CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2774 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2774 /2020 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino con studio in Roma, Via Parte_1
Adolfo Ravà n. 75;
APPELLANTE contro
, , , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 CP_3
BIELLA MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122
MILANO;
APPELLATO
E
Controparte_4 [...]
in qualità di socio e legale rapp.te della CP_4 Parte_2
[...] , ;
[...] Controparte_5 CP_6
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto appello avverso sentenza n. 6996/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data
7-5-2020 in materia di somministrazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del 24/4/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la e si AR CP_2 Parte_3
sono opposti al decreto ingiuntivo con il quale erano stati condannati a pagare all'istante
NE , e per essa alla la somma di €.8.496,03, oltre interessi CP_8 Parte_4
dalle scadenze al saldo e spese del procedimento, a fronte di somministrazioni di energia elettrica e gas fatturate dal 25.8.2008 al 25.11.2014;
Hanno eccepito: la carenza di legittimazione passiva, avendo ceduto l'azienda e, con essa il contratto di somministrazione, alla società Controparte_4
la prescrizione dei crediti azionati con la sola eccezione di quello di cui alla fattura
2550425084 per €.188,95; la mancata prova dell'entità dei consumi addebitati.
L'opposta ha contestato la domanda ed esposto che non risultava effettuata alcuna voltura dell'utenza; che l'eccepita prescrizione era stata interrotta con raccomandate del
23.12.2014 e del 23.1.2015; che l'eccezione avversaria di mancata prova dell'ammontare dei consumi risultava generica
È stata disposta la chiamata in causa della Controparte_4
cessionario dell'azienda che è rimasta contumace.
[...]
La ha quindi esteso le proprie domande nei confronti della chiamata CP_9 [...]
Controparte_4
L'opposizione è stata accolta.
2 Il Tribunale ha ritenuto provata la cessione di azienda alla Controparte_4
e ritenuto di conseguenza applicabile l'art.2558 c.c. con il subentro
[...]
della chiamata in causa nel contratto di somministrazione.
Ha ritenuto che non vi fosse obbligo di voltura al momento della cessione.
Ha affermato, pertanto, che tenuto al pagamento del corrispettivo era la cessionaria e che l'azione proposta dalla violasse il divieto di lite temeraria;
ha quantificato il danno Pt_4
da lite temeraria in €.400,00/€.800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del processo
Ha così deciso: dichiara la carenza di legittimazione passiva degli opponenti AR
e;
conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo
[...] CP_2 Parte_3
opposto e respinge ogni domanda azionata nei confronti della AR
di e di;
condanna la a
[...] CP_2 Parte_3 Controparte_10
rifondere alla a e a , in AR CP_2 Parte_3
solido, i seguenti importi:
-€.2.500,00 a titolo di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. da maggiorarsi degli interessi legali dal 28.7.2016 al saldo;
-€.3.000,00 a titolo di rifusione delle spese processuali, ai sensi del DM.Giustizia 37/2018, per compensi di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dei giudizi civili di cognizione davanti ai Tribunali Ordinari, più spese generali, CPA ed Iva, ed €.145,00 per spese documentate;
condanna la a corrispondere alla Controparte_4 [...]
la somma di €.8.496,03, da maggiorarsi degli interessi ai sensi del CP_10
d.lgs.231/2002, dalle scadenze al saldo;
condanna la a rifondere alla Controparte_4 [...]
le spese del giudizio che, ai sensi del DM.Giustizia 37/2018, si liquidano in CP_10
€.3.000,00 per compensi di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dei giudizi civili di cognizione davanti ai Tribunali Ordinari, più spese generali,
Cpa ed Iva.
3 Ha proposto appello la a mezzo del procuratore Controparte_10 Parte_4
sulla base del seguente motivo di appello:
Erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa - violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione art.2558 c.c
Ha esposto che non corrispondeva al vero l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale: “l'utenza oggetto del giudizio è quella relativa alla suddetta azienda”.
Ha sostenuto, infatti, che non era stato provato dagli opponenti che il contratto di somministrazione di energia/gas dedotto in giudizio fosse inerente all'azienda e quindi rientrasse tra quelli oggetto di cessione. In particolare, ha dedotto che:
a) il rapporto di fornitura non era stato espressamente indicato nel contratto di cessione (a differenza di altri rapporti contrattuali esplicitamente indicati);
b) il rapporto di somministrazione/fornitura non era stato indicato tra quelli per i quali la si era obbligata a dare comunicazione (art. 11- art. 14); CP_4
c) tutte le altre fatture inviate alla (quelle non azionate), nel periodo P_
interessato erano state pagate;
d) il luogo di fornitura era rimasto la sede della P_
Ha esposto che non vi era mai stata alcuna comunicazione della cessione, e comunque, alcun assenso alla stessa, così come non esisteva alcuna voltura o recesso dal rapporto di fornitura de quo e pertanto la d i soci erano tenuti a rispondere delle obbligazioni P_
contrattualmente assunte.
In diritto ha sostenuto l'erroneità della sentenza posto che il portato della norma di cui all'art. 2558 cc era inapplicabile e comunque non esimeva il c.d. cedente dal dare comunicazione/notizia del trasferimento, come espressamente previsto dal secondo comma della norma invocata, anche al fine di consentire al ceduto di esercitare eventualmente il recesso.
Ha ribadito, quanto alle altre contestazioni sollevate dall'opponente in primo grado, che il credito era provato e la prescrizione interrotta.
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 96 c.p.c.
Ha concluso chiedendo:
4 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in parziale riforma della sentenza n.6996/2020, emessa dal Tribunale di Roma in data 7-5-2020 ed in pari data notificata, per tutti i motivi sopra esposti:
1- riconoscere e dichiarare la legittimazione passiva di AR
(P.IV ) in p.l.r.p.t e dei soci (C.F.:
[...] P.IV_1 CP_2
e (C.F.: ) in relazione C.F._1 Parte_3 C.F._2
alla pretesa de qua e, per l'effetto, rigettare l'opposizione dagli stessi proposta e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.12235/2016 – R.G. n.9116/2016, del
Tribunale di Roma opposto, ovvero, in ogni caso, dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna degli appellati AR
(P.IV ) in p.l.r.p.t., in solido con i soci
[...] P.IV_1 CP_2
(C.F.: e (C.F.: ), tutti in C.F._1 Parte_3 C.F._2
solido con il e dei soci _1
, e , al pagamento della intera somma Controparte_4 Controparte_5 CP_6
ingiunta oltre interessi al tasso come richiesto in ricorso, maturato dalle scadenze delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine Voglia l'Ecc.ma Corte adìta disporre ed ordinare ex art.210 c.p.c. al distributore territorialmente competente, E-Distribuzione S.p.A. di Roma Via Ombrone
n.2, c.a.p. 00198, Partita IV: 05779711000 (pec , Email_1
la certificazione dello storico dei consumi relativi al punto di prelievo de quo (PdR
03410000029455) in relazione al periodo di fornitura di cui alle fatture in atti (agosto
2008-novembre 2014) ed in ulteriore subordine all'esito disponga CTU volta a quantificare il credito invocato confrontando i dati del Distributore con quelli riportati nelle fatture “azionate”.
- all'esito confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.12235/2016 – R.G.
n.9116/2016, del Tribunale di Roma opposto, ovvero, in ogni caso, dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna degli appellati
[...]
(P.IV ) in p.l.r.p.t., in solido con i soci AR P.IV_1
(C.F.: e (C.F.: CP_2 C.F._1 Parte_3
) al pagamento della intera somma ingiunta ovvero della somma C.F._2
5 maggiore o minore accertata come dovuta all'esito dell'integrazione istruttoria richiesta, in solido con il e dei soci _1
, e , oltre interessi al tasso come Controparte_4 Controparte_5 CP_6
richiesto in ricorso, maturato dalle scadenze delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo;
2- in ogni caso riconoscere e dichiarare, sempre in via principale l'assoluta carenza dei presupposti della lite temeraria riconosciuta dal Tribunale in favore di degli appellati
e , ed in AR CP_2 Parte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, escludere e negare il risarcimento del danno per lite temeraria nell'an e nel quantum a carico della stessa appellante;
ovvero in subordine, nella non creduta ipotesi di conferma di condanna per lite temeraria, limitare nel quantum la valutazione del danno, tenuto conto dei principi sopra evidenziati e della specificità fattispecie che ci occupa;
- ordinare, per l'effetto, la restituzione, in favore dell'odierna appellante, delle somme medio tempore versate a titolo di risarcimento danni e di interessi ai suddetti P_
ed ai soci della stessa (già opponenti in primo grado), atteso che il pagamento è avvenuto al solo fine di evitare l'esecuzione forzata e fatta espressa riserva di gravame alla sentenza oggi impugnata,
3- condannare gli opponenti/appellati stessi al pagamento integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante;
- ordinare, per l'effetto, agli opponenti/appellati la restituzione, in favore dell'odierna appellante delle somme versate a titolo di spese e compensi di lite da quest'ultima nelle more, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, in esecuzione della sentenza impugnata.
Gli appellati e hanno contestato l'appello. P_ CP_2 Parte_3
Hanno esposto che era onere della appellante provare che le fatture azionate non fossero da ricondurre alla cessione di azienda operata dagli odierni appellati.
Hanno esposto di avere ceduto la propria azienda, e con essa tutti i contratti di fornitura, ivi compreso quello relativo alle pretese avversarie (doc. 2 e 3 fasc. primo grado) al
, circostanze che emergevano dalla visura prodotta dalla controparte Controparte_4
6 (doc. 4 avversario fasc. monitorio), nonché dalla visura della cessionaria Controparte_4
[...]
Hanno esposto, pertanto, di non essere tenuti al pagamento di debiti sorti dopo la cessione perchè relativi esclusivamente al cessionario ai sensi dell'art. 2558 cc.
Hanno sostenuto, con riferimento alla mancata notizia della cessione, che l'art. 2193 c.c. delinea, per gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese, una efficacia di tipo dichiarativo, in quanto l'iscrizione non si limita a rendere conoscibile il fatto pubblicato
(come avviene per la pubblicità-notizia), ma comporta una irrilevanza giuridica dell'ignoranza del fatto iscritto, producendo, in sostanza, una "conoscenza legale" del fatto stesso
Ha ribadito le contestazioni in punto di prescrizione del credito e di mancata assoluzione dell'onere probatorio.
Hanno concluso chiedendo:
Rese le necessarie statuizioni rigettare l'appello svolto, con condanna alle spese ed a risarcimento ex art. 96 cpc.
In subordine, graduare le pretese secondo giustizia
Il è rimasto contumace. Controparte_4
In data 11/4/23 si è costituita in prosecuzione della appellante la quale Parte_1
cessionario del credito giusta contratto di cessione del 21/12/2022 pubblicato sulla GU del
12/01/2023 – foglio delle inserzioni n. 5.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, articolato in più punti, l'appellante ha dedotto la mancata prova del fatto che il contratto oggetto di causa rientrasse tra quelli ceduti ai sensi dell'art. 2558 cc. Ha poi dedotto che la cessione non era stata comunicata come previsto dall'art. 2558 e che, pertanto, non era opponibile, dovendosi ritenere, pertanto, il rapporto di somministrazione con la cedente come non interrotto.
Il motivo è infondato.
In punto di fatto si osserva che l'attinenza del contratto alla attività di impresa non risulta espressamente contestata in primo grado e comunque emerge dalla circostanza che l'intera
7 azienda risulta ceduta e che non è stato dedotta dalla parte creditrice l'esistenza di rapporti di somministrazione estranei all'attività di impresa.
In secondo luogo, i motivi relativi alla errata applicazione della disciplina che regola il trasferimento di azienda sono infondati e sul punto risulta fatto corretta applicazione della regola di giudizio.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che l'art. 2558 cod. civ. deve applicarsi ogni qual volta vi sia: a) contratti a prestazione continuativa e periodica (qual è la somministrazione) in corso, e b) debiti successivi alla successione contrattuale correlata
“ex lege” alla cessione di azienda.
Di questi ultimi risponde l'acquirente inerendo essi all'azienda somministrata e oggetto di subingresso eterodeterminato normativamente in chiave speciale e funzionale al complesso aziendale medesimo, fermo il termine di cui al secondo comma dell'art. 2558, cod. civ., decorrente dalla notizia della cessione, ai soli fini della possibilità di esercizio del recesso del ceduto (Cass., 10/02/2023, n. 4248, Sez. 3; Ordinanza n. 10902 del 23/04/2024).
Nel medesimo senso (Sez. 2, Sentenza n. 19870 del 15/09/2009 ) secondo la quale in caso di cessione d'azienda, che comporta la successione "ope legis" nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, secondo comma, cod.civ., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso. Il cessionario d'azienda, infatti, si trova obbligato a subire le eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dei rapporti contrattuali già rientranti nel patrimonio dell'azienda e sui quali aveva fatto affidamento, mentre il ceduto non può vantare alcun titolo di responsabilità contrattuale od aquiliana nei confronti del cedente, in ragione, nel primo caso, dell'intervenuta novazione soggettiva del negozio e, nel secondo caso, della liceità in sé della cessione.
L'effetto della cessione del contratto, pertanto, si realizza ex lege.
Quanto alla necessità di dare notizia del trasferimento, la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma non impone un comportamento positivo delle parti e che dalla comunicazione o dalla conoscenza comunque acquisita o acquisibile decorre il termine per il recesso.
8 La Suprema Corte, (Sez. 1, Sentenza n. 5534 del 08/06/1994), ha specificato che il secondo comma dell'art. 2558 cod. civ., nel prevedere che il terzo contraente può, tuttavia, recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, ha una portata normativa, come già accennato, diversa da quella dell'art. 1407 dello stesso codice, che ben risalta dal raffronto tra le due norme. L'art. 1407 prescrive infatti che la sostituzione (preventivamente consentita) di una parte all'altra nel contratto è efficace nei confronti del contraente ceduto dal momento in cui le è stata notificata, onerando il cedente di un comportamento positivo. Al contrario l'art. 2558, comma secondo, considera, quale dato obiettivo, la notizia del trasferimento (non del singolo contratto ma) dell'azienda, che il terzo contraente abbia comunque avuta, e ricollega ad essa la facoltà di recedere dal contratto nel breve lasso di tre mesi, così derogando all'effetto che il trasferimento, ai sensi del primo comma, produce automaticamente e in via generale, ossia nei confronti tanto dei soggetto legati da vincoli contrattuali con l'imprenditore cedente, che dei terzi comunque interessati ai rapporti coinvolti dalla cessione.
In ogni caso la notizia ha come effetto solo la possibilità di esercitare il recesso ma non ha alcuna influenza sul determinarsi dell'effetto successorio.
Nel caso di specie il trasferimento di azienda risulta regolarmente iscritto al registro delle imprese come emerge dalla visura allegata anche al ricorso per decreto ingiuntivo, che costituisce evidente prova della piena conoscenza della circostanza da parte dell'appellante.
Va, infine, respinto l'ulteriore motivo di rigetto relativo alla condanna alle spese e al pagamento ex art. 96 cpc.
Il Tribunale ha motivato detta decisione affermando che l'appellante ha continuato a coltivare il giudizio a fronte anche della produzione di un atto di cessione d'azienda; si tratta di una affermazione che non è stata validamente contestata. La parte appellante aveva contezza delle vicende societarie già al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, cosicchè la condotta processuale della stessa risulta connotata da quella imprudenza censurata dal Tribunale.
L'appello deve essere respinto e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita;
nulla per le spese nel resto.
9 Va dichiarata anche la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 6996/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7-5-2020, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati P_
, delle spese del grado che liquida in €. 5.000,00 per CP_2 CP_3
compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Nulla per le spese nel resto;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
Roma 16/7/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2774 /2020 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino con studio in Roma, Via Parte_1
Adolfo Ravà n. 75;
APPELLANTE contro
, , , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 CP_3
BIELLA MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122
MILANO;
APPELLATO
E
Controparte_4 [...]
in qualità di socio e legale rapp.te della CP_4 Parte_2
[...] , ;
[...] Controparte_5 CP_6
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto appello avverso sentenza n. 6996/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data
7-5-2020 in materia di somministrazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del 24/4/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la e si AR CP_2 Parte_3
sono opposti al decreto ingiuntivo con il quale erano stati condannati a pagare all'istante
NE , e per essa alla la somma di €.8.496,03, oltre interessi CP_8 Parte_4
dalle scadenze al saldo e spese del procedimento, a fronte di somministrazioni di energia elettrica e gas fatturate dal 25.8.2008 al 25.11.2014;
Hanno eccepito: la carenza di legittimazione passiva, avendo ceduto l'azienda e, con essa il contratto di somministrazione, alla società Controparte_4
la prescrizione dei crediti azionati con la sola eccezione di quello di cui alla fattura
2550425084 per €.188,95; la mancata prova dell'entità dei consumi addebitati.
L'opposta ha contestato la domanda ed esposto che non risultava effettuata alcuna voltura dell'utenza; che l'eccepita prescrizione era stata interrotta con raccomandate del
23.12.2014 e del 23.1.2015; che l'eccezione avversaria di mancata prova dell'ammontare dei consumi risultava generica
È stata disposta la chiamata in causa della Controparte_4
cessionario dell'azienda che è rimasta contumace.
[...]
La ha quindi esteso le proprie domande nei confronti della chiamata CP_9 [...]
Controparte_4
L'opposizione è stata accolta.
2 Il Tribunale ha ritenuto provata la cessione di azienda alla Controparte_4
e ritenuto di conseguenza applicabile l'art.2558 c.c. con il subentro
[...]
della chiamata in causa nel contratto di somministrazione.
Ha ritenuto che non vi fosse obbligo di voltura al momento della cessione.
Ha affermato, pertanto, che tenuto al pagamento del corrispettivo era la cessionaria e che l'azione proposta dalla violasse il divieto di lite temeraria;
ha quantificato il danno Pt_4
da lite temeraria in €.400,00/€.800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del processo
Ha così deciso: dichiara la carenza di legittimazione passiva degli opponenti AR
e;
conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo
[...] CP_2 Parte_3
opposto e respinge ogni domanda azionata nei confronti della AR
di e di;
condanna la a
[...] CP_2 Parte_3 Controparte_10
rifondere alla a e a , in AR CP_2 Parte_3
solido, i seguenti importi:
-€.2.500,00 a titolo di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. da maggiorarsi degli interessi legali dal 28.7.2016 al saldo;
-€.3.000,00 a titolo di rifusione delle spese processuali, ai sensi del DM.Giustizia 37/2018, per compensi di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dei giudizi civili di cognizione davanti ai Tribunali Ordinari, più spese generali, CPA ed Iva, ed €.145,00 per spese documentate;
condanna la a corrispondere alla Controparte_4 [...]
la somma di €.8.496,03, da maggiorarsi degli interessi ai sensi del CP_10
d.lgs.231/2002, dalle scadenze al saldo;
condanna la a rifondere alla Controparte_4 [...]
le spese del giudizio che, ai sensi del DM.Giustizia 37/2018, si liquidano in CP_10
€.3.000,00 per compensi di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dei giudizi civili di cognizione davanti ai Tribunali Ordinari, più spese generali,
Cpa ed Iva.
3 Ha proposto appello la a mezzo del procuratore Controparte_10 Parte_4
sulla base del seguente motivo di appello:
Erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa - violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione art.2558 c.c
Ha esposto che non corrispondeva al vero l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale: “l'utenza oggetto del giudizio è quella relativa alla suddetta azienda”.
Ha sostenuto, infatti, che non era stato provato dagli opponenti che il contratto di somministrazione di energia/gas dedotto in giudizio fosse inerente all'azienda e quindi rientrasse tra quelli oggetto di cessione. In particolare, ha dedotto che:
a) il rapporto di fornitura non era stato espressamente indicato nel contratto di cessione (a differenza di altri rapporti contrattuali esplicitamente indicati);
b) il rapporto di somministrazione/fornitura non era stato indicato tra quelli per i quali la si era obbligata a dare comunicazione (art. 11- art. 14); CP_4
c) tutte le altre fatture inviate alla (quelle non azionate), nel periodo P_
interessato erano state pagate;
d) il luogo di fornitura era rimasto la sede della P_
Ha esposto che non vi era mai stata alcuna comunicazione della cessione, e comunque, alcun assenso alla stessa, così come non esisteva alcuna voltura o recesso dal rapporto di fornitura de quo e pertanto la d i soci erano tenuti a rispondere delle obbligazioni P_
contrattualmente assunte.
In diritto ha sostenuto l'erroneità della sentenza posto che il portato della norma di cui all'art. 2558 cc era inapplicabile e comunque non esimeva il c.d. cedente dal dare comunicazione/notizia del trasferimento, come espressamente previsto dal secondo comma della norma invocata, anche al fine di consentire al ceduto di esercitare eventualmente il recesso.
Ha ribadito, quanto alle altre contestazioni sollevate dall'opponente in primo grado, che il credito era provato e la prescrizione interrotta.
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 96 c.p.c.
Ha concluso chiedendo:
4 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in parziale riforma della sentenza n.6996/2020, emessa dal Tribunale di Roma in data 7-5-2020 ed in pari data notificata, per tutti i motivi sopra esposti:
1- riconoscere e dichiarare la legittimazione passiva di AR
(P.IV ) in p.l.r.p.t e dei soci (C.F.:
[...] P.IV_1 CP_2
e (C.F.: ) in relazione C.F._1 Parte_3 C.F._2
alla pretesa de qua e, per l'effetto, rigettare l'opposizione dagli stessi proposta e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.12235/2016 – R.G. n.9116/2016, del
Tribunale di Roma opposto, ovvero, in ogni caso, dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna degli appellati AR
(P.IV ) in p.l.r.p.t., in solido con i soci
[...] P.IV_1 CP_2
(C.F.: e (C.F.: ), tutti in C.F._1 Parte_3 C.F._2
solido con il e dei soci _1
, e , al pagamento della intera somma Controparte_4 Controparte_5 CP_6
ingiunta oltre interessi al tasso come richiesto in ricorso, maturato dalle scadenze delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine Voglia l'Ecc.ma Corte adìta disporre ed ordinare ex art.210 c.p.c. al distributore territorialmente competente, E-Distribuzione S.p.A. di Roma Via Ombrone
n.2, c.a.p. 00198, Partita IV: 05779711000 (pec , Email_1
la certificazione dello storico dei consumi relativi al punto di prelievo de quo (PdR
03410000029455) in relazione al periodo di fornitura di cui alle fatture in atti (agosto
2008-novembre 2014) ed in ulteriore subordine all'esito disponga CTU volta a quantificare il credito invocato confrontando i dati del Distributore con quelli riportati nelle fatture “azionate”.
- all'esito confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.12235/2016 – R.G.
n.9116/2016, del Tribunale di Roma opposto, ovvero, in ogni caso, dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna degli appellati
[...]
(P.IV ) in p.l.r.p.t., in solido con i soci AR P.IV_1
(C.F.: e (C.F.: CP_2 C.F._1 Parte_3
) al pagamento della intera somma ingiunta ovvero della somma C.F._2
5 maggiore o minore accertata come dovuta all'esito dell'integrazione istruttoria richiesta, in solido con il e dei soci _1
, e , oltre interessi al tasso come Controparte_4 Controparte_5 CP_6
richiesto in ricorso, maturato dalle scadenze delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo;
2- in ogni caso riconoscere e dichiarare, sempre in via principale l'assoluta carenza dei presupposti della lite temeraria riconosciuta dal Tribunale in favore di degli appellati
e , ed in AR CP_2 Parte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, escludere e negare il risarcimento del danno per lite temeraria nell'an e nel quantum a carico della stessa appellante;
ovvero in subordine, nella non creduta ipotesi di conferma di condanna per lite temeraria, limitare nel quantum la valutazione del danno, tenuto conto dei principi sopra evidenziati e della specificità fattispecie che ci occupa;
- ordinare, per l'effetto, la restituzione, in favore dell'odierna appellante, delle somme medio tempore versate a titolo di risarcimento danni e di interessi ai suddetti P_
ed ai soci della stessa (già opponenti in primo grado), atteso che il pagamento è avvenuto al solo fine di evitare l'esecuzione forzata e fatta espressa riserva di gravame alla sentenza oggi impugnata,
3- condannare gli opponenti/appellati stessi al pagamento integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante;
- ordinare, per l'effetto, agli opponenti/appellati la restituzione, in favore dell'odierna appellante delle somme versate a titolo di spese e compensi di lite da quest'ultima nelle more, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, in esecuzione della sentenza impugnata.
Gli appellati e hanno contestato l'appello. P_ CP_2 Parte_3
Hanno esposto che era onere della appellante provare che le fatture azionate non fossero da ricondurre alla cessione di azienda operata dagli odierni appellati.
Hanno esposto di avere ceduto la propria azienda, e con essa tutti i contratti di fornitura, ivi compreso quello relativo alle pretese avversarie (doc. 2 e 3 fasc. primo grado) al
, circostanze che emergevano dalla visura prodotta dalla controparte Controparte_4
6 (doc. 4 avversario fasc. monitorio), nonché dalla visura della cessionaria Controparte_4
[...]
Hanno esposto, pertanto, di non essere tenuti al pagamento di debiti sorti dopo la cessione perchè relativi esclusivamente al cessionario ai sensi dell'art. 2558 cc.
Hanno sostenuto, con riferimento alla mancata notizia della cessione, che l'art. 2193 c.c. delinea, per gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese, una efficacia di tipo dichiarativo, in quanto l'iscrizione non si limita a rendere conoscibile il fatto pubblicato
(come avviene per la pubblicità-notizia), ma comporta una irrilevanza giuridica dell'ignoranza del fatto iscritto, producendo, in sostanza, una "conoscenza legale" del fatto stesso
Ha ribadito le contestazioni in punto di prescrizione del credito e di mancata assoluzione dell'onere probatorio.
Hanno concluso chiedendo:
Rese le necessarie statuizioni rigettare l'appello svolto, con condanna alle spese ed a risarcimento ex art. 96 cpc.
In subordine, graduare le pretese secondo giustizia
Il è rimasto contumace. Controparte_4
In data 11/4/23 si è costituita in prosecuzione della appellante la quale Parte_1
cessionario del credito giusta contratto di cessione del 21/12/2022 pubblicato sulla GU del
12/01/2023 – foglio delle inserzioni n. 5.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, articolato in più punti, l'appellante ha dedotto la mancata prova del fatto che il contratto oggetto di causa rientrasse tra quelli ceduti ai sensi dell'art. 2558 cc. Ha poi dedotto che la cessione non era stata comunicata come previsto dall'art. 2558 e che, pertanto, non era opponibile, dovendosi ritenere, pertanto, il rapporto di somministrazione con la cedente come non interrotto.
Il motivo è infondato.
In punto di fatto si osserva che l'attinenza del contratto alla attività di impresa non risulta espressamente contestata in primo grado e comunque emerge dalla circostanza che l'intera
7 azienda risulta ceduta e che non è stato dedotta dalla parte creditrice l'esistenza di rapporti di somministrazione estranei all'attività di impresa.
In secondo luogo, i motivi relativi alla errata applicazione della disciplina che regola il trasferimento di azienda sono infondati e sul punto risulta fatto corretta applicazione della regola di giudizio.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che l'art. 2558 cod. civ. deve applicarsi ogni qual volta vi sia: a) contratti a prestazione continuativa e periodica (qual è la somministrazione) in corso, e b) debiti successivi alla successione contrattuale correlata
“ex lege” alla cessione di azienda.
Di questi ultimi risponde l'acquirente inerendo essi all'azienda somministrata e oggetto di subingresso eterodeterminato normativamente in chiave speciale e funzionale al complesso aziendale medesimo, fermo il termine di cui al secondo comma dell'art. 2558, cod. civ., decorrente dalla notizia della cessione, ai soli fini della possibilità di esercizio del recesso del ceduto (Cass., 10/02/2023, n. 4248, Sez. 3; Ordinanza n. 10902 del 23/04/2024).
Nel medesimo senso (Sez. 2, Sentenza n. 19870 del 15/09/2009 ) secondo la quale in caso di cessione d'azienda, che comporta la successione "ope legis" nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, secondo comma, cod.civ., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso. Il cessionario d'azienda, infatti, si trova obbligato a subire le eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dei rapporti contrattuali già rientranti nel patrimonio dell'azienda e sui quali aveva fatto affidamento, mentre il ceduto non può vantare alcun titolo di responsabilità contrattuale od aquiliana nei confronti del cedente, in ragione, nel primo caso, dell'intervenuta novazione soggettiva del negozio e, nel secondo caso, della liceità in sé della cessione.
L'effetto della cessione del contratto, pertanto, si realizza ex lege.
Quanto alla necessità di dare notizia del trasferimento, la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma non impone un comportamento positivo delle parti e che dalla comunicazione o dalla conoscenza comunque acquisita o acquisibile decorre il termine per il recesso.
8 La Suprema Corte, (Sez. 1, Sentenza n. 5534 del 08/06/1994), ha specificato che il secondo comma dell'art. 2558 cod. civ., nel prevedere che il terzo contraente può, tuttavia, recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, ha una portata normativa, come già accennato, diversa da quella dell'art. 1407 dello stesso codice, che ben risalta dal raffronto tra le due norme. L'art. 1407 prescrive infatti che la sostituzione (preventivamente consentita) di una parte all'altra nel contratto è efficace nei confronti del contraente ceduto dal momento in cui le è stata notificata, onerando il cedente di un comportamento positivo. Al contrario l'art. 2558, comma secondo, considera, quale dato obiettivo, la notizia del trasferimento (non del singolo contratto ma) dell'azienda, che il terzo contraente abbia comunque avuta, e ricollega ad essa la facoltà di recedere dal contratto nel breve lasso di tre mesi, così derogando all'effetto che il trasferimento, ai sensi del primo comma, produce automaticamente e in via generale, ossia nei confronti tanto dei soggetto legati da vincoli contrattuali con l'imprenditore cedente, che dei terzi comunque interessati ai rapporti coinvolti dalla cessione.
In ogni caso la notizia ha come effetto solo la possibilità di esercitare il recesso ma non ha alcuna influenza sul determinarsi dell'effetto successorio.
Nel caso di specie il trasferimento di azienda risulta regolarmente iscritto al registro delle imprese come emerge dalla visura allegata anche al ricorso per decreto ingiuntivo, che costituisce evidente prova della piena conoscenza della circostanza da parte dell'appellante.
Va, infine, respinto l'ulteriore motivo di rigetto relativo alla condanna alle spese e al pagamento ex art. 96 cpc.
Il Tribunale ha motivato detta decisione affermando che l'appellante ha continuato a coltivare il giudizio a fronte anche della produzione di un atto di cessione d'azienda; si tratta di una affermazione che non è stata validamente contestata. La parte appellante aveva contezza delle vicende societarie già al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, cosicchè la condotta processuale della stessa risulta connotata da quella imprudenza censurata dal Tribunale.
L'appello deve essere respinto e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita;
nulla per le spese nel resto.
9 Va dichiarata anche la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 6996/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7-5-2020, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore degli appellati P_
, delle spese del grado che liquida in €. 5.000,00 per CP_2 CP_3
compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Nulla per le spese nel resto;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
Roma 16/7/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
10