Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 11/03/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
CO MARINARO Presidente MI GROSSMANN Referendario – relatore Anna ZA Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’istanza di rito abbreviato presentata, nell’ambito del giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 2594 del registro di segreteria, dal signor TE IS, nato il [...] a [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Praloran;
VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato in data 15 ottobre 2025;
VISTA la memoria di costituzione del convenuto, contenente istanza di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c.;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Pubblico Ministero in data 21 novembre 2025;
VISTI gli atti di giudizio;
UDITI, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore Ref. MI MA ed il rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio.
Ritenuto in FATTO
1. Con l’atto di citazione in epigrafe indicato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i signori AR MU, IS RE, DR TT e OL AC, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno derivato all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dal provvedimento sanzionatorio n. 97, emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 22 febbraio 2024.
Dalle indagini espletate sarebbe emerso che la sanzione di cui al citato provvedimento sarebbe stata irrogata a seguito di molteplici violazioni nel contesto del trattamento dei dati personali tramite il Dossier Sanitario Elettronico.
A detta della Procura, il danno originato dall’irrogazione e dal pagamento della menzionata sanzione, pari a complessivi euro 37.500,00, sarebbe addebitabile alla condotta omissiva, sorretta dall’elemento psicologico della colpa grave, della Referente aziendale in materia di privacy AR MU, dei Direttori della Ripartizione informatica IS RE ed DR TT, nonché del Direttore dell’Ufficio per il sistema informativo ospedaliero (CED) OL AC.
Nel rassegnare le conclusioni, attesa la diversa rilevanza del contributo causale fornito dai convenuti, la Procura contabile ha domandato la condanna:
a) di AR MU al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di euro 3.750,00, pari al 10% del danno erariale, oltre rivalutazione e interessi legali;
b) di IS RE al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di euro 7.500,00, pari al 20% del danno erariale, oltre rivalutazione e interessi legali;
c) di DR TT al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di euro 7.500,00, pari al 20% del danno erariale, oltre rivalutazione e interessi legali;
d) di OL AC al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di euro 18.750,00, pari al 50% del danno erariale, oltre rivalutazione e interessi legali.
2. Vista la proposta di applicazione del rito monitorio formulata dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti AR MU, IS RE ed DR TT, è stato emesso nei confronti dei medesimi il decreto monitorio d.d. 20 ottobre 2025.
3. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19 gennaio 2026, il convenuto IS RE ha formulato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., mediante il pagamento di una somma pari ad euro 1.870,00.
In data 21 novembre 2025 il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio mediante il pagamento della somma proposta dal convenuto.
4. All’esito delle camere di consiglio del 10 e 12 febbraio 2026, questa Sezione, con decreto n. 1/2026, ha accolto la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto IS RE e determinato la somma dallo stesso dovuta per la definizione del giudizio in euro 1.870,00; ha quindi assegnato il termine di giorni quindici per il versamento della stessa in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e fissato la camera di consiglio del 5 marzo 2026 per la definizione del giudizio.
5. In data 25 febbraio 2026 parte convenuta ha depositato la documentazione attestante il tempestivo pagamento della somma richiesta.
6. Nell’odierna camera di consiglio, il Pubblico ministero ha preso atto del deposito della predetta documentazione.
Considerato in DIRITTO
1. Stante il deposito della documentazione attestante il pagamento effettuato dal convenuto RE nei termini fissati dal richiamato decreto n. 1/2026, il Collegio dispone, nei confronti del medesimo, la definizione del giudizio n. 2594 ai sensi del disposto dell’art. 130 del codice di giustizia contabile e ne dichiara l’estinzione.
2. Passando al regolamento delle spese, ai sensi dell’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile, il Collegio, nel rilevare l’insussistenza di presupposti di sorta per la compensazione delle spese, condanna il convenuto al pagamento delle stesse, da versare in favore dello Stato, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara nei confronti del convenuto AN TE l’estinzione del giudizio n. 2594.
Condanna lo stesso al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate in euro 741,73 (settecentoquarantuno,settantatre).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
| L’estensore | Il Presidente |
| MI MA | CO IN |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |
Depositata in segreteria il giorno 11.03.2026