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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente est. dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
3372/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOVANNI GIOVANNA giusta procura C.F._1
in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZEO RINALDI ANNA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2024, e , Controparte_1 Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio a Tremestieri Etneo (CT) in data 02/09/2000 e che dalla
1 loro unione sono nati i figli (il 10/03/2003) e (il 25/01/2006), oggi entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in Misterbianco, Catania, Via XX Settembre n. 65, Interno N, piano 5, di
proprietà di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno, rimarrà nella esclusiva disponibilità
della sig.ra CP_1
2) Il signor si impegna – entro un anno dalla firma del presente accordo – a trasferire la sua Pt_1
quota di proprietà dell'immobile coniugale, pari al 50% – sito in Misterbianco -CT- alla Via XX
Settembre n. 63 - ai due figli e avvalendosi per tale trasferimento delle Per_1 Persona_3
agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74; l'immobile è censito come
segue: Foglio 41, N. 3627, Sub 8, Categoria A\3, Classe 7, vani 5,5, Superfice catastale mq. 115,
escluse aree scoperte, Comune di Misterbianco-Ct.;
3) Il Sig. verserà mensilmente la somma di euro 635,42, di cui euro 317,71 quale contributo Pt_1
Per_ per il mantenimento del figlio , ancora non autonomo ed euro 317,71 a titolo di assegno divorzile
in favore del coniuge Tale somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta. Il Sig. Pt_1
Per_ corrisponderà il 50% delle spese straordinarie per il figlio .
4) Le parti concordano che, sino a quando verrà erogato dall'Inps, l'Assegno Unico riconosciuto per il
Per_ figlio , sarà percepito interamente dalla signora mentre entrambe le parti usufruiranno CP_1
delle detrazioni fiscali, come per legge, in misura pari al 50% ciascuno;
5) Nulla dovrà essere versato più dal padre per il figlio assunto a tempo indeterminato dalla Per_1
data di marzo 2024 e dunque economicamente autosufficiente.
2 6) Le parti dichiarano di aver raggiunto accordo bonario in merito ai reciproci crediti (nello specifico:
credito vantato dalla nei confronti di di euro 797,25 a titolo di rivalutazione istat, CP_1 Pt_1
come stabilita da sentenza di separazione, non corrisposta sino alla data odierna;
crediti vantati dalla
per mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
credito vantato dal nei CP_1 Pt_1
confronti della di euro 847,00 per spese condominiali ordinarie e straordinarie, così come CP_1
individuati in corrispondenza mail intercorsa tra i procuratori del 19.06.2024) e di non avere più nulla
a pretendere, per il pregresso, l'una dall'altro”.
Con note di trattazione scritta disposte in sostituzione dell'udienza del giorno 08/01/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, atteso che i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo e di voler rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del tribunale di Catania n. 1231/2022 del 04/03/2022, pubblicata il 12/03/2022, nel procedimento recante R.G. N. 11744/2020) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non
è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole, atteso che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età e solo il figlio Per_2
non è, allo stato, economicamente autosufficiente.
3 Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3372/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tremestieri Etneo (CT) in data 02/09/2000 tra e , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Tremestieri Etneo atto n. 8, parte 2, serie A, anno 2000,
alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Tremestieri Etneo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 9/05/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente est. dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
3372/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOVANNI GIOVANNA giusta procura C.F._1
in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZEO RINALDI ANNA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2024, e , Controparte_1 Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio a Tremestieri Etneo (CT) in data 02/09/2000 e che dalla
1 loro unione sono nati i figli (il 10/03/2003) e (il 25/01/2006), oggi entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in Misterbianco, Catania, Via XX Settembre n. 65, Interno N, piano 5, di
proprietà di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno, rimarrà nella esclusiva disponibilità
della sig.ra CP_1
2) Il signor si impegna – entro un anno dalla firma del presente accordo – a trasferire la sua Pt_1
quota di proprietà dell'immobile coniugale, pari al 50% – sito in Misterbianco -CT- alla Via XX
Settembre n. 63 - ai due figli e avvalendosi per tale trasferimento delle Per_1 Persona_3
agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74; l'immobile è censito come
segue: Foglio 41, N. 3627, Sub 8, Categoria A\3, Classe 7, vani 5,5, Superfice catastale mq. 115,
escluse aree scoperte, Comune di Misterbianco-Ct.;
3) Il Sig. verserà mensilmente la somma di euro 635,42, di cui euro 317,71 quale contributo Pt_1
Per_ per il mantenimento del figlio , ancora non autonomo ed euro 317,71 a titolo di assegno divorzile
in favore del coniuge Tale somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta. Il Sig. Pt_1
Per_ corrisponderà il 50% delle spese straordinarie per il figlio .
4) Le parti concordano che, sino a quando verrà erogato dall'Inps, l'Assegno Unico riconosciuto per il
Per_ figlio , sarà percepito interamente dalla signora mentre entrambe le parti usufruiranno CP_1
delle detrazioni fiscali, come per legge, in misura pari al 50% ciascuno;
5) Nulla dovrà essere versato più dal padre per il figlio assunto a tempo indeterminato dalla Per_1
data di marzo 2024 e dunque economicamente autosufficiente.
2 6) Le parti dichiarano di aver raggiunto accordo bonario in merito ai reciproci crediti (nello specifico:
credito vantato dalla nei confronti di di euro 797,25 a titolo di rivalutazione istat, CP_1 Pt_1
come stabilita da sentenza di separazione, non corrisposta sino alla data odierna;
crediti vantati dalla
per mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
credito vantato dal nei CP_1 Pt_1
confronti della di euro 847,00 per spese condominiali ordinarie e straordinarie, così come CP_1
individuati in corrispondenza mail intercorsa tra i procuratori del 19.06.2024) e di non avere più nulla
a pretendere, per il pregresso, l'una dall'altro”.
Con note di trattazione scritta disposte in sostituzione dell'udienza del giorno 08/01/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, atteso che i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo e di voler rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del tribunale di Catania n. 1231/2022 del 04/03/2022, pubblicata il 12/03/2022, nel procedimento recante R.G. N. 11744/2020) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non
è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole, atteso che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età e solo il figlio Per_2
non è, allo stato, economicamente autosufficiente.
3 Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3372/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tremestieri Etneo (CT) in data 02/09/2000 tra e , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Tremestieri Etneo atto n. 8, parte 2, serie A, anno 2000,
alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Tremestieri Etneo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 9/05/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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