controparte_7
persona del Sindaco pt, a corrispondere in suo favore, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'importo di €
265.000,00, oltre accessori con le modalità di cui alla parte motiva;
- liquida le spese di lite in € 1.241,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge;
- pone il compenso liquidato ai cc.tt.uu. definitivamente a carico della Controparte_7
ed in solido tra le parti nei rapporti esterni.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in BA in data 3.03.2025
il Giudice
Cristina Fasano