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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/05/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 7 del Ruolo 2022, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 21/1/2022
da
(C.F./P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato Parte_1 P.IVA_1
ing. rappresentata e difesa dagli Avv.Paolo Momigliano, Ivano Parte_2
Vigliotti, Niccolò Medica e Giovanni Ventura, quest'ultimo anche domiciliatario in
Trieste, in forza di mandato speciale ritrasmesso per via telematica, unitamente al ri-
corso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analo-
gico
- appellante -
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
) e (C.F. ), tutti rappre- C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3
sentati e difesi dagli Avv.Giancarlo Moro e Lucia Rupolo ed elettivamente domici-
liati in Trieste presso l'Avv.Alberto Bosdachin in forza di procure alle liti ritrasmesse per via telematica, unitamente alla memoria difensiva d'appello, come copie per im-
magine su supporto informatico di originali analogici - appellati -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.53/2022 del Tribunale
di Trieste - risarcimento danni.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 27/3/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni contraria istan-
za, eccezione e deduzione reietta;
in accoglimento dell'interposto appello, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
previo, occorrendo, mutamento del rito;
IN
VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, in riforma della sentenza n. 101/2021
del 21/07/2021, non notificata, del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Giudice
dott.ssa Paola Santangelo, R.G. lav. n. 726/2019: - dichiarare nulla e/o annullare e/o come meglio la predetta sentenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.,
disponendo, se del caso, la rimessione della causa al Giudice di primo grado, in ogni caso con autorizzazione di a chiamare in causa, Parte_1 Controparte_4 [...]
in CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_7
amministrazione straordinaria, e il , per le Controparte_8
ragioni tutte esposte nel presente ricorso, con ogni conseguente statuizione;
SEMPRE
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, in riforma della sentenza n.
101/2021 del 21/07/2021, non notificata, del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro,
Giudice dott.ssa Paola Santangelo, R.G. lav. n. 726/2019: dichiarare l'inammissibilità
e/o la nullità e/o come meglio del ricorso presentato dagli nel giudizio Parte_3
di primo grado nanti il Tribunale di Trieste R.G. lav. n. 726/2019 e/o delle domande avversarie per le ragioni tutte esposte nel presente ricorso, con ogni conseguente sta-
tuizione, ivi compresa la condanna degli alla restituzione in favore di Parte_3
dell'importo di Euro 706.193,62, oltre che dell'importo di Euro 12.684,52 Parte_1
a titolo di spese legali, corrisposto da stessa in data 2/09/2021; NEL ME- Parte_1
RITO, in riforma della sentenza n. 101/2021 del 21/07/2021, non notificata, del Tri-
bunale di Trieste, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Paola Santangelo, R.G. lav. n.
726/2019: 118 1. respingere, per le ragioni e/o i motivi tutti di cui al presente atto, le
Pag.2 domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o nul-
le e/o destituite di fondamento e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate, ed in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti degli Parte_1
per alcun titolo e/o ragione, con ogni conseguente statuizione, ivi com- Parte_3
presa la condanna alla restituzione in favore di dell'im- Parte_4 Parte_1
porto di Euro 706.193,62, oltre che dell'importo di Euro 12.684,52 a titolo di spese legali, corrisposto da stessa in data 2/09/2021; 2. per la denegata ipotesi Parte_1
in cui fosse considerata responsabile e/o tenuta a corrispondere qualsivo- Parte_1
glia importo, a qualsiasi titolo e/o ragione, in favore degli , in virtù del- Parte_3
l'accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte - e ciò anche in caso di debenza di importi a (già e/o a CP_5 Controparte_9 CP_6
(già e/o a
[...] Controparte_10 Controparte_4
(già e/o ad Controparte_11 Controparte_7
e/o a in amministrazione straordinaria e/o al CP_7 Controparte_8
e/o a soggetti terzi, in conseguenza di rivalsa e/o regresso nei confronti di Parte_1
o di altro titolo -, condannare (già e/o CP_5 Controparte_9 CP_6
(già e/o
[...] Controparte_10 Controparte_4
(già e/o Controparte_11 Controparte_7
e/o e/o il , Parte_5 Controparte_8
anche in via solidale tra loro, a tenere integralmente indenne e/o garantita e/o manle- vata per gli importi che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere, e/o a Parte_1
rimborsare tali importi a anche in via di rivalsa e/o regresso, con mag- Parte_1
giorazione di interessi, maggior danno e rivalutazione monetaria;
3. nella denegata ipotesi in cui fosse considerata responsabile e/o tenuta a corrispondere Parte_1
qualsivoglia importo, a qualsiasi titolo e/o ragione, in virtù dell'accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte - e ciò anche in caso di debenza di im-
porti a già e/o a (già CP_5 Controparte_9 Controparte_6 [...]
e/o a (già Controparte_12 Controparte_4 Controparte_11
e/o ad e/o a in
[...] Controparte_7 CP_7
Pag.3 amministrazione straordinaria e/o al e/o a soggetti terzi, in Controparte_8
conseguenza di rivalsa e/o regresso nei confronti di o di altro titolo -, Parte_1
determinare la quota di responsabilità facente capo a ed accertare, nei Parte_1
rapporti interni tra (già , Parte_1 CP_5 Controparte_9 CP_6
(già , (già
[...] Controparte_10 Controparte_4
, Controparte_11 Controparte_7 CP_7
in amministrazione straordinaria e il , le rispettive quote
[...] Controparte_8
di responsabilità, e, conseguentemente, condannare (già CP_5 Controparte_9
e/o (già
[...] Controparte_6 Controparte_10
e/o (già e/o Controparte_4 Controparte_11 Controparte_7
e/o e/o il
[...] CP_7 Parte_5 [...]
, anche in via solidale tra loro, a tenere integralmente indenne e/o garanti- CP_8
ta e/o manlevata per gli importi che quest'ultima fosse tenuta a corrispon- Parte_1
dere, e/o a rimborsare tali importi a anche in via di rivalsa e/o regresso, Parte_1
in proporzione delle accertate quote di responsabilità, con maggiorazione di interessi,
maggior danno e rivalutazione monetaria;
4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse considerata responsabile e/o tenuta a corri- Parte_1
spondere qualsivoglia importo, a qualsiasi titolo e/o ragione, in virtù dell'accogli-
mento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte - e ciò anche in caso di debenza di importi a (già e/o a CP_5 Controparte_9 Controparte_6
(già e/o a (già Controparte_10 Controparte_4
e/o ad e/o Controparte_11 Controparte_7
a in amministrazione straordinaria e/o al e/o a CP_7 Controparte_8
soggetti terzi, in conseguenza di rivalsa e/o regresso nei confronti di o di Parte_1
altro titolo -, determinare la quota di responsabilità facente capo a ed Parte_1
accertare, nei rapporti interni tra già , Parte_1 CP_5 Controparte_9
(già , Controparte_6 Controparte_10 CP_4
(già ,
[...] Controparte_11 Controparte_7
in amministrazione straordinaria e il , le
[...] CP_7 Controparte_8
Pag.4 rispettive quote di responsabilità, e, conseguentemente, condannare (già CP_5
e/o (già Controparte_9 Controparte_6 Controparte_10
e/o (già e/o
[...] Controparte_4 Controparte_11
e/o in amministrazione straor- Controparte_7 CP_7
dinaria e/o il , anche in via solidale tra loro, a tenere integral- Controparte_8
mente indenne e/o garantita e/o manlevata per gli importi che quest'ulti- Parte_1
ma fosse tenuta a corrispondere, e/o a rimborsare tali importi a anche in Parte_1
via di rivalsa e/o regresso, in proporzione delle accertate quote di responsabilità, con maggiorazione di interessi, maggior danno e rivalutazione monetaria;
5. in ogni caso,
per le ragioni e/o i motivi tutti di cui al presente ricorso: A) condannare CP_4
e/o (già , anche in via solidale tra loro, a
[...] CP_5 Controparte_9
tenere integralmente indenne e/o garantita e/o manlevata 121 dalle som- Parte_1
me tutte che quest'ultima dovesse essere denegatamene condannata a pagare, a qual- siasi titolo e/o ragione, in virtù dell'accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte - e ciò anche in caso di debenza di importi a già CP_5 [...]
e/o a (già Controparte_9 Controparte_6 Controparte_10
e/o a (già e/o ad
[...] Controparte_4 Controparte_11 [...]
e/o a in amministrazione straordina- Controparte_7 CP_7
ria e/o al e/o a soggetti terzi, in conseguenza di rivalsa e/o Controparte_8
regresso nei confronti di o di altro titolo -, nonché dalle spese e dai com- Parte_1
pensi, oltre accessori di legge, relativi al presente giudizio ed in generale da ogni eventuale domanda ex adverso proposta che dovesse essere accolta, anche in via par-
ziale, nel presente procedimento, e/o a rimborsare i relativi importi a an- Parte_1
che in via di rivalsa e/o regresso, con maggiorazione di interessi, maggior danno e ri-
valutazione monetaria;
nonché B) con vittoria integrale di compensi e spese di en-
trambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge. Si reiterano le istanze istruttorie tutte avanzate da nel giudizio di primo grado e non ammesse e si reiterano le Pt_1
contestazioni, già svolte in primo grado, in relazione alle istanze istruttorie ex adverso proposte.
Pag.5 Per gli appellati: chiedono che l'appello della società venga integralmente Parte_1
respinto, con ogni conseguenza di legge. Chiedono conseguentemente l'integrale conferma della sentenza n. 101/2021 emessa dal Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro,
G.L. dott.ssa Santangelo nella controversia n. 726/2019 R.G. Lav., pubblicata in data
29 luglio 2021. In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte accogliesse la richiesta di ammissione dei mezzi di prova formulata da
contro
- parte, si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate nel ricorso di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite anche per la presente fase di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 20/11/2019 e CP_1 Controparte_2 CP_3
, rispettivamente vedova e figli del sig. , deceduto il 30/7/2013,
[...] Persona_1
esponevano che il loro congiunto aveva lavorato dal 2 ottobre 1973 al 30 giugno 1996
nello stabilimento di Trieste ed era stato fortemente esposto, in particolare CP_9
dall'inizio del rapporto fino al 18/9/1981, all'amianto e alla silice cristallina, contraen-
do a causa di ciò un carcinoma polmonare i cui primi sintomi si erano manifestati al-
l'inizio del 2011 ed era stato poi definitivamente diagnosticato a luglio dello stesso anno.
Esponevano i ricorrenti che il sig. aveva lavorato per la maggior parte Pt_3
del tempo nel reparto APR o agglomerazione, dove aveva avuto contatti sia diretti che indiretti con l'amianto, presente sotto varie forme e anche negli indumenti protet-
tivi; che l'esposizione del sig. all'amianto era stata confermata dai periti nomi- Pt_3
nati dalla Procura della Repubblica di Trieste e risultava anche dalle sommarie infor-
mazioni rese da vari colleghi di lavoro;
che la pericolosità dell'amianto era un dato conosciuto sin dalla fine del XIX secolo;
che il datore di lavoro del sig. , Ital- Pt_3
cui era poi succeduta non aveva adempiuto all'obbligo di sicu- CP_13 Parte_1
rezza posto a suo carico dall'art.2087 c.c. ed aveva altresì violato le specifiche regole dettate dagli artt.4, 15, 19, 21 del D.P.R. 303/56 e 4 e 377 del D.P.R. 547/55; che
Pag.6 pertanto doveva risarcire loro, quali eredi del sig. , gli ingenti danni subiti Pt_1 Pt_3
dal lavoratore a causa della patologia contratta per effetto della esposizione profes-
sionale all'amianto e doveva altresì risarcire i danni da essi subiti a titolo personale per la perdita del congiunto, da quantificare tutti sulla base delle tabelle milanesi.
Si costituiva in giudizio replicando he il sig , prima di essere assun- Pt_1 Pt_3
to da aveva prestato servizio di leva a Bressanone ed aveva lavorato presso CP_9
altre ditte ed aveva altresì continuato a lavorare nello stabilimento di come CP_7
dipendente delle società che, dopo il 18/9/1981, si erano succedute nella gestione del sito produttivo e in questi periodi era stato sicuramente esposto a sostanze nocive;
che non vi era alcuna prova che fosse stato esposto all'amianto durante il periodo in cui era rimasto alle dipendenze di che quest'ultima aveva comunque adotta- CP_9
to tutti gli strumenti ed i mezzi di sicurezza richiesti dalle conoscenze tecniche e dalla normativa vigente all'epoca; che la prima maschera idonea a trattenere le fibre di amianto era stata presentata sul mercato nel 1987; che il sig. era stato forte fu- Pt_3
matore per almeno 50 anni ed era altresì affetto da varie altre patologie;
che l' CP_14
non aveva certificato al sig. un'esposizione all'amianto nella misura prevista Pt_3
dalla legge 257/1992; che lo stesso sig. aveva dichiarato, nel corso di una visita Pt_3
presso la Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste, di essere stato esposto all'amianto solo dal 1981 al 1996; che l' aveva accertato CP_14
la sussistenza di una malattia professionale come conseguenza dell'attività svolta dal sig. come addetto alle siviere quale dipendente di;
che il procedi- Pt_3 CP_7
mento penale avviato in relazione alla morte del sig. , nel quale essa era stata Pt_3
coinvolta solo per il breve periodo dall'aprile 1979 al settembre 1981, era stato archi-
viato.
Ciò premesso in fatto eccepiva, in via pregiudiziale o preliminare, la nul- Pt_1
lità o inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.414 comma 1 nn.4 e 5 c.p.c.;
la improcedibilità, improponibilità o inammissibilità delle domande attoree per essere i pretesi crediti prescritti ai sensi degli artt.2946 e 2947 c.c.; il suo difetto di legittima-
zione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno jure hereditatis, stante
Pag.7 la copertura assicurativa dell' ; l'inammissibilità del ricorso a causa della erro- CP_14
nea scelta del rito.
Nel merito la società convenuta ribadiva che il sig. era entrato in con- Pt_3
tatto con sostanze nocive fra cui l'amianto prima e dopo aver lavorato per CP_9
che nessuna violazione delle norme sulla sicurezza era imputabile ad con CP_9
riferimento al periodo oggetto di causa, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e della normativa vigente all'epoca; che comunque la suddetta società non poteva esse-
re chiamata a rispondere di danni futuri non prevedibili;
che il nesso di causalità fra amianto e cancro del polmone è estremamente controverso;
che non vi era comunque prova del rapporto causale fra tale patologia e l'attività prestata dal sig. in Ital- Pt_3
sider; che peraltro il sig. era stato un forte fumatore;
che i ricorrenti non aveva- Pt_3
no fornito prove riguardo al fatto di aver subito danni alla salute o alla vita di relazio-
ne; che erano errati e inattendibili oltre che infondati anche i conteggi predisposti dai ricorrenti per quantificare il loro preteso credito;
e che comunque il risarcimento doveva essere ridotto ai sensi dell'art.1227 c.c.
Con sentenza di data 21/7/2021 il Tribunale di Trieste, respinte le eccezioni preliminari e pregiudiziali di accoglieva la domanda osservando che la società Pt_1
convenuta non aveva contestato la sua legittimazione passiva;
che l'istruttoria svolta aveva confermato l'esposizione del sig. all'amianto durante il periodo di lavoro Pt_3
presso lo stabilimento di , il nesso di causalità fra questa esposizione e la ma- CP_7
lattia da cui era derivata la morte del lavoratore e la mancata adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie misure di tutela della salute dei dipendenti;
che pertanto i ricorrenti avevano diritto ad ottenere il pagamento del danno terminale su-
bito dal loro dante causa nonchè il risarcimento del danno subito in proprio a causa della perdita del congiunto.
1. Contro questa decisione ha proposto appello ribadendo, con i primi cin- Pt_1
que motivi di impugnazione, le tesi già sostenute in primo grado riguardo alla
Co necessità di chiamare in causa , , e CP_4 CP_6 CP_7 CP_7
Pag.8 , stante il suo diritto ad essere da questi tenuta indenne Controparte_8
o garantita o manlevata;
alla nullità del ricorso di primo grado per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art.414 comma 1 nn.3, 4 e 5 c.p.c.; alla improcedibi-
lità, improponibilità o inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti per essere maturata la prescrizione sia quinquennale che decennale;
al suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta iure heredita-
tis per essere il danno coperto dall'assicurazione pubblica ex art.13 del d.lgs.
38/2000; alla inammissibilità del ricorso a causa della erronea scelta del rito applicabile, con riferimento all'azione esercitata iure hereditatis, e alla incom-
petenza del giudice del lavoro quanto alla domanda proposta iure proprio.
1.1. La prima censura è infondata e va respinta.
1.1.1. E' noto infatti che non esiste un rapporto unitario e inscindibile fra più conde-
bitori in solido, essendo il creditore libero di agire in giudizio per l'intero an-
che nei confronti di uno solo degli obbligati1; nè sussiste litisconsorzio neces-
sario fra il convenuto e il terzo che venga indicato come l'unico e vero legitti-
mato passivo rispetto alla domanda proposta dall'attore2, e neppure tra il con-
venuto e il terzo nei cui confronti si voglia esercitare un diritto di regresso o di garanzia3 (trattandosi di domande proponibili in altro e separato giudizio).
Con 1.1.2. La presenza in causa di , , e Mini- CP_4 CP_6 CP_7 CP_7
stero della Difesa - ovvero dei soggetti che, secondo la prospettazione di Pt_1
sarebbero stati responsabili (in via esclusiva o concorrente) dei danni oggetto di controversia, per aver causato o contribuito a provocare la malattia da cui
è derivata la morte del sig. e dai quali comunque vorrebbe essere Pt_3 Pt_1
manlevata o garantita - non era quindi imposta dall'art.102 c.p.c. e di conse-
guenza la loro mancata partecipazione al giudizio non incide sulla validità
Pag.9 della sentenza nè impone di rimettere la causa al Giudice di primo grado ex art.354 c.p.c.4; allo stesso modo la sentenza di primo grado non è viziata dalla decisione (in ipotesi erronea) del Tribunale di Trieste di non autorizzare o di-
sporre la chiamata in causa dei soggetti sopra citati ai sensi degli artt.106 o
107 c.p.c., trattandosi di una scelta frutto dell'esercizio di un potere discrezio-
nale del Giudice5.
1.2. Anche la seconda censura è priva di fondamento.
1.2.1. La giurisprudenza di legittimità è da tempo e costantemente orientata nel sen-
so di affermare che "nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della
domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle
quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'indivi-
duazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo del-
l'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predispor-
re la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio"
(Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018)6.
1.2.2. Nel caso specifico il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado descrive-
va - e consentiva di individuare, senza alcuna difficoltà - la causa petendi
ovvero i fatti e i rapporti giuridici posti a fondamento della pretesa azionata dai ricorrenti e cioè il rapporto di lavoro subordinato intercorso fra il loro congiunto e dante causa sig. e la le mansioni Persona_1 Controparte_9
Pag.10 da costui svolte nello stabilimento produttivo di e la sua conseguente CP_7
esposizione all'amianto presente nell'ambiente di lavoro;
la mancata adozione di misure di prevenzione e tutela da parte dei soggetti a ciò obbligati;
la pato-
logia contratta dal sig. a causa di questa esposizione e i danni che ne Pt_3
sono derivati;
il rapporto familiare già esistente fra essi e il loro marito e padre e i danni subiti a causa della perdita di questo rapporto.
Il ricorso di primo grado descriveva altresì il petitum, consistente nel paga-
mento a loro favore, quali eredi, del credito risarcitorio maturato dal defunto sig. e nel risarcimento del danno da essi subito in proprio quali con- Pt_3
giunti del lavoratore deceduto;
e infine indicava gli elementi di prova (orale e documentale) dedotti e richiesti a sostegno della pretesa fatta valere in giudi-
zio.
Nè va dimenticato che sulla base del ricorso, ha potuto svolgere - nel Pt_1
giudizio avanti al Tribunale di Trieste - difese assai ampie e articolate, per cui appare evidente che l'atto aveva tutti i requisiti formali e sostanziali necessari in base all'art. 414 c.p.c. ed era di conseguenza perfettamente valido.
1.3. Ugualmente infondata è la terza censura formulata da Pt_1
1.3.1.. Il diritto del defunto sig ad essere risarcito del danno subito a causa Pt_3
della malattia conseguita all'esposizione lavorativa all'amianto, che i ricorren-
ti (ora appellati) hanno azionato quali suoi successori, ha certamente natura contrattuale, essendo fondato sul rapporto di lavoro intercorso fra il suddetto sig. e (cui è subentrata e sulla violazione degli obblighi Pt_3 CP_9 Pt_1
posti dall'art.2087 c.c. a carico del datore di lavoro.
Di conseguenza tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale,
che può essere fatta decorrere solo dal momento in cui "il danno si è mani-
festato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche per quanto riguarda la sua origine professionale (Cassazione Sez.L, Ordinanza n.
Pag.11 diagnosi di carcinoma, formulata nella lettera di dimissione del 27/7/2011, o meglio alla data (3/10/2011) della visita presso la S.C. di Medicina del Lavoro
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste (nel cui referto si fa espres-
so riferimento alla esposizione all'amianto come probabile causa della patolo-
gia), essendo invece irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro fra il sig. e (perchè all'epoca la malattia che ha causato la morte Pt_3 CP_9
del lavoratore non si era ancora manifestata e non era in alcun modo conosci-
bile).
Nè RT ha allegato e dimostrato (come era suo onere fare)7 un altro valido
dies a quo, risalente a epoca anteriore alla citata diagnosi.
La prescrizione non si era quindi ancora compiuta quando è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado a mezzo PEC consegnata nella casella di destinazione il 9/1/2020.
1.3.2. Quanto al diritto dei congiunti al risarcimento del danno iure proprio, esso si prescrive invece nel termine fissato dall'art.2947 comma 3 c.c., e perciò in 14
anni8, avendo il Tribunale di Trieste accertato la sussistenza di tutti gli ele-
menti costitutivi del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione del-
le norme in materia di sicurezza sul lavoro (con decisione che appare condivi-
sibile e va confermata, sulla base di quanto verrà esposto nei successivi punti di questa motivazione); e pertanto anche questo termine (computato dalla morte del sig. ) non si era ancora compiuto al momento della instaura- Pt_3
zione della causa.
Pag.12 1.4. Anche il quarto motivo di appello è infondato e va respinto.
1.4.1. Sul punto si deve osservare che i ricorrenti, ora appellati, hanno agito in giu-
dizio esclusivamente per far valere il diritto ad essere risarciti (iure proprio)
del danno da perdita del rapporto parentale con il loro defunto marito e padre e per esigere (iure hereditatis) il pagamento del credito avente ad oggetto il danno biologico temporaneo subito dal loro dante causa in conseguenza della patologia contratta nell'ambiente di lavoro (della cui esistenza e trasmissibilità
agli eredi non vi è ragione di dubitare, dato il tempo trascorso fra la diagnosi di carcinoma e la morte del lavoratore)9.
1.4.2. Nessuno di questi diritti è però coperto dall'assicurazione pubblica.
Alla moglie ed ai figli (e, in loro mancanza, anche a genitori e fratelli) del lavoratore deceduto l' eroga infatti la rendita ai superstiti, che però ha CP_14
solo una funzione di sostentamento economico10 e non copre affatto - anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 38/2000 - il danno di natura non patri-
moniale conseguente alla perdita del congiunto11. 9 "Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto - avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)" (Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019). 10 "la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale, quando essa con-siste in una rendita a favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato, costituisce ri- sarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i be- neficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di as- sistiti" (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19560 del 19/12/2003); 11 "19. In definitiva, dall'esame dell'intero tessuto normativo al cui interno si colloca la rendita ai superstiti e dal confronto con i contenuti delle disposizioni oggetto delle innovazioni introdotte dal- l'art. 13 del d.lgs. 38/2000 non si palesano ragioni per interpretare le disposizioni relative alla ren- dita ai superstiti diversamente dal testuale tenore delle medesime, giacché è proprio l'interpreta-zione sistematica delle stesse a rivelare che l'inserimento del risarcimento del danno biologico al-l'interno del sistema assicurativo obbligatorio ha interessato esclusivamente la disciplina della ren-dita dell'assicurato. [...] 20.La sentenza impugnata, infine, ha correttamente disatteso pure il profilo, CP_ prospettato in via subordinata, relativo ad un affermato diritto dei congiunti ad ottenere dall' anche in forma diversa dalla rendita ai superstiti, con liquidazione in capitale, a mezzo dell'applica-
Pag.13 Allo stesso modo l' non risarcisce neppure il danno biologico da inva- CP_14
lidità temporanea12, tale essendo quello subito dal sig. nel pe- Persona_1
riodo intercorso tra la manifestazione e la diagnosi del carcinoma e la morte
(che pertanto va ricondotto non alla categoria del danno differenziale ma a quella del danno complementare).
1.4.3. Si deve perciò concludere che i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto - in pro-
zione delle tabelle in uso al Tribunale di Milano o in via equitativa, il risarcimento del danno biolo- gico subito dal congiunto e non coperto dalla rendita erogata. 21. La pretesa è del tutto estranea al sistema delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali che si fonda sul principio CP_ della previsione per legge delle prestazioni dovute dall' e sull'automatismo dell'insorgenza del diritto ad ottenerle in presenza dei presupposti voluti dalla legge, indipendentemente dall'effettivo versamento dei premi" (Cassazione Sez. L, Sentenza n.6306 del 10/03/2017); hanno ribadito l'estra- CP_1 neità della rendita ai superstiti rispetto alla estensione della copertura al danno biologico per effetto dell'art.13 del d.lgs. 38/2000 anche Cassazione Sez.L, Sentenza n.23963 del 12/10/2017; Sez.L,
Sentenza n.30857 del 22/12/2017). 12 «Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patri- moniale, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale (categoria giuridicamente, anche se non fenomenologicamente, unitaria), vi sono alcune voci escluse in apicibus dalla copertura CP_1 assicurativa (c.d. danno complementare, definito pure differenziale qualitativo, in relazione al CP_1 quale non sussiste copertura assicurativa ): il danno biologico temporaneo, il danno biolo-gico in franchigia (fino al 5%,), il danno morale. Invero, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include CP_1 nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% - all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal d.lgs. n. 38 comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psico-fisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base orga- nica ed è estranea alla determinazione medico-legale» (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9112 del CP_1 02/04/2019); "appare evidente come il danno biologico coperto dall' si riferisca esclusiva- mente e soltanto alla inabilità permanente, perciò con esclusione di quella temporanea, della quale si discute, invece, in questa sede. Dunque, l'esonero di cui all'art. 10 del T.U. non opera, inevitabil- mente, per le responsabilità datoriali concernenti danni non coperti dalle prestazioni previste dal- l'art. 66 del medesimo testo unico, tra le quali, come visto, di certo non è compreso il danno biologi- co da invalidità temporanea" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4972 del 02/03/2018; nello stesso sen- so Cassazione Sez. L, Ordinanza n.20392 del 01/08/2018); "In sintesi la nuova disciplina - applica- bile alla fattispecie che ci occupa - così delimita i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conse- guenze di natura patrimoniale della lesione. Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o tem- CP_1 poranei non vi è copertura assicurativa. L' è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è riconducibile a menoma- zioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico -inteso secondo il d. Igs. n. 38 del 2000 - superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al 16% non è coperto dal-
l'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esone-ro" (Cassazione Sez. L, Sentenza n.9166 del 10/04/2017).
Pag.14 prio e quali eredi del defunto sig. - il riconoscimento di danni Persona_1
per i quali l' non ha erogato (e non doveva nè poteva erogare, non CP_14
essendo ciò previsto dalla normativa vigente) alcuna prestazione risarcitoria;
e quindi - poichè in mancanza di copertura assicurativa da parte dell' CP_14
non può esistere, in radice, un esonero ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 1134/6513
- gli appellati non avevano neppure l'onere di allegare e dimostrare (al fine di evitare tale, insussistente, esonero) la responsabilità penale di per la ma- Pt_1
lattia e la morte del loro congiunto e dante causa, nè la misura dell'indennizzo a carico dell' (che l'Istituto mai ha erogato, non essendo tenuto a farlo), CP_14
nè la maggiore entità del danno civilistico.
1.5. Va infine respinta anche la quinta censura preliminare.
1.5.1. Non vi sono dubbi sulla competenza del Giudice del lavoro riguardo alla do-
manda proposta dai ricorrenti iure hereditatis e cioè per far valere in via suc-
cessoria il credito maturato in vita dal loro dante causa: si tratta infatti di una pretesa direttamente fondata sul rapporto di lavoro o comunque sulla presta-
zione lavorativa del sig. Persona_2
1.5.2. Si potrebbe invece dubitare di questa competenza riguardo alla domanda pro-
posta dai ricorrenti iure proprio15 (anche se l'art.40 comma 3 c.p.c. ne consen-
Pag.15 te comunque la trattazione congiunta con l'altra secondo il rito speciale del la-
voro).
Premesso che la questione sollevata da attiene solo ai rapporti fra giudice Pt_1
specializzato e giudice civile e quindi non alla competenza in senso stretto ma alla ripartizione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario16, e pertanto non incide sulla validità degli atti processuali compiuti, in ogni caso si deve ricordare che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento secondo cui "dall'adozione di un rito errato non deriva alcu-
na nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno
che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto
di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico
pregiudizio processuale alla parte" (Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12567
del 12/05/2021)17.
In concreto non ha mai spiegato in cosa l'adozione del rito del lavoro, Pt_1
invece che quello civile ordinario, l'avrebbe danneggiata, limitando in qual-
che modo il contraddittorio, l'esercizio del suo diritto di difesa e, in generale,
la sua posizione all'interno del processo.
La censura proposta contro la sentenza del Tribunale di Trieste, prima che in-
fondata, è perciò inammissibile per mancanza di interesse.
mento. Ne deriva che la competenza a decidere su detta domanda appartiene non al giudice del lavoro, ma al giudice ordinario" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9359 del 04/09/1999). 16 Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26976 del 02/12/2013. 17 In giurisprudenza è ormai consolidato, e va condiviso, l'orientamento secondo cui "la violazione della disciplina sul rito assume...rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugna- zione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contrad- dittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015). Perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso. Ciò perché l'individuazione del rito non de- ve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte" (così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Sentenza n.7199 del 22/03/2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza
n. 10030 del 09/10/1998; Sez. 1, Sentenza n. 13751 del 18/09/2003; Sez. 3, Sentenza n. 19136 del 29/09/2005; Sez. 1, Sentenza n. 14376 del 08/07/2005; Cassazione Sez.3, Sentenza n. 19942 del
18/07/2008; Sez. U, Sentenza n. 3758 del 17/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 22075 del 17/10/2014; Sez.3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015; Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8422 del 05/04/2018).
Pag.16 2. Anche nel merito l'appellante ha riproposto le argomentazioni già svilup- Pt_1
pate in primo grado, lamentando che il Tribunale non le abbia accolte.
2.1. Afferma innanzitutto che il sig. ha certamente avuto contatti con Pt_1 Pt_3
sostanze nocive, e in particolare con l'amianto, durante il servizio militare e nei periodi di lavoro anteriori e successivi a quello trascorso alle dipendenze di mentre non vi sono prove - contrariamente a quanto ha ritenuto il CP_9
Giudice di primo grado - che questa esposizione si sia verificata anche nel pe-
riodo oggetto di controversia (ovvero dal 1973 al 1981).
A sostegno della sua tesi la società appellante evidenzia che gli stessi ricor-
renti hanno dichiarato al loro consulente di parte (come riportato dal dott.
[...]
nella sua relazione del 7/2/2019, doc.27) che il loro dante causa era sta- Per_3
to esposto all'amianto dopo essere divenuto, nel 1990, fornaiolo;
che anche il sig. aveva riferito, in occasione della visita del 3/10/2011 presso la S.C. Pt_3
di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Trieste
(doc.11), di essere stato esposto all'amianto, come fornaiolo, dal 1981 al 1996;
e infine che l' , nel certificato del 5/6/2014 (doc.14), ha ricollegato la CP_14
malattia professionale del sig. al rischio cui questi era stato soggetto Pt_3
presso "l'ultima azienda" (ovvero Alti Forni o Servola s.p.a.).
2.1.1. Sul punto si deve osservare che una descrizione più completa e dettagliata delle sue mansioni il sig. l'ha fornita nelle sommarie informazioni rese Pt_3
il 30/11/2011 al Dipartimento di Prevenzione della (doc. Controparte_16
35 del fascicolo di parte appellata), in cui ha chiarito:
che nel reparto APR, dove aveva iniziato a lavorare il 2/10/1973, vi erano cinque "postazioni di lavoro" occupate da altrettanti addetti, coordinati dal fornaiolo, ruolo quest'ultimo da lui assunto all'inizio degli anni '90;
di aver svolto "tutte queste mansioni" e cioè tutte quelle esistenti nel reparto
APR;
di aver avuto, nello svolgimento di "queste mansioni" (e perciò non solo
Pag.17 nella posizione di fornaiolo) "sia contatti diretti che indiretti con l'amianto
che era presente sotto forma di cordone a livello delle flange dei tubi di im-
missione del gas di cokeria e altoforno...sopra il nastro di cottura", aggiun-
gendo che "a livello delle flange si utilizzava cartone d'amianto per guarni-
zione, avvolto esternamente dal cordone d'amianto"; di aver personalmente assistito e di essere intervenuto direttamente "assieme al manutentore del re-
parto APR...per la sostituzione dei cartoni e dei cordoni d'amianto", che "ve-
niva tagliato su misura con delle forbici sul posto"; che l'amianto era utiliz-
zato come guarnizione delle aperture di accesso alla condotta di aspirazione presente sotto il nastro di cottura ed alle valvole c.d. a doppio cono di evacua-
zione della polvere aspirata dalla citata condotta;
che accanto al nastro di cot-
tura vi era una cabina di controllo "completamente coibentata all'interno con
pannelli d'amianto a vista".
Appare quindi evidente che il sig. non ha affatto limitato la sua esposi- Pt_3
zione all'amianto al periodo di lavoro iniziato nel 1990, quando divenne forna-
iolo, avendola invece riferita al tutto il tempo in cui, a partire dal 1973, era stato adibito al reparto APR.
2.1.2. Conferma dell'esistenza dell'amianto nel reparto APR e della polverosità del-
l'ambiente di lavoro si ricava dalla segnalazione di malattia professionale del
16/12/2013 rivolta dal Dipartimento di Prevenzione della alla com- CP_16
petente Procura della Repubblica (doc.36); in questo documento sono citate una relazione ispettiva dell' di data 16/9/1977 (prodotta dagli appellati CP_14
come doc.46), in cui si dava atto della presenza, nel reparto agglomerazione,
di amianto "in corda, per il rifacimento delle guarnizioni di tenuta delle por-
telle dell'impianto di aspirazione fumi...in cartone per costruire le guarnizioni
di tenuta delle flange", e una relazione del Servizio di Medicina del Lavoro
riguardante un'indagine effettuata tra maggio e novembre 1975 riguardo alla presenza di silice nel reparto agglomerazione, nella quale si confermava "l'e-
levata polverosità ambientale" e si dubitava fortemente della "reale efficacia
Pag.18 in APR delle mascherine di carta in dotazione" essendo risultato dalle misure eseguite che "il loro potere filtrante era inadeguato rispetto ai valori di pol-
verosità ritrovati nel reparto".
2.1.3. Assai significative sono poi le sommarie informazioni fornite al Dipartimento
di Prevenzione:
dal sig. (doc.38), assunto l'1/10/1973 e divenuto, dopo cir- Parte_6
ca un anno, capoturno del reparto agglomerato, proseguendo in questa man-
sione per i successivi quindici anni;
costui ha riferito che il sig. aveva Pt_3
lavorato in tutte le postazioni esistenti nel reparto;
che i portelloni di accesso al collettore e alle valvole a doppio cono erano dotati di guarnizioni costituite da trinella in amianto;
che queste guarnizioni erano sottoposte a fortissima usura e quindi dovevano essere controllate ogni 20 giorni e sostituite all'oc-
correnza; che la trinella veniva spezzata a mano con lo scalpello;
che sopra il collettore vi era la cabina MCC (Motor Center Control), anch'essa coibentata in amianto;
ed ha confermato di aver visto il sig. eseguire i lavori da lui Pt_3
descritti "venendo a contatto con l'amianto e cioè con le polveri del nostro re-
parto";
dal sig. (doc.39), occupato nella ferriera di dal 1970 Parte_7 CP_7
al 1980, sempre nel reparto agglomerato;
costui ha riferito di aver conosciuto il sig. , il quale aveva lavorato nelle postazioni di "addetto piatti" e "ad- Pt_3
detto al miscelatore"; ed ha confermato l'elevata polverosità dell'ambiente;
dal sig. (doc.43), occupato presso la ferriera di dal Parte_8 CP_7
1971 al 1990, per circa quattro anni nel reparto APR;
costui ha confermato la polverosità dell'ambiente ("Però più di tutto c'era polvere, sempre presente
in tutti i reparti...la scala dell'agglomerato la chiavavano la "scala dell'asma"
perchè si arrivava su senza fiato, e con la maschera addosso si faceva ancora
più fatica");
dal sig. (doc.44), occupato presso la ferriera di dal Persona_4 CP_7
Pag.19 parto agglomerato;
costui ha riferito di aver lavorato assieme al sig. , il Pt_3
quale era stato addetto a tutte le postazioni del reparto agglomerato;
ed ha confermato che il reparto era polveroso e che l'amianto veniva utilizzato sotto forma di cordelle da mettere sui portelloni circa una volta alla settimana;
dal sig. (doc.44), occupato presso la ferriera di Persona_5 CP_7
dal 1955 al 1986, destinato al reparto agglomerato dopo circa otto/nove anni come capo turno ed ivi rimasto fino al pensionamento;
costui ha riferito di aver conosciuto il sig. come addetto all'impianto di preparazione dei mi- Pt_3
nerali ed ha confermato sia la polverosità del reparto che l'uso di amianto ("in
agglomerato di polvere ce n'era abbastanza, in effetti;
la polvere derivava dai
minerali stessi. C'era amianto nelle coibentazioni dei tubi dell'acqua, si trat-
tava di cordone d'amianto, però non faceva parte dei miei compiti la manu-
tenzione di questi tubi. E poi l'amianto era presente in alcune cabine sopra il
nastro di cottura;
queste cabine facevano parte dell'impianto elettrico e con-
tenevano i quadri elettrici, con una protezione in amianto penso in foglio. Pe-
rò noi non dovevamo aprire le cabine, eventualmente lo faceva l'elettricista
di turno se c'era un guasto. E poi ricordo che l'amianto era presente anche
nei portelloni sotto il nastro di cottura: tutto attorno alle portelle si metteva
una guarnizione di due cm per due, in amianto, la cui sostituzione era compito
sia della manutenzione sia dagli operai del nostro reparto;
peraltro capitava
circa una volta all'anno di andare a sostituire queste guarnizioni").
Si tratta di dichiarazioni assolutamente chiare oltre che univoche e concordan-
ti (e mai contestate da : esse sono perciò idonee a descrivere e dimostrare Pt_1
la situazione esistente in reparto all'epoca dei fatti di causa (mentre quelle del teste esaminato in primo grado, si riferiscono al periodo in cui il sig. Tes_1
era già divenuto fornaiolo). Pt_3
2.1.4. Nessun valore confessorio può essere attribuito alle dichiarazioni rese dagli odierni appellati al loro consulente di parte: il fatto che essi abbiano concen-
trato la loro attenzione sul periodo in cui il sig. è stato fornaiolo non si- Pt_3
Pag.20 gnifica evidentemente che abbiano voluto escludere che l'esposizione all'a-
mianto vi fosse stata anche negli anni precedenti.
Altrettanto irrilevante è il giudizio espresso dall' in sede di riconosci- CP_14
mento della malattia professionale: non risulta infatti che l'Istituto assicurato-
re - facendo riferimento all'esposizione subita dal sig. nell'ultimo perio- Pt_3
do della sua attività lavorativa - abbia voluto escludere l'esistenza, e l'efficacia causale rispetto alla patologia di cui si discute, dell'esposizione all'amianto più risalente nel tempo.
2.1.5. Va quindi pienamente condivisa e confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'esposizione all'amianto del sig. nel Pt_3
periodo da lui lavorato presso lo stabilimento di come dipendente di CP_7
CP_9
2.2. Afferma poi che nessuna colpa le può essere addebitata per quanto acca- Pt_1
duto al sig. dal 1973 al 1981 evidenziando che fino al 1992 l'uso del- Pt_3
l'amianto non era vietato e non erano ben conosciuti i rischi derivanti da que-
sta sostanza;
che in particolare negli anni '60 e '70 la comunità scientifica non aveva raggiunto alcuna certezza in ordine alla nocività dell'amianto; che il
D.P.R. n. 303/1956 conteneva solo disposizioni generiche e non riferite al-
l'amianto; che prima del 1987 non esistevano neppure in commercio masche-
rine in grado di trattenere le fibre di amianto;
e che aveva sempre CP_9
adottato tutti i mezzi e gli strumenti di sicurezza richiesti dalle conoscenze tecniche e dalla normativa pro tempore vigente ed anzi precorso i tempi do-
tando i lavoratori di mascherine e autorespiratori.
2.2.1. A questo proposito è opportuno ricordare, in linea di principio, che "in mate-
ria di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri
di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc, pur non con-
figurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla vio-
lazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate,
essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del
Pag.21 lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte
quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute
del luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua
maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esi-
stenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Sentenza n.15761 del 12/06/2019)18.
2.2.2. Ciò premesso, si deve tenere presente che la intrinseca pericolosità dell'amian-
to è nota a livello scientifico sin dai primi anni del '900 (essendo irrilevante,
ai fini della sussistenza degli obblighi di tutela imposti dall'art.2087 c.c., la conoscenza delle specifiche patologie che potevano derivare dall'esposizione a questo materiale): è certo quindi che nel periodo oggetto di causa (e cioè dal
1973 al 1981) questa pericolosità era da tempo conosciuta, o comunque cono-
scibile, da parte di trattandosi di un'impresa di considerevoli dimen- CP_9
sioni che faceva ampio uso dell'amianto nei suoi impianti e macchinari;
in questo senso, del resto, si è più volte pronunciata la giurisprudenza di merito,
le cui valutazioni hanno trovato conferma in sede di legittimità19. 18 E ancora: «Escluso che chi svolga attività rischiose, che richiedano conoscenze tecniche o scien- tifiche, possa addurre la propria ignoranza individuale, in caso di verificazione di eventi avversi;
deve essere altresì negato che il criterio della "sicurezza generalmente praticata" possa consentire un abbassamento della soglia di prevenzione, in ragione di standards eventualmente non adeguati, pra- ticati in una determinata cerchia di imprenditori, rispetto a quelli che sarebbe stato necessario adot- tare in ragione dello sviluppo tecnico concretamente disponibile (come afferma a proposito di mesote- lioma e di amianto, la sentenza della Cass. pen. 43786/2010 richiamando l'obbligo del datore di lavo- ro di garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili» (Cassazione Sez.L, Sentenza n. 18503 del 21/09/2016). 19 Sul punto appaiono pienamente condivisibili, e del tutto esaurienti, le considerazioni già sviluppate dalla Corte di Cassazione in un caso analogo a quello oggetto di discussione, che, per brevità, qui di seguito si riproducono testualmente: «23. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte già da tempo (cfr. Cass. n.4721 del 1998 e, più di recente, Cass. n.18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014; Cass.
17252 del 2016) ha fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell'impiego di amianto ai primi anni del '900. A tal fine nelle sentenze richiamate si è ricordato come già il R.D. 14 giugno 1909, n.
442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella 13, n. 12, includesse la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontana- mento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n.
13; il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, fatico- si ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli subordinata- mente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, era inclusa la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessi-tura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione
Pag.22 2.2.3. Nè rileva - al fine di escludere la responsabilità di - la circostanza CP_9
che, fino al 1992, l'uso dell'amianto non era assolutamente vietato dalla legge e non vi erano sul mercato (almeno fino al 1987) dispositivi idonei ad impe-
dire del tutto l'inalazione di fibre di amianto: a questo argomento si può infatti replicare, seguendo la Corte di Cassazione, che "in un ambiente di lavoro
polveroso e nell'impossibilità di sostituire il materiale tossico, quanto meno
vi [è] l'obbligo di fare svolgere il lavoro solo in presenza di sistemi di aspi-
dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei ma- teriali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio;
si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegata n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori mi- nimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico- scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del sig. [...] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indi- pendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavora- tiva analoghi a quella all'attenzione del Collegio cfr. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n.16645 del 2003; Cass. n.14010 del 2010; Cass. n.2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n.26590 del 2014; da ultimo Cass. n.22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzíonistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo svi- luppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine de- vono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere carat- teristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmo- sfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dal- l'accerta-mento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accer- tata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme» (così Cassazione Sez.L, Sentenza n.7640 del 19/03/2019; nello stesso senso, sulla risalente conoscenza in materia di nocività dell'amianto, anche, in epoca recente, Sez.L, Sentenza n. 15761 del 12/06/2019; Sentenza n.15165 del 04/06/2019; Sentenza n.4613 del 15/02/2019).
Pag.23 razione e di raccolta di polveri idonei ad impedire la diffusione e ad evitare
che le polveri stesse [rientrino] nell'ambiente lavorativo" (così, in motivazio-
ne, Cassazione 15761/19)20.
2.2.4. E' poi vero che in concreto gli operai della ferriera di avevano a dispo- CP_7
sizione delle mascherine.
Si deve però osservare che le mascherine in carta erano del tutto inadeguate rispetto alla notevole polverosità dell'ambiente di lavoro (come ritenuto dai competenti uffici sanitari, il cui giudizio al riguardo è già stato citato nel pre-
cedente punto 2.1.2. di questa motivazione); che le maschere dotate di filtri erano scomode e nessuno le utilizzava21; che anche le mascherine in carta non venivano usate sempre e da tutti e comunque nessuno controllava (e impone-
va) che fossero indossate22; che gli operai non erano informati sui rischi con- 20 nello stesso senso Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24217 del 13/10/2017: "In materia esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'im- prenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è cir- coscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predispo- sizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale
e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da absesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro - anni dal 1968 al 2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa)." 21 S.i.t. di (doc.38): "avevamo in dotazione maschere antipolvere con filtri, ma erano Parte_6 pesantissime e ingombranti da indossare e davano un senso di soffocamento, e credo che non le usasse nessuno. Ad un certo punto ricordo che son cominciate a circolare le mascherine di carta, non so però in quale periodo;
e queste venivano preferite dagli operai più giovani". 22 S.i.t. di (doc.44): "erano in dotazione a tutti gli addetti del reparto;
le mascherine Persona_4 in carta senza filtro, e maschere con filtro;
queste ultime erano usate in condizioni particolari di pol- verosità; infatti noi non avevamo in dotazione filtri per gas...D. queste mascherine per le vie respi- ratorie veniva usate dagli operai? R. non da tutti gli operai"; s.i.t. di (doc.45): Persona_5 "so che avevamo tutti in dotazione le mascherine, ma non si usavano molto, nemmeno io stesso usavo granchè le maschere. Si trattava di mascherine in carta semplici, senza filtri, io non ricordo altri tipi di maschera. D. ricorda di aver mai visto lavorare i sig.ri e con indosso le ma- Pt_3 Pt_9
? R. non mi ricordo, giravo per tutto il reparto e francamente non saprei dire se usavano le Pt_10 maschere o meno": s.i.t. di (doc.39): "Si usavano le mascherine, soprattutto per certi Parte_7 lavori, ad esempio per pulire con l'aria compressa, ma erano maschere bianche di carta semplici, e dopo mezz'ora erano da buttare;
io ne indossavo addirittura due alla volta, tuttavia, portando a casa i terliss a lavare, cambiavo lavatrice ogni due anni...in reparto tutti usavano le mascherine, almeno per certe attività, anche loro e , n.d.r.] anche se non potrei dire esattamente con che Per_6 Pt_3 frequenza;
comunque l'ambiente restava molto polveroso e non era possibile tenere le maschere indosso per tempi prolungati"; s.i.t. di (doc.43): "ci davano anche le mascherine, ma Parte_8 in agglomerato non era proprio possibile tenerle addosso...Erano maschere senza filtro, bianche, sem-
Pag.24 nessi alle polveri e in particolare alla inalazione di fibre di amianto23 (e quindi evidentemente non erano spinti ad usare le mascherine), nè venivano istruiti sulle possibili misure di sicurezza da adottare nell'utilizzo di questa sostanza
(come ad esempio quella di evitare di sollevare polvere, pulendo gli ambienti o il vestiario di lavoro con l'aria compressa, come invece accadeva).
Risulta altresì che vi erano dei sistemi di aspirazione delle polveri24, ma dalle dichiarazioni acquisite in atti si ricava che questi apparati erano del tutto in-
sufficienti, essendo stato confermato dai lavoratori sentiti che l'ambiente ri-
maneva comunque molto polveroso.
non ha fornito altri dati sugli (ipotetici) accorgimenti utilizzati da Pt_1 CP_17
per proteggere i lavoratori impiegati nella ferriera di dal rischio
[...] CP_7
di inalare polveri contenenti fibre di amianto (o almeno per ridurre e minimiz-
zare questo rischio)25; sul punto si deve anzi ricordare che il Giudice di primo
plici"; teste "Tutti noi avevamo la mascherina o meglio potevamo averne quante ne voleva- Tes_1 mo poi c'era chi la portava e chi no. A quelli che non la portavano nessuno diceva niente, l'unica co- sa obbligatoria era il casco." 23 S.i.t. di "negli anni in cui ero capoturno non ricordo ci fosse stata molta atten- Parte_6 zione da parte dell'azienda agli aspetti di igiene del lavoro, nei primi anni non si facevano riunioni per discutere questi aspetti, è una prassi che è stata avviata dopo, non ricordo quando;
non ricordo di essere stato informato nè sensibilizzato sui problemi legali alla salute sul lavoro, in quel primo pe- riodo, e nemmeno circa la necessità dell'impiego dei DPI"; s.i.t. di : "D per la sua atti- Parte_7 vità lavorativa è mai stato informato dall'azienda sui rischi collegati all'esposizione a polveri e in ge- nerale agli altri inquinanti presenti sul lavoro? R. no, non che io ricordi. Anche per quanto riguarda l'amianto ho saputo le cose dopo che ero andato via dalla ferriera"; s.i.t. di "non si Persona_4 parlava di danni per la salute da polvere, o da rumore, ecc., si parlava principalmente di problemi di antiinfortunistica...negli anni in cui lavoravo io non si parlava ancora di asbestosi ma c'era, all'epoca, la silicosi"; s.i.t. di "io non mi ricordo che mi sia mai stato spiegato per cosa Persona_5 usare le protezioni;
per esempio per la silice non si sapeva che era una sostanza pericolosa"; teste
"Nessuno ci aveva mai detto di stare attenti all'amianto". Tes_1 24 S.i.t. di "con riferimento agli anni in cui ero capoturno, in AGL era presente un Parte_6 impianto di depolverizzazione ambientale, cioè un sistema di cattura delle polveri nelle varie tramogge dei nastri, individuato dalla sigla SFI;
questo funzionava malissimo, residuava una marea di polvere. Successivamente però era stato sostituito da un impianto dotato di elettrofiltro, ma questo credo sia avvenuto dopo il 1984, con miglioramento delle condizioni di lavoro"; s.i.t. di Parte_7 "c'era un'aspirazione, che si attivava in automatico e non so bene come funzionava;
il resto del reparto era all'aperto. L'aria comunque non era mai pulita"; s.i.t. di "l'Agglomerato aveva Persona_4CP_1 l'aspirazione per i vagli, mentre i vagli del non erano aspirati;
ogni vaglio era dotato di una cappa aspirante, e una analoga cappa era presente anche allo scarico dell'agglomerato in Tramog- gia"; s.i.t. di "ricordo un aspiratore collegato a delle cappe poste sopra i nastri Persona_5 e che aspirava la polvere"; teste "C'erano tre aspiratori e funzionavano due. C'era anche Tes_1 un impianto di abbattimento delle polveri ma questo credo sia stato installato dopo che è andato via il ." Pt_3 25 tenendo presente che "il datore di lavoro se vuol andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo;
quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art.2087 c.c. e del d.p.r.
Pag.25 grado, con ordinanza del 5/3/202, aveva ammesso la prova testimoniale sul capitolo 25 della memoria di costituzione di (relativo appunto ai mezzi Pt_1
di protezione, collettivi e individuali, adottati in , ma la società non CP_9
ha citato alcun teste per l'udienza del 5/11/2020, fissata per l'espletamento del-
la prova, nè ha insistito per l'audizione di suoi testi sul suddetto capitolo.
2.2.5. La sentenza di primo grado va perciò confermata anche nella parte in cui ha ritenuto che non abbia a suo tempo adempiuto agli obblighi posti a CP_9
suo carico dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956.
2.3. L'appellante contesta infine la decisione del Tribunale di Trieste nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto l'esistenza del nesso di causalità fra l'esposizione al-
l'amianto, nel periodo oggetto di causa, e la patologia da cui è derivata la mor-
te del sig. . Pt_3
2.3.1. In linea generale non vi sono dubbi sulla efficacia dell'amianto come causa di cancro al polmone: in questo senso si sono chiaramente espressi sia il C.T.U.
nominato in appello dott. sia quello nominato in primo grado dott. Per_7
Per_8
Con specifico riferimento al caso del sig. sono stati però sollevati dei Pt_3
dubbi a causa della incertezza sulla quantità di corpi e fibre dell'asbesto rile-
vati nel parenchima polmonare (come risulta dal referto della U.C.O. di
[...]
e Istologia Patologica della ASUI TS di data 13/2/2019, doc.25 del fa- Per_9
scicolo di parte appellata) e sulla possibilità di qualificare come asbestosi la
3003/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall'amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo" (così Cass. 18503/16). 26 A pag.6 della relazione di data 18/5/2023 così si legge: "La correlazione asbesto-tumore polmonare risulta ampiamente ammessa in Letteratura e va condiviso il dato della mancanza di una specificità istologica per queste forme cd. lavorative: se in precedenza veniva ipotizzata la specificità asbesto- correlata degli adenocarcinomi polmonari questo dato oggi non è più condiviso nella misura in cui si ritiene che qualsiasi istotipo (6, secondo l'aggiornamento del 2014 dei criteri di KI) possa venir correlato all'asbesto." 27 Nella relazione di data 29/5/2021 (pagg.15-17) così si legge: "L'amianto od il suo sinonimo asbesto (cfr M. , L'amianto: benefici previdenziali ed azione risarcitoria, Corso SSM Scuola CP_19 Superiore della Magistratura Napo li 16-17 aprile 2015) è uno dei più importanti cancerogeni pro- fessionali ed è responsabile di circa la metà dei decessi per tumori professionali. [...] I criteri di Hel- sinki e l'aggiornamento del 2014 hanno definito i principali tipi di tumore polmonare associati al- l'esposizione ad asbesto (carcinoma squamoso, adenocarcinoma, carcinoma a grandi cellule e pic- cole cellule, oltre carcinoma sarcomatoide ed adenosquamoso. La sede di localizzazione del tumore nell'ambito dei polmoni non è considerata impor tante per determinare l'attribuibilità."
Pag.26 fibrotizzazione polmonare accertata in sede di autopsia (come risulta dal re-
ferto di data 6/8/2013, doc.24); nonchè della eccessività del tempo di latenza.
Il primo argomento non ha rilievo decisivo: secondo il documento di consenso di KI (cui tutti i consulenti tecnici, d'ufficio e di parte, hanno fatto riferi-
mento) la presenza e la quantità di fibre e corpuscoli di amianto nel tessuto polmonare non è un elemento necessario per affermare (o negare) il nesso di causalità fra esposizione all'amianto e patologia tumorale, ma è utile - al fine di accertare l'esposizione - come dato integrativo della storia lavorativa28; nel caso del sig. però l'esposizione professionale all'amianto è un fatto am- Pt_3
piamente dimostrato da tutti gli elementi già ricordati nel precedente punto
2.1. di questa motivazione e quindi la mancata (o generica o imprecisa) conta dei corpuscoli dell'amianto nulla toglie alla prova già raggiunta (nè occorre procedere ad una nuova indagine strumentale, come richiesto dagli appellati).
Lo stesso vale per il secondo argomento: a questo proposito il dott. ha Per_10
chiarito (all'udienza del 5/6/2024) che "la qualificazione della patologia come
asbestosi o no ha una assai limitata rilevanza sul piano dell'accertamento
della efficacia causale dell'esposizione all'amianto rispetto alla patologia di
cui si discute"; va peraltro detto che - sempre in base ai criteri di KI -
l'asbestosi non è altro che una fibrosi interstiziale diffusa derivante dall'espo-
sizione a polvere di amianto e, non essendovi sufficienti differenze cliniche e istologiche fra i due fenomeni, la diagnosi nel senso della fibrosi o dell'asbe-
stosi va effettuata tenendo conto (alternativamente) o della storia di esposizio-
ne all'amianto del lavoratore o della esistenza di aumentati livelli di corpuscoli di amianto o fibre di amianto nel tessuto polmonare;
nel caso del sig. Pt_3
quest'ultimo indice manca (nel senso che non è stato sufficientemente indaga-
Pag.27 to) ma sussiste certamente il primo e quindi (se fosse necessario, cosa che il dott. ha escluso) si dovrebbe propendere per la qualificazione della fi- Per_10
brosi da cui era affetto il come asbestosi. Pt_3
2.3.2. Il tema del periodo di latenza si incrocia con quello della esistenza di altri pos-
sibili fattori causali di origine lavorativa: il tempo indicato dal dott. nel- Per_10
la sua relazione ("10-15 anni perchè si formi una massa tumorale clinicamen-
te diagnosticabile") non è infatti coerente con il periodo di esposizione al-
l'amianto oggetto di causa (terminato nel 1981 e quindi circa 30 anni prima della diagnosi del tumore al polmone) mentre lo è con la fine del successivo periodo di lavoro durante il quale il sig. , pur continuando a operare nella Pt_3
ferriera di , è stato (fino al 1996) alle dipendenze di altri soggetti;
e CP_7
ciò tanto più se si attribuisce efficacia acceleratoria al fumo di sigaretta.
L'argomento, pedissequamente applicato, prova troppo: se infatti si considera che il sig. (nato nel 1944) aveva iniziato a fumare all'età di circa 17 anni Pt_3
e che (stando a è stato esposto all'amianto quantomeno a partire dal Pt_1
1961, e si tiene altresì conto dell'effetto sinergico dei due fattori di rischio, se ne dovrebbe ricavare che il avrebbe dovuto ammalarsi di tumore ben Pt_3
prima del 2011 e forse addirittura prima del 1981.
In realtà il periodo di 10 anni costituisce (come chiarito dal dott. pag. Pt_11
17 della sua relazione) la latenza minima;
non è vero quindi che i periodi di esposizione all'amianto più risalenti nel tempo rispetto alla manifestazione della malattia - come quello di cui si discute (verificatosi dal 1973 al 1981) -
debbano essere considerati irrilevanti (ovvero che l'esposizione più recente debba essere considerata causa esclusiva della patologia); al contrario, essen-
do il tumore del polmone da amianto dose-correlato (come hanno affermato sia il dott. che il dott. , e non essendo scientificamente nota e Pt_11 Per_10
determinabile nè la dose minima (e cioè quella al di sotto della quale non sus-
siste rischio) nè quella massima (e cioè quella oltre la quale l'esposizione ulte-
riore non aumenta la probabilità di contrarre la malattia), è inevitabile conclu-
Pag.28 dere, applicando la regola dell'equivalenza causale, che tutte le fibre di amian-
to inalate nel corso della vita lavorativa concorrono (ed hanno contribuito nel caso del sig. ) ad aumentare il rischio e, accumulandosi, a determinare Pt_3
l'insorgenza del tumore.
In conclusione non è possibile affermare con certezza che gli anni di esposi-
zione del sig. all'amianto prima di iniziare a lavorare in (rima- Pt_3 CP_9
sta peraltro sconosciuta, non essendovi sul punto prove chiare e certe) e dopo essere passato alle dipendenze di altre società (ovvero dopo il 1981) siano stati sufficienti da soli a causare l'insorgenza del tumore, rendendo irrilevante
(sul piano causale) quella subita dal lavoratore dal 1973 al 1981, appunto per-
chè non esiste (o comunque non è determinabile ) nè una soglia minima al di sotto della quale l'amianto non è pericoloso, nè una soglia massima al di so-
pra della quale l'ulteriore esposizione non aumenta il rischio.
Di conseguenza è inevitabile concludere - applicando il criterio di giudizio vigente in ambito civile29 (diverso da quello adottato in sede penale) - che tutte le dosi di amianto inalate dal sig. nel corso del tempo (anche alle Pt_3
dipendenze di datori di lavoro diversi da hanno ugualmente con- CP_9
corso alla progressiva formazione, per accumulo, della dose necessaria all'in-
duzione della patologia e ne sono state di conseguenza causa efficiente30.
Pag.29 Nè occorre - almeno nei confronti degli appellati - effettuare una ripartizione di responsabilità fra i vari datori di lavoro: si deve infatti ricordare che, in base all'art.2055 c.c., tutti i coautori dell'illecito civile sono responsabili in solido delle sue conseguenze e quindi tutti i soggetti che hanno concorso a determi-
nare la lesione (e cioè, in concreto, la patologia che ha causato la morte del sig. ) rispondono singolarmente e per intero dei danni che ne sono deri- Pt_3
vati.
2.3.3. Rimane infine da esaminare il tema del contributo causale del fumo di sigaret-
ta e della connessa BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva, costituente anch'essa fattore di rischio tumorale).
Non vi è dubbio che il sig. sia stato un forte fumatore per molti anni: Pt_3
ciò risulta dal referto della visita pneumologica del 27/6/2011 (doc.4 di parte appellata: " umava 8-20 sig/die"); dalla cartella clinica del ricovero Per_11
in day hospital del 13/7/2011 (doc.6, dove si fa riferimento a 20 sigarette al giorno per 50 anni); dal referto della visita del 3/10/2011 presso la S.C. Medi-
cina del Lavoro (doc.11: "Ex fumatore da 4 mesi, in precedenza 20 sig/die per
circa 50 anni"); e dalla relazione della visita medica del 19/1/2012 presso l' (doc.13: "fumava intorno alle 15 al dì per 50 anni da 6 mesi sospe- CP_14
so").
Ed è certo - avendo concordato sul punto tutti i consulenti tecnici, d'ufficio e di parte - che il fumo di sigaretta costituisce un rilevante fattore di rischio per il cancro al polmone.
Non vi sono però elementi (non prospettati neppure dal consulente di Pt_1
per affermare che, nel caso del sig. , il fumo sia stato la causa unica del Pt_3
tumore (ovvero che abbia interrotto il rapporto di causalità fra esposizione al-
esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale" (cfr. anche Cass. pen. Sez. IV, 22.3.2012, n. 24997, Rv. 253303, ed altro). Tale pronuncia si colloca nell'alveo segnato dalla preva- Per_12 lente giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Ma- cola) "che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologi- co che mette in crisi la teoria della "dose killer o della dose 'trigger', che viene squalificata come frut- to di artificio".»
Pag.30 l'amianto e patologia tumorale).
E' invece controversa la quota di efficacia causale da attribuire a ciascuno dei due fattori di rischio;
operazione questa necessaria perchè ha eccepito, Pt_1
sin dal primo grado, il concorso di colpa del sig. ai fini dell'art.1227 Pt_3
comma 1 c.c. (la cui applicabilità non è in discussione31).
Nella sua relazione il C.T.U. di primo grado ha dato atto che la scienza medica
è divisa, quanto alla efficacia combinata di amianto e fumo, fra un modello additivo e un modello moltiplicativo (anche se pare aver aderito alla seconda ipotesi, attribuendo particolare rilievo al fumo: a pag. 16 della relazione si legge infatti che "il fumo di sigaretta amplifica in misura notevole con mec- canismo di sinergia moltiplicativo l'effetto cancerogeno dell'amianto aumen-
tando in misura sensibile la probabilità di ammalarsi"); e di questo parere sembra fosse in origine anche il dott. stando alla sua relazione scritta Per_10
(nella quale a pag. 9 così si legge: "E' noto che il fumo di sigaretta rappresen-
ta il principale fattore di rischio per l'insorgenza di tumore del polmone, es-
sendo responsabile dell'85% circa dei casi osservati: le stime AIOM indicano
che il rischio relativo dei fumatori (considerati in toto), rispetto ai non fuma-
tori, è pari a 14 mentre quello dei forti fumatori è di 20 volte. Più specificata- mente i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità (2004), per i soggetti fu-
matori, stimano i seguenti livelli di rischio relativo (RR): - sigarette/die: < 5
→ RR 3,0 - sigarette/die: 5-14 → RR 13,9; - sigarette/die: 15-24 → RR 26,8
- sigarette/die > 25 → RR 35,9").
Pag.31 In sede di udienza di chiarimenti il dott. ha invece assunto una posizio- Per_10
ne molto più sfumata e dubitativa, essendosi così espresso: "in letteratura esi-
stono studi sul rischio relativo del fumatore e su quello del soggetto esposto
all'amianto; non mi risultano studi specifici sul rischio relativo del soggetto
fumatore anche esposto all'amianto; esistono autori che ritengono che fra a-
mianto e fumo vi sia un effetto causale additivo mentre secondo altri l'effetto
è esponenziale o moltiplicativo e allo stato nessuna teoria è prevalente;
in
concreto ritengo impossibile determinare in termini quantitativi, sul piano
medico legale, l'efficacia causale rispettiva del fumo e della esposizione al-
l'amianto".
Da ciò consegue che il secondo dei due criteri previsti dall'art.1227 c.c. (la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze) non è praticamente utilizza-
bile, stante l'impossibilità di discriminare l'efficacia causale di fumo e amian-
to e quindi la misura del danno ricollegabile all'uno e all'altro, o forse, proprio per questo, dovrebbe portare ad attribuire la medesima rilevanza ad entrambi.
Quanto al primo criterio, e cioè l'entità della colpa, si deve considerare che il sig. , pur avendo iniziato a fumare in un'epoca in cui la sensibilità al te- Pt_3
ma dei pericoli per la salute connessi a questa abitudine era molto inferiore all'attuale (se non addirittura nulla), ha poi continuato a farlo, e per lunghissi-
mo tempo, anche dopo i primi anni '90 (quando, a partire dal d.m. 31/7/1990,
attuativo della direttiva 89/622/CEE del 13/11/1989, venne introdotto l'obbli-
go di inserire nei pacchetti di sigarette le scritte "Nuoce gravemente alla salu-
te" e Il fumo provoca il cancro") e perciò anche quando la coscienza della pe-
ricolosità del fumo era ormai diffusa;
e va altresì considerato che il sig. Pt_3
è stato un forte fumatore e quindi si è volontariamente esposto (peraltro senza necessità e cioè solo per soddisfare un'esigenza personale e voluttuaria) a un rischio molto rilevante (dato che l'indice RR corrispondente al consumo di 15
- 24 sigarette al giorno è pari a 26,8).
Data questa premessa, si deve ritenere che la responsabilità della patologia
Pag.32 che fumo e amianto hanno concorso a causare vada attribuita in misura preva-
lente, ovvero per il 60%, al sig. e per il 40% a di conseguenza Pt_3 CP_9
il risarcimento del danno dovuto da va ridotto in misura corrispondente. Pt_1
3. ha infine censurato la sentenza di primo grado anche nella parte relativa Pt_1
alla quantificazione del danno affermando, quanto alla pretesa azionata iure
hereditatis, che le prestazioni dell' devono ritenersi esaustive;
e, quanto CP_14
alla pretesa valla valere iure proprio, che non vi sono prove riguardo all'inci-
denza negativa della morte del sig. sulla salute e sulla vita di relazione Pt_3
dei suoi congiunti.
3.1. Riguardo al primo argomento è sufficiente ricordare quanto si è già detto so-
pra: l' non assicura nè risarcisce il danno non patrimoniale temporaneo CP_14
(categoria nella quale rientra il danno terminale liquidato dal Giudice di primo grado) e quindi il fatto che l' abbia riconosciuto la sussistenza della CP_15
malattia professionale ed erogato le prestazioni dovute a fronte di questa non esclude nè riduce il credito risarcitorio azionato dagli appellati nella qualità
di successori del defunto sig. . Pt_3
3.2. Il secondo argomento sembra fondato su una impropria identificazione del danno da perdita del rapporto parentale (che è quello di cui hanno chiesto il risarcimento gli appellati e che è stato liquidato dal Tribunale di Trieste) con il danno biologico in senso stretto, che sono invece realtà diverse e distinte32.
E' quindi irrilevante il fatto che i ricorrenti, ora appellati, non abbiano prodotto a sostegno della loro domanda certificati e relazioni mediche e scontrini di farmacia (finalizzati a dimostrare una qualche lesione dell'integrità psico-fisi-
Pag.33 ca); sono invece significative le circostanze riferite dal teste corretta- Tes_2
mente valorizzate dal Tribunale come prova dei rapporti di assidua frequenta-
zione, di vicinanza affettiva e di reciproca assistenza fra i componenti della famiglia , da cui si può ricavare (in via indiziaria) la prova della soffe- Pt_3
renza subita dalla moglie e dai figli superstiti a causa della prematura perdita del loro marito e padre.
3.3. Riguardo al quantum si deve infine osservare che nell'atto di appello, ha Pt_1
contestato (peraltro genericamente) i conteggi formulati da controparte, men-
tre è evidente che avrebbe dovuto contestare i criteri giuridici e i parametri fattuali adottati dal Tribunale per la liquidazione del danno, cosa che non ha fatto in modo specifico, e quindi sul punto l'impugnazione appare, prima an-
cora che infondata, del tutto inammissibile.
4. L'appello proposto da va quindi accolto solo nella parte relativa alla do- Pt_1
manda di applicazione dell'art.1227 c.c.
4.1. Il risarcimento del danno dovuto agli appellati, sia come eredi che in proprio,
va quindi ridotto al 40% delle somme liquidate dal Tribunale;
ne deriva che e vanno condannati a resti- CP_1 CP_3 Controparte_2
tuire la differenza percepita in più in esecuzione della sentenza di primo gra-
do, con gli interessi di legge dal pagamento da parte di (risultante dall'al- Pt_1
legato C al ricorso d'appello) fino al saldo,
4.2. Considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compen-
sate per metà e per il resto poste a carico di Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
Tes 33 teste "Quasi ogni anno il andava in Sardegna con la moglie a trovare i parenti. Par-
Pt_3 lando il mi aveva detto che si occupava dell'andamento della famiglia quindi credo che pagasse
Pt_3 le bollette e che andasse lui in banca. Il era a conoscenza della gravità della sua malattia e del
Pt_3 probabile esito infausto della stessa anche se lottava perché aveva voglia di vivere. Io so che sia la moglie che i figli lo accompagnavano alle visite e comunque lo hanno assistito sempre. So che la mo- glie era presente quando è morto. aveva l'appartamento sopra la casa del e si ve- CP_2 Pt_3 devano tutti i giorni. Per quel che mi risulta il figlio aveva contatti frequenti con i genitori. So CP_3 che il aveva molti dolori."
Pt_3
Pag.34 in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trieste n.101/2021 di data 21/7/2021, che per l'effetto parzialmente ri-
forma, accerta e dichiara che ha concorso colposamente a causare Persona_1
i danni dedotti in giudizio nella misura del 60%; condanna pertanto a risarcire Pt_1
agli appellati il residuo 40% e quindi a pagare loro, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, la somma complessiva di Euro 61.200,00 (da ripartire secondo le ri-
spettive quote ereditarie), oltre interessi legali sulla somma devalutata a luglio 2011
e via via rivalutata fino al saldo nonchè, a titolo di danno non patrimoniale iure pro-
prio, a Euro 72.000,00 ed a e la CP_1 CP_3 Controparte_2
somma di Euro 68.000,00 ciascuno, oltre ad interessi legali calcolati sulle suddette somme devalutate alla data della morte di fino al saldo;
conferma Persona_1
per il resto l'impugnata sentenza;
compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere agli appellati, in solido fra loro, l'altra Pt_1
metà che liquida, nella quota, in Euro 5.160,00 per il primo grado ed in Euro
12.500,00 per l'appello, in entrambi i casi con spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
condanna gli appellati a restituire la differenza fra le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e quelle loro dovute in base a questa sentenza, con gli interessi di legge dal pagamento da parte di fino Pt_1
al saldo;
pone definitivamente a carico di RT e degli appellati, in parti uguali, le spe-
se della C.T.U. d'appello, salva la solidarietà d tutti nei confronti del consulente.
Trieste, 27/3/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22672 del 27/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8413 del 10/04/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 29/04/2006; Sez. 1, Sentenza n. 16957 del 16/08/2005; Sez. 3, Sen-tenza n. 15021 del 15/07/2005; Sez. 1, Sentenza n. 2469 del 19/02/2003; Sez. 3, Sentenza n. 4602 del
11/04/2000; Sez. 3, Sentenza n. 12325 del 05/11/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 02/07/1997; Sez. U, Sentenza n. 101 del 19/01/1970. 2 Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6415 del 01/07/1998. 3 Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27856 del 21/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006. 4 "Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il con- traddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile" (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015). 5 Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 707 del 19/01/2004; Sez. L,
Sentenza n. 6657 del 26/06/1999; Sez. 3, Sentenza n. 4568 del 22/05/1997; Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 09/05/1990. 6 nello stesso senso, fra le altre, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7199 del 22/03/2018; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011; Sez. L, Sentenza n. 820 del 16/01/2007; Sez. L, Sentenza n. 5879 del 17/03/2005; Sez. L, Sentenza n. 18930 del 21/09/2004; Sez. L, Sentenza n. 16855 del 10/11/2003;
Sez. L, Sentenza n. 14817 del 18/10/2002; Sez. L, Sentenza n. 7137 del 16/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 14090 del 13/11/2001; Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/2000.
31919 del 28/10/2022); momento che, in concreto, va collocato all'epoca della 7 "In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità" (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 18/07/2016). 8 Nel momento in cui è iniziato il giudizio di primo grado la pena prevista per il reato dell'art.589 comma 2 c.p. andava da due a sette anni di reclusione per effetto dell'art.1 comma 1 lettera c) n.1 del d.l. 92/2008 come modificato dalla legge di conversione n.125/2008; di conseguenza il termine di prescrizione era di 14 anni in base all'art.157 comma 6 c.p. nel testo introdotto dall'art.6 della legge n.251/2005. In origine il suddetto reato era punito con la reclusione da 1 a 5 anni (poi aumentata nel minimo a due anni dall'art.2 della legge 102/2006 e nel massimo a sette anni dalla legge 125/2008); e quindi - considerando l'aggravante dell'art.61 n.11 c.p. equivalente alle attenuanti - la prescrizione era di 10 anni ai sensi dell'allora vigente art.157 comma 1 n.3 c.p. 13 essendo tuttora valido il principio generale affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
356/91: "L'esonero opera pertanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così co- me delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dal-
l'art. 10 del T.U. del 1965. Come è stato affermato in sintesi in dottrina, se non si fa luogo alla pre- stazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione, cade l'esonero." 14 "La domanda di risarcimento del danno conseguente a infortunio mortale sul lavoro, proposta dagli eredi nei confronti del datore di lavoro del dipendente deceduto, essendo finalizzata a far valere non già la lesione del generale precetto del neminem laedere, bensì la violazione dei doveri di tutela delle condizioni lavorative specificamente incombenti sulla parte convenuta (che viene infatti evocata in giudizio nella sua pregressa qualità di datrice di lavoro), costituisce "controversia individuale di lavoro" ex art. 409 cod. proc. civ., come tale nella competenza funzionale del pretore;
ciò anche nel caso in cui manchi, nel ricorso introduttivo del giudizio, un testuale accenno alla re-sponsabilità contrattuale dell'imprenditore, dovendo comunque considerarsi implicito il riferimento all'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ." (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9282 del 02/09/1995). 15 "La domanda di risarcimento dei danni proposta "iure proprio", cioè, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, dai congiunti del lavoratore deceduto, anche se la morte del dipendente sia deri- vata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 cod. civ., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità oggetto dell'accerta-
1952 al 1984, addetto per la maggior parte della sua vita professionale al re- 28 testualmente: "In generale, storie lavorative attendibili forniscono lo strumento più pratico e utile per valutare l'esposizione lavorativa ad amianto. Utilizzando questionari strutturati e griglie di verifica intervistatori ben addestrati sono in grado di identificare le persone che hanno una storia di lavoro compatibile con una esposizione significativa all'amianto. La dose cumulativa di fibre d'amianto, espressa come fibre-anno per centimetro cubico costituisce un importante parametro nella valutazione dell'esposizione all'amianto. L'analisi, nel tessuto polmonare, di fibre e corpuscoli di amianto può fornire dati utili a integrare la storia lavorativa". 29 Cassazione Sez.L, Sentenza n. 15761 del 12/06/2019: «in tema di responsabilità civile nella veri- fica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concre- to (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)». 30 in questo senso Cassazione Sez.L, Sentenza n.8292 del 25/03/2019: «16. La censura oggetto del quarto motivo di ricorso è, anzitutto, inammissibile per difetto di specificità essendo solo generica- mente ipotizzato che "la patologia potrebbe essere insorta presso altre imprese o in contesti extra- professionali". La stessa è, comunque, infondata alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassa- zione, sezione penale, nella sentenza n. 11128 del 2015, relativa alle morti per mesotelioma presso la
Fincantieri. In tale pronuncia si è precisato come "la letteratura scientifica è sostanzialmente con- vergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concor- rente, non essendo necessario l'accertamento della data dell'iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l'intervallo temporale compreso tra l'avvio dell'esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clinica del tumore): insomma, la scienza medica riconosce un rap-porto 31 "19. tenuto conto del tabagismo del de cuius come emerso dalla CTU, la sentenza gravata non ha correttamente applicato l'art. 1227 c.c.; questa Corte ha chiarito, infatti, che, in caso di concorso del- la condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colpo- so" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una re- gola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza (Cass. n. 2483/2018, n. 4178/2020); nell'espressione “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire (Cass. n. 1165/2020); per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità per- centuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima (v. Cass.n.2763/1997, n. 23426/2014, n. 4208/2017, n. 10220/2017); l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis (v. Cass. n. 9349/2017)" (così, in motivazione, Cassazione Sez.L, Ordinanza n.27572 del 24/10/2024). 32 "In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost." (così in massima Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015; Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 03/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 28423 del 28/11/2008).