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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2311/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. SORCO MARTINA e ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via XIV Settembre n. 71
PARTE RICORRENTE
contro
), con il patrocinio dell'avv. TRABALZINI GIANNI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrita di Siena (SI), via Mazzini n. 18;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.01.2025.
Per parte ricorrente: “L'avv. Sorco si riporta alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e alle istanze istruttorie formulate in atti.”, ossia: “IN VIA PRINCIPALE 1. Disporre che venga mantenuto
l'affidamento condiviso dei tre figli minori e tra i genitori e Per_1 Parte_1 Persona_2
che sia invertito il collocamento dei minori, determinando che questi ultimi siano collocati presso
l'abitazione della madre sita in Cortona, C.A. Montecchio 102/C.
2. Disporre che il padre possa vedere e frequentare i figli secondo le seguenti modalità: i figli minori staranno con il padre per due giorni consecutivi infrasettimanali (indicativamente mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì sino al giovedì sera alle ore 19.00) nonché a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 19.00, staranno con il padre inoltre, per trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, per dieci giorni durante le vacanze natalizie e quattro giorni durante le vacanze pasquali. Per il resto si chiede di confermare il piano genitoriale già in vigore.
3. Il padre, , contribuirà al mantenimento ordinario dei figli , CP_1 Persona_2
e , corrispondendo la somma mensile di Euro 900,00 (Euro 300,00 per Parte_1 Persona_3
ciascuno), entro il giorno 25 di ogni mese, e tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT.
4. Il padre provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie, nello specifico mediche, scolastiche e ludico - sportive occorrenti ai figli, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo.
5. La madre percepirà per intero gli assegni familiari per i tre figli, mentre resteranno al 50% ciascuno le detrazioni per i figli in sede di dichiarazione dei redditi. Con vittoria di spese e onorari di causa. IN
VIA ISTRUTTORIA A. Si chiede disporsi indagine patrimoniale sui redditi del signor . CP_1
B. Si fa espressa richiesta di CTU psicodiagnostica che accerti le attuali competenze genitoriali delle parti, anche in ordine alla capacità di garantire ai minori l'accesso all'altro genitore, e che valuti le migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni nell'esclusivo interesse dei figli minori, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a nominare un proprio CTP insieme al quale parteciperà alle operazioni peritali. C. Si chiede di acquisire testimonianza del rappresentante legale/ proprietario della palestra Top Gym in Montepulciano (SI) dove il signor tiene corsi di Box CP_1
Thailandese sul seguente capitolo di prova: “Vero è che il signor tiene corsi presso la palestra CP_1
Top Gym in Montepulciano? Se con quale frequenza settimanale e in quale orari e ricevendo quali compensi?” D. Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati in narrativa, con ogni più ampia riserva di ordine istruttorio, di cui si invoca la concessione.”.
Per parte resistente: “L'avv. Trabalzini conclude come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria, stante l'incompletezza della documentazione avversaria, chiede che venga integrato il deposito avversario, in particolare chiede che vengano esibiti gli estratti conto e la contabilità
pagina 2 di 11 mancante e chiede, sempre in via istruttoria, un accertamento patrimoniale della situazione economica della ricorrente. Chiede inoltre che venga ordinata l'esibizione della documentazione attestante lo stato di malattia di controparte.”, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE: - respingere in toto le domande, le deduzioni e le eccezioni proposte dalla ricorrente, perché, per tutti i motivi meglio esposti in premessa, sono improcedibili e/o totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le condizioni di divorzio già stabilite in sentenza;
- condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.
96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di causa, con l'aumento previsto per i collegamenti ipertestuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e 29 c.p.c. depositato il 06.11.2024 la ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale disponesse la modifica delle condizioni di divorzio tra la medesima ed il resistente stabilite dalla sentenza n. 281/2024 emessa da questo Tribunale in data CP_1
06.03.2024.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di svolgere la professione di Assistente capo coordinatore presso la Polizia di Stato e che anche l'ex marito è un ex dipendente della Polizia di Stato, oggi in pensione, e che nel corso del matrimonio con il resistente sono nati tre figli, nato il Persona_2
21.02.2008, , nato il [...] e nato il [...]. Persona_4 Persona_3
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha ripercorso le vicende matrimoniali, costellate, a suo dire, da “violenze psicologiche e fisiche”, che non sarebbero mai state oggetto di denuncia “per amore dei tre figli” (cfr. pag. 2 ricorso), deducendo, inoltre, che la separazione personale tra i coniugi era stata pronunciata da questo Tribunale nel 2022, e nella sentenza di separazione, all'esito dell'istruttoria esperita, anche a mezzo di CTU, veniva stabilito il collocamento paritario dei figli e Parte_1
a settimane alterne presso entrambi i genitori nonché un percorso di ripristino graduale del Per_1
rapporto del figlio maggiore con la madre, collocato presso il padre. Persona_2
La ricorrente ha dedotto che già a seguito della sentenza di separazione il sig. non avrebbe CP_1
mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti della moglie, non facilitando il percorso di ripresa del rapporto della madre con il figlio maggiore.
La sig.ra ha altresì dedotto che, nell'inverno tra il 2023 ed il 2024, decideva di trasferirsi Parte_1
da Cortona a Lucca, sua città di origine, per poter prestare assistenza al padre gravemente malato, e dunque introduceva ricorso per la modifica delle condizioni di separazione con cui chiedeva di potersi pagina 3 di 11 trasferire a Lucca insieme ai figli, ricorso al quale tuttavia rinunciava in considerazione della concomitante introduzione, per iniziativa del sig. del procedimento di divorzio. CP_1
In tale procedimento, la sig.ra chiedeva che venisse mantenuto l'affidamento condiviso Parte_1
dei tre figli, ma che venisse disposto il collocamento degli stessi presso la madre a Lucca, con frequentazione del padre nel fine settimana. Il procedimento di divorzio si concludeva prevedendo, quanto alla regolamentazione del rapporto genitori-figli, le seguenti condizioni: “Affida i figli,
nato il [...], , nato l'[...], e nato l'1 Persona_2 Parte_1 Per_1
dicembre 2014 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e diritto della madre di vederli e tenerli con sé nei tempi che concorderà con il padre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo la madre terrà con sé i figli: a) nel caso in cui rimanga ad abitare a Lucca terrà con sé in figli nel secondo, terzo e quarto fine settimana del mese, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, nonché un giorno della prima settimana (assecondando le disponibilità lavorative della madre, che avvertirà tempestivamente il padre dei propri turni di lavoro); b) fino a quando la rimarrà a lavorare presso la Parte_1
Stazione di Polizia Ferroviaria di Terontola terrà con sé i figli sempre nel secondo, terzo e quarto fine settimana del mese, dall'uscita della scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, nonché dall'uscita della scuola del mercoledì fino alla mattina del venerdì, quando li accompagnerà a scuola. La madre terrà con sé i figli in modo alternato nelle feste di Natale dal 23 al 30 dicembre), DA (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati); nelle vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare antro il termine dell'anno scolastico.”.
La ricorrente ha allegato che rispetto alla situazione di fatto presa in considerazione dalla sentenza di divorzio vi sarebbero stati dei mutamenti tali da necessitare la modifica delle condizioni delineate dal precedente provvedimento. Infatti, la ricorrente ha dedotto che all'epoca del divorzio la sig.ra era aggregata presso la Polfer di Cortona in via temporanea e non definitiva, mentre Parte_1
attualmente la ricorrente si sarebbe ritrasferita in maniera stabile a Cortona, già dall'ottobre 2024, essendo venute meno le ragioni che l'avevano indotta a chiedere il trasferimento a Lucca, stante l'intervenuto decesso del padre. La sig.ra ha inoltre dedotto di trovarsi, attualmente, in Parte_1
aspettativa dal lavoro e di aver già presentato domanda di trasferimento nella provincia di Arezzo con effetto dal giugno 2025, palesando dunque la propria intenzione di ristabilirsi in questa zona definitivamente e stabilmente.
Stante il mutamento della situazione di fatto allegato, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto il collocamento prevalente dei tre figli presso di sé, con diritto di visita paterno per due giorni pagina 4 di 11 infrasettimanali e a fine settimana alternati, nonché che venisse posto un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio).
A sostegno della modifica richiesta la ricorrente ha inoltre allegato carenze genitoriali paterne che si manifesterebbero, oltre che nelle difficoltà di comunicazione con la madre ed il suo insufficiente coinvolgimento nella gestione dei figli, anche in una non adeguata gestione degli stessi, che sarebbero di frequente ammalati e in generale poco seguiti e curati, sia a scuola che nelle attività extrascolastiche.
La ricorrente, inoltre, ha allegato che il resistente, oltre a percepire la pensione, svolgerebbe attività lavorativa come personal trainer in una palestra, con percezione di ulteriori redditi, chiedendo dunque, in via istruttoria, accertamenti su tali ulteriori entrate patrimoniali nonché una CTU volta ad accertare le competenze genitoriali delle parti e definire le migliori modalità di affidamento e collocamento.
Si è costituito in giudizio il resistente , resistendo alla domanda avversaria ed CP_1 eccependone l'inammissibilità per carenza dei presupposti di legge legittimanti la richiesta di modifica, con correlata richiesta di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Il resistente ha infatti evidenziato che le condizioni che la ricorrente ha chiesto – a novembre 2024 - di modificare erano state rassegnate congiuntamente dalle parti nel procedimento di divorzio a marzo
2024, ossia pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio di modifica, instaurato solo dopo dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr. pag. 6 comparsa). Secondo il resistente, non vi sarebbe alcuna modifica della situazione di fatto già presa in considerazione nella sentenza di divorzio, e la documentazione allegata a sostegno delle deduzioni avversarie sarebbe tutta antecedente a tale giudizio, non essendovi dunque alcuna circostanza sopravvenuta tale da legittimare un provvedimento di modifica.
Quanto alle istanze istruttorie avversarie, il resistente ha evidenziato che la CTU psicologica era già stata esperita nel procedimento di separazione, a seguito del quale il nucleo familiare era stato sostenuto anche dal Servizio Sociale, dalle cui relazioni non era emersa alcuna anomalia ed, anzi, era stata rilevata una buona integrazione dei ragazzi nella comunità di Cortona nonché l'assenza di sintomatologia significativa di un disagio psicologico o di una inidoneità genitoriale. Inoltre, i minori erano già stati ascoltati dal Tribunale in sede di divorzio, esprimendo il loro punto di vista sulla situazione familiare.
Previo deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., le parti sono comparse personalmente, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in tale sede precisate.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, non sussistendo i presupposti di legge per disporre la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
pagina 5 di 11 Appare, infatti, fondata l'eccezione di parte resistente tesa a porre in evidenza l'insussistenza, nel caso di specie, di un mutamento delle circostanze di fatto già apprezzate e tenute in considerazione all'epoca dell'emanazione della sentenza di divorzio che si chiede di modificare, pronunciata neppure un anno fa, nel marzo del 2024 e peraltro, per quanto attiene alle questioni relative all'affidamento e collocamento dei figli minori, contenente condizioni conformi alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e, dunque, rispondenti alla loro concorde volontà.
È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio non possano essere considerati quali procedure con le quali ottenere una non ammissibile rivalutazione delle allegazioni e delle richieste già formulate dalle parti nell'ambito di tali giudizi, né possono essere intese come uno strumento per l'esercizio di un non ammissibile ius poenitendi in relazione alle conclusioni concordemente rassegnate e all'assetto familiare in tale sede concordemente delineato.
Pertanto, ogni allegazione relativa alle circostanze di fatto già esistenti, dedotte o deducibili, al momento della sentenza di divorzio, che in questa sede si domanda di modificare, non può essere tenuta in considerazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per disporre la modifica richiesta (cfr. Cass. n. 2953/2017: “Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.”; Cass. n. 18530/2020: “In materia di separazione personale tra coniugi, onde ottenere una revisione degli accordi presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di mantenimento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Nel caso in esame, le allegazioni di parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare la sussistenza di circostanze sopravvenute alla sentenza di divorzio (emessa nel marzo 2024) di portata tale da rendere non più attuale l'assetto delineato in quella sede su concorde richiesta delle parti.
La ricorrente afferma che, in primo luogo, sarebbe mutata, rispetto alla situazione considerata nella sentenza di divorzio, la propria sede lavorativa e di stabile dimora.
Infatti, la parte personalmente all'udienza del 30.01.2025 ha riferito che quando è stato definito il procedimento di divorzio la stessa viveva e lavorava a Lucca, riferendo che “Io a marzo 2024 vivevo a
pagina 6 di 11 Lucca e lavoravo a Lucca. Avevo mio padre che stava molto male ed il mio nucleo familiare era a
Lucca, per cui viste le condizioni di mio papà avevo chiesto il trasferimento, anche perché il legale dell'epoca mi aveva assicurato che i ragazzi sarebbero venuti con me a Lucca, così che potevo stare vicino a mio papà. Mio padre è venuto a mancare a giugno 2024 e da fine settembre 2024 abito a
Cortona, dove ho fatto domanda di trasferimento” (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2025).
Tale circostanza, tuttavia, come evidenziato dalla difesa di parte resistente a verbale d'udienza del
30.01.2025, appare in aperto contrasto con quanto riferito dalla medesima parte al Presidente del
Tribunale nel corso del procedimento di divorzio, nell'ambito del quale la stessa aveva dichiarato di vivere, in quel momento, a Cortona e di essere applicata alla Polizia ferroviaria di Cortona, già palesando l'intenzione di prorogare tale assegnazione.
Si legge, infatti, testualmente nel verbale d'udienza del 29 febbraio 2024, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, che “La dichiara che da oggi è aggregata alla di Terontola e lo Parte_1 CP_2
sarà fino al 20 aprile 2024. Poi chiederà una proroga quanto meno fino alla fine della scuola dei ragazzi. Attualmente abita in un appartamento a Cortona, in via Gino Severini n. 11”.
Peraltro, nel caso in esame si evidenzia che la sentenza di divorzio, che sul punto – occorre ribadire – ha recepito le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, già prevedeva un duplice assetto:
l'ipotesi a) nel caso in cui la madre si fosse trasferita stabilmente a Lucca e l'ipotesi b) per il caso in cui la madre fosse rimasta a lavorare a Cortona (cfr. le conclusioni congiuntamente rassegnate a verbale d'udienza del 29.02.2024 e recepite nella sentenza di divorzio).
La sentenza di divorzio, infatti, già disciplina, recependo sul punto le richieste concordemente rassegnate dalle parti, l'assetto familiare per il caso in cui la madre fosse rimasta a Cortona, esprimendosi in questi termini: “b) fino a quando la rimarrà a lavorare presso la Parte_1
Stazione di Polizia Ferroviaria di Terontola terrà con sé i figli sempre nel secondo, terzo e quarto fine settimana del mese, dall'uscita della scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, nonché dall'uscita della scuola del mercoledì fino alla mattina del venerdì, quando li accompagnerà a scuola. La madre terrà con sé i figli in modo alternato anche nelle feste di
Natale (dal 23 al 30 dicembre), DA (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati); nelle vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico.” (cfr. il dispositivo della sentenza di divorzio n.
281/2024).
Non può ritenersi che tali condizioni, la cui adozione è stata richiesta congiuntamente dalle parti, non siano più attuali e necessitino di essere modificate perché attualmente la ricorrente non lavorerebbe più
pagina 7 di 11 in via temporanea alla Polfer di Cortona bensì avrebbe avanzato domanda per uno stabile trasferimento nella provincia di Arezzo.
Infatti, va evidenziato che emerge chiaramente dalla lettura dei verbali di udienza relativi al procedimento di divorzio versati in atti nonché delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti che ciò che la sentenza di divorzio ha inteso disciplinare, al di là del riferimento letterale all'impiego della ricorrente “presso Stazione di Polizia Ferroviaria di Terontola”, era un duplice assetto familiare rispondente ad un duplice possibile scenario, evidentemente già prospettato in sede di divorzio:
l'ipotesi a) per il caso in cui la madre si fosse stabilmente trasferita a Lucca;
l'ipotesi b) per il caso in cui la madre fosse rimasta a Cortona, dove la famiglia già viveva prima della disgregazione del vincolo matrimoniale.
In tale ottica, è del tutto irrilevante che l'assegnazione della ricorrente alla di Terontola fosse, CP_2 all'epoca della sentenza di divorzio, solo temporanea e non definitiva, perché, ai fini della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori, se può essere rilevante che uno dei due genitori intenda trasferirsi in una città diversa da quella in cui vivono stabilmente i figli e situata ad una distanza tale da incidere sulle possibilità di quotidiana frequentazione (come è quella tra Lucca e Cortona), lo è sicuramente meno il fatto che il genitore, che torni o continui a vivere nelle vicinanze del luogo in cui si trova il centro di interesse della vita dei figli, lo faccia in forza di un trasferimento temporaneo o definitivo, rilevando unicamente la circostanza che il genitore, di fatto, viva stabilmente vicino ai figli.
Non risulta dirimente, dunque, quanto dedotto dalla ricorrente nella prima memoria ex art. 473-bis.17
c.p.c. in ordine alla circostanza che la situazione sarebbe diversa perché nell'assetto considerato dalla sentenza di divorzio la ricorrente avrebbe lavorato in via temporanea a Cortona mentre allo stato attuale la stessa avrebbe fatto richiesta di uno stabile e definitivo trasferimento nella provincia di Arezzo.
Infatti, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento, collocamento e permanenza dei figli presso entrambi i genitori, ciò che rileva è dove i genitori stabilmente vivono e non la provvisorietà o definitività dell'assegnazione nella sede e mansione lavorativa cui sono adibiti.
La regolamentazione dell'assetto familiare per il caso in cui la ricorrente fosse rimasta o comunque vivesse a Cortona è quindi già stato concordemente delineato dalle parti nella suddetta sentenza di divorzio e non può dunque, per le ragioni addotte, essere modificato in questa sede.
Neppure le ulteriori circostanze allegate dalla ricorrente (quali le carenze genitoriali ascritte alla controparte) appaiono qualificabili come circostanze sopravvenute tali da poter essere valutate ai fini del presente procedimento di modifica.
pagina 8 di 11 Giova evidenziare, sul punto, che è la stessa parte ricorrente a riferire che le circostanze allegate erano preesistenti e pregresse al giudizio di divorzio.
Si legge, infatti, a pag.
7-8 del ricorso che “Già prima che i minori venissero collocati presso il padre, la signora si avvedeva di gravi inadempienze del signor nella gestione quotidiana Parte_1 CP_1
dei minori. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune delle circostanze già lamentate dalla ricorrente nel procedimento principale: (…)”, cui segue una elencazione di circostanze significative, secondo la ricorrente, di carenze genitoriali paterne, elencate da a) a o) nelle pagine da 8 a
10 del ricorso, che tuttavia è la stessa prospettazione attorea a definire come preesistenti e “già lamentate”. Anche la documentazione allegata al ricorso a sostegno delle dedotte carenze genitoriali del sig. risulta antecedente alla sentenza di divorzio, come eccepito dalla parte resistente nella CP_1
propria comparsa (screenshots di messaggi, estratti dal registro elettronico dei ragazzi, fotografie ritraenti calzini bucati). I certificati medici attestanti patologie che hanno contratto i figli, quali otiti e bronchiti, pur riportando in alcuni casi date successive alla sentenza di divorzio, non appaiono indicativi di circostanze di fatto sopravvenute tali da legittimare le modifiche richieste, essendo indimostrato che tali malanni siano stati cagionati da inidonee condotte genitoriali ascrivibili al padre.
Non trova riscontro, dunque, quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla sussistenza di circostanze sopravvenute e tali da legittimare la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio.
Per tali motivi, il Collegio ritiene non ammissibili le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, sia per quanto concerne l'esperimento di CTU psicologica tesa alla rideterminazione delle modalità di affidamento e permanenza dei figli presso entrambi i genitori sia con riferimento ai mezzi di prova articolati al fine di accertare i maggiori redditi di parte resistente per la propria attività di istruttore in una palestra (circostanza, peraltro, su cui già si era pronunciato il Tribunale nella sentenza di divorzio, ritenendola non provata, cfr. pag. 7 e 8 della sentenza).
Giova, inoltre, precisare che non si è ritenuto di procedere all'ascolto dei tre figli minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. in quanto tale incombente risultava manifestamente superfluo, sia perché il ricorso non risultava comunque accoglibile non essendo comprovati i gravi motivi sopravvenuti a fondamento della domanda sia perché tale incombente è già stato espletato pochi mesi fa nel corso del procedimento di divorzio, sicché appariva in ogni caso manifestamente superfluo. Inoltre, sul punto va altresì evidenziato che entrambe le parti, nel corso dell'udienza del 30.01.2025, hanno riferito che i figli si erano mostrati contrariati rispetto all'eventualità di una loro nuova audizione in Tribunale (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2025).
Il ricorso deve dunque essere integralmente rigettato.
pagina 9 di 11 Quanto alla domanda del resistente tesa ad ottenere la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ritiene il Tribunale che la stessa debba essere respinta.
Non appaiono infatti integrati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna della parte ricorrente per lite temeraria, così come richiesto dal resistente, per il profilo assorbente dell'insussistenza dell'elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie. Non risulta, infatti, una adeguata allegazione da parte del resistente dell'incidenza dannosa dell'attività difensiva svolta dalla parte ricorrente, ossia di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite, delle quali il resistente già ottiene il rimborso in ragione del principio della soccombenza. A tal proposito, Cass. Sez. II, sent. n. 7620/2013 ha chiarito che “se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., comma 1, rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni”.
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente. Tale soccombenza tuttavia non è esclusa né attenuata dalla reiezione della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18036/2022: “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”). Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento lo scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 4.358, di cui € 1.701 per la fase di studio della controversia
(valori medi), € 1.204 per la fase introduttiva del giudizio (valori medi), € 1.453 per la fase decisoria
(valori minimi, stante la discussione solo orale della causa), oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente nei confronti di parte ricorrente;
- Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, liquidate in pagina 10 di 11 complessivi € 4.358, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 03.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2311/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. SORCO MARTINA e ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via XIV Settembre n. 71
PARTE RICORRENTE
contro
), con il patrocinio dell'avv. TRABALZINI GIANNI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrita di Siena (SI), via Mazzini n. 18;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.01.2025.
Per parte ricorrente: “L'avv. Sorco si riporta alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e alle istanze istruttorie formulate in atti.”, ossia: “IN VIA PRINCIPALE 1. Disporre che venga mantenuto
l'affidamento condiviso dei tre figli minori e tra i genitori e Per_1 Parte_1 Persona_2
che sia invertito il collocamento dei minori, determinando che questi ultimi siano collocati presso
l'abitazione della madre sita in Cortona, C.A. Montecchio 102/C.
2. Disporre che il padre possa vedere e frequentare i figli secondo le seguenti modalità: i figli minori staranno con il padre per due giorni consecutivi infrasettimanali (indicativamente mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì sino al giovedì sera alle ore 19.00) nonché a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 19.00, staranno con il padre inoltre, per trenta giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, per dieci giorni durante le vacanze natalizie e quattro giorni durante le vacanze pasquali. Per il resto si chiede di confermare il piano genitoriale già in vigore.
3. Il padre, , contribuirà al mantenimento ordinario dei figli , CP_1 Persona_2
e , corrispondendo la somma mensile di Euro 900,00 (Euro 300,00 per Parte_1 Persona_3
ciascuno), entro il giorno 25 di ogni mese, e tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT.
4. Il padre provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie, nello specifico mediche, scolastiche e ludico - sportive occorrenti ai figli, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo.
5. La madre percepirà per intero gli assegni familiari per i tre figli, mentre resteranno al 50% ciascuno le detrazioni per i figli in sede di dichiarazione dei redditi. Con vittoria di spese e onorari di causa. IN
VIA ISTRUTTORIA A. Si chiede disporsi indagine patrimoniale sui redditi del signor . CP_1
B. Si fa espressa richiesta di CTU psicodiagnostica che accerti le attuali competenze genitoriali delle parti, anche in ordine alla capacità di garantire ai minori l'accesso all'altro genitore, e che valuti le migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni nell'esclusivo interesse dei figli minori, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a nominare un proprio CTP insieme al quale parteciperà alle operazioni peritali. C. Si chiede di acquisire testimonianza del rappresentante legale/ proprietario della palestra Top Gym in Montepulciano (SI) dove il signor tiene corsi di Box CP_1
Thailandese sul seguente capitolo di prova: “Vero è che il signor tiene corsi presso la palestra CP_1
Top Gym in Montepulciano? Se con quale frequenza settimanale e in quale orari e ricevendo quali compensi?” D. Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati in narrativa, con ogni più ampia riserva di ordine istruttorio, di cui si invoca la concessione.”.
Per parte resistente: “L'avv. Trabalzini conclude come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria, stante l'incompletezza della documentazione avversaria, chiede che venga integrato il deposito avversario, in particolare chiede che vengano esibiti gli estratti conto e la contabilità
pagina 2 di 11 mancante e chiede, sempre in via istruttoria, un accertamento patrimoniale della situazione economica della ricorrente. Chiede inoltre che venga ordinata l'esibizione della documentazione attestante lo stato di malattia di controparte.”, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE: - respingere in toto le domande, le deduzioni e le eccezioni proposte dalla ricorrente, perché, per tutti i motivi meglio esposti in premessa, sono improcedibili e/o totalmente infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le condizioni di divorzio già stabilite in sentenza;
- condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.
96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di causa, con l'aumento previsto per i collegamenti ipertestuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e 29 c.p.c. depositato il 06.11.2024 la ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale disponesse la modifica delle condizioni di divorzio tra la medesima ed il resistente stabilite dalla sentenza n. 281/2024 emessa da questo Tribunale in data CP_1
06.03.2024.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di svolgere la professione di Assistente capo coordinatore presso la Polizia di Stato e che anche l'ex marito è un ex dipendente della Polizia di Stato, oggi in pensione, e che nel corso del matrimonio con il resistente sono nati tre figli, nato il Persona_2
21.02.2008, , nato il [...] e nato il [...]. Persona_4 Persona_3
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha ripercorso le vicende matrimoniali, costellate, a suo dire, da “violenze psicologiche e fisiche”, che non sarebbero mai state oggetto di denuncia “per amore dei tre figli” (cfr. pag. 2 ricorso), deducendo, inoltre, che la separazione personale tra i coniugi era stata pronunciata da questo Tribunale nel 2022, e nella sentenza di separazione, all'esito dell'istruttoria esperita, anche a mezzo di CTU, veniva stabilito il collocamento paritario dei figli e Parte_1
a settimane alterne presso entrambi i genitori nonché un percorso di ripristino graduale del Per_1
rapporto del figlio maggiore con la madre, collocato presso il padre. Persona_2
La ricorrente ha dedotto che già a seguito della sentenza di separazione il sig. non avrebbe CP_1
mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti della moglie, non facilitando il percorso di ripresa del rapporto della madre con il figlio maggiore.
La sig.ra ha altresì dedotto che, nell'inverno tra il 2023 ed il 2024, decideva di trasferirsi Parte_1
da Cortona a Lucca, sua città di origine, per poter prestare assistenza al padre gravemente malato, e dunque introduceva ricorso per la modifica delle condizioni di separazione con cui chiedeva di potersi pagina 3 di 11 trasferire a Lucca insieme ai figli, ricorso al quale tuttavia rinunciava in considerazione della concomitante introduzione, per iniziativa del sig. del procedimento di divorzio. CP_1
In tale procedimento, la sig.ra chiedeva che venisse mantenuto l'affidamento condiviso Parte_1
dei tre figli, ma che venisse disposto il collocamento degli stessi presso la madre a Lucca, con frequentazione del padre nel fine settimana. Il procedimento di divorzio si concludeva prevedendo, quanto alla regolamentazione del rapporto genitori-figli, le seguenti condizioni: “Affida i figli,
nato il [...], , nato l'[...], e nato l'1 Persona_2 Parte_1 Per_1
dicembre 2014 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e diritto della madre di vederli e tenerli con sé nei tempi che concorderà con il padre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo la madre terrà con sé i figli: a) nel caso in cui rimanga ad abitare a Lucca terrà con sé in figli nel secondo, terzo e quarto fine settimana del mese, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, nonché un giorno della prima settimana (assecondando le disponibilità lavorative della madre, che avvertirà tempestivamente il padre dei propri turni di lavoro); b) fino a quando la rimarrà a lavorare presso la Parte_1
Stazione di Polizia Ferroviaria di Terontola terrà con sé i figli sempre nel secondo, terzo e quarto fine settimana del mese, dall'uscita della scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, nonché dall'uscita della scuola del mercoledì fino alla mattina del venerdì, quando li accompagnerà a scuola. La madre terrà con sé i figli in modo alternato nelle feste di Natale dal 23 al 30 dicembre), DA (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati); nelle vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare antro il termine dell'anno scolastico.”.
La ricorrente ha allegato che rispetto alla situazione di fatto presa in considerazione dalla sentenza di divorzio vi sarebbero stati dei mutamenti tali da necessitare la modifica delle condizioni delineate dal precedente provvedimento. Infatti, la ricorrente ha dedotto che all'epoca del divorzio la sig.ra era aggregata presso la Polfer di Cortona in via temporanea e non definitiva, mentre Parte_1
attualmente la ricorrente si sarebbe ritrasferita in maniera stabile a Cortona, già dall'ottobre 2024, essendo venute meno le ragioni che l'avevano indotta a chiedere il trasferimento a Lucca, stante l'intervenuto decesso del padre. La sig.ra ha inoltre dedotto di trovarsi, attualmente, in Parte_1
aspettativa dal lavoro e di aver già presentato domanda di trasferimento nella provincia di Arezzo con effetto dal giugno 2025, palesando dunque la propria intenzione di ristabilirsi in questa zona definitivamente e stabilmente.
Stante il mutamento della situazione di fatto allegato, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto il collocamento prevalente dei tre figli presso di sé, con diritto di visita paterno per due giorni pagina 4 di 11 infrasettimanali e a fine settimana alternati, nonché che venisse posto un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio).
A sostegno della modifica richiesta la ricorrente ha inoltre allegato carenze genitoriali paterne che si manifesterebbero, oltre che nelle difficoltà di comunicazione con la madre ed il suo insufficiente coinvolgimento nella gestione dei figli, anche in una non adeguata gestione degli stessi, che sarebbero di frequente ammalati e in generale poco seguiti e curati, sia a scuola che nelle attività extrascolastiche.
La ricorrente, inoltre, ha allegato che il resistente, oltre a percepire la pensione, svolgerebbe attività lavorativa come personal trainer in una palestra, con percezione di ulteriori redditi, chiedendo dunque, in via istruttoria, accertamenti su tali ulteriori entrate patrimoniali nonché una CTU volta ad accertare le competenze genitoriali delle parti e definire le migliori modalità di affidamento e collocamento.
Si è costituito in giudizio il resistente , resistendo alla domanda avversaria ed CP_1 eccependone l'inammissibilità per carenza dei presupposti di legge legittimanti la richiesta di modifica, con correlata richiesta di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Il resistente ha infatti evidenziato che le condizioni che la ricorrente ha chiesto – a novembre 2024 - di modificare erano state rassegnate congiuntamente dalle parti nel procedimento di divorzio a marzo
2024, ossia pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio di modifica, instaurato solo dopo dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr. pag. 6 comparsa). Secondo il resistente, non vi sarebbe alcuna modifica della situazione di fatto già presa in considerazione nella sentenza di divorzio, e la documentazione allegata a sostegno delle deduzioni avversarie sarebbe tutta antecedente a tale giudizio, non essendovi dunque alcuna circostanza sopravvenuta tale da legittimare un provvedimento di modifica.
Quanto alle istanze istruttorie avversarie, il resistente ha evidenziato che la CTU psicologica era già stata esperita nel procedimento di separazione, a seguito del quale il nucleo familiare era stato sostenuto anche dal Servizio Sociale, dalle cui relazioni non era emersa alcuna anomalia ed, anzi, era stata rilevata una buona integrazione dei ragazzi nella comunità di Cortona nonché l'assenza di sintomatologia significativa di un disagio psicologico o di una inidoneità genitoriale. Inoltre, i minori erano già stati ascoltati dal Tribunale in sede di divorzio, esprimendo il loro punto di vista sulla situazione familiare.
Previo deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., le parti sono comparse personalmente, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in tale sede precisate.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, non sussistendo i presupposti di legge per disporre la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
pagina 5 di 11 Appare, infatti, fondata l'eccezione di parte resistente tesa a porre in evidenza l'insussistenza, nel caso di specie, di un mutamento delle circostanze di fatto già apprezzate e tenute in considerazione all'epoca dell'emanazione della sentenza di divorzio che si chiede di modificare, pronunciata neppure un anno fa, nel marzo del 2024 e peraltro, per quanto attiene alle questioni relative all'affidamento e collocamento dei figli minori, contenente condizioni conformi alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e, dunque, rispondenti alla loro concorde volontà.
È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio non possano essere considerati quali procedure con le quali ottenere una non ammissibile rivalutazione delle allegazioni e delle richieste già formulate dalle parti nell'ambito di tali giudizi, né possono essere intese come uno strumento per l'esercizio di un non ammissibile ius poenitendi in relazione alle conclusioni concordemente rassegnate e all'assetto familiare in tale sede concordemente delineato.
Pertanto, ogni allegazione relativa alle circostanze di fatto già esistenti, dedotte o deducibili, al momento della sentenza di divorzio, che in questa sede si domanda di modificare, non può essere tenuta in considerazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per disporre la modifica richiesta (cfr. Cass. n. 2953/2017: “Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.”; Cass. n. 18530/2020: “In materia di separazione personale tra coniugi, onde ottenere una revisione degli accordi presi in sede di separazione relativamente al quantum dell'assegno di mantenimento, il ricorrente non può fondare la propria istanza su fatti preesistenti alla separazione stessa, non rilevando la circostanza per cui, in detta sede, gli stessi non siano stati presi in considerazione, qualunque ne sia stato il motivo”).
Nel caso in esame, le allegazioni di parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare la sussistenza di circostanze sopravvenute alla sentenza di divorzio (emessa nel marzo 2024) di portata tale da rendere non più attuale l'assetto delineato in quella sede su concorde richiesta delle parti.
La ricorrente afferma che, in primo luogo, sarebbe mutata, rispetto alla situazione considerata nella sentenza di divorzio, la propria sede lavorativa e di stabile dimora.
Infatti, la parte personalmente all'udienza del 30.01.2025 ha riferito che quando è stato definito il procedimento di divorzio la stessa viveva e lavorava a Lucca, riferendo che “Io a marzo 2024 vivevo a
pagina 6 di 11 Lucca e lavoravo a Lucca. Avevo mio padre che stava molto male ed il mio nucleo familiare era a
Lucca, per cui viste le condizioni di mio papà avevo chiesto il trasferimento, anche perché il legale dell'epoca mi aveva assicurato che i ragazzi sarebbero venuti con me a Lucca, così che potevo stare vicino a mio papà. Mio padre è venuto a mancare a giugno 2024 e da fine settembre 2024 abito a
Cortona, dove ho fatto domanda di trasferimento” (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2025).
Tale circostanza, tuttavia, come evidenziato dalla difesa di parte resistente a verbale d'udienza del
30.01.2025, appare in aperto contrasto con quanto riferito dalla medesima parte al Presidente del
Tribunale nel corso del procedimento di divorzio, nell'ambito del quale la stessa aveva dichiarato di vivere, in quel momento, a Cortona e di essere applicata alla Polizia ferroviaria di Cortona, già palesando l'intenzione di prorogare tale assegnazione.
Si legge, infatti, testualmente nel verbale d'udienza del 29 febbraio 2024, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, che “La dichiara che da oggi è aggregata alla di Terontola e lo Parte_1 CP_2
sarà fino al 20 aprile 2024. Poi chiederà una proroga quanto meno fino alla fine della scuola dei ragazzi. Attualmente abita in un appartamento a Cortona, in via Gino Severini n. 11”.
Peraltro, nel caso in esame si evidenzia che la sentenza di divorzio, che sul punto – occorre ribadire – ha recepito le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, già prevedeva un duplice assetto:
l'ipotesi a) nel caso in cui la madre si fosse trasferita stabilmente a Lucca e l'ipotesi b) per il caso in cui la madre fosse rimasta a lavorare a Cortona (cfr. le conclusioni congiuntamente rassegnate a verbale d'udienza del 29.02.2024 e recepite nella sentenza di divorzio).
La sentenza di divorzio, infatti, già disciplina, recependo sul punto le richieste concordemente rassegnate dalle parti, l'assetto familiare per il caso in cui la madre fosse rimasta a Cortona, esprimendosi in questi termini: “b) fino a quando la rimarrà a lavorare presso la Parte_1
Stazione di Polizia Ferroviaria di Terontola terrà con sé i figli sempre nel secondo, terzo e quarto fine settimana del mese, dall'uscita della scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, nonché dall'uscita della scuola del mercoledì fino alla mattina del venerdì, quando li accompagnerà a scuola. La madre terrà con sé i figli in modo alternato anche nelle feste di
Natale (dal 23 al 30 dicembre), DA (dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati); nelle vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico.” (cfr. il dispositivo della sentenza di divorzio n.
281/2024).
Non può ritenersi che tali condizioni, la cui adozione è stata richiesta congiuntamente dalle parti, non siano più attuali e necessitino di essere modificate perché attualmente la ricorrente non lavorerebbe più
pagina 7 di 11 in via temporanea alla Polfer di Cortona bensì avrebbe avanzato domanda per uno stabile trasferimento nella provincia di Arezzo.
Infatti, va evidenziato che emerge chiaramente dalla lettura dei verbali di udienza relativi al procedimento di divorzio versati in atti nonché delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti che ciò che la sentenza di divorzio ha inteso disciplinare, al di là del riferimento letterale all'impiego della ricorrente “presso Stazione di Polizia Ferroviaria di Terontola”, era un duplice assetto familiare rispondente ad un duplice possibile scenario, evidentemente già prospettato in sede di divorzio:
l'ipotesi a) per il caso in cui la madre si fosse stabilmente trasferita a Lucca;
l'ipotesi b) per il caso in cui la madre fosse rimasta a Cortona, dove la famiglia già viveva prima della disgregazione del vincolo matrimoniale.
In tale ottica, è del tutto irrilevante che l'assegnazione della ricorrente alla di Terontola fosse, CP_2 all'epoca della sentenza di divorzio, solo temporanea e non definitiva, perché, ai fini della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori, se può essere rilevante che uno dei due genitori intenda trasferirsi in una città diversa da quella in cui vivono stabilmente i figli e situata ad una distanza tale da incidere sulle possibilità di quotidiana frequentazione (come è quella tra Lucca e Cortona), lo è sicuramente meno il fatto che il genitore, che torni o continui a vivere nelle vicinanze del luogo in cui si trova il centro di interesse della vita dei figli, lo faccia in forza di un trasferimento temporaneo o definitivo, rilevando unicamente la circostanza che il genitore, di fatto, viva stabilmente vicino ai figli.
Non risulta dirimente, dunque, quanto dedotto dalla ricorrente nella prima memoria ex art. 473-bis.17
c.p.c. in ordine alla circostanza che la situazione sarebbe diversa perché nell'assetto considerato dalla sentenza di divorzio la ricorrente avrebbe lavorato in via temporanea a Cortona mentre allo stato attuale la stessa avrebbe fatto richiesta di uno stabile e definitivo trasferimento nella provincia di Arezzo.
Infatti, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento, collocamento e permanenza dei figli presso entrambi i genitori, ciò che rileva è dove i genitori stabilmente vivono e non la provvisorietà o definitività dell'assegnazione nella sede e mansione lavorativa cui sono adibiti.
La regolamentazione dell'assetto familiare per il caso in cui la ricorrente fosse rimasta o comunque vivesse a Cortona è quindi già stato concordemente delineato dalle parti nella suddetta sentenza di divorzio e non può dunque, per le ragioni addotte, essere modificato in questa sede.
Neppure le ulteriori circostanze allegate dalla ricorrente (quali le carenze genitoriali ascritte alla controparte) appaiono qualificabili come circostanze sopravvenute tali da poter essere valutate ai fini del presente procedimento di modifica.
pagina 8 di 11 Giova evidenziare, sul punto, che è la stessa parte ricorrente a riferire che le circostanze allegate erano preesistenti e pregresse al giudizio di divorzio.
Si legge, infatti, a pag.
7-8 del ricorso che “Già prima che i minori venissero collocati presso il padre, la signora si avvedeva di gravi inadempienze del signor nella gestione quotidiana Parte_1 CP_1
dei minori. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune delle circostanze già lamentate dalla ricorrente nel procedimento principale: (…)”, cui segue una elencazione di circostanze significative, secondo la ricorrente, di carenze genitoriali paterne, elencate da a) a o) nelle pagine da 8 a
10 del ricorso, che tuttavia è la stessa prospettazione attorea a definire come preesistenti e “già lamentate”. Anche la documentazione allegata al ricorso a sostegno delle dedotte carenze genitoriali del sig. risulta antecedente alla sentenza di divorzio, come eccepito dalla parte resistente nella CP_1
propria comparsa (screenshots di messaggi, estratti dal registro elettronico dei ragazzi, fotografie ritraenti calzini bucati). I certificati medici attestanti patologie che hanno contratto i figli, quali otiti e bronchiti, pur riportando in alcuni casi date successive alla sentenza di divorzio, non appaiono indicativi di circostanze di fatto sopravvenute tali da legittimare le modifiche richieste, essendo indimostrato che tali malanni siano stati cagionati da inidonee condotte genitoriali ascrivibili al padre.
Non trova riscontro, dunque, quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla sussistenza di circostanze sopravvenute e tali da legittimare la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio.
Per tali motivi, il Collegio ritiene non ammissibili le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, sia per quanto concerne l'esperimento di CTU psicologica tesa alla rideterminazione delle modalità di affidamento e permanenza dei figli presso entrambi i genitori sia con riferimento ai mezzi di prova articolati al fine di accertare i maggiori redditi di parte resistente per la propria attività di istruttore in una palestra (circostanza, peraltro, su cui già si era pronunciato il Tribunale nella sentenza di divorzio, ritenendola non provata, cfr. pag. 7 e 8 della sentenza).
Giova, inoltre, precisare che non si è ritenuto di procedere all'ascolto dei tre figli minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. in quanto tale incombente risultava manifestamente superfluo, sia perché il ricorso non risultava comunque accoglibile non essendo comprovati i gravi motivi sopravvenuti a fondamento della domanda sia perché tale incombente è già stato espletato pochi mesi fa nel corso del procedimento di divorzio, sicché appariva in ogni caso manifestamente superfluo. Inoltre, sul punto va altresì evidenziato che entrambe le parti, nel corso dell'udienza del 30.01.2025, hanno riferito che i figli si erano mostrati contrariati rispetto all'eventualità di una loro nuova audizione in Tribunale (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2025).
Il ricorso deve dunque essere integralmente rigettato.
pagina 9 di 11 Quanto alla domanda del resistente tesa ad ottenere la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ritiene il Tribunale che la stessa debba essere respinta.
Non appaiono infatti integrati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna della parte ricorrente per lite temeraria, così come richiesto dal resistente, per il profilo assorbente dell'insussistenza dell'elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie. Non risulta, infatti, una adeguata allegazione da parte del resistente dell'incidenza dannosa dell'attività difensiva svolta dalla parte ricorrente, ossia di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite, delle quali il resistente già ottiene il rimborso in ragione del principio della soccombenza. A tal proposito, Cass. Sez. II, sent. n. 7620/2013 ha chiarito che “se pure deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., comma 1, rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni”.
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente. Tale soccombenza tuttavia non è esclusa né attenuata dalla reiezione della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18036/2022: “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”). Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento lo scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 4.358, di cui € 1.701 per la fase di studio della controversia
(valori medi), € 1.204 per la fase introduttiva del giudizio (valori medi), € 1.453 per la fase decisoria
(valori minimi, stante la discussione solo orale della causa), oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente nei confronti di parte ricorrente;
- Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, liquidate in pagina 10 di 11 complessivi € 4.358, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 03.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
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