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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 902/2024 promosso con ricorso depositato da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Pia Bergamasco, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Adria (RO)
Corso Mazzini, 86-88,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia CP_1 C.F._2
Bergamasco, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Adria (RO) Corso
Mazzini, 86-88,
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre . 2) Tutte le decisioni relative Parte_1 all'educazione, formazione e salute (scuola, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni Per genere etc.) relative a verranno concordate tra i genitori. 3) Il padre avrà facoltà di vedere e
1 Per tenere con sé la figlia secondo le modalità già in essere, concordando che laddove il lavoro lo
Per consentisse, il padre potrebbe anticipare l'orario di ritiro di , previa comunicazione il giorno prima alla madre: il lunedì il mercoledì dalle ore 16.00 sino alle 20.30/21.00 con ritiro da parte della madre;
quanto al fine settimana alternato: il sabato dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00 della
Per domenica sera, quando poi la ritirerà la madre. In futuro poi potrà essere accompagnata dal papà direttamente il lunedì mattina all'asilo pernottando con lui dalla nonna paterna, la domenica nel fine settimana di spettanza del padre. - Per quanto attiene alle festività natalizie i genitori si
Per accorderanno di anno in anno, facendo in modo che trascorra con entrambi il Natale (pranzo con l'una cena con l'altro) ad anni alterni e lo stesso dicasi per il Capodanno e l'Epifania. Durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta. Durante
Per le vacanze estive, potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi, con il padre. I ponti scolastici andranno di volta in volta concordati. - La festa della mamma e del papà, del pari dei Per rispettivi compleanni dei genitori andranno sempre trascorsi con . 4) Il Signor CP_1
dovrà versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla OR a titolo di concorso Parte_1
Per nel mantenimento della figlia , la somma di € 300,00= oltre il 50% delle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, ricreative e ludiche. Si specifica che quanto alle spese straordinarie, la richiesta del relativo rimborso è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare devono essere richieste per iscritto dal genitore che le propone e la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivale ad approvazione. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore. 1) SPESE
MEDICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
2 universitaria; SPESE EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter. 5) L'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla SI.ra , quale genitore prevalentemente collocatario. Spese Parte_1 legali compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4-6-2024 ha evocato in giudizio l'ex convivente Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia CP_1
Per minore nata in data [...], oltre a determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento congiunto con collocazione presso la propria residenza, quella di previsione del diritto di visita infrasettimanale del padre, quello inerente le festività natalizie e quelle pasquali, di quindici durante le ferie estive.
La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di euro 400,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al cinquanta per cento alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, ricreative e ludiche in adesione a quelle indicate dal protocollo per le spese vigente presso il Tribunale di Padova e da effettuarsi nell'interesse della bimba.
Ha lamentato la mancata contribuzione al mantenimento della prole.
Il regolarmente citato in giudizio, ha aderito alle domande formulate dalla ex convivente CP_1
formalizzando detta sua volontà costituendosi a mezzo del medesimo difensore della e Pt_1
dimettendo memoria di costituzione mediante la quale ha esplicitato le condizioni dell'accordo raggiunto con la ricorrente prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Con decreto del 6.6.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato il quale, fissata l'udienza di comparizione delle parti e date le disposizioni di cui all'art. 473bis 11 cpc, con decreto del
25.10.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza contestualmente invitando le parti ad integrare il contenuto delle conclusioni con la specifica regolamentazione della compartecipazione alle spese straordinarie e della spettanza dell'assegno unico universale.
All'udienza del 15.11.2024 le parti hanno precisato in forma congiunta le proprie domande e con ordinanza di pari data il giudice ha assegnato la causa in decisione, senza concessione dei termini previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c.
3 Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla
Per crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
4 DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di conSIlio del 7.01.2025
Si comunichi. il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 902/2024 promosso con ricorso depositato da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Pia Bergamasco, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Adria (RO)
Corso Mazzini, 86-88,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia CP_1 C.F._2
Bergamasco, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Adria (RO) Corso
Mazzini, 86-88,
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre . 2) Tutte le decisioni relative Parte_1 all'educazione, formazione e salute (scuola, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni Per genere etc.) relative a verranno concordate tra i genitori. 3) Il padre avrà facoltà di vedere e
1 Per tenere con sé la figlia secondo le modalità già in essere, concordando che laddove il lavoro lo
Per consentisse, il padre potrebbe anticipare l'orario di ritiro di , previa comunicazione il giorno prima alla madre: il lunedì il mercoledì dalle ore 16.00 sino alle 20.30/21.00 con ritiro da parte della madre;
quanto al fine settimana alternato: il sabato dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00 della
Per domenica sera, quando poi la ritirerà la madre. In futuro poi potrà essere accompagnata dal papà direttamente il lunedì mattina all'asilo pernottando con lui dalla nonna paterna, la domenica nel fine settimana di spettanza del padre. - Per quanto attiene alle festività natalizie i genitori si
Per accorderanno di anno in anno, facendo in modo che trascorra con entrambi il Natale (pranzo con l'una cena con l'altro) ad anni alterni e lo stesso dicasi per il Capodanno e l'Epifania. Durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta. Durante
Per le vacanze estive, potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi, con il padre. I ponti scolastici andranno di volta in volta concordati. - La festa della mamma e del papà, del pari dei Per rispettivi compleanni dei genitori andranno sempre trascorsi con . 4) Il Signor CP_1
dovrà versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla OR a titolo di concorso Parte_1
Per nel mantenimento della figlia , la somma di € 300,00= oltre il 50% delle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, ricreative e ludiche. Si specifica che quanto alle spese straordinarie, la richiesta del relativo rimborso è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare devono essere richieste per iscritto dal genitore che le propone e la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivale ad approvazione. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore. 1) SPESE
MEDICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
2 universitaria; SPESE EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter. 5) L'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla SI.ra , quale genitore prevalentemente collocatario. Spese Parte_1 legali compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4-6-2024 ha evocato in giudizio l'ex convivente Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia CP_1
Per minore nata in data [...], oltre a determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento congiunto con collocazione presso la propria residenza, quella di previsione del diritto di visita infrasettimanale del padre, quello inerente le festività natalizie e quelle pasquali, di quindici durante le ferie estive.
La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di euro 400,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al cinquanta per cento alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, ricreative e ludiche in adesione a quelle indicate dal protocollo per le spese vigente presso il Tribunale di Padova e da effettuarsi nell'interesse della bimba.
Ha lamentato la mancata contribuzione al mantenimento della prole.
Il regolarmente citato in giudizio, ha aderito alle domande formulate dalla ex convivente CP_1
formalizzando detta sua volontà costituendosi a mezzo del medesimo difensore della e Pt_1
dimettendo memoria di costituzione mediante la quale ha esplicitato le condizioni dell'accordo raggiunto con la ricorrente prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Con decreto del 6.6.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato il quale, fissata l'udienza di comparizione delle parti e date le disposizioni di cui all'art. 473bis 11 cpc, con decreto del
25.10.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza contestualmente invitando le parti ad integrare il contenuto delle conclusioni con la specifica regolamentazione della compartecipazione alle spese straordinarie e della spettanza dell'assegno unico universale.
All'udienza del 15.11.2024 le parti hanno precisato in forma congiunta le proprie domande e con ordinanza di pari data il giudice ha assegnato la causa in decisione, senza concessione dei termini previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c.
3 Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla
Per crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
4 DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di conSIlio del 7.01.2025
Si comunichi. il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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