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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6994/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6994/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), in proprio e n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di deceduto il 3.5.2019, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Persona_1
avv.ti SABBATINO DONATELLA e PRUDENTE VALENTINA
ATTORI
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IACHELLI
LILIANA;
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_4 C.F._4
dall'avv. NICOLOSI SALVATORE
pagina 1 di 18 CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità medica
All'udienza del 23.1.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori , e , rispettivamente, moglie e figli del sig. Parte_1 Parte_3 Parte_2
, riferivano che il loro congiunto in data 1.7.2017 era stato sottoposto presso l'U.O.S. Persona_1
Chirurgia Plastica oncologica dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, a intervento chirurgico di “asportazione di cute fianco sinistro – sospetto melanoma”, per la successiva effettuazione di esame istologico;
riferivano che il relativo referto, redatto dall'U.O.C. Anatomia
Patologica, era stato consegnato al sig. in data 8.3.2018, a distanza di otto mesi dal prelievo, Pt_2
nonostante lo stesso avesse più volte contattato la struttura telefonicamente per ottenere informazioni in merito, ricevendo risposta che l'esame non risultava ancora esitato, con la rassicurazione che il avrebbe provveduto a notiziarlo tempestivamente qualora necessario;
riferivano che il Parte_5
referto riportava come data di stesura il 12.7.2017 e come diagnosi “Melanoma nodulare cellule
epitelioidi e fusate ulcerato infiltrante il derma reticolare. Livello IVdi Clark. Non evidenza di
regressione, lieve infiltrato linfocitario. Indice miotico inferiore a 6 x 1 mmq. Spessore di Breslowmm
5.60. Indenni i margini. Nevo composto in un apice”; deducevano che il sig. aveva effettuato Pt_2
ulteriori esami presso strutture specializzate e che, acquisita consapevolezza circa lo stato ormai avanzato della patologia, aveva deciso comunque di sottoporsi a immunoterapia sperimentale presso l'Istituto scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Siena, decedendo poi il 3.5.2019
decedeva.
pagina 2 di 18 Gli attori chiedevano pertanto accertarsi la responsabilità dell' e del dr. , Controparte_2 Parte_4
quest'ultimo nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. Anatomia Patologica, i quali, comunicando con notevole e ingiustificato ritardo l'esito dell'esame istologico, avevano impedito al sig. il Pt_2
tempestivo trattamento della patologia, che avrebbe evitato le atroci sofferenze subite e avrebbe, con discrete probabilità, allungato la vita dello stesso.
Agendo iure hereditatis, gli attori chiedevano quindi condannarsi i convenuti al risarcimento del danno da perdita di chance, del danno biologico-terminale e del danno morale-catastrofale, tutti patiti in vita dal loro de cuius;
agendo iure proprio, chiedevano condannarsi i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale consistito nell'esser venuta meno una significativa fonte di sostentamento della famiglia, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non sussistendo nella fattispecie i presupposti giuridici previsti dal legislatore per la celebrazione del processo con le forme del rito sommario di cognizione. Nel merito, l' onvenuta contestava la sussistenza dell'inadempimento, rilevando che CP_2
alla fine dell'intervento eseguito in data 1.7.2017 era stata consegnata al paziente una Lettera di
Dimissione firmata dal responsabile dell'Unità, Dr. con chiare indicazioni (sede, numero Per_2
telefonico dedicato, giorni e fascia oraria) circa le modalità per il ritiro del referto istologico;
precisava che oltre a queste indicazioni, a penna, era stata indicata la data del 12.7.2017 come possibile per il ritiro ed era stata altresì indicata, nello stesso foglio di dimissione, la data del 14.7.2017 per il controllo ambulatoriale e per la rimozione dei punti di sutura, durante il quale si sarebbe comunque consegnato il referto, deducendo che il sig. non aveva mai contattato i numeri indicati, né si era sottoposto al Pt_2
controllo clinico prescritto e, solo in data 8.3.2018, si era presentato per ritirare il referto istologico.
pagina 3 di 18 L'A.O. rilevava altresì che il sig. aveva chiesto e ottenuto una prestazione presso Pt_2
l'ambulatorio di Chirurgia Plastica Oncologica e che, invece, nessun rapporto era sorto con l'
[...]
e con il suo Dirigente medico, il dr. ; deducendo che alcun addebito Controparte_3 Parte_4
potesse essere mosso nei confronti di quest'ultimo, che aveva eseguito tutte le procedure in vigore per la tracciabilità del percorso su piattaforma web, dalla preaccettazione del campione istologico sino alla consegna del referto direttamente al reparto richiedente, precisava che la preaccettazione era stata eseguita in data 1.7.2017 (unità operativa richiedente Centro grandi ustionati), che il campione era pervenuto in Anatomia Patologica il 3.7.20176 e che il referto istologico era stato esitato e consegnato su piattaforma web al reparto richiedente in data 12.7.2017.
Osservando che dall'esame istologico eseguito nel 2017 risultava una lesione ad altissimo potenziale di aggressività, sì che non vi era prova del fatto che una tempestiva informativa avrebbe influito sull'evolversi della malattia, evitando o differendo in un tempo apprezzabilmente lontano il verificarsi dell'evento, contestava le allegazioni attoree in ordine alla perdita di chance, eccependo l'abnormità
della richiesta dell'ammontare risarcitorio e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto di ogni domanda;
in ulteriore subordine e per il caso di ritenuta responsabilità,
chiedeva limitarsi il diritto al risarcimento ai danni effettivamente causati dall'operato dei sanitari e dichiararsi il proprio diritto di rivalsa nei confronti degli accertati responsabili per il pregiudizio patrimoniale subito, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il dott. , eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso, in Controparte_4
quanto la domanda di mediazione del 26.11.2019 era stata inviata per raccomandata presso la sede dell' e non presso il proprio indirizzo di residenza o cartella pec;
nel merito Controparte_5
precisando che l'Uoc Anatomia patologica intratteneva rapporti esclusivamente con il CP_6
pagina 4 di 18 Ustioni e Chirurgia Platica e non con i pazienti, deduceva che tutte le fasi di lavoro erano state regolarmente eseguite e tracciate e che, una volta chiuso il referto, nessuna informazione era tenuta a fornire l'uoc Anatomia Patologica ai privati;
infine, rilevando che attesa la gravità della patologia, il decesso non avrebbe potuto essere evitato, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, dichiararsi la correttezza del proprio operato ed il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
La causa, previo mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 23.1.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente vanno affermate l'ammissibilità e la procedibilità delle domande formulate da parte
Contr attrice. Va infatti disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall' ”, poichè CP_1
alla mancata ricorrenza dei requisiti per la trattazione della causa con le forme del rito di cui agli artt.
702-bis ss. c.p.c. può porsi rimedio tramite il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, così come disposto nell'odierno procedimento con ordinanza del 17.5.2021.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata dal dott. , atteso che l'art. 8 Parte_4
d.lsg. 28/2010 dispone che la domanda di mediazione viene comunicata alle parti “a cura
dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. La norma, quindi, non prescrive che la domanda di mediazione venga comunicata all'indirizzo di residenza o all'indirizzo di posta elettronica certificata;
piuttosto, ciò che il legislatore richiede è l'idoneità dei mezzi della comunicazione, tali da garantire che la domanda giunga a conoscenza delle parti. È evidente che la comunicazione della domanda a mezzo di raccomandata inviata all'indirizzo dell'azienda ospedaliera pagina 5 di 18 ove il convenuto svolge la sua professione è idonea a garantirne la conoscenza, tanto più se si considera che la domanda attore era inerente diritti sorti proprio in dipendenza di tale attività lavorativa.
Passando all'esame del merito, le domande attoree nei confronti di quest'ultimo sono tuttavia infondate.
E invero, non si rinviene alcun profilo di inadempimento nell'operato del convenuto. Egli ha adeguatamente adempiuto ai doveri derivanti dalla sua posizione di Dirigente sanitario dell'U.O.C
Anatomia Patologica, garantendo il corretto funzionamento del reparto;
come accertato dal c.t.u., sono intercorsi solo nove giorni dall'accettazione alla refertazione, intervallo di tempo congruo e necessario per un'analisi istopatologica. Né può muoversi censura nei confronti del convenuto per la mancata tempestiva comunicazione del referto al sig. adempimento di competenza dell'U.O.S. Pt_2
Chirurgia Plastica Oncologica, cui lo stesso si era rivolto ed i cui sanitari avevano provveduto al prelievo chirurgico del campione da sottoporre a esame istologico per sospetto melanoma,
trasmettendolo al reparto di Anatomia Patologica, che ha correttamente e tempestivamente eseguito l'esame a trasmesso il referto al reparto richiedente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nessun addebito di colpa o censura può farsi al dott. , Parte_4
poiché la condotta appare adeguata, conforme alle buone pratiche e tempestiva.
È invece fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance formulata nei confronti dell' Sono infondate le ulteriori domande risarcitorie Controparte_1
formulate nei confronti della stessa azienda convenuta, attesa la non configurabilità, nella fattispecie in esame, delle ulteriori voci di danno, così come allegate dagli attori.
Va anzitutto tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale che riguarda la responsabilità civile della pagina 6 di 18 struttura sanitaria.
La responsabilità medica della struttura sanitaria ha natura contrattuale e ha fondamento nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere. Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Tali principi, già pacifici nella giurisprudenza di legittimità, hanno trovato conferma normativa nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde ai
sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attore sia stato sottoposto alle cure dell' convenuta;
trovano, dunque, applicazione – in forza dello stipulato CP_1
contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008, “l'attore, paziente
danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento
non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del 30.9.2014 e Cass. n. 21177
del 20.10.2015).
pagina 7 di 18 Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il
primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo,
relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il
creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la
condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa
imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso,
resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il
ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso
causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande attoree.
Risulta anzitutto provato l'inadempimento dell' convenuta allegato dagli attori, in quanto il CP_1
referto istologico veniva comunicato al sig. solamente in data 8.3.2018, quindi otto mesi dopo Pt_2
il prelievo di cute, effettuato in data 1.7.2017.
Nessun rilievo assume la circostanza valorizzata dall' , secondo cui l'adempimento Controparte_2
sarebbe dimostrato attraverso la consegna al paziente di una lettera di dimissioni in cui erano indicate le modalità e la data per il ritiro del referto, nonché la data della visita ambulatoriale per la rimozione dei punti di sutura.
pagina 8 di 18 In proposito, occorre rilevare che dalla stipulazione di un contratto nascono a carico delle parti non solo le obbligazioni espressamente previste dal regolamento negoziale, ma anche, ex artt. 2 Cost. e 1375
c.c., ulteriori obblighi di protezione degli interessi e dei beni giuridici della controparte dedotti in contratto. Ciò è tanto più vero quando, come avviene nel contratto di spedalità stipulato con una struttura sanitaria, il bene in questione è la salute del paziente, che ha un rilievo primario e costituzionale ex art. 32 Cost. da cui l'obbligo per la struttura non solo di eseguire l'esame, ma anche di rendere disponibile e comunicare l'esito al paziente nel più breve tempo possibile, tanto più a fronte di un referto che accertava la presenza di una neoplasia: era dunque senz'altro obbligo della struttura contattare tempestivamente il sig. per informarlo dell'esito istologico. Pt_2
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza penale di legittimità, che ha affermato che “né può
parlarsi di negligenza del paziente o dei familiari, non bastando a far venir meno la responsabilità un
semplice invito a presentarsi per conoscere l'esito, non ancora noto, dell'esame istologico disposto ma
occorrendo che, una volta appreso il contenuto dell'accertamento, si contattasse l'interessata per
renderla edotta della gravità della situazione” (Cass. Pen. 28.06.2007, n.39609).
Accertato l'inadempimento della struttura sanitaria convenuta, occorre verificare se il sig. e/o i Pt_2
suoi eredi abbiano patito un danno eziologicamente collegato alla condotta illecita.
Gli attori deducono anzitutto che la tardiva comunicazione dell'esame istologico ha impedito il tempestivo trattamento della patologia, che avrebbe, con discrete probabilità, allungato la vita dello stesso;
pertanto, agendo iure hereditatis, chiedono condannarsi l'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di
Catania al risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Gli attori deducono altresì che l'evoluzione repentina della patologia ha sin da subito innescato pagina 9 di 18 sofferenze fisiche invalidanti, patite dal sig. per il periodo in cui ha vissuto (18 mesi successivi Pt_2
alla data del 12 luglio 2017); chiedono, quindi, condannarsi l'azienda ospedaliera convenuta al risarcimento del danno biologico-terminale patito in vita dal de cuius.
Con Gli attori chiedono ancora condannarsi l' al risarcimento del danno morale-catastrofale patito dal sig. deducendo che, appresa la diagnosi e acquisita consapevolezza dell'inefficacia degli Pt_2
interventi ancora possibili, egli ha sofferto a causa della lucida e cosciente percezione dell'ineludibile avvicinarsi del proprio fine vita.
Gli attori, infine, agendo iure proprio, allegano e chiedono il risarcimento del danno biologico da loro subito per effetto del decesso del loro congiunto (cd. danno da perdita del rapporto parentale), nonché
del danno patrimoniale, consistito nell'esser venuta meno una significativa fonte di sostentamento della famiglia.
Orbene, occorre preliminarmente richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha con chiarezza delineato le voci di danno astrattamente configurabili in ipotesi di condotta del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita ovvero la perdita della possibilità di una maggiore sopravvivenza (cfr. Cass. sent. del 19.9.2023, n. 26851; Cass. sent. del 30.7.2024, n. 21415).
La prima ipotesi analizzata dalla Suprema Corte è quella in cui si sia accertato, secondo il criterio del
“più probabile che non”, che la condotta del sanitario ha causato la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente.
La Corte ha chiarito che “non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita
anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema
della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte di
pagina 10 di 18 un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal
causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé
ancora cinque anni di vita;
l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la
vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso,
muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non
consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la
risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno;
é possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di
“danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo
definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui
non si è fruito”. Aggiunge che in tale ipotesi sono di regola risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, nonché il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente praticabile solo a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita.
La seconda situazione considerata dalla Corte è quella in cui si sia accertato che la condotta del sanitario ha cagionato la perdita di chances di (maggiore) sopravvivenza. Tale ipotesi si verifica allorquando l'evento di danno è costituito non dalla perdita anticipata della vita, ma dalla perdita della
(apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo, in quanto è incerto (nell'an e nel quantum) l'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere. Potrebbe dunque legittimarsi il riconoscimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza, in via strettamente equitativa, “sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a
quella concreta possibilità”.
pagina 11 di 18 Nel caso in esame occorre dunque partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare se e quale evento abbia cagionato la tardiva diagnosi. In altri termini, occorre verificare se la tempestiva comunicazione dell'esito del referto avrebbe consentito una maggiore durata della vita del sig. Pt_2
o comunque ne avrebbe aumentato le chance, in particolare tenendo conto della condotta alternativa che avrebbero potuto tenere i sanitari per mantenere in vita il paziente.
Ebbene, i cc.tt.uu. hanno accertato che “il decesso del paziente è conseguenza diretta della patologia
(melanoma metastatico)”, nonché che già nel 2017 “la patologia neoplastica, per estensione, isotipo ed
estensione, risultava una patologia ad elevato grado di aggressività”.
I cc.tt.uu. hanno tuttavia osservato che “dall'exeresi del melanoma nel luglio 2017 al marzo 2018,
epoca in cui viene posta diagnosi di melanoma metastatico, intercorre un lasso di tempo di 8 mesi di
silenzio clinico e terapeutico che ha favorito la diffusione metastatica della patologia. Il corretto
approccio diagnostico e terapeutico, all'esito dell'exeresi chirurgica della neoformazione, avrebbe
previsto la biopsia del linfonodo sentinella e l'accurata stadiazione della patologia neoplastica, tenuto
conto dell'esito istologico della stessa”. Viene precisato che la biopsia del linfonodo sentinella “può
essere indicata anche nei melanomi spessi (>4 mm) allo scopo di una più accurata stadiazione e di
facilitare il controllo loco-regionale della malattia”. Dunque, “i sanitari, una volta recepito l'esito
istologico del pezzo prelevato, avrebbero dovuto informare il paziente e pianificare in prima istanza
una biopsia del linfonodo sentinella, nonché inviare il paziente a consulenza oncologica per
stadiazione della patologia e eventuale trattamento adiuvante”.
Ebbene, nel caso in esame non può considerarsi accertato che la condotta illecita dei sanitari abbia causato la perdita anticipata della vita (determinata nell'an e nel quantum), atteso che non si hanno informazioni circa la stazione del melanoma nel luglio 2017. Non si può quindi stabilire con certezza pagina 12 di 18 quando la morte del sig. si sarebbe verificata in assenza dell'errore sanitario. Pt_2
Nondimeno, è configurabile il danno da perdita di chances di sopravvivenza, il cui fondamento logico e giuridico è costituito proprio dall'incertezza eventistica. In altri termini, dalla c.t.u. è emerso che la tardiva diagnosi ha causato, quale evento di danno, la perdita della “possibilità di vivere più a lungo”,
danno caratterizzato proprio dalla incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere.
Condizione della configurabilità della chance è che la possibilità perduta fosse sostanzialmente apprezzabile, e non una mera ipotesi o speranza. La concretezza e apprezzabilità delle chances di sopravvivenza del signor risultano accertate dai consulenti, i quali, a pag. 28 della c.t.u., Pt_2
analizzano i tassi di sopravvivenza a 5 anni dopo diagnosi di melanoma: 98% se la patologia è
localizzata; 63% se è regionale;
16% se è metastizzata. Dunque, “appare ben evidente che il grado di
diffusione della patologia (loccoregionale e/o a distanza) è estremamente rilevante ai fini prognostici e
di conseguenza una precoce diagnosi può aumentare le probabilità di sopravvivenza a 5 anni”.
Dunque, seppure nel caso in esame non si hanno informazioni circa la stazione del melanoma nel luglio
2017, è altamente probabile che a quell'epoca la diffusione fosse locale o regionale. Depone in tal senso il rilievo che il sig. dopo l'intervento chirurgico del 2017, era sopravvissuto per quasi Pt_2
due anni, per di più senza sottoporsi, per i primi otto mesi, ad alcun trattamento terapeutico volto a contrastare la patologia. È altamente probabile che nei primi mesi, durante i quali la patologia veniva ignorata e quindi non curata, il melanoma si sia diffuso ad altre parti del corpo, atteso che è proprio nella fase iniziale delle patologie neoplastiche che queste presentano maggiore aggressività e capacità
infiltrante, diminuendo successivamente a seguito della diffusione metastatica.
pagina 13 di 18 Ammettendo dunque che nel luglio 2017 il tumore maligno non fosse diffuso a parti del corpo distanti dal tumore primario, la mancata comunicazione e di conseguenza il mancato trattamento hanno favorito la diffusione metastatica della patologica neoplastica, così riducendo le chance di sopravvivenza globale.
Infatti, anche ipotizzando che a luglio 2017 la patologia fosse già diffusa a livello regionale, la tempestiva diagnosi avrebbe consentito chance di sopravvivenza (stimate al 63%) notevolmente superiori a quelle residue nel marzo 2018 (stimate al 16%), quando veniva posta diagnosi di melanoma metastatico.
Nel caso in esame ricorrono dunque i presupposti della configurabilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza, quest'ultima intesa come seria, apprezzabile e concreta possibilità di vivere una vita più lunga (indeterminata nell'an e nel quantum).
Appaiono infine infondate le censure che l' convenuta muove alle considerazioni dei cc.tt.uu. Si CP_2
afferma anzitutto che non poteva ritenersi raggiunta la prova che, qualora il sig. avesse Pt_2
ricevuto il referto in tempo, avrebbe eseguito la rimozione linfonodale, attesa la conclamata assenza di benefici, a fronte dei certi rischi. Tuttavia, al contrario di quanto affermato da parte convenuta, i cc.tt.uu. hanno riportato la letteratura scientifica che conferma l'importanza della biopsia del linfonodo sentinella, precisando altresì tale intervento presenta una percentuale di complicanze locali trattenuta
(10%); la struttura sanitaria convenuta asserisce altresì che non poteva ritenersi raggiunta la prova che,
qualora il sig. avesse ricevuto il referto in tempo, si sarebbe sottoposto a terapia interferonale, Pt_2
considerato che non solo non esisteva nel 2017, ma in seguito non aveva dimostrato efficacia. Sul
punto va tuttavia rilevato che i cc.tt.uu., a supporto delle loro considerazioni, richiamano specifica letteratura scientifica del 2017, dunque già disponibile all'epoca dei fatti;
né parte convenuta, tramite il pagina 14 di 18 proprio ctp, ha adeguatamente argomentato in ordine alla dimostrata inefficacia di quel tipo di terapia.
Il consulente di parte, infatti, si è limitato riportare quanto prevedono le linee guida AIOM 2019 con riferimento all'impiego di interferone ad alte dosi. Nessuna parola, invece, viene spesa in ordine alla dimostrata efficacia o inefficacia della terapia interferonale a basse o medie dosi. Si aggiunge che non vale a escludere il danno da perdita di chance la sopravvenuta scoperta di trattamenti immunoterapici,
in ipotesi maggiormente efficaci rispetto alla terapia, all'epoca dei fatti conosciuta e raccomandata, che prevedeva la somministrazione di interferone.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va parzialmente accolta la domanda degli attori nella parte in cui, agendo iure hereditatis, chiedono l' ” venga condannata a risarcire il danno da CP_2 CP_1
perdita di chance patito in vita dal sig. Pt_2
Quanto alla quantificazione del suddetto danno, la Suprema Corte ha chiarito che “Il danno da perdita
di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del
caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e
consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né
ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella
specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale
aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni
corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo
grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza).” (Cass. sent dell'11.4.2025, n. 2861).
Prendendo spunto dalle tabelle del Tribunale di Milano redatte per il risarcimento del danno da premorienza ed avuto riguardo alla lesione massima pari all'invalidità, tenuto conto di un numero di pagina 15 di 18 anni pari a cinque, può essere equitativamente liquidato agli eredi iure hereditatis la complessiva somma di € 200.000,00 ( dato dalla somma arrotondata di € 61.784,00 + 108.122.00 + 30892,00).
Vanno invece rigettate le ulteriori domande con cui gli attori chiedono che la struttura sanitaria convenuta venga condannata al risarcimento del danno biologico-terminale e del danno morale-
catastrofale patiti in vita dal de cuis.
Quanto al danno biologico terminale, gli attori non hanno chiesto il risarcimento delle sofferenze maggiori patite dal dei cuius rispetto a quelle più lievi che il tempestivo trattamento terapeutico avrebbe – forse – comportato;
piuttosto, essi hanno allegato il danno biologico in termini di sofferenze fisiche invalidanti patite dal sig. a causa dell'evoluzione della patologia, nel periodo Pt_2
successivo alla data del 12 luglio 2017 e fino alla morte, specificando che i postumi invalidanti si rivelavano già a distanza di poco tempo dall'esame istologico. Evidentemente la configurabilità del danno allegato dagli attori avrebbe richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'errore medico e la morte del paziente causata dall'evoluzione della patologia. Nel caso in esame, invece, si è accertato che l'evoluzione della neoplasia avrebbe comunque condotto alla morte del sig. seppure con la Pt_2
concreta possibilità che ciò si verificasse in tempi più lunghi.
Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento al danno morale catastrofale, allegato dagli eredi in termini di sofferenza patita dal de cuius a causa della lucida e cosciente percezione dell'ineludibile avvicinarsi del proprio fine vita. Anche in questo caso, infatti, la configurabilità del danno morale così come descritto dagli attori avrebbe richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'errore medico e la morte del paziente. Essendosi invece accertato che la tardiva diagnosi ha causato la perdita della sola possibilità di vivere più a lungo, l'unica sofferenza configurabile in capo al sig.
sarebbe stata, se allegata e provata, quella causata dalla lucida consapevolezza della perdita Pt_2
pagina 16 di 18 della possibilità di allungare, tramite le corrette cure, la durata della propria vita.
Vanno infine rigettate le domande con cui gli attori, agendo iure proprio, chiedono che la struttura convenuta venga condannata al risarcimento del danno biologico da loro subito per effetto del decesso del loro congiunto (cd. danno da perdita del rapporto parentale), nonché del danno patrimoniale subito per effetto della morte del sig. consistito nell'esser venuta meno una significativa fonte di Pt_2
sostentamento della famiglia. I danni lamentati, infatti, sono stati causati dalla perdita del sig. Pt_2
che si sarebbe verificata anche in assenza dell'errore sanitario.
Le spese di giudizio – liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2
allegata al DM n. 55/2014– seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c.; pertanto, , Parte_1
e vengono condannati al pagamento delle spese processuali in favore Parte_3 Parte_2
di . Parte_4
Tenuto conto della parziale soccombenza degli attori nelle domande proposte nei confronti dell' , le spese –liquidate tenendo conto Controparte_8
di quanto previsto dal V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014– vengono compensate in ragione di metà.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna l' , in Controparte_9
persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore degli attori, quali eredi di CA , Per_1
creditori ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria e nei limiti di essa, del complessivo pagina 17 di 18 importo di € 200.00,00 in valori attuali oltre interessi legali dal 12.7.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza;
-Dichiara che , in qualità di Dirigente sanitario dell'U.O.C. Anatomia Patologica Parte_4
dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, ha correttamente e tempestivamente eseguito l'esame istologico richiesto dall'U.O.S. Chirurgia Plastica Oncologica;
- rigetta ogni altra domanda;
- Condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_4
, liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi oltre a IVA, CPA e spese generali come per
[...]
legge;
- Compensa in ragione di metà le spese processuali, liquidate in complessivi € 14.103,00 e condanna l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore degli attori della quota di € 7052,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' convenuta. CP_1
Così deciso in Catania, il 7.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure, dalla dott.sa Maria Cristina La Piana, magistrato ordinario in tirocinio pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6994/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), in proprio e n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di deceduto il 3.5.2019, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Persona_1
avv.ti SABBATINO DONATELLA e PRUDENTE VALENTINA
ATTORI
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IACHELLI
LILIANA;
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_4 C.F._4
dall'avv. NICOLOSI SALVATORE
pagina 1 di 18 CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità medica
All'udienza del 23.1.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori , e , rispettivamente, moglie e figli del sig. Parte_1 Parte_3 Parte_2
, riferivano che il loro congiunto in data 1.7.2017 era stato sottoposto presso l'U.O.S. Persona_1
Chirurgia Plastica oncologica dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, a intervento chirurgico di “asportazione di cute fianco sinistro – sospetto melanoma”, per la successiva effettuazione di esame istologico;
riferivano che il relativo referto, redatto dall'U.O.C. Anatomia
Patologica, era stato consegnato al sig. in data 8.3.2018, a distanza di otto mesi dal prelievo, Pt_2
nonostante lo stesso avesse più volte contattato la struttura telefonicamente per ottenere informazioni in merito, ricevendo risposta che l'esame non risultava ancora esitato, con la rassicurazione che il avrebbe provveduto a notiziarlo tempestivamente qualora necessario;
riferivano che il Parte_5
referto riportava come data di stesura il 12.7.2017 e come diagnosi “Melanoma nodulare cellule
epitelioidi e fusate ulcerato infiltrante il derma reticolare. Livello IVdi Clark. Non evidenza di
regressione, lieve infiltrato linfocitario. Indice miotico inferiore a 6 x 1 mmq. Spessore di Breslowmm
5.60. Indenni i margini. Nevo composto in un apice”; deducevano che il sig. aveva effettuato Pt_2
ulteriori esami presso strutture specializzate e che, acquisita consapevolezza circa lo stato ormai avanzato della patologia, aveva deciso comunque di sottoporsi a immunoterapia sperimentale presso l'Istituto scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Siena, decedendo poi il 3.5.2019
decedeva.
pagina 2 di 18 Gli attori chiedevano pertanto accertarsi la responsabilità dell' e del dr. , Controparte_2 Parte_4
quest'ultimo nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. Anatomia Patologica, i quali, comunicando con notevole e ingiustificato ritardo l'esito dell'esame istologico, avevano impedito al sig. il Pt_2
tempestivo trattamento della patologia, che avrebbe evitato le atroci sofferenze subite e avrebbe, con discrete probabilità, allungato la vita dello stesso.
Agendo iure hereditatis, gli attori chiedevano quindi condannarsi i convenuti al risarcimento del danno da perdita di chance, del danno biologico-terminale e del danno morale-catastrofale, tutti patiti in vita dal loro de cuius;
agendo iure proprio, chiedevano condannarsi i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale consistito nell'esser venuta meno una significativa fonte di sostentamento della famiglia, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non sussistendo nella fattispecie i presupposti giuridici previsti dal legislatore per la celebrazione del processo con le forme del rito sommario di cognizione. Nel merito, l' onvenuta contestava la sussistenza dell'inadempimento, rilevando che CP_2
alla fine dell'intervento eseguito in data 1.7.2017 era stata consegnata al paziente una Lettera di
Dimissione firmata dal responsabile dell'Unità, Dr. con chiare indicazioni (sede, numero Per_2
telefonico dedicato, giorni e fascia oraria) circa le modalità per il ritiro del referto istologico;
precisava che oltre a queste indicazioni, a penna, era stata indicata la data del 12.7.2017 come possibile per il ritiro ed era stata altresì indicata, nello stesso foglio di dimissione, la data del 14.7.2017 per il controllo ambulatoriale e per la rimozione dei punti di sutura, durante il quale si sarebbe comunque consegnato il referto, deducendo che il sig. non aveva mai contattato i numeri indicati, né si era sottoposto al Pt_2
controllo clinico prescritto e, solo in data 8.3.2018, si era presentato per ritirare il referto istologico.
pagina 3 di 18 L'A.O. rilevava altresì che il sig. aveva chiesto e ottenuto una prestazione presso Pt_2
l'ambulatorio di Chirurgia Plastica Oncologica e che, invece, nessun rapporto era sorto con l'
[...]
e con il suo Dirigente medico, il dr. ; deducendo che alcun addebito Controparte_3 Parte_4
potesse essere mosso nei confronti di quest'ultimo, che aveva eseguito tutte le procedure in vigore per la tracciabilità del percorso su piattaforma web, dalla preaccettazione del campione istologico sino alla consegna del referto direttamente al reparto richiedente, precisava che la preaccettazione era stata eseguita in data 1.7.2017 (unità operativa richiedente Centro grandi ustionati), che il campione era pervenuto in Anatomia Patologica il 3.7.20176 e che il referto istologico era stato esitato e consegnato su piattaforma web al reparto richiedente in data 12.7.2017.
Osservando che dall'esame istologico eseguito nel 2017 risultava una lesione ad altissimo potenziale di aggressività, sì che non vi era prova del fatto che una tempestiva informativa avrebbe influito sull'evolversi della malattia, evitando o differendo in un tempo apprezzabilmente lontano il verificarsi dell'evento, contestava le allegazioni attoree in ordine alla perdita di chance, eccependo l'abnormità
della richiesta dell'ammontare risarcitorio e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto di ogni domanda;
in ulteriore subordine e per il caso di ritenuta responsabilità,
chiedeva limitarsi il diritto al risarcimento ai danni effettivamente causati dall'operato dei sanitari e dichiararsi il proprio diritto di rivalsa nei confronti degli accertati responsabili per il pregiudizio patrimoniale subito, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il dott. , eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso, in Controparte_4
quanto la domanda di mediazione del 26.11.2019 era stata inviata per raccomandata presso la sede dell' e non presso il proprio indirizzo di residenza o cartella pec;
nel merito Controparte_5
precisando che l'Uoc Anatomia patologica intratteneva rapporti esclusivamente con il CP_6
pagina 4 di 18 Ustioni e Chirurgia Platica e non con i pazienti, deduceva che tutte le fasi di lavoro erano state regolarmente eseguite e tracciate e che, una volta chiuso il referto, nessuna informazione era tenuta a fornire l'uoc Anatomia Patologica ai privati;
infine, rilevando che attesa la gravità della patologia, il decesso non avrebbe potuto essere evitato, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, dichiararsi la correttezza del proprio operato ed il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e compensi.
La causa, previo mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 23.1.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente vanno affermate l'ammissibilità e la procedibilità delle domande formulate da parte
Contr attrice. Va infatti disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall' ”, poichè CP_1
alla mancata ricorrenza dei requisiti per la trattazione della causa con le forme del rito di cui agli artt.
702-bis ss. c.p.c. può porsi rimedio tramite il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, così come disposto nell'odierno procedimento con ordinanza del 17.5.2021.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata dal dott. , atteso che l'art. 8 Parte_4
d.lsg. 28/2010 dispone che la domanda di mediazione viene comunicata alle parti “a cura
dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. La norma, quindi, non prescrive che la domanda di mediazione venga comunicata all'indirizzo di residenza o all'indirizzo di posta elettronica certificata;
piuttosto, ciò che il legislatore richiede è l'idoneità dei mezzi della comunicazione, tali da garantire che la domanda giunga a conoscenza delle parti. È evidente che la comunicazione della domanda a mezzo di raccomandata inviata all'indirizzo dell'azienda ospedaliera pagina 5 di 18 ove il convenuto svolge la sua professione è idonea a garantirne la conoscenza, tanto più se si considera che la domanda attore era inerente diritti sorti proprio in dipendenza di tale attività lavorativa.
Passando all'esame del merito, le domande attoree nei confronti di quest'ultimo sono tuttavia infondate.
E invero, non si rinviene alcun profilo di inadempimento nell'operato del convenuto. Egli ha adeguatamente adempiuto ai doveri derivanti dalla sua posizione di Dirigente sanitario dell'U.O.C
Anatomia Patologica, garantendo il corretto funzionamento del reparto;
come accertato dal c.t.u., sono intercorsi solo nove giorni dall'accettazione alla refertazione, intervallo di tempo congruo e necessario per un'analisi istopatologica. Né può muoversi censura nei confronti del convenuto per la mancata tempestiva comunicazione del referto al sig. adempimento di competenza dell'U.O.S. Pt_2
Chirurgia Plastica Oncologica, cui lo stesso si era rivolto ed i cui sanitari avevano provveduto al prelievo chirurgico del campione da sottoporre a esame istologico per sospetto melanoma,
trasmettendolo al reparto di Anatomia Patologica, che ha correttamente e tempestivamente eseguito l'esame a trasmesso il referto al reparto richiedente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nessun addebito di colpa o censura può farsi al dott. , Parte_4
poiché la condotta appare adeguata, conforme alle buone pratiche e tempestiva.
È invece fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance formulata nei confronti dell' Sono infondate le ulteriori domande risarcitorie Controparte_1
formulate nei confronti della stessa azienda convenuta, attesa la non configurabilità, nella fattispecie in esame, delle ulteriori voci di danno, così come allegate dagli attori.
Va anzitutto tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale che riguarda la responsabilità civile della pagina 6 di 18 struttura sanitaria.
La responsabilità medica della struttura sanitaria ha natura contrattuale e ha fondamento nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere. Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Tali principi, già pacifici nella giurisprudenza di legittimità, hanno trovato conferma normativa nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde ai
sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che l'attore sia stato sottoposto alle cure dell' convenuta;
trovano, dunque, applicazione – in forza dello stipulato CP_1
contratto di spedalità – i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio;
secondo il tralaticio insegnamento delle S.U. n. 577/2008, “l'attore, paziente
danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento
non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12.12.2013 e Cass. n. 20547 del 30.9.2014 e Cass. n. 21177
del 20.10.2015).
pagina 7 di 18 Gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il
primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo,
relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il
creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la
condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa
imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso,
resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il
ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso
causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
Orbene, date le superiori coordinate in termini di oneri di allegazione e prova, occorre esaminare le domande attoree.
Risulta anzitutto provato l'inadempimento dell' convenuta allegato dagli attori, in quanto il CP_1
referto istologico veniva comunicato al sig. solamente in data 8.3.2018, quindi otto mesi dopo Pt_2
il prelievo di cute, effettuato in data 1.7.2017.
Nessun rilievo assume la circostanza valorizzata dall' , secondo cui l'adempimento Controparte_2
sarebbe dimostrato attraverso la consegna al paziente di una lettera di dimissioni in cui erano indicate le modalità e la data per il ritiro del referto, nonché la data della visita ambulatoriale per la rimozione dei punti di sutura.
pagina 8 di 18 In proposito, occorre rilevare che dalla stipulazione di un contratto nascono a carico delle parti non solo le obbligazioni espressamente previste dal regolamento negoziale, ma anche, ex artt. 2 Cost. e 1375
c.c., ulteriori obblighi di protezione degli interessi e dei beni giuridici della controparte dedotti in contratto. Ciò è tanto più vero quando, come avviene nel contratto di spedalità stipulato con una struttura sanitaria, il bene in questione è la salute del paziente, che ha un rilievo primario e costituzionale ex art. 32 Cost. da cui l'obbligo per la struttura non solo di eseguire l'esame, ma anche di rendere disponibile e comunicare l'esito al paziente nel più breve tempo possibile, tanto più a fronte di un referto che accertava la presenza di una neoplasia: era dunque senz'altro obbligo della struttura contattare tempestivamente il sig. per informarlo dell'esito istologico. Pt_2
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza penale di legittimità, che ha affermato che “né può
parlarsi di negligenza del paziente o dei familiari, non bastando a far venir meno la responsabilità un
semplice invito a presentarsi per conoscere l'esito, non ancora noto, dell'esame istologico disposto ma
occorrendo che, una volta appreso il contenuto dell'accertamento, si contattasse l'interessata per
renderla edotta della gravità della situazione” (Cass. Pen. 28.06.2007, n.39609).
Accertato l'inadempimento della struttura sanitaria convenuta, occorre verificare se il sig. e/o i Pt_2
suoi eredi abbiano patito un danno eziologicamente collegato alla condotta illecita.
Gli attori deducono anzitutto che la tardiva comunicazione dell'esame istologico ha impedito il tempestivo trattamento della patologia, che avrebbe, con discrete probabilità, allungato la vita dello stesso;
pertanto, agendo iure hereditatis, chiedono condannarsi l'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di
Catania al risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Gli attori deducono altresì che l'evoluzione repentina della patologia ha sin da subito innescato pagina 9 di 18 sofferenze fisiche invalidanti, patite dal sig. per il periodo in cui ha vissuto (18 mesi successivi Pt_2
alla data del 12 luglio 2017); chiedono, quindi, condannarsi l'azienda ospedaliera convenuta al risarcimento del danno biologico-terminale patito in vita dal de cuius.
Con Gli attori chiedono ancora condannarsi l' al risarcimento del danno morale-catastrofale patito dal sig. deducendo che, appresa la diagnosi e acquisita consapevolezza dell'inefficacia degli Pt_2
interventi ancora possibili, egli ha sofferto a causa della lucida e cosciente percezione dell'ineludibile avvicinarsi del proprio fine vita.
Gli attori, infine, agendo iure proprio, allegano e chiedono il risarcimento del danno biologico da loro subito per effetto del decesso del loro congiunto (cd. danno da perdita del rapporto parentale), nonché
del danno patrimoniale, consistito nell'esser venuta meno una significativa fonte di sostentamento della famiglia.
Orbene, occorre preliminarmente richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha con chiarezza delineato le voci di danno astrattamente configurabili in ipotesi di condotta del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita ovvero la perdita della possibilità di una maggiore sopravvivenza (cfr. Cass. sent. del 19.9.2023, n. 26851; Cass. sent. del 30.7.2024, n. 21415).
La prima ipotesi analizzata dalla Suprema Corte è quella in cui si sia accertato, secondo il criterio del
“più probabile che non”, che la condotta del sanitario ha causato la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente.
La Corte ha chiarito che “non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita
anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema
della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte di
pagina 10 di 18 un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal
causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé
ancora cinque anni di vita;
l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la
vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso,
muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non
consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la
risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno;
é possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di
“danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo
definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui
non si è fruito”. Aggiunge che in tale ipotesi sono di regola risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, nonché il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente praticabile solo a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita.
La seconda situazione considerata dalla Corte è quella in cui si sia accertato che la condotta del sanitario ha cagionato la perdita di chances di (maggiore) sopravvivenza. Tale ipotesi si verifica allorquando l'evento di danno è costituito non dalla perdita anticipata della vita, ma dalla perdita della
(apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo, in quanto è incerto (nell'an e nel quantum) l'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere. Potrebbe dunque legittimarsi il riconoscimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza, in via strettamente equitativa, “sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a
quella concreta possibilità”.
pagina 11 di 18 Nel caso in esame occorre dunque partire dalle risultanze della CTU al fine di verificare se e quale evento abbia cagionato la tardiva diagnosi. In altri termini, occorre verificare se la tempestiva comunicazione dell'esito del referto avrebbe consentito una maggiore durata della vita del sig. Pt_2
o comunque ne avrebbe aumentato le chance, in particolare tenendo conto della condotta alternativa che avrebbero potuto tenere i sanitari per mantenere in vita il paziente.
Ebbene, i cc.tt.uu. hanno accertato che “il decesso del paziente è conseguenza diretta della patologia
(melanoma metastatico)”, nonché che già nel 2017 “la patologia neoplastica, per estensione, isotipo ed
estensione, risultava una patologia ad elevato grado di aggressività”.
I cc.tt.uu. hanno tuttavia osservato che “dall'exeresi del melanoma nel luglio 2017 al marzo 2018,
epoca in cui viene posta diagnosi di melanoma metastatico, intercorre un lasso di tempo di 8 mesi di
silenzio clinico e terapeutico che ha favorito la diffusione metastatica della patologia. Il corretto
approccio diagnostico e terapeutico, all'esito dell'exeresi chirurgica della neoformazione, avrebbe
previsto la biopsia del linfonodo sentinella e l'accurata stadiazione della patologia neoplastica, tenuto
conto dell'esito istologico della stessa”. Viene precisato che la biopsia del linfonodo sentinella “può
essere indicata anche nei melanomi spessi (>4 mm) allo scopo di una più accurata stadiazione e di
facilitare il controllo loco-regionale della malattia”. Dunque, “i sanitari, una volta recepito l'esito
istologico del pezzo prelevato, avrebbero dovuto informare il paziente e pianificare in prima istanza
una biopsia del linfonodo sentinella, nonché inviare il paziente a consulenza oncologica per
stadiazione della patologia e eventuale trattamento adiuvante”.
Ebbene, nel caso in esame non può considerarsi accertato che la condotta illecita dei sanitari abbia causato la perdita anticipata della vita (determinata nell'an e nel quantum), atteso che non si hanno informazioni circa la stazione del melanoma nel luglio 2017. Non si può quindi stabilire con certezza pagina 12 di 18 quando la morte del sig. si sarebbe verificata in assenza dell'errore sanitario. Pt_2
Nondimeno, è configurabile il danno da perdita di chances di sopravvivenza, il cui fondamento logico e giuridico è costituito proprio dall'incertezza eventistica. In altri termini, dalla c.t.u. è emerso che la tardiva diagnosi ha causato, quale evento di danno, la perdita della “possibilità di vivere più a lungo”,
danno caratterizzato proprio dalla incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere.
Condizione della configurabilità della chance è che la possibilità perduta fosse sostanzialmente apprezzabile, e non una mera ipotesi o speranza. La concretezza e apprezzabilità delle chances di sopravvivenza del signor risultano accertate dai consulenti, i quali, a pag. 28 della c.t.u., Pt_2
analizzano i tassi di sopravvivenza a 5 anni dopo diagnosi di melanoma: 98% se la patologia è
localizzata; 63% se è regionale;
16% se è metastizzata. Dunque, “appare ben evidente che il grado di
diffusione della patologia (loccoregionale e/o a distanza) è estremamente rilevante ai fini prognostici e
di conseguenza una precoce diagnosi può aumentare le probabilità di sopravvivenza a 5 anni”.
Dunque, seppure nel caso in esame non si hanno informazioni circa la stazione del melanoma nel luglio
2017, è altamente probabile che a quell'epoca la diffusione fosse locale o regionale. Depone in tal senso il rilievo che il sig. dopo l'intervento chirurgico del 2017, era sopravvissuto per quasi Pt_2
due anni, per di più senza sottoporsi, per i primi otto mesi, ad alcun trattamento terapeutico volto a contrastare la patologia. È altamente probabile che nei primi mesi, durante i quali la patologia veniva ignorata e quindi non curata, il melanoma si sia diffuso ad altre parti del corpo, atteso che è proprio nella fase iniziale delle patologie neoplastiche che queste presentano maggiore aggressività e capacità
infiltrante, diminuendo successivamente a seguito della diffusione metastatica.
pagina 13 di 18 Ammettendo dunque che nel luglio 2017 il tumore maligno non fosse diffuso a parti del corpo distanti dal tumore primario, la mancata comunicazione e di conseguenza il mancato trattamento hanno favorito la diffusione metastatica della patologica neoplastica, così riducendo le chance di sopravvivenza globale.
Infatti, anche ipotizzando che a luglio 2017 la patologia fosse già diffusa a livello regionale, la tempestiva diagnosi avrebbe consentito chance di sopravvivenza (stimate al 63%) notevolmente superiori a quelle residue nel marzo 2018 (stimate al 16%), quando veniva posta diagnosi di melanoma metastatico.
Nel caso in esame ricorrono dunque i presupposti della configurabilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza, quest'ultima intesa come seria, apprezzabile e concreta possibilità di vivere una vita più lunga (indeterminata nell'an e nel quantum).
Appaiono infine infondate le censure che l' convenuta muove alle considerazioni dei cc.tt.uu. Si CP_2
afferma anzitutto che non poteva ritenersi raggiunta la prova che, qualora il sig. avesse Pt_2
ricevuto il referto in tempo, avrebbe eseguito la rimozione linfonodale, attesa la conclamata assenza di benefici, a fronte dei certi rischi. Tuttavia, al contrario di quanto affermato da parte convenuta, i cc.tt.uu. hanno riportato la letteratura scientifica che conferma l'importanza della biopsia del linfonodo sentinella, precisando altresì tale intervento presenta una percentuale di complicanze locali trattenuta
(10%); la struttura sanitaria convenuta asserisce altresì che non poteva ritenersi raggiunta la prova che,
qualora il sig. avesse ricevuto il referto in tempo, si sarebbe sottoposto a terapia interferonale, Pt_2
considerato che non solo non esisteva nel 2017, ma in seguito non aveva dimostrato efficacia. Sul
punto va tuttavia rilevato che i cc.tt.uu., a supporto delle loro considerazioni, richiamano specifica letteratura scientifica del 2017, dunque già disponibile all'epoca dei fatti;
né parte convenuta, tramite il pagina 14 di 18 proprio ctp, ha adeguatamente argomentato in ordine alla dimostrata inefficacia di quel tipo di terapia.
Il consulente di parte, infatti, si è limitato riportare quanto prevedono le linee guida AIOM 2019 con riferimento all'impiego di interferone ad alte dosi. Nessuna parola, invece, viene spesa in ordine alla dimostrata efficacia o inefficacia della terapia interferonale a basse o medie dosi. Si aggiunge che non vale a escludere il danno da perdita di chance la sopravvenuta scoperta di trattamenti immunoterapici,
in ipotesi maggiormente efficaci rispetto alla terapia, all'epoca dei fatti conosciuta e raccomandata, che prevedeva la somministrazione di interferone.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va parzialmente accolta la domanda degli attori nella parte in cui, agendo iure hereditatis, chiedono l' ” venga condannata a risarcire il danno da CP_2 CP_1
perdita di chance patito in vita dal sig. Pt_2
Quanto alla quantificazione del suddetto danno, la Suprema Corte ha chiarito che “Il danno da perdita
di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del
caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e
consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né
ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella
specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale
aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni
corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo
grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza).” (Cass. sent dell'11.4.2025, n. 2861).
Prendendo spunto dalle tabelle del Tribunale di Milano redatte per il risarcimento del danno da premorienza ed avuto riguardo alla lesione massima pari all'invalidità, tenuto conto di un numero di pagina 15 di 18 anni pari a cinque, può essere equitativamente liquidato agli eredi iure hereditatis la complessiva somma di € 200.000,00 ( dato dalla somma arrotondata di € 61.784,00 + 108.122.00 + 30892,00).
Vanno invece rigettate le ulteriori domande con cui gli attori chiedono che la struttura sanitaria convenuta venga condannata al risarcimento del danno biologico-terminale e del danno morale-
catastrofale patiti in vita dal de cuis.
Quanto al danno biologico terminale, gli attori non hanno chiesto il risarcimento delle sofferenze maggiori patite dal dei cuius rispetto a quelle più lievi che il tempestivo trattamento terapeutico avrebbe – forse – comportato;
piuttosto, essi hanno allegato il danno biologico in termini di sofferenze fisiche invalidanti patite dal sig. a causa dell'evoluzione della patologia, nel periodo Pt_2
successivo alla data del 12 luglio 2017 e fino alla morte, specificando che i postumi invalidanti si rivelavano già a distanza di poco tempo dall'esame istologico. Evidentemente la configurabilità del danno allegato dagli attori avrebbe richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'errore medico e la morte del paziente causata dall'evoluzione della patologia. Nel caso in esame, invece, si è accertato che l'evoluzione della neoplasia avrebbe comunque condotto alla morte del sig. seppure con la Pt_2
concreta possibilità che ciò si verificasse in tempi più lunghi.
Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento al danno morale catastrofale, allegato dagli eredi in termini di sofferenza patita dal de cuius a causa della lucida e cosciente percezione dell'ineludibile avvicinarsi del proprio fine vita. Anche in questo caso, infatti, la configurabilità del danno morale così come descritto dagli attori avrebbe richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'errore medico e la morte del paziente. Essendosi invece accertato che la tardiva diagnosi ha causato la perdita della sola possibilità di vivere più a lungo, l'unica sofferenza configurabile in capo al sig.
sarebbe stata, se allegata e provata, quella causata dalla lucida consapevolezza della perdita Pt_2
pagina 16 di 18 della possibilità di allungare, tramite le corrette cure, la durata della propria vita.
Vanno infine rigettate le domande con cui gli attori, agendo iure proprio, chiedono che la struttura convenuta venga condannata al risarcimento del danno biologico da loro subito per effetto del decesso del loro congiunto (cd. danno da perdita del rapporto parentale), nonché del danno patrimoniale subito per effetto della morte del sig. consistito nell'esser venuta meno una significativa fonte di Pt_2
sostentamento della famiglia. I danni lamentati, infatti, sono stati causati dalla perdita del sig. Pt_2
che si sarebbe verificata anche in assenza dell'errore sanitario.
Le spese di giudizio – liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2
allegata al DM n. 55/2014– seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c.; pertanto, , Parte_1
e vengono condannati al pagamento delle spese processuali in favore Parte_3 Parte_2
di . Parte_4
Tenuto conto della parziale soccombenza degli attori nelle domande proposte nei confronti dell' , le spese –liquidate tenendo conto Controparte_8
di quanto previsto dal V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014– vengono compensate in ragione di metà.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna l' , in Controparte_9
persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore degli attori, quali eredi di CA , Per_1
creditori ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria e nei limiti di essa, del complessivo pagina 17 di 18 importo di € 200.00,00 in valori attuali oltre interessi legali dal 12.7.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza;
-Dichiara che , in qualità di Dirigente sanitario dell'U.O.C. Anatomia Patologica Parte_4
dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, ha correttamente e tempestivamente eseguito l'esame istologico richiesto dall'U.O.S. Chirurgia Plastica Oncologica;
- rigetta ogni altra domanda;
- Condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_4
, liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi oltre a IVA, CPA e spese generali come per
[...]
legge;
- Compensa in ragione di metà le spese processuali, liquidate in complessivi € 14.103,00 e condanna l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore degli attori della quota di € 7052,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' convenuta. CP_1
Così deciso in Catania, il 7.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure, dalla dott.sa Maria Cristina La Piana, magistrato ordinario in tirocinio pagina 18 di 18