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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/12/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 21.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 300/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso avviso di addebito”;
promossa da:
con sede in c.da Mugno, C.F. Parte_1 Pt_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore P.IVA_1
Campanella del Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
OPPONENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2020 il di ha Parte_1 Pt_1 Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 597/20190002966454000, notificatogli dall' il 20.01.2020 per il recupero di asseritamente non meglio precisati insoluti CP_2 contributivi per la complessiva somma di € 277.544,96, importo tuttavia coincidente con quello portato dall'avviso bonario di pagamento notificato ad esso opponente l'11.04.2018 e relativo alla
“sistemazione contributiva - ciclo 324” del dipendente per gli anni dal 2006 al Persona_1 2013, data in cui lo stesso era stato collocato in pensione. A sostegno dell'invocato annullamento dell'impugnato avviso di addebito il Parte_1 di ha reiterato l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria già formulata con nota Pt_1 del 23.04.2018, cui l' aveva replicato con nota del 07.08.2019, nella quale aveva ritenuto CP_1 la decorrenza del termine prescrizionale dalla richiesta di collocazione del dipendente in pensione, e non già dal momento in cui i contributi dovevano essere versati, e la sua interruzione mercé la notifica della nota di trasmissione dei modelli 2008/SC e 5003/SC in data 09.04.2018; ha inoltre eccepito il difetto di motivazione dell'AVA e contestato l'efficacia interruttiva della nota del 09.04.2018, il primo atto notificato idoneo ad interrompere la prescrizione essendo la nota del 07.08.2019, tuttavia notificata dopo il compimento del quinquennio prescrizionale. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_2 infondata, rappresentando che - come ben noto al opponente, il quale aveva inoltrato Parte_1 la domanda di pensionamento del dipendente , già impiegato presso il Persona_1 Comune di fin dal 1976, previa compilazione dell'apposito prospetto PA04 - il Pt_1 Per_1 vantava un'anzianità contributiva risalente al lontano 1976, essendo perciò esente dal massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, erroneamente tuttavia applicato dal con conseguente omissione contributiva per € 138.774,26 per il periodo compreso tra Parte_1 il 2006 e il 2013, ascesi a complessivi € 245.662,04 con l'applicazione delle somme aggiuntive e degli interessi. Ha quindi eccepito l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione, attesa la normativa esclusione della prescrizione fino al 31.12.2022 per i contributi afferenti a periodi di competenza fino al 31.12.2015, giusta disposto dell'art.3, comma 10 bis, L.335/1995, e l'interruzione del termine per effetto della notifica della nota del 09.04.2018. Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnato avviso e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 21.11.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Premesso che l'impugnato avviso di addebito espone che il recupero del complessivo importo di € 245.662,04 procede dal controllo della posizione contributiva del opponente Parte_1 relativa a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Dipendenti Pubblici – C.P.D.E.L.-SCO- Contributi obbligatori pensionistici – competenza 2018-05” - indicazioni rivelatesi sufficienti a rendere edotto il della sottesa ragione di credito, in opposizione correttamente Parte_1 identificata nella “sistemazione contributiva - ciclo 324” del dipendente di cui Persona_1 all'avviso bonario di pagamento notificato ad esso opponente l'11.04.2018 -, va intanto disattesa la formulata eccezione di difetto di motivazione dell'atto, l'onere motivazionale dovendosi ritenere efficacemente assolto, come affermato dalla Suprema Corte, mercé la “sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti”, posto che il debitore che “lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni” (cfr. CASS. n. 25343/2018; CASS. n. 7234/2022). Ciò detto, incontestato il possesso, in capo al dipendente , già dipendente Persona_1 dal di anzianità contributiva risalente al 1976 - circostanza atta ad estrometterlo Parte_2 dal novero dei dipendenti soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, erroneamente applicatogli dal (come riconosciuto nella nota prot. N. 682 Parte_1 del 23.04.2018, in atti) -, parimenti infondata si appalesa la formulata eccezione di prescrizione della pretesa creditoria;
come infatti rilevato dall' , a mente dell'art. 3, comma 10 bis, CP_1 L.335/1995, nel testo vigente ratione temporis, “per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di CP_2 cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”, dovendosi conseguentemente ritenere il mancato decorso del termine di prescrizione del credito contributivo per cui è causa. È ben vero che, come argomentato dall'opponente, che la disposizione in commento (il cui testo originario escludeva fino al 31.12.2021 l'applicazione della prescrizione ai crediti contributivi di competenza fino al 31.12.2014) è stata introdotta nel corpo dell'art. 3 della L.335/1995 dal D.L. n. 4 del 21.01.2019, allorquando il quinquennio prescrizionale della pretesa poteva dirsi interamente decorso, in difetto di atti interruttivi;
va però osservato che, come evincibile dal tenore letterale della norma, la stessa non ha introdotto alcuna causa di sospensione della prescrizione (come tale inapplicabile ai termini già decorsi), avendo bensì disposto il differimento, con efficacia retroattiva e salvezza dei soli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali definitivi, dell'operatività della disciplina della prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, “con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto” (cfr. CASS. n. 31060/2024, per la quale “chiarito (…) che non si verte in tema di sospensione della prescrizione, ma di previsione legale retroattiva di differimento dell'entrata in vigore di un'altra norma di legge recante la disciplina della prescrizione, resta da dire che sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore, che ha consapevolmente escluso eventuali giudicati dalla portata del proprio intervento innovatore, non paiono sussistere dubbi: vero è, infatti, che in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, essendo il regime prescrizionale sottratto alla disponibilità delle parti, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (così da ult. CASS. n. 6154 del 2024), ma è pur vero che, quando sulla questione della prescrizione sorga controversia, solo una pronuncia giurisdizionale con efficacia di giudicato può dirimere il contrasto inter partes;
il che, se conferma a fortiori che la sussistenza di un giudicato costituisce il limite per ogni ragionevole esercizio della potestà legislativa di disciplinare con effetti retroattivi la fattispecie, dimostra a contrario che tale limite, nel caso di specie, non può ritenersi travalicato”). Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della novità e della complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 300/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 13.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 21.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 300/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso avviso di addebito”;
promossa da:
con sede in c.da Mugno, C.F. Parte_1 Pt_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore P.IVA_1
Campanella del Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
OPPONENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2020 il di ha Parte_1 Pt_1 Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 597/20190002966454000, notificatogli dall' il 20.01.2020 per il recupero di asseritamente non meglio precisati insoluti CP_2 contributivi per la complessiva somma di € 277.544,96, importo tuttavia coincidente con quello portato dall'avviso bonario di pagamento notificato ad esso opponente l'11.04.2018 e relativo alla
“sistemazione contributiva - ciclo 324” del dipendente per gli anni dal 2006 al Persona_1 2013, data in cui lo stesso era stato collocato in pensione. A sostegno dell'invocato annullamento dell'impugnato avviso di addebito il Parte_1 di ha reiterato l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria già formulata con nota Pt_1 del 23.04.2018, cui l' aveva replicato con nota del 07.08.2019, nella quale aveva ritenuto CP_1 la decorrenza del termine prescrizionale dalla richiesta di collocazione del dipendente in pensione, e non già dal momento in cui i contributi dovevano essere versati, e la sua interruzione mercé la notifica della nota di trasmissione dei modelli 2008/SC e 5003/SC in data 09.04.2018; ha inoltre eccepito il difetto di motivazione dell'AVA e contestato l'efficacia interruttiva della nota del 09.04.2018, il primo atto notificato idoneo ad interrompere la prescrizione essendo la nota del 07.08.2019, tuttavia notificata dopo il compimento del quinquennio prescrizionale. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_2 infondata, rappresentando che - come ben noto al opponente, il quale aveva inoltrato Parte_1 la domanda di pensionamento del dipendente , già impiegato presso il Persona_1 Comune di fin dal 1976, previa compilazione dell'apposito prospetto PA04 - il Pt_1 Per_1 vantava un'anzianità contributiva risalente al lontano 1976, essendo perciò esente dal massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, erroneamente tuttavia applicato dal con conseguente omissione contributiva per € 138.774,26 per il periodo compreso tra Parte_1 il 2006 e il 2013, ascesi a complessivi € 245.662,04 con l'applicazione delle somme aggiuntive e degli interessi. Ha quindi eccepito l'infondatezza della formulata eccezione di prescrizione, attesa la normativa esclusione della prescrizione fino al 31.12.2022 per i contributi afferenti a periodi di competenza fino al 31.12.2015, giusta disposto dell'art.3, comma 10 bis, L.335/1995, e l'interruzione del termine per effetto della notifica della nota del 09.04.2018. Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnato avviso e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 21.11.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Premesso che l'impugnato avviso di addebito espone che il recupero del complessivo importo di € 245.662,04 procede dal controllo della posizione contributiva del opponente Parte_1 relativa a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Dipendenti Pubblici – C.P.D.E.L.-SCO- Contributi obbligatori pensionistici – competenza 2018-05” - indicazioni rivelatesi sufficienti a rendere edotto il della sottesa ragione di credito, in opposizione correttamente Parte_1 identificata nella “sistemazione contributiva - ciclo 324” del dipendente di cui Persona_1 all'avviso bonario di pagamento notificato ad esso opponente l'11.04.2018 -, va intanto disattesa la formulata eccezione di difetto di motivazione dell'atto, l'onere motivazionale dovendosi ritenere efficacemente assolto, come affermato dalla Suprema Corte, mercé la “sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti”, posto che il debitore che “lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni” (cfr. CASS. n. 25343/2018; CASS. n. 7234/2022). Ciò detto, incontestato il possesso, in capo al dipendente , già dipendente Persona_1 dal di anzianità contributiva risalente al 1976 - circostanza atta ad estrometterlo Parte_2 dal novero dei dipendenti soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, erroneamente applicatogli dal (come riconosciuto nella nota prot. N. 682 Parte_1 del 23.04.2018, in atti) -, parimenti infondata si appalesa la formulata eccezione di prescrizione della pretesa creditoria;
come infatti rilevato dall' , a mente dell'art. 3, comma 10 bis, CP_1 L.335/1995, nel testo vigente ratione temporis, “per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di CP_2 cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”, dovendosi conseguentemente ritenere il mancato decorso del termine di prescrizione del credito contributivo per cui è causa. È ben vero che, come argomentato dall'opponente, che la disposizione in commento (il cui testo originario escludeva fino al 31.12.2021 l'applicazione della prescrizione ai crediti contributivi di competenza fino al 31.12.2014) è stata introdotta nel corpo dell'art. 3 della L.335/1995 dal D.L. n. 4 del 21.01.2019, allorquando il quinquennio prescrizionale della pretesa poteva dirsi interamente decorso, in difetto di atti interruttivi;
va però osservato che, come evincibile dal tenore letterale della norma, la stessa non ha introdotto alcuna causa di sospensione della prescrizione (come tale inapplicabile ai termini già decorsi), avendo bensì disposto il differimento, con efficacia retroattiva e salvezza dei soli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali definitivi, dell'operatività della disciplina della prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, “con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto” (cfr. CASS. n. 31060/2024, per la quale “chiarito (…) che non si verte in tema di sospensione della prescrizione, ma di previsione legale retroattiva di differimento dell'entrata in vigore di un'altra norma di legge recante la disciplina della prescrizione, resta da dire che sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore, che ha consapevolmente escluso eventuali giudicati dalla portata del proprio intervento innovatore, non paiono sussistere dubbi: vero è, infatti, che in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, essendo il regime prescrizionale sottratto alla disponibilità delle parti, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (così da ult. CASS. n. 6154 del 2024), ma è pur vero che, quando sulla questione della prescrizione sorga controversia, solo una pronuncia giurisdizionale con efficacia di giudicato può dirimere il contrasto inter partes;
il che, se conferma a fortiori che la sussistenza di un giudicato costituisce il limite per ogni ragionevole esercizio della potestà legislativa di disciplinare con effetti retroattivi la fattispecie, dimostra a contrario che tale limite, nel caso di specie, non può ritenersi travalicato”). Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della novità e della complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 300/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 13.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella